Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/06/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in primo grado rubricata al N° 419/2021 RGAC;
tra
Codice Fiscale_1 Parte 1
rappr. e dif. dall'avv. Castrignanò Gianfranco;
attrice contro
Controparte_1 (c.f. C.F. 2
CP (c.f. C.F. 3 ),
rappr.ti e dif.si dall'avv. Controparte_1 anche quale difensore di sé medesimo;
nonché
Controparte_3 p.iva P.IVA 1 ),
in persona del procuratore,
rappr. e dif. dall'avv. Caiaffa Giancarlo;
convenuti
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale e azione diretta del terzo trasportato;
precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 28.03.2024;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato rispettivamente in data 19.01.2021 e 20.01.2021, e depositato telematicamente in data 23.02.2021, ha adito questo Tribunale al Parte_1
fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la responsabilità per i fatti di cui in premessa è imputabile esclusivamente alla condotta di guida del sig. [...]
وParte_2 residente in [...] in danno dell'odierna attrice;
2) accertare e dichiarare la responsabilità in via solidale della sig.ra CP nella sua qualità di proprietaria dell'autovettura danneggiante, nonché la compagnia Controparte_4 corrente
in Bologna - CAP 40128 in via Stalingrado n. 45, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che al momento del sinistro assicurava per RCA il mezzo danneggiante;
3) per l'effetto, condannare solidalmente quale conducente dell'autovettura Parte_2
danneggiante, la sig.ra CP quale proprietaria dell'autovettura danneggiante, e la compagnia
Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla sig.ra in conseguenza del sinistro per cui è causa, Parte_1
pari ad Euro 105.597,16, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto e sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge;
4) condannare solidalmente i convenuti al pagamento delle spese e compensi legali, nonché IVA, CAP e rimborso spese forfettario come per legge da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario".
(peraltro difeso da sé medesimo) e CP_2 ritualmente Controparte_1
costituitisi, hanno contrastato nel merito l'avversa domanda rilevandone la infondatezza.
tempestivamente costituitasi, affidava la propria difesa alle Controparte_3
seguenti conclusioni: “1) in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto infondata sia nell'an sia nel quantum;
2) in via subordinata, in caso di accoglimento dell'avversa domanda, contenere la domanda nei limiti del giusto e del dovuto, riconoscendo a titolo risarcitorio solo quei danni che dovessero essere dimostrati, ritenuti compatibili e in nesso di causalità con l'evento, ridotti ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., in proporzione al grado di colpa dell'attrice, e, comunque, nei limiti del massimale di polizza. Con condanna della sig.ra Parte_1 al pagamento delle spese e competenze di lite, ivi compreso il rimborso forfettario ed oneri accessori".
La causa veniva istruita attraverso prova documentale, interrogatorio formale, prova per testi e CTU
medico legale.
All'udienza del 28.03.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva riservata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda attorea appare parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Premesso che la PT ha agito in giudizio al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti nel sinistro stradale avvenuto in data 27.01.2018, alle ore 11:20 circa, che vedeva coinvolto il veicolo Suzuki
'Splash', tg. ES919VR, di proprietà di CP e sul quale condotto da Controparte_1
l'attrice viaggiava quale terza trasportata, preliminarmente va considerata conforme all'art. 144
Cod. Ass. la evocazione in giudizio del vettore, del proprietario del veicolo e della società assicurativa tenuta a garantirlo a titolo di R.C.A.
Sul punto, va infatti osservato che un recente orientamento della Suprema Corte ritiene che in materia di sinistro stradale, qualora vi sia il coinvolgimento di un solo veicolo a bordo del quale il trasportato viaggiava, non possa trovare applicazione l'art. 141 Cod. Ass., bensì la disciplina di cui all'art. 144 Cod. Ass. ( 'Azione diretta del danneggiato' ), che consente al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale viaggiava, altresì prevedendo la chiamata in causa del responsabile civile ("L'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile" Cass. Sez. Un., n. 35318/2022).
