Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 26/11/2025, n. 21244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21244 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21244/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10116/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10116 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da NT Sciarpelletti, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Manuel Boschieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via L. Lucatello n. 6, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, OR Pa, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NE ER, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di n. 193 Funzionari Storici dell’arte e degli atti di approvazione della stessa, pubblicata dal Ministero della Cultura in data 06.08.2024, aggiornata in data 09.08.2024, afferente al Bando di Concorso indetto dalla Commissione RIPAM e dal Ministero della Cultura n. 88 del 08.11.2022;
- per quanto di ragione, della scheda personale di valutazione dei titoli di servizio redatta dalla Commissione esaminatrice all’esito delle prove, scritta e orale, relativa alla candidata Dott.ssa NT Sciarpelletti, sopra generalizzata;
- per quanto di ragione, di tutti gli ulteriori atti e/o verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura, conosciuti e non conosciuti;
- per quanto di ragione, del Decreto direttoriale n. 1547 rep. dell’11.09.2024 ove sono disposte l’assunzione nei ruoli del personale non dirigenziale dei Funzionari Storici dell’arte e l’assegnazione delle sedi agli idonei non vincitori, nonché di qualsiasi atto consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7.2.2025:
della graduatoria finale del Bando di Concorso MIC 518 – profilo Storico dell’arte aggiornata in data 20.11.2024 e dei provvedimenti ad essa prodromici e consequenziali, nella parte in cui veniva attribuito alla ricorrente, in sede di valutazione e rettifica, punteggio parziale per i titoli di servizio dichiarati in sede di presentazione della domanda e relativo posizionamento al n. 148 posto in luogo del n. 142 e, per l’effetto, volto al collocamento, previa attribuzione del punteggio corretto, al posto n. 142 ovvero nella diversa posizione che risulterà di giustizia, con consequenziale riassegnazione della ricorrente presso la sede effettivamente spettante di diritto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, di OR Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. LE EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli atti del concorso indicato in epigrafe (profilo storico dell’arte), nel quale è risultata idonea, lamentando la parziale erronea attribuzione del punteggio per titoli di servizio, materia regolata dall’art. 8 del bando;
- in particolare, trattasi di due tirocini svolti presso la OT CA (mesi 8) e presso l’APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e servizi tecnici) nel periodo 9.10.2006/8.2.2007;
- in parziale accoglimento dell’istanza avanzata dalla ricorrente in data 27.6.2024, la Commissione ha riconosciuto l’inerenza del primo al profilo della candidata, ritenendo, per contro, il tirocinio presso l’APAT “ più aderente al profilo professionale di restauratore ”, attribuendo, dunque, il solo maggior punteggio di 0,667, con verbale impugnato con motivi aggiunti;
- le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso;
- all’udienza pubblica del 4 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alla richiesta di attribuzione del punteggio relativo al tirocinio svolto presso la OT CA, valorizzato con il verbale dell’8.8.2024;
- quanto al tirocinio presso l’APAT, ritiene il Collegio che la candidata abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza della condizione prevista dall’art. 8 del bando per i titoli di servizio, vale a dire la specificità rispetto al profilo professionale prescelto di funzionario storico dell’arte;
- questo consiste in “ attività di studio, ricerca, catalogazione, protezione, gestione, tutela, valorizzazione e formazione inerenti ai beni di interesse storico artistico, mobili e immobili (…) effettua attività di studio e ricerca su metodologie e tecnologie di manutenzione, consolidamento e restauro presso laboratori e cantieri verificando la compatibilità fra gli aspetti storici e artistici dei beni di competenza e i trattamenti di indagine e conservazione (…) (art. 2 del bando);
- infatti, ad una attenta lettura delle prove portate alla cognizione del Tribunale, emerge che la ricorrente si è occupata, nel periodo di studio, dell’utilizzo e della conservazione di un materiale ornamentale nell’antica Roma sotto il profilo storico-artistico, il marmo di Cottanello, redigendo anche un elaborato sul tema; - pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione, il tirocinio in questione appare perfettamente coerente con il profilo descritto dal bando;
- conseguentemente, il ricorso deve essere accolto in parte qua , con obbligo per l’amministrazione di rimodulazione del punteggio, e con compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della peculiarità della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere nei termini indicati in motivazione;
- accoglie il ricorso per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT CA, Presidente
LE EL, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE EL | IT CA |
IL SEGRETARIO