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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/12/2024, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andre Palma Presidente
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2379 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 02.12.2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n°5, (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Pagliaro, C.F._1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], residente in [...]alla Controparte_1
cd.a Pezza di Piro 29bis, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele C.F._2
Iapicca,
RESISTENTE
Con l'intervento del PM.
Oggetto: divorzio giudiziale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 08/10/2011 in Parte_1
Luzzi con la sig.ra , unione da cui nasceva in data 14/5/2015 il figlio , Controparte_1 Per_1
deduceva che questi, comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in data 03.03.2022 si erano separati, come da decreto di omologa emesso dal Tribunale di Cosenza in data 04.05.2022, e che da allora non era ripresa la convivenza, né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già previste in sede di separazione con diminuzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore a 230,00 euro.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale aderiva in toto alla domanda Controparte_1 spiegata dal ricorrente.
All'udienza del 02 dicembre 2024 le parti, premesso di non volersi riconciliare, chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e dichiaravano di voler addivenire alla definizione consensuale del giudizio alle condizioni del ricorso introduttivo del giudizio.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Quanto alle statuizioni accessorie devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi dei figlio minore, le condizioni concordate dalle parti e ribadite all'udienza del 2 dicembre 2024 concernenti l'affido condiviso del figlio minore , il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, la regolamentazione Per_1
delle frequentazioni con il padre secondo il calendario riportato in ricorso, e, per quanto attiene al mantenimento della prole, il versamento da parte di della somma Parte_1 di 230,00 euro mensili e il paritetico riparto delle spese straordinarie.
Spese compensate su conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luzzi di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- compensa le spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio dell'11.12.2024.
Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andre Palma Presidente
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2379 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 02.12.2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n°5, (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Pagliaro, C.F._1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], residente in [...]alla Controparte_1
cd.a Pezza di Piro 29bis, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele C.F._2
Iapicca,
RESISTENTE
Con l'intervento del PM.
Oggetto: divorzio giudiziale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 08/10/2011 in Parte_1
Luzzi con la sig.ra , unione da cui nasceva in data 14/5/2015 il figlio , Controparte_1 Per_1
deduceva che questi, comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in data 03.03.2022 si erano separati, come da decreto di omologa emesso dal Tribunale di Cosenza in data 04.05.2022, e che da allora non era ripresa la convivenza, né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già previste in sede di separazione con diminuzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore a 230,00 euro.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale aderiva in toto alla domanda Controparte_1 spiegata dal ricorrente.
All'udienza del 02 dicembre 2024 le parti, premesso di non volersi riconciliare, chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e dichiaravano di voler addivenire alla definizione consensuale del giudizio alle condizioni del ricorso introduttivo del giudizio.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Quanto alle statuizioni accessorie devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi dei figlio minore, le condizioni concordate dalle parti e ribadite all'udienza del 2 dicembre 2024 concernenti l'affido condiviso del figlio minore , il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, la regolamentazione Per_1
delle frequentazioni con il padre secondo il calendario riportato in ricorso, e, per quanto attiene al mantenimento della prole, il versamento da parte di della somma Parte_1 di 230,00 euro mensili e il paritetico riparto delle spese straordinarie.
Spese compensate su conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luzzi di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- compensa le spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio dell'11.12.2024.
Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma