Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 19/06/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
in composizione monocratica in persona del giudice del lavoro Vera Colella pronuncia
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 123/2024 promossa da: Parte_1 nato il [...] a [...] e ivi residente, c.f. C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv. Antonella Lionetti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Urbino, P.le E. Gonzaga n. 18
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio
[...]
Ceccarini, per procura generale alle liti rilasciata con atto a rogito del Notaio dott. Persona_1 di
Ancona del 27 novembre 2018, rep. n. 1862 racc. n. 1503, elettivamente domiciliato presso la
Cancelleria - Sez. Lavoro del Tribunale di Urbino
- CONVENUTO -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.03.2024 il lavoratore, conveniva in giudizio l'CP_1 per ottenere il riconoscimento del danno biologico da malattia professionale “artrosi radiocarpica polso destro" nella misura dell'8%, da aggiungersi al gradiente del 12% già riconosciuto dallo stesso istituto, quantificato complessivamente nella misura del 20% o in quella diversa risultante in corso di causa.
Esponeva il ricorrente che, a causa delle lavorazioni svolte in qualità di muratore, dal 1989, aveva contratto la predetta malattia;
il ricorrente, cioè, sosteneva che le mansioni svolte erano state causa o concausa efficiente della malattia e richiedeva in giudizio il riconoscimento dei postumi invalidanti in misura pari all'8%, da aggiungersi al gradiente del 12% già riconosciuto, a tal fine
Nella memoria di costituzione in giudizio l' CP_1 resisteva adducendo l'esclusione della correlazione tra l'attività svolta e le denunciate malattie.
La causa, istruita mediante l'escussione di un testimone, la produzione di documenti e l'esperimento di consulenza medico-legale, sulle conclusioni delle parti all'odierna udienza pubblica è stata decisa mediante lettura di dispositivo e motivazione contestuale.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti, dai riferimenti fattuali di cui alla anamnesi lavorativa, come riferita anche dal testimone escusso, si può desumere la prova dello svolgimento di attività lavorativa nelle qualità descritte in ricorso da parte del lavoratore e quindi la sua continuativa esposizione al rischio di contrazione della malattia lamentata.
Il ctu, dott. Per_ ha ritenuto che: "Il p. presenta una marcata rigidità del polso DX sostenuta da artrosi della radio-carpica - vedi referto RX dell'8.10.2021-. Dalla documentazione in atti si evince attività lavorativa ultratrentennale in edilizia dall "89 alle dipendenze della ditta
Lucarini presso la quale sino al 1992 come apprendista addetto alla lavorazione del marmo, dal
1993 muratore a tempo pieno sia quale dipendente - nei periodi '97 al 2003 e dal 2017 al 2024 - sia come lavoratore autonomo titolare di omonima ditta individuale. nel periodo compreso dal
1995 al 1997 e dal 2004 al 2014 -, con opere di ristrutturazione edili e soprattutto demolizioni e ricostruzione di interni ed esterni, utilizzando ordinariamente strumenti di lavoro vibranti quali moto-demolitore, trapani a percussione, seghe, mole per il taglio di selciato e piastrelle, trapano miscelatore e strumenti manuali quali martello scalpello martellina, cucchiaio da muratore staggia ed americana. Come documenta la cartella sanitaria di rischio il p. è rimasto esposto a rischio professionale specifico per Vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi (MMC). I lavoratori esposti regolarmente a vibrazioni di ampiezza e durata eccessive possono lamentare, nel lungo termine, disturbi vascolari, neurologici, osteoarticolari e/o muscolo-tendinei e l'insieme di tali disturbi è noto con il termine "sindrome da vibrazioni mano-braccio". Per quanto attiene ai
DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI, i risultati di vari studi epidemiologici hanno suggerito che i lavoratori con prolungata esposizione alle vibrazioni meccaniche possono presentare fenomeni di deterioramento della forza muscolare, fatica e dolenzia muscolo-tendinea, ipotoniaipotrofismo della muscolatura degli arti superiori. E' verosimile che questi disturbi siano il risultato dell'effetto combinato delle vibrazioni meccaniche e di condizioni ergonomiche sfavorevoli. Studi di diagnostica per immagini hanno evidenziato un eccesso di rischio per alterazioni croniche degenerative a carico delle ossa e delle articolazioni del polso e del gomito (artrosi, calcificazioni, entesopatie) nei lavoratori che usano utensili vibranti a movimento percussorio che generano vibrazioni di elevata ampiezza e bassa frequenza (aprile 2008 relativo "Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura", che a sua volta aggiornava la vecchia
