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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
GALLI CARLA, LA
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2964/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAM TERZI n. 06884202400014915001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820120204945527000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820120205160033001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150067743073501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150099872856501 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160000607265501 IRPEF-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160123011643501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170022976475501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170064514020000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170069422392501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180004451969501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190050730065501 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3906/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare l'illegittimità, inesistenza, nullità, inefficacia, del pignoramento opposto;
accertare e dichiarare illegittimità e nullità delle cartelle sottese al pignoramento, mai notificate e prescritte;
con vittoria di spese
Resistente:
Agenzia Riscossione:inammissibilità del ricorso per violazione del bis in idem, per tardività, per genericità e per difetto di rappresentanza. In ogni caso rigetto nel merito e spese come da nota
Agenzia Entrate DP 1: rigetto del ricorso e condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato avanti al Tribunale di Busto Arsizio, con opposizione agli atti esecutivi ex art
617 cpc, l'intervenuto pignoramento a suo danno ex art 72 bis dpr 602/73 di crediti vantati presso terzi, assumendo in tale sede che 1) era mancata la notifica dell'intimazione; 2)che era mancata la notifica della cartella;
3) che erano stati pignorati crediti da lavoro impignorabili. Ha in tale occasione richiesto ed ottenuto la sospensione della procedura. La sospensione è stata tuttavia revocata a seguito della fornita prova che il credito della Agenzia Entrate Riscossione era portato da di titoli esecutivi ( cartelle di pagamento) ritualmente notificati al debitore e mai opposti, e della non compiuta prescrizione;
e della assenza di pignoramento sulla quota dei crediti impignorabili. Con il medesimo provvedimento assunto in data 8.4.2025, il Giudice ha rigettato tutte le domande dell'opponente , condannandolo alle spese e ha fissato nel 30.6.25 la data per formalizzare il giudizio di merito ex art 616 cpc.
L'opponente ed odierno ricorrente a seguito di tale pronuncia ha ritenuto invece di riassumere il giudizio avanti a questa Corte Tributaria, riproponendo le medesime censure già avanzate avanti al giudice della esecuzione.
SI sono costituite Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia Entrate DP 1 con richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso qui proposto in riassunzione per la sua genericità, tardività e per la violazione del bis in idem. Si evidenzia che non sono mai stati impugnati gli atti presupposti e che non è maturata la prescrizione perché il suo corso è stato ripetutamente interrotto e per via delle sospensioni normative legate ai provvedimenti per l'emergenza Covid.
Alla udienza di trattazione il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi al contenuto della memoria da ultimo presentata per confutare le controdeduzioni.
Agenzia Entrate DP1 ha invece insistito nelle conclusioni formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene in via prelimnare ed assorbente il ricorso inammissibile in quanto proposto in riassunzione avanti a questa Autorità Giudiziaria mentre pende giudizio anche avanti la AG di Busto
Arsizio. Detta AG non ha ancora definito con sentenza il giudizio in tale sede introdotto, ma si è pronunciata con ordinanza, senza declinare la propria giurisdizione e competenza ( come poteva anche rilevare d'ufficio, ex art 37 cpc) e senza indicare questa AG come destinataria del giudizio di merito rispetto al credito di natura tributaria portato dalla cartella (solo in parte di natura previdenziale) che invitava l'opponente a formalizzare ex art 616 cpc.
Del tutto impropria è pertanto l'iniziativa della riassunzione in questa sede e il ricorso va dichiarato inammissibile.
La parte ricorrente è condannata alle spese liquidate in favore di ciascuna delle parti costituite in euro
3.500 compresiva anche di spese forfetarie, previa esclusione di quanto indicato in nota per fasi
( sospensione e istruttoria ) che non sono intervenute.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese liquidate come in motivazione.
Il Giudice relatore Carla Galli Il Presidente Lorenzo Di Gaetano
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
GALLI CARLA, LA
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2964/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAM TERZI n. 06884202400014915001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820120204945527000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820120205160033001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150067743073501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150099872856501 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160000607265501 IRPEF-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160123011643501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170022976475501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170064514020000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170069422392501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180004451969501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190050730065501 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3906/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare l'illegittimità, inesistenza, nullità, inefficacia, del pignoramento opposto;
accertare e dichiarare illegittimità e nullità delle cartelle sottese al pignoramento, mai notificate e prescritte;
con vittoria di spese
Resistente:
Agenzia Riscossione:inammissibilità del ricorso per violazione del bis in idem, per tardività, per genericità e per difetto di rappresentanza. In ogni caso rigetto nel merito e spese come da nota
Agenzia Entrate DP 1: rigetto del ricorso e condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato avanti al Tribunale di Busto Arsizio, con opposizione agli atti esecutivi ex art
617 cpc, l'intervenuto pignoramento a suo danno ex art 72 bis dpr 602/73 di crediti vantati presso terzi, assumendo in tale sede che 1) era mancata la notifica dell'intimazione; 2)che era mancata la notifica della cartella;
3) che erano stati pignorati crediti da lavoro impignorabili. Ha in tale occasione richiesto ed ottenuto la sospensione della procedura. La sospensione è stata tuttavia revocata a seguito della fornita prova che il credito della Agenzia Entrate Riscossione era portato da di titoli esecutivi ( cartelle di pagamento) ritualmente notificati al debitore e mai opposti, e della non compiuta prescrizione;
e della assenza di pignoramento sulla quota dei crediti impignorabili. Con il medesimo provvedimento assunto in data 8.4.2025, il Giudice ha rigettato tutte le domande dell'opponente , condannandolo alle spese e ha fissato nel 30.6.25 la data per formalizzare il giudizio di merito ex art 616 cpc.
L'opponente ed odierno ricorrente a seguito di tale pronuncia ha ritenuto invece di riassumere il giudizio avanti a questa Corte Tributaria, riproponendo le medesime censure già avanzate avanti al giudice della esecuzione.
SI sono costituite Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia Entrate DP 1 con richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso qui proposto in riassunzione per la sua genericità, tardività e per la violazione del bis in idem. Si evidenzia che non sono mai stati impugnati gli atti presupposti e che non è maturata la prescrizione perché il suo corso è stato ripetutamente interrotto e per via delle sospensioni normative legate ai provvedimenti per l'emergenza Covid.
Alla udienza di trattazione il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi al contenuto della memoria da ultimo presentata per confutare le controdeduzioni.
Agenzia Entrate DP1 ha invece insistito nelle conclusioni formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene in via prelimnare ed assorbente il ricorso inammissibile in quanto proposto in riassunzione avanti a questa Autorità Giudiziaria mentre pende giudizio anche avanti la AG di Busto
Arsizio. Detta AG non ha ancora definito con sentenza il giudizio in tale sede introdotto, ma si è pronunciata con ordinanza, senza declinare la propria giurisdizione e competenza ( come poteva anche rilevare d'ufficio, ex art 37 cpc) e senza indicare questa AG come destinataria del giudizio di merito rispetto al credito di natura tributaria portato dalla cartella (solo in parte di natura previdenziale) che invitava l'opponente a formalizzare ex art 616 cpc.
Del tutto impropria è pertanto l'iniziativa della riassunzione in questa sede e il ricorso va dichiarato inammissibile.
La parte ricorrente è condannata alle spese liquidate in favore di ciascuna delle parti costituite in euro
3.500 compresiva anche di spese forfetarie, previa esclusione di quanto indicato in nota per fasi
( sospensione e istruttoria ) che non sono intervenute.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese liquidate come in motivazione.
Il Giudice relatore Carla Galli Il Presidente Lorenzo Di Gaetano