Premesso che l'azione oltre che ammissibile e altresì proponibile, avendo l'attrice provato documentalmente di aver ottemperato all'obbligo di richiesta stragiudiziale mediante lettera raccomandata a/r spedita a mezzo del servizio postale alla compagnia del vettore e di aver lasciato decorrere lo spatium deliberandi stabilito, anteriormente alla introduzione del ricorso, nel merito dall'istruttoria condotta si evince la corresponsabilità delle parti nella verificazione del sinistro, da cui sarebbero derivate le lesioni subite dall'attrice ( "frattura pluriframmentaria scomposta dell'estremità distale del perone e della tibia sinistra") e sul nesso di causalità fra il primo e le seconde. In particolare, in ordine al fatto storico del sinistro in disparte le dichiarazioni rese dal teste che nulla era in grado di riferire rispetto alla dinamica del sinistro, escusso Testimone_1
confermando invero di aver constato nell'immediatezza dei fatti me dopo che il sinistro si era verificato, che l'attrice appariva dolorante a causa delle lesioni riportate nel sinistro stesso i testi
Testimone_2 e Testimone_3 hanno avuto modo di riferire che la PT, in qualità di trasportata, si apprestava a scendere dall'autovettura Suzuki condotta dal CP_1 quando quest'ultimo, non avvedutosi che la stessa era già intenta a scendere dalla vettura, effettuava una manovra di retromarcia onde liberare la strada – al fine di consentire alla sig.ra Tes_1 di uscire
dal garage della propria abitazione, sito difronte la casa di parte attrice -, determinando un contatto fra la passeggera e lo sportello posteriore sinistro che provocava lesioni all'arto inferiore sinistro della PT.
Le dichiarazioni dei suddetti testi, appaiono viceversa non attendibili, allorchè riferiscono la circostanza secondo la quale la PT si sarebbe approssimata a scendere dal veicolo allorchè il conducente aveva spento: tale circostanza, peraltro influente nel determinismo degli eventi, posto che laddove il CP_1 avesse spento il veicolo in prossimità dell'abitazione, la responsabilità del conducente emergerebbe con evidente preponderanza, non avendo costui atteso la completa discesa del passeggero dal veicolo non appare tuttavia credibile, rispetto alla rapidità della sequenza degli
-
eventi, per come descritta dagli stessi testi.
Sul punto, va osservato come più di recente la Suprema Corte ha ritenuto che “il fatto che il danneggiato abbia violato una norma di condotta, ed anche il fatto che si sia esposto al rischio, non è di per sé prova del fatto che il rischio si è poi concretizzato a causa di tale condotta, ben potendo essere invece attribuito interamente al conducente, e ben potendo in tal caso la colpa del danneggiato non avere avuto alcuna influenza causale. Né può ovviamente invocarsi l'articolo
2054 c.c. (...) che non è riferibile al rapporto tra conducente e terzo trasportato" (Cass., n.
2970/2025), essendo viceversa rilevante che la condotta del danneggiato/trasportato abbia in concreto inciso causalmente nella verificazione del sinistro.
