Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 3899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3899 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03899/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02158/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2158 del 2025, proposto da
Agap Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Laruffa, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Malpighi, 4;
contro
Comune di Nibionno, non costituito in giudizio;
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione comunale in relazione al procedimento amministrativo di cui all'istanza - codice pratica SUAP n. 01621850336-30092024-1525 del 30.09.2024 - di autorizzazione alla posa di un mezzo pubblicitario dalla medesima avviato e non concluso entro il termine dalla stessa indicato in 60 giorni;
per la declaratoria dell'obbligo del Comune di Nibionno (LC) di provvedere sull'istanza - codice pratica SUAP n. 01621850336-30092024-1525 del 30.09.2024 - di autorizzazione alla posa di un mezzo pubblicitario;
nonché per la nomina di un commissario ad acta che, nel caso di perdurante inerzia dell'amministrazione comunale oltre il termine assegnato da codesto On.le Tribunale, provvederà all'adozione del provvedimento richiesto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la Dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse del 28.10.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. IG SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato, in data 12.06.2025 e depositato in data 17.06.2025, la società ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere la condanna del Comune di Nibionno a provvedere sull’istanza - codice pratica SUAP n. 01621850336-30092024-1525 del 30.09.2024 - di autorizzazione alla posa di un mezzo pubblicitario, nonché per la nomina di un Commissario ad acta .
A sostegno della declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento, parte ricorrente deduce il seguente motivo di ricorso: Violazione dell’art. 2 L. 07 agosto 1990, n. 241; violazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione e del giusto procedimento; eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
Con istanza del 28.10.2025, depositata in data 30.10.2025, parte ricorrente dichiara di non aver più interesse alla decisione in quanto “ le parti hanno raggiunto un accordo ”, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.
All’udienza del 18.11.2025 l’affare è trattenuto in decisione.
Rilevato che parte ricorrente ha depositato Dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso;
Ritenuto che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ Nel processo amministrativo, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, potendo dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In tal caso, il giudice, in ossequio al principio dispositivo, è obbligato a prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente e a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ” (cfr., ex pluribus, T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, n. 4068 del 24.02.2025), comporta l’impossibilità per questo Collegio di definire l’affare diversamente dall’adozione di una pronuncia in rito di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI DA SS, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
IG SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG SS | RI DA SS |
IL SEGRETARIO