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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/06/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Il Tribunale di Venezia in persona del Giudice delegato dott.ssa S. Pitinari
Nel procedimento Unitario n. 61-1/2025 promosso da
(C.F.: ), nato a [...]à di Piave (VE), in data 11 agosto Parte_1 C.F._1
1974 e residente a [...], rappresentato difeso dall'avv. Franco Zorzetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ha presentato proposta di concordato minore ex art. 74 CCII e ha rappresentato di Parte_1 versare in una situazione di sovraindebitamento che ha tratto origine nella contrazione di debiti di carattere promiscuo, in parte relativi all'attività della società di cui il ricorrente ha ricoperto la qualità di socio e amministratore e in parte relativi ad un finanziamento contratto per l'acquisto della casa di abitazione.
Il ricorrente ha allegato che sussistono tutti i requisiti dimensionali richiesti dalla legge (art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) ccii), di non essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né di avere già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e di non aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Il ricorrente ha rappresentato che l'ammontare dei debiti contratti è pari ad euro 665.636,48 di cui euro €
626.945,03 (409.905,00 in privilegio e 217,040,03 in chirografo) per tributi dovuti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed euro 39.691,45 dovuti nei confronti di Intesa San Paolo spa quale esposizione debitoria residua relativa ad un mutuo per l'acquisto della prima casa.
Il ricorrente ha rappresentato che intende soddisfare i propri creditori nella misura esposta nel piano, in particolare attraverso l'apporto di finanza esterna per euro 55.000,00 da parte del fratello del ricorrente, di cui euro 25.000,00 da corrispondersi all'omologa del piano, euro 15.000,00 da corrispondersi entro maggio 2025 ed euro 15.000,00 entro febbraio 2026.
Il ricorrente ha rappresentato che intende soddisfare i propri creditori attraverso l'apporto di finanza esterna, mediante la corresponsione di euro 300,00 mensili fino al 30.06.2030 oltre che nella misura di euro 35.780,62 mediante l'escussione di polizza assicurativa. Con provvedimento in data 16.3.2025 è stata dichiarata aperta la procedura con assegnazione ai creditori di termine di trenta giorni entro il quale far pervenire dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.
In data 6.5.2025 l'OCC ha depositato relazione attestante che i creditori non hanno presentato osservazioni o contestazioni all'omologa
OSSERVA
che la situazione di sovraindebitamento del sig. è dipesa da fattori indipendenti dalla Parte_1 sua volontà, incidenti in maniera imprevista sulla propria condizione economica;
infatti, non si può ritenere che il ricorrente abbia assunto le obbligazioni che hanno dato origine ai propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli onorare ovvero che abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento;
non sono stati, inoltre, segnalati atti in malafede e in frode ai creditori;
che, in merito agli ulteriori requisiti di ammissibilità giuridica del piano, la scrivente rileva:
-che le obbligazioni assunte dal sono riconducibili essenzialmente all'attività della società di cui il Pt_1 ricorrente è stato socio e amministratore e a un finanziamento per l'acquisto prima casa;
-che non osta alla ammissione alla procedura di concordato minore la circostanza che il ricorrente, persona fisica, intenda unitariamente definire la propria posizione debitoria derivante sia da debiti personali sia da debiti di natura non consumeristica. In tal senso Tribunale di Mantova, Ufficio Procedure Concorsuali, 27 febbraio 2023;
-che non sono state proposte dai creditori opposizioni all'omologa e sono state raggiunte le maggioranze richieste dall'art. 79 CCII;
-che il ricorrente non è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come segnalato dall'OCC.
La scrivente ritiene, inoltre, sussistente il requisito della fattibilità del piano, tenuto conto della documentazione agli atti, nonché delle valutazioni espresse dall'OCC, a cui si rimanda, non essendo emerse ragioni per discostarsi da tali valutazioni. In particolare, si richiama la relazione dell'OCC il quale ha rilevato che “La proposta di attesa l'attuale situazione del sig. , appare più conveniente in Parte_2 Pt_1 considerazione della presenza della finanza esterna pari a Euro 55.000,00 e, conseguentemente, delle tempistiche di pagamento dei creditori. La situazione personale e familiare del ricorrente nell'ipotesi di procedura di liquidazione controllata esclude un'ipotesi di maggiore soddisfazione dei creditori, vista anche la necessità di contribuire al pagamento ulteriore di un canone di locazione, nonché delle spese condominiali.”
In definitiva, considerato che sussistono tutti i presupposti formali e sostanziali di cui agli artt. 74 e ss CCII, si ritiene di dover omologare il piano di concordato minore proposto dal sig. Parte_1
PQM
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in persona del GD dott.ssa Sara Pitinari, così provvede:
-omologa il concordato minore proposto da (C.F.: ) nato a Parte_1 C.F._1
San Donà di Piave (VE) in data 11 agosto 1974 e residente a [...];
-dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
-dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore;
-dispone che l'OCC, ogni sei mesi, riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione e che, terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
-dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale di Venezia a cura del professionista incaricato e che il presente provvedimento venga comunicato ai creditori ai sensi del comma 8 dell'art. 70 CCII.
Dichiara chiusa la procedura.
Così deciso a Venezia il 11.6.2025
Il GD Dott.ssa Sara Pitinari