Tornando al caso di specie, la condotta del CP_1 va certamente censurata per aver effettuato una manovra in retromarcia senza avvedersi del fatto che la PT aveva già iniziato a scendere dalla vettura e, dunque, effettuava una manovra assai pericolosa per la passeggera il che non esclude, per converso, che la danneggiata a sua volta aveva assunto una condotta improvvida allorchè intraprendeva la discesa dall'autovettura senza prima assicurarsi che il conducente avesse completamente arrestato il veicolo e fosse effettivamente consapevole di quanto la passeggera stesse facendo: ne deriva che tanto il conducente che la passeggera hanno concorso alla causazione del sinistro, le cui colpe vanno considerate paritetiche a norma dell'art. 2055 c.c. In ordine alla valutazione delle lesioni riportate dall'attrice a seguito del sinistro per cui è causa, la disposta CTU condotta dalla dott.ssa Per_1 ( specialista in medicina legale ) - attraverso un'indagine scevra da vizi logici e metodologici – e diretta alla valutazione delle lesioni riportate dalla PT, ha consentito di rilevare segnatamente: 1) che “in relazione all'anamnesi patologica remota riferisce di essere stata sottoposta ad emorroidectomia e ad appendicectomia;
è affetta da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, da diverticolosi sintomatica del colon e da incontinenza mista" - "per tali infermità, associate a deficit deambulatorio, da circa un anno è titolare di indennità di accompagnamento” -, mentre “in relazione all'anamnesi traumatologica ci dice di essere stata coinvolta, nel 2010, in un incidente stradale nel quale ebbe a riportare un colpo di frusta ed una contusione del polso dx e del ginocchio dx. Nega ulteriori precedenti traumatici degni di nota e, in particolare, nega precedenti traumi alla caviglia sn."; 2) che "relativamente ai fatti per cui si procede, la PT riferisce che in data 27.01.2018 in Mesagne intorno alle ore
11.00, mentre si accingeva a scendere dall'autovettura il piede sn veniva schiacciata dalla portella dell'auto il movimento" in particolare, “precisa che al momento dell'incidente si accingeva a scendere dal posto del passeggero posteriore sn dell'autoveicolo e aveva già posizionato il piede sn a terra quando, inavvertitamente, il conducente del veicolo espletava una manovra di retromarcia
(per lasciar libero un passo carrabile ove l'auto era temporaneamente posizionata) e in tal guisa la portella della macchina la colpiva malamente alla gamba sn, proprio mentre sulla stessa poggiava il peso del colpo per scendere dal veicolo" e successivamente, allertati gli operatori del 118, veniva "trasportata presso il P.P.I. dell'Ospedale di Mesagne ove i sanitari riscontrarono una frattura pluriframmentaria scomposta del pilone tibiale e del perone sn indicando il trasferimento per competenza, in continuità assistenziale, al P.S. dell'Ospedale di Brindisi", ove venne trasportata e ricoverata presso il reparto di Ortopedia dal 27.01.2018 al 07.02.2018, periodo nel quale la paziente fu “sottoposta ad intervento di riduzione ed osteosintesi con placche e viti delle fratture distali di tibia e perone sn"; 3) che, dalla copiosa documentazione sanitaria agli atti, si eseguita Rx e consulenza evince che la Pt 1 fu sottoposta a visite diagnostico-strumentali ortopedica in data 27.01.2018 - ed intervento “di riduzione ed osteosintesi della frattura di caviglia sn" eseguito in data 01.02.2018, e dimessa dal nosocomio di Brindisi in data 07.02.2018 "con affidamento al Curante, sulla scorta della diagnosi di dimissione di: "FRATTURA SCOMPOSTA
PILONE TIBIALE E PERONE SINISTRO. IPERTENSIONE ARTERIOSA. OSTEOPOROSI”, e prescrizione di "profilassi anti-trombotica, arto in scarico con divieto assoluto di carico;
prescritto ciclo di medicazioni ospedaliere e programmata la successiva medicazione da espletare in data
12.02.2018. Programmato il successivo controllo clinico e radiografico da espletare il 09.03.2018"
- si rileva, inoltre, che "nella scheda di dimissione ospedaliera fu registrato: "Incidente in ambito domestico"; 4) che in sede di dimissione alla stessa fu prescritto un "piano riabilitativo rilasciato dall'ospedale di Brindisi con prescrizione di carrozzina pieghevole rigida, sulla scorta della diagnosi di: "FRATTURA TIBIA E PERONE. PAZIENTE NON DEAMBULANTE" a firma del dott.
Per_2 ; 5) che in data 15.02.2018 veniva sottoposta a "visita fisiatrica a letto" presso l'Ospedale di Comunità di Mesagne, nel quale veniva ricoverata in data 12.02.2018 e dipoi dimessa in data
18.03.2018 con diagnosi di “sindrome da allettamento cronico in recente frattura perone sn estremità distale. Diverticolosi. Sindrome ansioso-depressiva"; 6) che, esperite le visite specialistiche del caso, in data 27.01.2020 la stessa accedeva al P.P.I di Mesagne a seguito di
"riferita lombalgia acuta irradiata all'arto inferiore dx algia non responsiva al dicloreum
...
effettuato per 6 giorni al domicilio Lombosciatalgia acuta sn e, previa somministrazione di "
...
...
terapia cortisonica, “la PT fu inviata al domicilio con affidamento al Curante, sulla scorta della diagnosi di: “Lombosciatalgia acuta sn"; 7) che in relazione agli esiti nell'ambito della r.c.a., questi venivano "accertati e stimati in misura dell'1.5 %, in relazione a: "COLPO DI FRUSTA COLLO.
DX. CONTUSIONE POLSO DX" riportati in occasione di incidente CONTUSIONE CP_5
stradale del 03.10.2010"; 8) che "attualmente la PT lamenta dolori diffusi alla schiena, al bacino ed agli arti inferiori e dolori alla caviglia sn", e dall'esame obiettivo, con particolare riferimento alla caviglia sinistra verosimilmente interessata dal sinistro per cui è causa, si rileva
"edema del terzo inferiore della gamba e della caviglia sn. Alla perimetria comparativa, infatti, si rileva un plus di poco superiore a 2 cm alla circonferenza bimalleolare a sn. Lungo la superficie mediale della caviglia sn è presente un esito cicatriziale con concavità rivolta rostralmente di circa
7 cm;
lungo il comparto esterno è presente altra cicatrice lineare filiforme di 7,5 cm;
entrambe le cicatrici descritte sono da ricondurre all'intervento di osteosintesi eseguito il 01.02.2018.
Accennati i movimenti di flesso-estensione della tibio-tarsica, sub-anchilosi della sotto-astragalica.
Deambula a piccoli passi con appoggio attivo a terza persona e con zoppia da evitamento a sn"; 9) che, in relazione alle visite ortopediche "eseguite presso l'Ospedale di Brindisi, in data 09.03.2018
e 17.04.2018, e la visita medica del 30.10.2018”, si segnala come le stesse risultano "prive della descrizione delle generalità del paziente”, tuttavia, tenuto conto che “tali certificati attengono a controlli clinici di lesione a carico della caviglia (in data 09.03.2018 fu prescritta FKT per la caviglia e fu concessa la deambulazione senza carico a sn;
in data 17.04.2018 fu prescritto un tutore di caviglia;
in data 20.10.2018 fu descritta una discreta motilità della caviglia), si può con ragionevolezza attribuire tale documentazione alla Sig.ra PT la quale, in data 27.01.2018, ebbe a riportare una frattura trimalleolare della caviglia sn;
tanto a maggior ragione se si considera che le date di esecuzione delle visite sopracitate coincidono con le date di esecuzione dei controlli clinici programmati per la Sig.ra PT rispettivamente in occasione della dimissione ospedaliera (per la visita del 09.03.2018), della visita del 09.03.2018 (per il controllo clinico del 17.04.2018) e della visita espletata il 29.09.2018 (per la visita del 30.10.2018)"; 10) che avuto riguardo delle lesioni riportate e lamentate dalla PT - in specie, "frattura trimalleolare della caviglia sn” -, si
-
