Articolo 1 della Legge 8 marzo 1965, n. 167
Versione
8 aprile 1965
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della Universita' di Parma, per il prezzo di lire 192.000.000 pagabile in dieci rate annuali; con gli interessi legali a scalare, di un'area di metri quadrati 65.964 circa, facente parte del compendio patrimoniale disponibile denominato "Ex Piazza d'Armi del Castelletto", sito in detta citta', arca da destinare alla realizzazione di un programma di edilizia universitaria.
Il Ministro per le finanze approvera' con proprio decreto il relativo contratto.

Entrata in vigore il 8 aprile 1965