CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/06/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio iscritto al n. 69/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: istanza di revocazione della sentenza n. 60/2021 emessa dalla Corte d'Appello di
Caltanissetta
PROPOSTO DA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.02.1961, elettivamente domiciliato in Caltanissetta Via Malta n. 73,
presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Ferraro, che lo rappresenta e difendono per procura allegata all'atto di citazione per revocazione
ATTORE IN REVOCAZIONE
NEI CONFRONTI DI
( ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
19.05.1955 e ( ), nata a [...] CP_2 CodiceFiscale_3
il 26.12.1959, rappresentati e difesi dagli avvocati Raimondo Maira e
1 Alessandro Maira per procura in calce alla Comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI IN REVOCAZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'Attore in revocazione: “VOGLIA L'ECC.MA ordinare ai Pt_2
sensi degli artt. 401 e 373 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 60/2021 pronunciata dalla Corte di Appello di Caltanissetta in
data 15.02.2021 per i motivi esposti in citazione;
revocare la sentenza n. 60/2021 emessa dalla Corte di Appello di
Caltanissetta il 15.02.2021 per essere la stessa l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa (c.d. errore revocatorio) e, per
l'effetto,
- rigettare l'appello proposto da confermando Controparte_1
integralmente nei confronti dello stesso la sentenza del Tribunale di
Caltanissetta n. 50/2014 in data 30.01.2014 e, quindi, il D.I. opposto n.
113/2010 atteso che la somma dovuta da a Controparte_1
era quella di € 13.914,67, e, di conseguenza: Parte_1
- confermare la condanna di al pagamento delle spese Controparte_1
di lite liquidate dal Tribunale in complessivi € 2.100,00, oltre accessori;
-confermare a carico di le spese dell'espletata CTU;
Controparte_1
-condannare al pagamento delle spese processuali del Controparte_1
giudizio di appello.
Con vittoria di spese, compensi di difesa e rimborso spese forfettario”.
Per i convenuti in revocazione: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI
APPELLO DI CALTANISSETTA Reiectis adversis, rigettare
preliminarmente la istanza di sospensione degli effetti della impugnata
sentenza non ricorrendone i presupposti
2 Ritenere e dichiarare per le ragioni delle quali sopra sub I) e sub II) la
improponibilità della domanda attrice e, pertanto, rigettarla, con conferma
della sentenza impugnata.
Ritenere e dichiarare comunque la infondatezza nel merito di detta domanda
e, quindi, rigettarla con conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di questa fase del giudizio.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha chiesto la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 Parte_1
c.p.c. (errore di fatto) della sentenza n. 69/21 con la quale questa Corte
territoriale ha così deciso: “la Corte definitivamente pronunciando, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 50/2014,
emessa in data 30 gennaio 2014, appellata da e Controparte_1
, CP_2
-dichiara la carenza di legittimazione passiva di in ordine CP_2
alla pretesa azionata da con il ricorso per decreto Parte_1
ingiuntivo del 01 febbraio 2010, avente n.113/2010, emesso dal Tribunale di
Caltanissetta, e notificato in data 2 aprile 2010;
-dichiara che la somma dovuta da a Controparte_1 Parte_1
ammonta ad € 11.079,00;
[...]
-revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n.113/2010 emesso dal Tribunale
di Caltanissetta, notificato il 2 aprile 2010;
-condanna alla restituzione in favore del Parte_1 CP_1
, della somma di € 3.076,62, oltre interessi dal 4 giugno 2011 al
[...]
soddisfo, come in parte motiva.
-pone le spese della CTU del primo grado a carico delle parti, come liquidate
dai decreti in atti, a carico solidale delle parti.
-compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
3 -Conferma per il resto la sentenza n. 50/2014, emessa dal Tribunale di
Caltanissetta in data 30.01.2014 e pubblicata in pari data.”
A sostegno di detta pretesa l'attore ha dedotto quanto segue: “La sentenza, nella suddetta parte, è affetta da c.d. errore revocatorio.
Invero, così come risulta sia dalla sentenza e sia dagli atti e documenti di
causa: - il D.I. emesso dal Tribunale [opposto] si basava su unica fattura per
lavori eseguiti per la realizzazione di un sarcofago cimiteriale presso il
Cimitero “Angeli” di Caltanissetta e, quindi, l'importo ingiunto era comprensivo di Iva (10%) ed al netto di acconto ricevuto: imponibile fattura
€ 31.467,88 + 3.146,79 Iva (10%) = 34.614,67 - 20.700,00 (acconto ricevuto sull'unica fattura emessa) = 13.914,67 [importo ingiunto];
- il CTU nominato in primo grado, con la “Relazione di Consulenza Tecnica
Integrativa” datata 23.04.2013, aveva determinato i lavori eseguiti per la realizzazione del sarcofago in € 31.779,34 Iva esclusa [così come
espressamente emerge dal computo metrico estimativo (si legge ivi:
“SOMMANO COMPLESSIVAMENTE I LAVORI I.V.A. ESCLUSA €
31.779,34”) richiamato nelle conclusioni della predetta “Relazione di
Consulenza Tecnica Integrativa” ed allegato alla stessa] e, quindi, per il solo
imponibile;
- nel contenuto della sentenza n. 60/2021 tutti i superiori dati risultano
indicati ma nel momento in cui, nella stessa sentenza, si deve determinare il
saldo dovuto sull'unica fattura emessa, al netto dell'acconto, viene preso in
considerazione solo l'imponibile quantificato dal CTU in primo grado (con
le conseguenze della decisione adottata);
- in realtà, essendo l'importo calcolato dal CTU l'imponibile dei lavori,
esclusa, quindi, Iva, allo stesso importo andava aggiunta l'Iva (10%) e, poi, detratto l'acconto: imponibile lavori determinato dal CTU € 31.779,34 +
4 3.177,93 (Iva 10%) = 34.957,27 - 20.700,00 (acconto ricevuto sull'unica
fattura emessa) = 14.257,27;
- atteso che l'importo ingiunto era di € 13.914,67 correttamente il Tribunale,
in primo grado, aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo con
conseguente condanna alle spese processuali;
-pertanto, la Corte avrebbe dovuto rigettare l'appello proposto da
confermando integralmente nei confronti dello stesso Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 50/2014 in data 30.01.2014 e, quindi, il D.I. opposto n. 113/2010 atteso che la somma dovuta da
a era quella di € 13.914,67, e, Controparte_1 Parte_1
di conseguenza:
- confermare la condanna di al pagamento delle spese Controparte_1
di lite liquidate dal Tribunale in complessivi € 2.100,00, oltre accessori;
-confermare a carico di le spese dell'espletata CTU;
Controparte_1
-condannare al pagamento delle spese processuali del Controparte_1
giudizio di appello.”.
e costituitisi in giudizio, hanno Controparte_1 CP_2
eccepito l'improponibilità del ricorso sostenendo che il presunto errore lamentato da controparte non consegue da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio e non è rilevabile con carattere di evidenza, obiettività, e rilevabilità
immediata.
Con ordinanza del 04.01.2022 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte di Appello impugnata.
La Corte all'udienza del 30.05.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5 2. Preliminarmente, giova precisare che, per indirizzo giurisprudenziale da lungi ormai consolidatosi (ex multis, Cass. Civ., n. 22171/2010, Cass. Civ.,
n. 6405/2018, Cass. Civ., S.U., n. 8984/2018 Cass. Civ., S.U. n. 5906/2020,
Cass. Civ., n. 20688/2021) è principio assodato (da ultimo Cass. Civ.,
SS.UU. n. 7484/2023) "...che l'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti,
risulti positivamente accertato, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato... " "...il combinato disposto degli artt. 391 bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione...".
Avendo il rimedio della revocazione natura straordinaria, l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve così rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
6 L'errore di fatto revocatorio si configura come un abbaglio dei sensi, per effetto del quale si determina un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa;
deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche "…e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360, comma primo n. 5, c.p.c.; l'errore revocatorio presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio sul piano logico giuridico, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione…” (v. tra le altre, Cass. n. 16439 del 2021, Cass.
n. 22171 del 2010, Cass. n. 8180 del 2009, Cass. n. 14267 del 2007, Cass. n.
4015 del 2006, Cass. n.3652 del 2006).
Anche la giurisprudenza amministrativa ha confermato tale indirizzo,
distinguendo tra l'errore di fatto "revocatorio" e l'errore di giudizio che, come tale, non può dar luogo ad esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione (ex multis Cons. Stato 4 gennaio 2018, n. 35; 2 novembre
2016 n. 4586; 28 giugno 2016 n. 2883, 17 febbraio 2015 n. 961e 8 gennaio
2013 n. 4).
L'istituto della revocazione, che è rimedio eccezionale, non può, dunque,
convertirsi in un terzo grado di giudizio, per cui, come d'altra parte sancito dalla stessa lettera dell'art. 395, comma 4, c.p.c., non sussiste vizio
7 revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa – che si sostanzia nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è
incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita – ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell'apprezzamento, della valutazione e dell'interpretazione delle risultanze processuali da parte del Giudice.
3. Ciò posto, deve escludersi che, nel caso di lite, ricorrano i presupposti di un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 C.P.C., giacché le doglianze formulate dall'impugnante fuoriescono manifestamente dal perimetro dei vizi revocatori così come tracciato.
All'uopo, infatti, ritiene questa Corte che l'istanza di revocazione come sopra proposta sia inammissibile, nei termini appresso indicati.
Ferma la regula iuris (applicabile alla fattispecie odierna) per cui l'attività
valutativa esula dall'alveo della falsa percezione dei fatti, appare, infatti,
evidente che nella vicenda in esame l'attore in revocazione abbia incentrato le censure mosse alla sentenza di appello sull'inesatto apprezzamento delle risultanze processuali e in particolare su una erronea valutazione delle risultanze della CTU espletata nel corso del giudizio, ossia proprio su un'attività valutativa non sindacabile con il rimedio impugnatorio qui azionato.
La domanda di revocazione proposta dal , infatti, si basa Parte_1
sull'asserito errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte d'Appello
laddove, pur richiamando le risultanze della CTU, ha determinato le somme dovute dal al sulla base dell'importo imponibile Parte_1 CP_1
indicato dal CTU in € 31.779,34 e non su quello comprensivo di IVA nella
8 misura di € 34.614,67, indicato nel computo metrico estimativo allegato alla relazione di consulenza.
Tale errore, secondo quanto prospettato, si fonderebbe sulla supposizione di un fatto la cui veridicità sarebbe invece esclusa incontrastabilmente dagli atti di causa.
Orbene, in realtà, rileva questo Collegio che in sede di appello – per quanto
è dato evincere dalla motivazione della pronuncia impugnata, nonché dagli atti di causa – la questione attinente alla determinazione delle somme dovute dal al , in quanto tema controverso, ha formato CP_1 Parte_1
oggetto di cognizione e di specifico accertamento ad opera del precedente giudicante in fase di deliberazione della decisione.
L'inciso della motivazione della sentenza gravata nel quale si legge “Pertanto
occorre rideterminare la somma realmente dovuta dal al CP_1
non già sulla base della fattura (unilaterale), ma delle Parte_1
risultanze della CTU dove a pag. 6 della perizia integrativa, l'Arch Per_1
dichiara che “l'importo derivante dalla rielaborazione dei suddetti dati è pari ad € 31.779,34 come si evince dall'allegato computo metrico estimativo che forma parte integrante e sostanziale della presente relazione integrativa”. In considerazione di ciò, detraendo dalla somma di € 31.779,34
(somma per come detto determinata dal CTU), la somma che il Parte_1
dichiara di avere incassato e pari ad € 20.700,00, al Parte_1
competevano a titolo di differenza € 11.079,34, e non già quella di cui al D.I. emesso per la somma di € 13.914,67”, non può pertanto interpretarsi, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore in revocazione,
come una mera affermazione in fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa.
Essa, infatti, ha costituito il risultato di una specifica valutazione operata dal
9 giudicante, il quale all'esito dell'esame delle risultanze processuali ed in particolare dell'espletata CTU, ha ritenuto (e non spetta a questa sede di accertarne le ragioni) di determinare le somme dovute dal al CP_1
calcolandole sulla base dell'importo imponibile indicato dal Parte_1
CTU in € 31.779,34 e non su quello comprensivo di IVA nella misura di €
34.614,67, che sarebbe dato desumere dal computo metrico estimativo allegato alla relazione di consulenza, ove viene riportato: “SOMMANO
COMPLESSIVAMENTE I LAVORI I.V.A. ESCLUSA € 31.779,34”.
Tale circostanza assume così una rilevanza dirimente ai fini della decisione del presente giudizio, dal momento che, in conformità ai principi di diritto richiamati in premessa, da esse ne deriva che trattasi non di errore di fatto idoneo a legittimare una eventuale revocazione ma, semmai, di un errore di giudizio, la cui valutazione apparterrà alla cognizione della Corte di
Cassazione (ove presentata la relativa impugnazione).
4. Alla luce di quanto argomentato, non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti per esperire il mezzo di impugnazione ex art. 395, comma 1, n.
4, c.p.c. l'istanza di revocazione proposta da deve Parte_1
dichiararsi inammissibile.
5. Alla superiore soccombenza segue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della parte convenuta in revocazione, delle spese del corrente giudizio, liquidate in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55
del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel secondo scaglione di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di citazione per revocazione).
6. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico di il pagamento Parte_1
10 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sul ricorso per revocazione proposto da avverso la sentenza n. 60/2021emessa Parte_1
dalla Corte d Appello di Caltanissetta, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di questo giudizio Parte_1
in favore di e che liquida in Controparte_1 CP_2
complessivi euro 2.915,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'impugnante in revocazione dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione,
se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 19 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
11