tratta di lesioni aventi "natura traumatica che si attengono alla dinamica descritta dalla PT in occasione dell'inizio delle operazioni peritali”, in relazione alle quali, tuttavia, “si registrano alcune incongruenze sulla modalità di accadimento dell'evento" - in particolare: "nella scheda di intervento del 118 è descritta una generica Caduta per strada, nel referto di accesso al P.P.I. di
Mesagne è descritto un trauma automobilistico (Riferisce accidentale con lo sportello dell'auto), nel referto di accesso al P.S. dell'Ospedale di Brindisi è descritto un Incidente domestico, nell'anamnesi raccolta dai Sanitari al momento dell'ammissione in reparto è descritta una Riferita caduta accidentale con trauma da schiacciamento piede sn da parte dello pneumatico e, infine, nella S.D.O. è nuovamente riportato un Incidente in ambito domestico"; 11) che "facendo riferimento alla documentazione medica in atti ed al consueto decorso di analoghe lesioni, può calcolarsi la durata della invalidità temporanea totale in quaranta giorni (corrispondenti al periodo di degenza ospedaliera presso l'Ospedale di Brindisi e presso l'Ospedale di Comunità di
Mesagne), seguita da un periodo di invalidità temporanea parziale, da calcolarsi mediamente al 75
%, pari a sessanta giorni, seguita da sessanta giorni a parziale da calcolarsi mediamente al 50%,
e da ulteriori ottanta giorni a parziale, da calcolarsi mediamente al 25 %"; 12) che, tenuto conto
"attualmente residuano postumi che, in considerazione del tempo trascorso, sono da considerarsi stabilizzati ed a carattere permanente", consistenti in "esiti anatomici e funzionali di frattura trimalleolare della caviglia sn trattata con osteosintesi", si ritiene che residui un danno biologico del 14%, da intendersi quali postumi non incidenti “in maniera significativa sulla capacità di attendere alle consuete attività di casalinga grande ancienne, né sulla capacità di guadagno"; 13) che "dalla documentazione sanitaria in atti e dalle informazioni anamnestiche raccolte durante la visita non sono emerse concause di lesione e/o di menomazione che possano incidere sui postumi residuati;
d'altra parte, anche le menomazioni già accertate e liquidate in misura dell'1.5 % in relazione ad un incidente stradale occorso in data 03.10.2010 non agiscono in concorrenza con le menomazioni in diagnosi, interessando distretti e sedi diverse dalla caviglia sn (rachide cervicale, polso dx e ginocchio dx)"; 14) che “le spese in atti documentate sono indicate, pertinenti e congrue per un importo complessivo pari a 1799,32" importo "inclusivo delle spese sostenute per il
-
noleggio di apparecchio per magnetoterapia, per l'acquisto di calzature ortopediche, di calza elastica e di tutore di caviglia, per i trasporti in ambulanza necessari in occasione dell'espletamento degli accertamenti specialistici indicati nel periodo di divieto di carico, per il noleggio del deambulatore, per il ritiro della copia cartella della clinica, per l'acquisto dei farmaci pertinenti ed indicati, per i trattamenti fisioterapici pertinenti, indicati e congrui, nonché per la relazione medico-legale di parte” -, restando invece escluse ulteriori spese mediche non attinenti alla patologia afferente la PT ovvero non direttamente riconducibili a quest'ultima, altresì tenuto conto dell'assenza di spese sanitarie future non prevedibili.
Sulla base delle predette valutazioni, il CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) “in conseguenza di trauma contusivo distorsivo della caviglia sn occorso in data 27.01.2018, [...]
