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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/12/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3734/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3734/2022 promossa da:
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Barrasso (C.F. ), domicilio digitale C.F._1
Email_1
OPPONENTE contro
P.IVA Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Melucci (C.F. ), domicilio digitale C.F._2
Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 853/2022 del Tribunale di Avellino, mediante il quale, su istanza della
[...]
, gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
14.098,07, oltre interessi e spese di procedura, in forza di fatture impagate, emesse dalla società opposta in relazione all'espletata attività di spazzamento delle strade, chiedendo di: “1) dichiarare inammissibile ed infondato il ricorso per ingiunzione proposto dalla società
[...] in persona del l.r.p.t., e revocare il Decreto Ingiuntivo n. Parte_2
853/2022 (Giudizio n. 3070/2022 R.G.) emesso dal Tribunale di Avellino, Giudice dott.ssa Aureliana
Di Matteo, e notificato il 29.08.2022; 2) condannare la società Parte_2
pagina 1 di 7 in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, con Controparte_1 attribuzione al procuratore costituito, Avv. Giuseppe Barrasso, che si dichiara antistatario”.
Con la spiegata domanda, il ha dedotto la non spettanza delle somme ingiunte, in Parte_1 quanto per l'attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti, indicata nella causale delle fatture di pagamento poste a fondamento del ricorso monitorio, è stato già corrisposto l'importo dovuto e pattuito contrattualmente;
ha, inoltre, evidenziato che, per il mese di settembre 2019, il servizio non è stato regolamentato effettuato e che, pertanto, nulla deve essere corrisposto alla società opposta. Ha concluso per la revoca dell'impugnato provvedimento monitorio, vinte le spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio la che ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa opposizione, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato, vinte le spese di lite.
All'udienza del 23.03.2023, denegata la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e, concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata rinviata alla successiva udienza del 28.09.2023.
Espletate le prove orali ammesse all'udienza del 28.09.2023, la causa è stata rinviata - ex art. 281 quinquies c.p.c. – all'udienza del dì 11.12.2025, all'esito della quale, preso atto dell'espletamento con esito negativo della procedura di mediazione demandata, è stata trattenuta in decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***
§ Nel merito
È noto che la fattura commerciale sia una dichiarazione unilaterale resa da una parte all'altro contraente e riguardi i fatti di un rapporto già costituito;
conseguentemente, in caso di contestazione della pattuizione contrattuale, la fattura, benché costituisca titolo idoneo per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 comma 2 c.p.c., non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ove contestate.
La Suprema Corte ha, invero, in più occasioni, affermato che “La fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.)” (Cassazione Civile, ordinanza n. 5915/2011).
È, pertanto, principio consolidato quello secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo pagina 2 di 7 nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio (ex multis Cass. Civ., Sez. II, 4 gennaio 2022, n. 128). Di recente,
è stato ulteriormente precisato che “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”
(Cassazione Civile, sez. III, 12/07/2023, n.19944); ciò, in quanto i documenti di provenienza unilaterale dal creditore, allegati al ricorso per ingiunzione, sebbene idonei a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, non possono costituire prova del credito e del titolo negoziale, a fronte della contestazione delle forniture operata dalla debitrice, nel successivo giudizio ex art. 645 c.p.c..
In forza del pacifico assunto per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione - con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore spetta all'opposto
(convenuto in senso formale) – e che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova, è onere di chi intende far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, dunque, spetta al creditore opposto l'onere di provare in giudizio il fatto costitutivo del credito, mentre, assunto tale onere, diventa onere del debitore opponente prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento (ex multis Cass. Civ.,
Sez. II, 16 maggio 2019, n. 13240) o eventuali altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui diritto, non potendo egli limitarsi a contestare la fondatezza del credito azionato in via monitoria.
Tanto premesso, nel caso di specie l'opponente contesta l'an ed il quantum della prestazione per la quale sono state emesse le fatture depositate dall'opposta nel giudizio monitorio, per un credito complessivo di € 14.098,07.
In particolare, rispetto alle fatture n. 62 del 21.03.2019, n. 170 del 15.07.2019 e n. 198 del 26.08.2019, il deduce di aver già corrisposto il canone pattuito in contratto, comprensivo anche Parte_1 del servizio di trasporto dei rifiuti;
mentre, in riferimento alla fattura n. 29 del 31.01.2022, eccepisce la insussistenza dell'obbligazione, atteso che il servizio di spazzamento sarebbe stato effettivamente svolto fino al 31.08.2019.
L'opposta, tuttavia, deduce il pieno valore probatorio delle fatture depositate in atti, precisando che l'ente, in passato, aveva regolarmente pagato fatture emesse per la medesima causale e che, in ogni caso, lo smaltimento dei rifiuti non fosse ricompreso nel prezzo dell'appalto, precisando, inoltre, che l'affidamento del servizio era stato prorogato, prima con determinazione del 02.03.2018, fino al
31.12.2018, e poi, con nota prot. n. 15057 del 20.12.2018, fino al perfezionamento degli atti relativi al nuovo appalto per l'anno 2019/2020, alle medesime condizioni contrattuali. pagina 3 di 7 Orbene, per quanto concerne le fatture n. 62 del 21.03.2019, n. 170 del 15.07.2019 e n. 198 del
26.08.2019, emesse per le attività di trasporto dei rifiuti espletate nelle mensilità di marzo, giugno ed agosto 2019, dalla documentazione agli atti del giudizio, emerge pacificamente che le attività di trasporto dei rifiuti siano ricomprese nel servizio affidato alla società opposta, in quanto necessarie e consequenziali alla pulizia delle strade comunali.
Dalla lettura di quanto riportato nelle fatture, emerge che le stesse comprendessero anche il corrispettivo per lo smaltimento.
La difesa della parte opposta, invero, nella prima memoria istruttoria, ha precisato che “In ordine alle fatture n. 62 del 21.03.2019, n. 170 del 15.07.2019 e n. 198 del 26.08.2019 appare senza dubbio opportuno porre all'attenzione dell'On.le Giudicante che le stesse sono state emesse dall'opposta, oltre che per l'attività di trasporto dei rifiuti presso impianto autorizzato, anche per lo smaltimento/recupero residui provenienti dalla pulizia stradale.”.
In effetti, dalle fatture prodotte si evince che in parte l'importo è addebitato a titolo di canone e a titolo di trasporto ed in parte a titolo di smaltimento.
Sul punto la difesa del comune in sede di comparsa conclusionale depositata il 7.11.2025 ha evidenziato come “In ogni caso, si tratta di una pretesa infondata in quanto la società
[...] chiede il riconoscimento di una fase lavorativa (lo smaltimento/recupero residui Parte_3 provenienti dalla pulizia stradale) che era già ricompresa nel servizio aggiudicato, così come previsto dal già richiamato art.14 del Capitolato di Appalto.”.
Ciò premesso, è documentalmente provato che, all'esito della espletata procedura di gara, con contratto prot. n. 3523/2017 del 27.06.2017, stipulato tra il Controparte_2 Parte_3
[...
è stato disciplinato lo svolgimento del servizio aggiudicato di “Spazzolamento strade comunali del centro urbano di , che prevedeva “1.Pulizia manuale e meccanizzata delle strade e delle aree Pt_1 pubbliche;
2.Pulizia dell'area mercatale (il solo giovedì);
3.Pulizia e raccolta foglie;
4.Pulizia, in caso di assenza del custode per periodo superiore a quindici giorni, del cimitero comunale…I rifiuti derivati dalla pulizia stradale e degli altri luoghi comunali manuale e meccanizzata dovranno essere trasportati dalla Ditta appaltatrice presso il sito di stoccaggio provvisorio” (cfr. art. 1 capitolato di appalto del settembre 2016).
All'art. 2 del citato capitolato di appalto viene specificato che “Lo smaltimento dei rifiuti sarà a carico del . Pt_1
Orbene, dall'interpretazione sistematica delle previsioni contrattuali, è possibile desumere che le parti avessero previsto l'obbligazione del trasporto dei rifiuti ad un sito di stoccaggio provvisorio.
pagina 4 di 7 Per quel che concerne il prezzo dell'appalto, pari ad € 117.269,71, è stato chiarito che “Con il canone che il Comune deve corrispondere si intendono interamente remunerate tutte le prestazioni anche se non specificamente richiamate e descritte nel presente capitolato, le forniture, le spese accessorie ecc. occorrenti alla perfetta esecuzione del servizio in questione. Si intende inoltre remunerato qualsiasi onere, menzionato o meno nel presente capitolato, che sia inerente o conseguente ai diritti di cui si tratta;
per cui l'appaltatore non potrà richiedere, per nessuna ragione, nuovi o maggiori compensi”
(cfr. art. 14 capitolato di appalto del settembre 2016).
Tuttavia, l'odierno opponente ha agito in via monitoria chiedendo il pagamento di tre fatture aventi ad oggetto il “trasporto dei rifiuti” ma nelle quale era richiesto anche il pagamento per l'onere di smaltimento, che non solo non è richiamato nel contratto tra le attività affidate, ma ne è anzi espressamente prevista l'imputazione a carico del Pt_1
Risulta all'evidenza, cioè, che i costi per lo smaltimento dei rifiuti, alla luce di quanto espressamente statuito nell'art. 2 del capitolato di appalto, siano a carico del opponente e che il “canone” Pt_1 complessivo dell'appalto, come già accennato, ricomprende ogni prestazione e fornitura occorrente alla perfetta esecuzione del servizio affidato, che prevedeva il solo trasporto al sito di stoccaggio provvisorio e non anche lo smaltimento;
quest'ultima attività, infatti, da quanto emerge dagli atti non risulta mai affidata alla parte opposta, pur avendone il riconosciuto l'utilitas. Pt_1
Ne discende che l'attività di smaltimento permane a carico del che ne deve sostenere i costi Pt_1
(come previsto nell'art. 2 espressamente per lo smaltimento predetto e per le spese di assicurazione ed il carburante delle macchine spazzatrici) mentre l'attività di trasporto dei rifiuti al sito di stoccaggio resta inclusa nel canone ai sensi dell'art. 14, come già rilevato nell'ordinanza del 23.3.2023.
Il tuttavia, non ha fornito alcuna prova nel corso del giudizio dell'avvenuta corresponsione Pt_1 integrale del canone, a titolo di corrispettivo totale e periodico dell'appalto, né il pagamento delle fatture emesse dalla società opposta.
Invero, nelle previsioni contrattuali era pattuito che il Responsabile del servizio, verificato l'espletamento regolare della prestazione, pagasse il canone e liquidasse le relative fatture. Di tanto non vi è idonea prova in atti, non avendo il prodotto la prova dei pagamenti. Pt_1
Ne consegue che, non essendo stata contestata dal l'esecuzione dell'attività di trasporto dei Pt_1 rifiuti da parte dell'odierna opposta né essendo stata allegata dal una idonea prova Pt_1 dell'adempimento della propria obbligazione di integrale pagamento del canone pattuito, sul punto,
l'opposizione va disattesa.
L'importo di cui alle fatture richiesto a titolo di smaltimento, deve essere parimenti corrisposto all'appaltatore di servizi, posto che il avrebbe dovuto sostenere integralmente i costi dello Pt_1
pagina 5 di 7 smaltimento, avendo peraltro in corso di causa riconosciuto l'utilitas della prestazione e non avendo opposto un limite di spesa.
Si veda in senso conforme, in tema di appalto di opere pubbliche, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29988 del 31/12/2020 “i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma
2,della l. n. 2248 all. F del 1865) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate”.
Applicando la medesima ratio all'appalto di servizi in lite, non può non rilevarsi come lo smaltimento sia un'attività esulante dal canone, ma indispensabile per assolvere agli obblighi di legge e che il comune avrebbe dovuto sostenere i relativi costi a propria cura e spese, che la prestazione è stata riconosciuta come utilmente effettuata e ne va pertanto pagato il relativo importo.
§ Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla non spettanza delle somme di cui alla fattura n. 29 del
31.01.2022.
Ed invero, il ha eccepito che il servizio di cui al contratto prot. n. 3523/2017 del Parte_1
27.06.2017, come prorogato con determinazioni n. 40 del 22.01.2018 e n. 61 del 5.6.2019, sia stato effettivamente svolto fino al 31.08.2019, avendo poi, nelle more della stipula del nuovo contratto, consegnato il servizio alla società sotto riserva di legge in data Parte_3
30.09.2019; ne deriva che, secondo la tesi attorea, il canone per l'attività di spazzamento stradale per il mese di settembre 2019, non sarebbe dovuto in quanto il servizio non è stato effettivamente prestato.
Tuttavia, analizzando compiutamente gli atti processuali, emerge che, con successiva nota - prot. n.
15057 del 20.12.2018 - il Comune di ha comunicato un'ulteriore proroga del servizio appaltato, Pt_1 alle stesse condizioni del contratto stipulato in data 27.06.2017, fino “al perfezionamento degli atti relativi all'appalto indetto” con Determina UTC n. 762 del 19/12/2018 (cfr. all. 7 fascicolo monitorio);
l'affidamento del servizio di spazzamento per l'annualità 2019-2020 è stato, successivamente, disposto con determinazione n. 218 del 28.10.2019.
Ne deriva che la proroga del servizio concesso con il contratto originario prot. n. 3523/2017 del
27.06.2017 si è estesa anche per la mensilità di settembre 2019 e fino all'affidamento disposto con la citata determinazione n. 218 del 28.10.2019.
pagina 6 di 7 L'espletamento delle attività di spazzamento stradale, peraltro, emerge compiutamente dal Registro presenze relativo al mese di settembre 2019 depositato dalla Controparte_1
, non specificamente contestato dall'opponente.
[...]
Per le argomentazioni esposte, l'opposizione va integralmente disattesa, non essendo stati compiutamente allegati fatti estintivi del credito azionato, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
§ Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per gli effetti, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
853/2022 del Tribunale di Avellino;
- condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano €
5.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%, con attribuzione al difensore.
AVELLINO, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3734/2022 promossa da:
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Barrasso (C.F. ), domicilio digitale C.F._1
Email_1
OPPONENTE contro
P.IVA Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Melucci (C.F. ), domicilio digitale C.F._2
Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 853/2022 del Tribunale di Avellino, mediante il quale, su istanza della
[...]
, gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
14.098,07, oltre interessi e spese di procedura, in forza di fatture impagate, emesse dalla società opposta in relazione all'espletata attività di spazzamento delle strade, chiedendo di: “1) dichiarare inammissibile ed infondato il ricorso per ingiunzione proposto dalla società
[...] in persona del l.r.p.t., e revocare il Decreto Ingiuntivo n. Parte_2
853/2022 (Giudizio n. 3070/2022 R.G.) emesso dal Tribunale di Avellino, Giudice dott.ssa Aureliana
Di Matteo, e notificato il 29.08.2022; 2) condannare la società Parte_2
pagina 1 di 7 in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, con Controparte_1 attribuzione al procuratore costituito, Avv. Giuseppe Barrasso, che si dichiara antistatario”.
Con la spiegata domanda, il ha dedotto la non spettanza delle somme ingiunte, in Parte_1 quanto per l'attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti, indicata nella causale delle fatture di pagamento poste a fondamento del ricorso monitorio, è stato già corrisposto l'importo dovuto e pattuito contrattualmente;
ha, inoltre, evidenziato che, per il mese di settembre 2019, il servizio non è stato regolamentato effettuato e che, pertanto, nulla deve essere corrisposto alla società opposta. Ha concluso per la revoca dell'impugnato provvedimento monitorio, vinte le spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio la che ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa opposizione, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato, vinte le spese di lite.
All'udienza del 23.03.2023, denegata la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e, concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata rinviata alla successiva udienza del 28.09.2023.
Espletate le prove orali ammesse all'udienza del 28.09.2023, la causa è stata rinviata - ex art. 281 quinquies c.p.c. – all'udienza del dì 11.12.2025, all'esito della quale, preso atto dell'espletamento con esito negativo della procedura di mediazione demandata, è stata trattenuta in decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***
§ Nel merito
È noto che la fattura commerciale sia una dichiarazione unilaterale resa da una parte all'altro contraente e riguardi i fatti di un rapporto già costituito;
conseguentemente, in caso di contestazione della pattuizione contrattuale, la fattura, benché costituisca titolo idoneo per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 comma 2 c.p.c., non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ove contestate.
La Suprema Corte ha, invero, in più occasioni, affermato che “La fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.)” (Cassazione Civile, ordinanza n. 5915/2011).
È, pertanto, principio consolidato quello secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo pagina 2 di 7 nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio (ex multis Cass. Civ., Sez. II, 4 gennaio 2022, n. 128). Di recente,
è stato ulteriormente precisato che “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”
(Cassazione Civile, sez. III, 12/07/2023, n.19944); ciò, in quanto i documenti di provenienza unilaterale dal creditore, allegati al ricorso per ingiunzione, sebbene idonei a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, non possono costituire prova del credito e del titolo negoziale, a fronte della contestazione delle forniture operata dalla debitrice, nel successivo giudizio ex art. 645 c.p.c..
In forza del pacifico assunto per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione - con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore spetta all'opposto
(convenuto in senso formale) – e che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova, è onere di chi intende far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, dunque, spetta al creditore opposto l'onere di provare in giudizio il fatto costitutivo del credito, mentre, assunto tale onere, diventa onere del debitore opponente prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento (ex multis Cass. Civ.,
Sez. II, 16 maggio 2019, n. 13240) o eventuali altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui diritto, non potendo egli limitarsi a contestare la fondatezza del credito azionato in via monitoria.
Tanto premesso, nel caso di specie l'opponente contesta l'an ed il quantum della prestazione per la quale sono state emesse le fatture depositate dall'opposta nel giudizio monitorio, per un credito complessivo di € 14.098,07.
In particolare, rispetto alle fatture n. 62 del 21.03.2019, n. 170 del 15.07.2019 e n. 198 del 26.08.2019, il deduce di aver già corrisposto il canone pattuito in contratto, comprensivo anche Parte_1 del servizio di trasporto dei rifiuti;
mentre, in riferimento alla fattura n. 29 del 31.01.2022, eccepisce la insussistenza dell'obbligazione, atteso che il servizio di spazzamento sarebbe stato effettivamente svolto fino al 31.08.2019.
L'opposta, tuttavia, deduce il pieno valore probatorio delle fatture depositate in atti, precisando che l'ente, in passato, aveva regolarmente pagato fatture emesse per la medesima causale e che, in ogni caso, lo smaltimento dei rifiuti non fosse ricompreso nel prezzo dell'appalto, precisando, inoltre, che l'affidamento del servizio era stato prorogato, prima con determinazione del 02.03.2018, fino al
31.12.2018, e poi, con nota prot. n. 15057 del 20.12.2018, fino al perfezionamento degli atti relativi al nuovo appalto per l'anno 2019/2020, alle medesime condizioni contrattuali. pagina 3 di 7 Orbene, per quanto concerne le fatture n. 62 del 21.03.2019, n. 170 del 15.07.2019 e n. 198 del
26.08.2019, emesse per le attività di trasporto dei rifiuti espletate nelle mensilità di marzo, giugno ed agosto 2019, dalla documentazione agli atti del giudizio, emerge pacificamente che le attività di trasporto dei rifiuti siano ricomprese nel servizio affidato alla società opposta, in quanto necessarie e consequenziali alla pulizia delle strade comunali.
Dalla lettura di quanto riportato nelle fatture, emerge che le stesse comprendessero anche il corrispettivo per lo smaltimento.
La difesa della parte opposta, invero, nella prima memoria istruttoria, ha precisato che “In ordine alle fatture n. 62 del 21.03.2019, n. 170 del 15.07.2019 e n. 198 del 26.08.2019 appare senza dubbio opportuno porre all'attenzione dell'On.le Giudicante che le stesse sono state emesse dall'opposta, oltre che per l'attività di trasporto dei rifiuti presso impianto autorizzato, anche per lo smaltimento/recupero residui provenienti dalla pulizia stradale.”.
In effetti, dalle fatture prodotte si evince che in parte l'importo è addebitato a titolo di canone e a titolo di trasporto ed in parte a titolo di smaltimento.
Sul punto la difesa del comune in sede di comparsa conclusionale depositata il 7.11.2025 ha evidenziato come “In ogni caso, si tratta di una pretesa infondata in quanto la società
[...] chiede il riconoscimento di una fase lavorativa (lo smaltimento/recupero residui Parte_3 provenienti dalla pulizia stradale) che era già ricompresa nel servizio aggiudicato, così come previsto dal già richiamato art.14 del Capitolato di Appalto.”.
Ciò premesso, è documentalmente provato che, all'esito della espletata procedura di gara, con contratto prot. n. 3523/2017 del 27.06.2017, stipulato tra il Controparte_2 Parte_3
[...
è stato disciplinato lo svolgimento del servizio aggiudicato di “Spazzolamento strade comunali del centro urbano di , che prevedeva “1.Pulizia manuale e meccanizzata delle strade e delle aree Pt_1 pubbliche;
2.Pulizia dell'area mercatale (il solo giovedì);
3.Pulizia e raccolta foglie;
4.Pulizia, in caso di assenza del custode per periodo superiore a quindici giorni, del cimitero comunale…I rifiuti derivati dalla pulizia stradale e degli altri luoghi comunali manuale e meccanizzata dovranno essere trasportati dalla Ditta appaltatrice presso il sito di stoccaggio provvisorio” (cfr. art. 1 capitolato di appalto del settembre 2016).
All'art. 2 del citato capitolato di appalto viene specificato che “Lo smaltimento dei rifiuti sarà a carico del . Pt_1
Orbene, dall'interpretazione sistematica delle previsioni contrattuali, è possibile desumere che le parti avessero previsto l'obbligazione del trasporto dei rifiuti ad un sito di stoccaggio provvisorio.
pagina 4 di 7 Per quel che concerne il prezzo dell'appalto, pari ad € 117.269,71, è stato chiarito che “Con il canone che il Comune deve corrispondere si intendono interamente remunerate tutte le prestazioni anche se non specificamente richiamate e descritte nel presente capitolato, le forniture, le spese accessorie ecc. occorrenti alla perfetta esecuzione del servizio in questione. Si intende inoltre remunerato qualsiasi onere, menzionato o meno nel presente capitolato, che sia inerente o conseguente ai diritti di cui si tratta;
per cui l'appaltatore non potrà richiedere, per nessuna ragione, nuovi o maggiori compensi”
(cfr. art. 14 capitolato di appalto del settembre 2016).
Tuttavia, l'odierno opponente ha agito in via monitoria chiedendo il pagamento di tre fatture aventi ad oggetto il “trasporto dei rifiuti” ma nelle quale era richiesto anche il pagamento per l'onere di smaltimento, che non solo non è richiamato nel contratto tra le attività affidate, ma ne è anzi espressamente prevista l'imputazione a carico del Pt_1
Risulta all'evidenza, cioè, che i costi per lo smaltimento dei rifiuti, alla luce di quanto espressamente statuito nell'art. 2 del capitolato di appalto, siano a carico del opponente e che il “canone” Pt_1 complessivo dell'appalto, come già accennato, ricomprende ogni prestazione e fornitura occorrente alla perfetta esecuzione del servizio affidato, che prevedeva il solo trasporto al sito di stoccaggio provvisorio e non anche lo smaltimento;
quest'ultima attività, infatti, da quanto emerge dagli atti non risulta mai affidata alla parte opposta, pur avendone il riconosciuto l'utilitas. Pt_1
Ne discende che l'attività di smaltimento permane a carico del che ne deve sostenere i costi Pt_1
(come previsto nell'art. 2 espressamente per lo smaltimento predetto e per le spese di assicurazione ed il carburante delle macchine spazzatrici) mentre l'attività di trasporto dei rifiuti al sito di stoccaggio resta inclusa nel canone ai sensi dell'art. 14, come già rilevato nell'ordinanza del 23.3.2023.
Il tuttavia, non ha fornito alcuna prova nel corso del giudizio dell'avvenuta corresponsione Pt_1 integrale del canone, a titolo di corrispettivo totale e periodico dell'appalto, né il pagamento delle fatture emesse dalla società opposta.
Invero, nelle previsioni contrattuali era pattuito che il Responsabile del servizio, verificato l'espletamento regolare della prestazione, pagasse il canone e liquidasse le relative fatture. Di tanto non vi è idonea prova in atti, non avendo il prodotto la prova dei pagamenti. Pt_1
Ne consegue che, non essendo stata contestata dal l'esecuzione dell'attività di trasporto dei Pt_1 rifiuti da parte dell'odierna opposta né essendo stata allegata dal una idonea prova Pt_1 dell'adempimento della propria obbligazione di integrale pagamento del canone pattuito, sul punto,
l'opposizione va disattesa.
L'importo di cui alle fatture richiesto a titolo di smaltimento, deve essere parimenti corrisposto all'appaltatore di servizi, posto che il avrebbe dovuto sostenere integralmente i costi dello Pt_1
pagina 5 di 7 smaltimento, avendo peraltro in corso di causa riconosciuto l'utilitas della prestazione e non avendo opposto un limite di spesa.
Si veda in senso conforme, in tema di appalto di opere pubbliche, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29988 del 31/12/2020 “i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma
2,della l. n. 2248 all. F del 1865) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate”.
Applicando la medesima ratio all'appalto di servizi in lite, non può non rilevarsi come lo smaltimento sia un'attività esulante dal canone, ma indispensabile per assolvere agli obblighi di legge e che il comune avrebbe dovuto sostenere i relativi costi a propria cura e spese, che la prestazione è stata riconosciuta come utilmente effettuata e ne va pertanto pagato il relativo importo.
§ Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla non spettanza delle somme di cui alla fattura n. 29 del
31.01.2022.
Ed invero, il ha eccepito che il servizio di cui al contratto prot. n. 3523/2017 del Parte_1
27.06.2017, come prorogato con determinazioni n. 40 del 22.01.2018 e n. 61 del 5.6.2019, sia stato effettivamente svolto fino al 31.08.2019, avendo poi, nelle more della stipula del nuovo contratto, consegnato il servizio alla società sotto riserva di legge in data Parte_3
30.09.2019; ne deriva che, secondo la tesi attorea, il canone per l'attività di spazzamento stradale per il mese di settembre 2019, non sarebbe dovuto in quanto il servizio non è stato effettivamente prestato.
Tuttavia, analizzando compiutamente gli atti processuali, emerge che, con successiva nota - prot. n.
15057 del 20.12.2018 - il Comune di ha comunicato un'ulteriore proroga del servizio appaltato, Pt_1 alle stesse condizioni del contratto stipulato in data 27.06.2017, fino “al perfezionamento degli atti relativi all'appalto indetto” con Determina UTC n. 762 del 19/12/2018 (cfr. all. 7 fascicolo monitorio);
l'affidamento del servizio di spazzamento per l'annualità 2019-2020 è stato, successivamente, disposto con determinazione n. 218 del 28.10.2019.
Ne deriva che la proroga del servizio concesso con il contratto originario prot. n. 3523/2017 del
27.06.2017 si è estesa anche per la mensilità di settembre 2019 e fino all'affidamento disposto con la citata determinazione n. 218 del 28.10.2019.
pagina 6 di 7 L'espletamento delle attività di spazzamento stradale, peraltro, emerge compiutamente dal Registro presenze relativo al mese di settembre 2019 depositato dalla Controparte_1
, non specificamente contestato dall'opponente.
[...]
Per le argomentazioni esposte, l'opposizione va integralmente disattesa, non essendo stati compiutamente allegati fatti estintivi del credito azionato, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
§ Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per gli effetti, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
853/2022 del Tribunale di Avellino;
- condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano €
5.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%, con attribuzione al difensore.
AVELLINO, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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