Tabella delle malattie professionali in vigore dal 1994. Il progressivo incremento di alcune tecnopatie, con particolare riferimento a quelle osteoarticolari, muscolo-tendinee e neurovascolari, ha fatto sì che molte di queste siano state inserite tra quelle cosiddette "tabellate", per le quali l'onere della prova del riconoscimento del nesso eziologico non è a carico del lavoratore. Orbene, facendo riferimento a queste tabelle di legge, alla voce 72) MALATTIA CAUSATE da VIBRAZIONI
MECCANICHE TRASMESSE al SISTEMA comma b) sono comprese le Parte_2
(POLSO, GOMITO, SPALLA) per quelle lavorazioni, svolte in modo Parte_3
abituale e sistematico, che comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio.".
Infine, concludeva: "L'anamnesi lavorativa, confermata in sede testimoniale, la documentazione sanitaria in atti, ritengo suffraghi una esposizione professionale protratta a strumenti vibranti e microtraumatismi, che. in difetto di altre cause, orienti per una etiopatogenesi professionale nella causazione dell'artrosi della radio-carpica DX, patologia dalla quale deriva un
DANNO BIOLOGICO PERMANENTE, valutabile secondo le tabelle di legge - DL 38/2000 codice
237 -, nella misura dell' 8% (otto per cento), dalla domanda di MP – 6.3.2023 -. Atteso che il p. aveva già riconosciuto dall' CP_1 un DBP del 12% per MP spalla DX, STC bilaterale, epicondilite bilaterale, si valuta il DBP, comprensivo del danno attuale dell'8%, nella misura del 20% (venti per cento).".
Poiché le conclusioni del medico-legale risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti, non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici, che presiedono la materia in esame, il giudicante ritiene di farle proprie.
Sulla base delle considerazioni del ctu, deve dunque ritenersi la sussistenza della malattia in misura pari all'8%, a partire dall'epoca della domanda amministrativa del 6.03.2023, ed in tale senso l'CP_1 va, pertanto, condannato ad erogare al ricorrente la prestazione corrispondente per la malattia professionale accertata nella misura del grado complessivo dato dalla somma del suddetto gradiente con il grado di invalidità precedentemente riconosciuto del 12% per un gradiente totale del 20% e con la decorrenza indicata, in favore di oltre interessi legali ed Parte_1
,
eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
Gli accessori decorrono non già dal giorno della maturazione del diritto, ma dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità dell'ente erogatore per il ritardo nell'adempimento; nel caso in esame il termine decorre dopo 120 giorni dall'accertamento, atteso il carattere generale della regola di cui al citato art. 7 della L.533/1973, con conseguente applicabilità ad ogni forma di assistenza e previdenza obbligatorie (Cass. n. 7792 del 1993) senza che per tali prestazioni accessorie sia altresì necessaria la proposizione della domanda giudiziale (Cass. n. 4331 del 1992).
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza
(art. 91 cpc); per la stessa ragione sono definitivamente a carico dell'CP_1 le spese della consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il 26.03.2024 disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l'CP_1
accertato che Parte_1 è affetto da "artrosi della radio-carpica DX" contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte e che dalla stessa derivano postumi permanenti, condanna l'CP_1 a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione nella misura del grado accertato dell'8% da aggiungersi al precedente gradiente del 12%, nella misura complessiva del 20% e con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT;
- condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre spese generali c.p.a. e iva come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' CP_1 il pagamento delle spese della ctu.
Così deciso in Urbino, all'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025.
Il giudice
Vera Colella