Parte_1 , casalinga 85enne, ebbe a riportare (...) frattura trimalleolare della caviglia sn";
2) "trattasi di lesioni di natura traumatica che si attengono alla dinamica descritta dalla Pt_1 in occasione dell'inizio delle operazioni peritali. Si registrano tuttavia alcune incongruenze sulla modalità di accadimento dell'evento, tra quanto riferito nel corso delle operazioni peritali e quanto descritto nella documentazione in atti depositata, in quanto mentre nella scheda di intervento del
118 è descritta una generica Caduta per strada, nel referto di accesso al P.P.I. di Mesagne descritto un trauma automobilistico (Riferisce accidentale con lo sportello dell'auto), nel referto di accesso al P.S. dell'Ospedale di Brindisi è descritto un Incidente domestico, nell'anamnesi raccolta dai Sanitari al momento dell'ammissione in reparto è descritta una Riferita caduta accidentale con trauma da schiacciamento piede sn da parte dello pneumatico e, infine, nella S.D.O. è nuovamente riportato un Incidente in ambito domestico. Pertanto, le modalità di accadimento dell'evento andranno accertate integrando il dato amnestico e documentale con ulteriori prove circostanziali e/o testimoniali"; 3) "la durata dell'invalidità temporanea totale è equamente stimabile in quaranta giorni (corrispondenti al periodo di degenza ospedaliera presso l'Ospedale di Brindisi e l'Ospedale di Comunità di Mesagne); segue un periodo di invalidità temporanea parziale, da calcolarsi mediamente al 75 %, pari a sessanta giorni, seguito da sessanta giorni a parziale da calcolarsi mediamente al 50%, e da ulteriori ottanta giorni a parziale, da calcolarsi mediamente al
25 %"; 4) che "sussistono postumi, in termini di danno biologico, pari al quattordici per cento da ricondurre agli esiti anatomici ed algo-disfunzionali di frattura trimalleolare della caviglia sn trattata con osteosintesi, che non incidono in maniera significativa sulla capacità di attendere alle consuete attività di casalinga grande ancienne, né sulla capacità di guadagno"; 5) che "le spese in atti documentate sono indicate, pertinenti e congrue per un importo complessivo pari a 1799,32, inclusivo delle spese sostenute per il noleggio apparecchio per magnetoterapia, per l'acquisto di calzature ortopediche, di calza elastica e di tutore di caviglia, per i trasporti in ambulanza necessari in occasione dell'espletamento degli accertamenti specialistici indicati nel periodo di divieto di carico, per il noleggio di deambulatore, per il ritiro di copia cartella clinica, per l'acquisto dei farmaci pertinenti ed indicati, per i trattamenti fisioterapici pertinenti, indicati e congrui, nonché per la relazione medico-legale di parte"; 6) che, infine, “non sono prevedibili spese sanitarie future".
Prima di passare ad analizzare le singole pretese risarcitorie, appare necessaria una premessa di carattere generale in materia di danno non patrimoniale.
Chi giudica ritiene infatti di dover aderire a quanto notoriamente statuito dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, in cui è stato ribadita la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata).
In particolare, con riferimento al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, "Identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie" e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n.
209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
Va più in particolare osservato, che sull'annosa questione della risarcibilità del c.d. danno morale, quale componente del danno non patrimoniale non ( necessariamente) sussumibile nel danno biologico, ha ormai trovato un sicuro punto di approdo pur dopo le c.d. sentenze di San Martino delle Sezioni Unite, nella successiva giurisprudenza della Suprema Corte ed in quella del Giudice delle Leggi.
In particolare la Corte Costituzionale con sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata dal Giudice di pace di Torino, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione;
dal Tribunale ordinario di Brindisi - sezione distaccata di Ostuni, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 32, 76, e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2 e 6 della CEDU, 6 del Trattato dell'Unione europea, e 1 e 3, comma 1, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
dal Tribunale ordinario di Tivoli e dal Giudice di pace di Recanati, per contrasto con i medesimi artt. 2, 3, 24, 32, 76 Cost. e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 8 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla
Convenzione medesima, con le rispettive ordinanze in epigrafe indicate.
Afferma fra l'altro la Corte nella menzionata sentenza che “È pur vero, infatti, che l'art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al "danno biologico” e non fa menzione anche del “danno morale".
Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto “danno morale" - e cioè la sofferenza personale
-
suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato – “rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». La norma denunciata non è, quindi, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 3.".
D'altra parte la stessa Suprema Corte, sia pur a Sezioni Semplici, ha avuto modo di ribadire la liquidabilità del danno morale - quale componente del danno non patrimoniale in aggiunta al danno biologico -, sia proponendo una lettura più attenta e meno sclerotizzata delle richiamate sentenze delle SS.UU. sia evidenziando l'evoluzione normativa successiva "La modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano - che questa corte, con la sentenza 12408/011 (nella sostanza confermata dalla successiva pronuncia n. 14402/011) ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale in realtà, non ha mai "cancellato" (contrariamente a quanto opinato dal ricorrente) la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: nè avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale.
3.5. L'indirizzo di cui si discorre si è espressamente manifestato attraverso la emanazione di due successivi D.P.R. n. 37 del
2009 e il n. 191 del 2009, in seno ai quali una specifica disposizione normativa (l'art. 5) ha inequivocamente resa manifesta la volontà del legislatore di distinguere, concettualmente prima ancora che giuridicamente, all'indomani delle pronunce delle sezioni unite di questa corte (che, in realtà, ad una più attenta lettura, non hanno mai predicato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento ipso facto del danno morale nel danno biologico, avendo esse viceversa indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell'evidenza probatoria, duplicazioni risarcitorie) tra la "voce" di danno c.d. biologico da un canto, e la "voce" di danno morale dall'altro: si legge difatti alle lettere a) e b) del citato art. 5, nel primo dei due provvedimenti normativi citati:- che "la percentuale di danno biologico è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni;
-che "la determinazione della percentuale di danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico".
3.6. Nella relazione introduttiva alle "nuove" tabelle milanesi per la liquidazione "del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale", difatti, si legge che i criteri con esse applicati "prima delle sentenze delle sezioni unite della cassazione individuavano valori standard di liquidazione del danno biologico, prevedendo poi la liquidazione del danno morale in misura variabile da 1/4 a 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, con personalizzazione di questo sino all'aumento del 30% dei valori standard".- "A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale" si prosegue in via ulteriormente esplicativa "rilevata l'esigenza di una liquidazione unitaria e constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati, propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale" (id est, del danno biologico,) "e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale".
3.7. Nessuna cancellazione del danno morale è stata, pertanto, operata, in guisa di pretesa duplicazione del risarcimento del danno biologico, dalle tabelle milanesi oggi applicabile, in guisa di uso normativo, alla stregua della citata sentenza 12408/2011, che ne ha consapevolmente e motivatamente espunto un criterio paralegislativo di valutazione cui il giudice di merito dovrà attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale alla persona.
3.8. Nella stessa giurisprudenza di questa corte regolatrice, d'altronde, in ossequio ad una esigenza adeguatrice dell'interpretazione giurisprudenziale alla non equivoca voluntas legis espressa dagli organi deputati alla produzione normativa post 2008, numerose sono state le pronunce che hanno confermato sentenze di merito predicative del principio e del criterio della congiunta attribuzione del risarcimento da danno biologico e da danno morale liquidato, quest'ultimo in una percentuale del medesimo, salvo personalizzazione"( Cassazione civile sez. III del 12/09/2011, N.18641; Cass.
28407/2008; Cass. 29191/2008; Cass. 5770/010; Cass.; Cass. 22585/2013; Cass. 11850/2015).
Tornando al caso di specie, vanno ritenute corrette ed immuni da vizi le conclusioni cui è giunto il CTU Dott.ssa Per_1 alla luce delle quali si riconosce che la PT in conseguenza del sinistro oggetto di causa ha riportato "frattura trimalleolare della caviglia sn", e per effetto delle lesioni ha subito postumi pari a gg. 40 da ITT, gg. 60 da ITP al 75%, gg. 60 da ITP al 50%, e gg. 80 da ITP al
25% ed una invalidità permanente stimata nel 14%. Al pari si condivide la stima operata dal CTU circa l'ammontare dei danni patrimoniali in termini di spese mediche già sostenute e documentate pari ad €.1.799,32, non essendo invece previste spese sanitarie future.
In virtù delle condivisibili conclusioni del CTU, al fine della liquidazione del c.d. danno biologico
(così qualificato, sempre a mero titolo definitorio, nel rispetto del principio della omnicomprensività del danno non patrimoniale), chi giudica, in difetto di parametri di legge ( invero applicabili soltanto per le c.d. micropermanenti e cioè fino a 9 punti di invalidità ) né potendo essere applicati ratione temporis i parametri di cui alla più recente Tabella unica nazionale adottata con L. 4 agosto
2017, n. 124, art. 1, comma 17, si ritiene di dover fare riferimento alle c.d. tabelle di Milano,
ritenute - in assenza di parametri di legge - dalla Corte di legittimità un valido ed oggettivo criterio di liquidazione del danno non patrimoniale "Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti
Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale -
e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c." (Cassazione civile, sez. III, sentenza 07/06/2011 n° 12408).
Alla stregua di quanto innanzi vanno dunque liquidate in favore della in Parte_1
applicazione delle Tabelle di Milano 2024, in ragione delle lesioni subite e della età che questa aveva al momento del sinistro (80 anni), le seguenti somme: €.34.039,00 a ristoro dei postumi permanenti (14%), €.4.600,00 a titolo di ITT ( per gg. 40) al 100%, € 5.175,00 a titolo di ITP (per gg. 60) al 75%, € 3.450,00 a titolo di ITP ( per gg. 60 ) al 50%, € 2.300,00 a titolo di ITP ( per gg.
80) al 25%.
Vanno altresì riconosciute a titolo di danno patrimoniale le spese mediche sostenute e documentate per un importo pari a €.1.799,32.
Va invece esclusa la liquidabilità del danno patrimoniale da assistenza in difetto di alcuna allegazione.
In definitiva, alla PT spetta la complessiva somma di €.36.387,68, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, considerato nelle suesposte componenti.
Per effetto del concorso della vittima nella causazione del sinistro, gli importi per come innanzi riconosciuti pari a complessivi €.51.363,32 ( di cui €. 49.564,00 per danno non patrimoniale ed €.1.799,32 per danni patrimoniali ) vanno dimidiati e su tali importi, già attualizzati, vanno calcolati gli interessi nella misura del tasso legale a far data dal 27.01.2018 fino al giorno di effettivo soddisfo sull'intero importo, via via devalutato quanto ai soli danni non patrimoniali.
Per tutte le considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda attorea, i convenuti vanno condannati in solido fra loro al risarcimento dei danni innanzi liquidati.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo, in applicazione, quanto ai compensi, dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e ss. modif. e tenuto del valore per il quale la domanda ha ricevuto accoglimento.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Francesco Giliberti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [...]
Parte_1 nei confronti di ' Controparte_1 e CP
disattesa ogni diversa o ulteriore istanza, eccezione e Controparte_3
deduzione, così provvede:
1. riconosce che il sinistro per cui è causa si è verificato per concorrente e paritaria responsabilità di Parte_1 e Controparte_1
Controparte_1 e Controparte_3 in solido fra 2. condanna CP
,
loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di €.25.681,66 a titolo a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale nella misura già dimidiata, oltre gli interessi nella misura del tasso legale, a far data dal 27.01.2018 fino al giorno di effettivo soddisfo sull'intero importo, via via devalutato quanto ai soli danni non patrimoniali;
3. condanna CP , Controparte_3 in solido fra Controparte_1 e loro, al pagamento in favore di delle spese processuali che si liquidano in Parte_1
€.800,00 per le borsuali ed €.5.077,00 per compensi oltre 15% per rimb. for., CAP e IVA con distrazione in favore dell'avv. Gianfrancesco Castrignanò dichiaratosi anticipatario;
7. pone le spese di CTU definitivamente a carico dei soccombenti.
Brindisi, lì 12.05.2025
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della tirocinante dott.ssa Carolina Spalluto, quale componente dell'Ufficio per il processo.