Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/06/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 1221 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 18/06/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. GRILLO ZINA MARIA la quale ha insistito in ricorso del quale ha chiesto l'accoglimento;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. il quale ha dedotto CP_1
“L'indebito è stato accertato nei termini dell'art. 13 l. 412/1991 per cui è ripetibile senza che assuma rilevanza lo stato soggettivo di buona fede o l'esistenza e sufficienza della motivazione dell'atto amministrativo. Il ricorso è palesemente infondato e va rigettato con condanna alle spese”
Visti gli atti del fascicolo, ritenuta la controversia di natura documentale, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1221 /2025 R.G.L. oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, nato a [...] il [...] CF in Parte_1 C.F._1
giudizio con l'avv. GRILLO ZINA MARIA giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
, CF , rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1
difeso dall'avv. , giusta procura in atti, resistente CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto “-ritenere e dichiarare non dovuti dal ricorrente gli importi richiesti perché l'indebito non sussiste e non è provato, per intervenuta sanatoria ex art 13 l. 412 del 1991 , per violazione del diritto di difesa e per buona fede del ricorrente e per quanto esposto nel presente atto.”
Premetteva a detta domanda di avr ricevuto “missiva ,datata 04.11.2024 ,con cui l' gli CP_2
rappresentava che: “con una precedente lettera del 15.1.2018 ,le abbiamo comunicato che per il periodo dal per il periodo che va dal 1.03.2015 al 31.12.2015 ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di €. 931,99 per i seguenti MOTIVI : - rideterminazione importo pensione”.
Eccepiva la illegittimità del provvedimento di recupero “per carenza di motivazione con conseguente lesione del diritto di difesa” avendo l omesso di “indicare i limiti di reddito superati, CP_2 distinguere il dovuto per annualità ne specificare le basi di calcolo”; la intervenuta “sanatoria di cui all'art.
13 co. 2 della Legge 412 del 1991” allegava “l'affidamento incolpevole”di esso ricorrente in ordine alla debenza della prestazione stessa.
Costituitosi in giudizio, l' contestava quanto dedotto dal ricorrente, rilevava che CP_2
l'indebito era “relativo alla pensione di invalidità (assegno ordinario) IO n. 15031158 per € 931,99 da marzo a dicembre 2015”, rilevava la infodatezza e comunque la insussistenza dell'eccepito vizio di motivazione del provvedimento opposto, evidenziava che trattandosi di indebito previdenziale,
l'azione di recupero era tempestiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 2 L.n. 412/1991.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso
Il Tribunale ritiene avendo la controversia natura documentale di poter decidere allo stato degli atti.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di illegittimità del provvedimento opposto per mancanza di motivazione.
La più recente giurisprudenza di legittimità dalla quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, ha statuito che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla l. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4, I. n. 2248/1865, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (in questi termini, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti,
Cass. n. 20604 del 2014 e da ultimo Cass. 31954/2019).
Afferma inoltre la Corte, che detti principi vanno ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Essi infatti non mutano a seconda del fatto che, invece che del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà, a seconda dei casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione giacché questa potestà, ancorché espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talché, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso (cfr in motivazione Cass. 31954 cit.).
Nel caso di specie l' ha accertato eccepito l'erogazione di prestazioni non dovure per il CP_2
periodo marzo-dicembre 2015 a causa della rideterminazione dell'importo della pensione
Nel merito la domanda di parte ricorrente è infondata.
È ormai consolidata la giurisprudenza del Giudice della Legittimità secondo la quale in materia di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010).
Nello specifico detta giurisprudenza afferma che “in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. CP_2
13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011).
Al contrario in materia di indebito assistenziale ritiene quel Giudice che “la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Ciò posto e richiamata la su indicata giurisprudenza, si rileva che nel caso di specie, detti principi devono trovare applicazione in quanto la domanda proposta da parte ricorrente ha come presupposto la irripetibilità dell'importo richiesto dal resistente.
Ebbene la comunicazione di indebito scaturisce come detto, dalla rideterminazione per il periodo marzo-dicembre 2015 dell'importo della pensione erogata dall' in favore del CP_2
ricorrente.
La Corte di legittimità ha costantemente avallato l'orientamento secondo il quale “in tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.” (v. Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n. 8731 del 28/03/2019 ); ed ancora
“nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi” (v. Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 27096 del 25/10/2018).
Ai fini dell'accertamento del dolo del pensionato, nelle sue forme anche omissive, delineato dalla giurisprudenza sopra ricordata, deve tenersi altresì conto del mutato quadro normativo di riferimento che, a partire dal 2010, prevede un sistema che esonera i titolari di prestazioni collegate al reddito dall'obbligo di inviare il modello Red all' , qualora siano tenuti a Controparte_3
comunicare la situazione reddituale all'amministrazione finanziaria (Mod.730 o UNICO) (v. art.13
c.6 lett. c D.L n.78/2010 conv. in L.n.122/2010); in tal caso, infatti, per effetto della comunicabilità delle banche dati nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, l' ha sempre la possibilità di CP_2
conoscere i dati reddituali dichiarati dai contribuenti ai fini fiscali.
Più nel dettaglio, l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 2010, prevede l'istituzione presso l' CP_2
del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Lo stesso articolo al comma 10 bis prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
Da ciò discende perciò che i redditi per i quali non sussiste più alcun obbligo di comunicazione all' sono esclusivamente quelli che risultino “integralmente” dichiarati CP_2
all'Amministrazione finanziaria e che, al contrario, l'obbligo permane per quei dati reddituali che, in quanto non integralmente o esaurientemente dichiarati al fisco (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere dichiarati all' nell'ottica di un dovere di collaborazione CP_2
finalizzato a fornire all'Istituto tutti i dati necessari alla commisurazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito.
Nel caso di specie parte ricorrente nulla ha dedotto circa la propria situazione reddituale
(neppure in seguito al deposito da parte del reisstente del riepilogo dei redditi 2016 incidenti sulla prestaizone) limitandosi ad eccepire l'intervenuta sanatoria di cui all'art 13 L.n. 412/91.
L'assunto non è condivisibile
L'art. 13, co. 2, L. 412/1991, dispone che l' «procede annualmente alla verifica delle CP_2
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
In proposito si è affermato il principio per cui «l'obbligo dell di procedere CP_2
annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio
2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551, su cui poi anche infra).
Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, CP_2
ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co. 2.
Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. CP_2
cit. ).
Tempi sui quali si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico.
La norma, come emerge da quanto si è finora detto, non ha quindi riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di
“verifica”, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero.
Il significato dell'avverbio (“annualmente”) è plurimo e fondante dell'intera disciplina.
Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass. 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire “entro un anno” dalla verifica, ma “entro l'anno successivo”, ove l'aggiunta di un aggettivo (“successivo”) risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
Nel caso di specie non può ritenersi maturata detta decadenza non avendo il ricorrente provato (ma più a monte nemmeno allegato) alcunchè circa la corretta comunicazione all' CP_2
dell'ammontare dei redditi percepiti anche con riferimento alla pensione estera o alla conoscibilità degli stessi.
Di contro l' ha documentato che trattandosi di indebito riferito al 2015 ha proceduto alla CP_2
verifica entro l'anno successivo ed entro il 31.12.2017 ha provevduto a contestare l'indebito richiedendo la restituzione della maggior somma pagata indicando al contempo le modalità con cui detto rimborso poteva essere effettuatio (cfr. nota del 31.10.2017 inviata tramite raccomandata
A/R n. 63028973903-4 27.11.2017, in ordine alla effettiva ricezione della quale il Parte_2
ricorrente nulla ha dedotto neppure dopo la costituzione dell' ad il deposito della relativa CP_2
documentazione, docc. 1 e 2 fascicolo di parte resistente).
Il ricorso va quindi rigettato.
Quanto alle spese di lite si dà atto dell'esistenza in atti della dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art 152 disp att cpc
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe iscrittta al n. 1221/2025 RG, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata,
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio
Così deciso in Marsala nell'udienza del 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo