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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/06/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3297 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
(cod. fisc. ) nata a [...], Stato di São Paulo (Brasile), il Parte_1 C.F._1
28/10/1942; (cod. fisc. nato a [...], Stato di São Parte_2 C.F._2
Paulo (Brasile), il 19/02/1965, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (cod. fisc. ) nata a [...], Stato di São Persona_1 C.F._3
Paulo (Brasile), l'11/09/2014; (cod. fisc. ) nata Parte_3 C.F._4
a São Paulo, Stato di São Paulo (Brasile), il 15/09/1989; (cod. fisc. Parte_4
) nata a [...], Stato di São Paulo (Brasile), il 24/10/1990; C.F._5 [...]
(cod. fisc. ) nata a [...], Stato di São Paulo Parte_5 C.F._6
(Brasile), il 23/12/1973; (cod. fisc. nata a [...] Parte_6 C.F._7
Paulo, Stato di São Paulo (Brasile), il 01/07/1999; (cod. fisc. Parte_7
nata a [...], Stato di São Paulo (Brasile), il 15/03/2006; C.F._8 [...]
(cod. fisc. ) nata a [...], Stato di São Paulo (Brasile), Parte_8 C.F._9
il 21/09/975 e (cod. fisc. ) nato a [...], Stato di São Parte_9 C.F._10
Paulo (Brasile), il 17/10/1977 tutti difesi e rappresentati dall'Avv. Daniela de Souza, presso il cui studio domiciliano, giuste procure alle liti in atti.
- RICORRENTI -
E
1 (c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_1
il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
, nato nel Comune di Fuscaldo, Provincia di Cosenza, il 07/07/1849 ed emigrato in Persona_2
Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che dal matrimonio tra con Persona_2
, avvenuto il 07/12/1872 nasceva , in data 18/08/1880 il Controparte_2 Persona_3
quale, a sua volta, coniugatosi con in data 01/09/1898 generava il Persona_4 Persona_5
03/03/1905.
Quest'ultimo sposava il 26/02/1938 e da questa unione nasceva, Persona_6 Parte_1
il 28/10/1942, che coniugatasi con , in data 21/11/1973, dava alla luce Persona_7 [...]
, il 19/02/1965. Successivamente, a seguito dello scioglimento del matrimonio, Parte_2 [...]
si univa in convivenza more uxorio con e da questa unione Pt_1 Persona_8
nascevano , in data 23/12/1973 e , in Parte_5 Parte_8
data 21/09/1975.
Il primogenito di , coniugatosi con in Parte_1 Parte_2 Controparte_3
data 18/02/1989, generava nata il [...] e Parte_3 Parte_4
nata il [...]. Successivamente, in data 19/08/2006, sposava in
[...] Parte_2
seconde nozze , e da tale unione nasceva in data Persona_9
11/09/2014, . Persona_1
La secondogenita di sposava Parte_1 Parte_5 Persona_10
, in data 13/09/1997 e dalla loro unione nascevano: in
[...] Parte_6
data 01/07/1999 e in data 15/03/2006. Parte_7
La terzogenita di , sposava Parte_1 Parte_8 Controparte_4
in data 26/04/1997 e dalla loro unione nasceva in data 17/10/1997.
[...] Parte_9
2 I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Pt_10
d'Italia di San Paolo (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun Pt_10
fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1
cittadinanza e rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge, avanzando in via preliminare, richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della
Consulta sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n.
91 (Nuove norme sulla cittadinanza) sollevata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26 novembre 2024 e chiedendo comunque, nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 05 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente. Nessuno è comparso per la parte resistente.
****
Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, la scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio
2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Fuscaldo (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
3 Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo alla figlia minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino Persona_2
agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale
4 e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Pt_10
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Pt_11
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
San Paolo (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
5 C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 05.06.2025.
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La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo