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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9787 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20371/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20371/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRESE MARCO Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRESE MARCO Parte_2 C.F._2
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERDI MARCO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
pagina 1 di 12 Conclusioni di parte attrice pagina 2 di 12
pagina 3 di 12 Conclusioni di parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione esecutato, e debitrice non esecutata, si oppongono all'esecuzione Parte_2 Parte_1 promossa da - cui in corso di procedura è succeduta Parte_3 intervenuta prima per il tramite della mandataria Parte_4 Controparte_2
e poi per il tramite di - in forza di titoli esecutivi costituiti da:
[...] Controparte_1
- mutuo fondiario n. 741209670 stipulato il 24.12.2002 (mutuo 2002)
- mutuo fondiario n. 741272686 stipulato il 25.01.2005 (mutuo 2005) lamentando, con motivi di opposizione tutti qualificabili ex art. 615 c.p.c.:
a) il difetto di legittimazione attiva della procedente Banca MPS spa in relazione al solo mutuo 2005 in quanto il credito relativo era stato ceduto nel 2012 a MPS Covered Bond 2 srl, come comunicato dalla stessa cessionaria e evidenziato nel sito internet cui rinviava l'avviso di cessione del credito pubblicato in Gazzetta Ufficiale e pertanto al momento del pignoramento (2017) non era più di Banca MPS, che di conseguenza non poteva averlo ceduto a Pt_3
b) il difetto di legittimazione attiva della cessionaria anche in relazione al mutuo 2002 Pt_3 difettando la prova della cessione del credito c) la “carenza di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB del servicer incaricato della rappresentanza processuale ” Controparte_1
pagina 4 di 12 d) l' “inesistenza del titolo esecutivo rappresentato dai due mutui per mancanza del requisito della
“traditio” per non esservi stata effettiva consegna della somma mutuata all'atto della stipulazione dei mutui, ma solo in un momento successivo, come documentato anche dal punto di vista contabile e) la “nullità dei mutui/titoli esecutivi per indeterminatezza e superamento del tasso soglia” con conseguente “ricalcolo delle effettivamente somme dovute”
E ciò perché:
- un perito di parte avrebbe evidenziato la presenza di interessi conteggiati in eccesso in relazione ad entrambi i mutui
- la banca ha quietanzato somme inferiori a quelle realmente incassate
- infine, con affermazioni tanto apodittiche quanto generiche, evidenzia:
“Inoltre, i medesimi opponenti rilevano pure l'inidoneità ex articolo 474 cpc dei due mutui azionati a valere quali titoli esecutivi stante la loro natura condizionata e comunque per indeterminatezza delle obbligazioni contrattuali.
I mutui sottoscritti prevedono dopo un periodo di preammortamento l'applicazione di un tasso di interesse variabile indicizzato al parametro EURIBOR.
E' ben noto che il suddetto parametro è stato fatto oggetto di manipolazione ad opere di un cartello di banche a livello europeo. Tanto emerge dalla decisione della commissione europea del 4 Dicembre 2013, successiva alla stipula di detti mutui.
Conseguenza di ciò è che essendoci incertezza dei tassi applicati vi è violazione degli articoli 1346 cc e 117 del T.U.B con conseguente rideterminazione dei tassi nella misura prevista dal tasso medio dei bot o dal tasso legale.”
All'esito della fase endoesecutiva della presente opposizione il GE, preso atto dell'esistenza di altri titoli esecutivo e della conseguente impossibilità di sospendere la procedura esecutiva anche in caso di fondatezza dell'opposizione, ha rigettato l'istanza di sospensione.
Il provvedimento è stato reclamato dall'opponente e il collegio, preso atto del fatto che nel frattempo gli altri creditori avevano rinunciato all'esecuzione, ha analizzato i motivi di opposizione per rigettarli, osservando:
a) che il credito ceduto da Banca MPS a MPS Covered Bond 2 srl, era stato riacquistato dalla banca l'anno successivo, tanto che la banca aveva concesso alla debitrice la rinegoziazione di entrambi i mutui come evidenziato dal doc. 18 di parte opposta b) che la cessione è documentata da dichiarazione della stessa banca cedente doc. 24 di parte opposta
“Trattasi della dichiarazione resa dalla cedente in data 17 Parte_3 ottobre 2024, che attesta che entrambi i rapporti di mutuo, tanto quello di cui al n. 741209670 del 24 dicembre 2002 quanto quello di cui al n. 741272686 del 25 gennaio 2005, sono stati oggetto di cessione dalla suddetta banca a come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Parte_4 Ufficiale della Repubblica Italiana, seconda parte, n. 151 del 23 dicembre 2017.
È appena il caso di sottolineare come la mancata produzione del contratto di cessione dei crediti cartolarizzati, per la stipulazione del quale non è notoriamente richiesta forma scritta ad substantiam, debba ritenersi irrilevante qualora, come in questo caso, la cessionaria abbia documentato l'incorporazione del credito ceduto nell'alveo dell'operazione di cartolarizzazione producendo in giudizio lo specifico numero di pratica, unitamente all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
pagina 5 di 12 Ufficiale, nonché la dichiarazione della banca cedente4, consentendo in tal modo di identificare senza incertezze il credito.”
c) che si tratta di circostanza irrilevante ai fini civilistici d) “La costituzione in deposito cauzionale delle somme erogate, che segue tra l'altro – anche, pacificamente, nel caso di specie – alla quietanza relativa all'erogazione del mutuo, costituisce atto di disposizione del mutuatario, che presuppone giuridicamente che la somma appartenga a quest'ultimo e sia entrata nella sua disponibilità patrimoniale, non potendo diversamente essere concessa all'istituto di credito a garanzia dell'attuazione degli incombenti assunti dal soggetto finanziato relativi all'iscrizione ipotecaria.
Non sembra possa seriamente dubitarsi, dunque, che con tale atto di disposizione il mutuatario costituisca a favore del mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte e l'istituto di credito si ritrovi nel possesso delle somme mutuate, non perché non ha provveduto ad erogarle, ma in forza di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del mutuo, che consente all'istituto di credito, qualora si dovesse verificare l'inadempienza del mutuatario, di escutere la garanzia.
Tale atto di disposizione certifica ontologicamente la traditio della somma mutuata e la messa a disposizione a favore del mutuatario delle somme erogate”
e) “Parte reclamata, riportandosi alla propria perizia contabile, sembra tuttavia aver convincentemente confutato la prospettazione di controparte, rilevando come la stessa risulti viziata poiché presuppone una estinzione negoziale «anticipata alla quinta rata» che non ha mai avuto luogo, e omettendo inoltre di fornire prova concreta dell'incidenza sul tasso Euribor dell'asserita ma non dimostrata intesa restrittiva della concorrenza nel caso di specie.”
Con l'introduzione della fase di merito, parte opponente ripropone le proprie doglianze, nessuna delle quali, tuttavia, può trovare accoglimento in quanto:
a) L'opposta allega che dopo l'acquisto del credito relativo al mutuo 2005 nel 2012 da parte di MPS Covered Bond 2 S.r.l., nel 2013 detto credito è stato riacquistato dalla Parte_3
[...]
Ora, al di là del doc. 17 di provenienza dalla stessa Banca MPS, detto riacquisto risulta pienamente provato dalla rinegoziazione di entrambi i mutui (doc. 18 di parte opposta), che ha stipulato con Pt_1 Banca MPS non, come da lei affermato, quale gestore del conto, ma in proprio.
E se la stessa debitrice ha rinegoziato con la banca il mutuo del 2005, risulta evidente come la stessa fosse perfettamente a conoscenza del riacquisto dello stesso da parte della banca stessa.
Né, d'altra parte, gli opponenti danno evidenze del fatto che il pagamento del mutuo sia stato loro chiesto dall'allora cessionaria MPS Covered Bond 2 S.r.l., che, ove ancora tale, evidentemente si sarebbe ben preoccupata di recuperare un credito acquistato 13 anni orsono.
b) L'opposta evidenzia la tardività dell'eccezione in quanto non sollevata innanzi al GE e un semplice confronto tra il ricorso in opposizione depositato innanzi al GE e il presente atto di citazione ne costituisce la migliore evidenza. E, secondo ormai granitica giurisprudenza, formulata in tema di opposizioni ex art. 617 c.p.c., ma applicabile anche in caso di opposizioni ex art. 615 c.p.c., “in tema di giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'atto che introduce il giudizio di merito sull'opposizione ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ., comma 2, deve contenere motivi di opposizione coincidenti con quelli proposti col ricorso introduttivo della fase dinanzi al giudice dell'esecuzione, ma è in facoltà dell'opponente - ove abbia, col ricorso dinanzi al g.e., proposto più di un motivo di opposizione- pagina 6 di 12 rinunciare ad uno o più degli originari motivi, riproponendo nell'atto introduttivo del giudizio di merito sull'opposizione soltanto uno o taluni di questi. In tale eventualità, il giudizio di merito sarà limitato soltanto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi così riproposti” (Cass. 1012/2013).
Infatti, l'introduzione di nuove domande nella fase di merito è “in contrasto con la necessaria struttura bifasica dell'opposizione agli atti esecutivi”, ragione per la quale “la necessaria coincidenza tra i motivi di opposizione proposti col ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione e quelli proposto con l'atto introduttivo della fase di merito, ex art. 618 c.p.c.” è indirizzo “costantemente ribadito” dalla Suprema Corte. (Cass. 8911/2023)
Pertanto, detto motivo di opposizione già sottoposto al collegio del reclamo, ma mai al GE, non è ammissibile.
Inoltre, parte opponente ha rinunciato al predetto motivo di opposizione nella comparsa conclusionale depositata il 27.10.25.
In ogni caso, anche ove si ritenesse sufficiente l'avere “aggiunto” detto motivo in sede di reclamo e invalida la rinuncia, il motivo risulta evidentemente infondato, come convincentemente chiarito dal provvedimento di reclamo citato.
c) La Suprema Corte, sia pur in un caso di opposizione a precetto, ha viceversa ritenuto che
“l'eccezione – pur avendo trovato riscontro in alcune pronunce di merito – è artificiosa e destituita di fondamento;
la tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione;
in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”; in altri termini … dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.); in conclusione, con specifico riferimento all'eccezione qui avanzata, ai fini della validità del controricorso non rileva che la – rappresentante sostanziale di Controparte_3 CP_3
pagina 7 di 12 , a sua volta mandataria della società veicolo , cessionaria di credito bancario – CP_4 CP_5 sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari” (Cass. 7243/2024 rel. Parte_5
d) nel mutuo del 2002 si legge che la mutuante
Nel capitolato allegato si evidenzia:
Mentre dalla data di disponibilità della somma o dal 90 giorno successivo alla stipula e fino all'inizio dell'ammortamento saranno dovuti interessi di preammortamento.
Nel mutuo del 2005:
pagina 8 di 12 Risulta pertanto evidente come non possa dirsi “esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario” che, viceversa, al più tardi al 90° giorno dalla stipula dovrà inequivocabilmente pagare interessi di preammortamento e dal primo del mese successivo dovrà anche iniziare a restituire il capitale mutuato, oltre agli interessi pattuiti. Pertanto può trovare applicazione nel caso concreto quanto evidenziato da ultimo dalla Suprema Corte, della quale è “ferma opinione” che “una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - pagina 9 di 12 non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata. …
Ove, invece (e come accade nella specie), il mutuatario abbia, con il richiamato negozio, assunto tale espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare, le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbliga-zione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuata-rio contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni l'esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme. … il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata.
Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma.” (Cass. SSUU 5968/2025)
Né può convenirsi con parte opponente, secondo cui “Senza contabile che attesti il trasferimento del denaro/costituzione del vincolo cauzionale, non v'è traditio: al fine d'immettere il mutuatario nella diponibilità giuridica delle somme, la consegna dovrà consistere in un facere quale un bonifico, un assegno circolare, in un ordine di versare l'importo ad un terzo successivamente quietanzato, o in una disposizione contabile attestante l'effettiva costituzione del deposito cauzionale/pegno.”: indipendentemente da come la banca abbia annotato contabilmente l'operazione, a dare conto della consegna di un mandato contente l'ordine di versare le somme in sua presenza è lo stesso Notaio rogante, con atto che fa fede fino a querela di falso, risultando superflua e certamente meno rilevante ogni scrittura contabile conseguente.
e) Quanto all'ultimo gruppo di doglianze, stante l'estrema apoditticità delle stesse, è necessario far riferimento agli elaborati di stima prodotti e:
- dalla lettura della perizia all. 25 di parte opponente si evince come l'unico tasso in ipotesi usurario rilevato si riferisca all'ipotesi di “estinzione anticipata alla rata 5”, andando a costruire quello che il consulente dell'opposta ha efficacemente definito un “tasso creativo”, artificialmente creato per confrontarlo con un tasso d'interesse corrispettivo di carattere evidentemente non omogeneo, mentre le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi prevedono:
Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica
Peraltro, trattandosi di una scelta che la debitrice non ha fatto, il tasso calcolato non ha comunque alcun significato.
Inoltre, quanto all'eventuale indeterminatezza, è lo stesso elaborato di stima a riferire:
pagina 10 di 12 - dalla lettura della perizia all. 25 bis di parte opponente si evince come l'unico tasso in ipotesi usurario rilevato si riferisca all'ipotesi di “estinzione anticipata alla rata 5”, ipotesi che nella fattispecie non si è verificata e risulta pertanto irrilevante.
Inoltre, quanto all'eventuale indeterminatezza, è lo stesso elaborato di stima a riferire:
Nulla viene allegato, ancor prima che provato, in relazione al fatto che la banca avrebbe quietanzato somme inferiori a quelle realmente incassate (un riferimento si rinviene solo in calce alla perizia relativa al primo mutuo, ma la stessa risulta, oltre che economicamente marginale, del tutto sfornita di riscontri probatori, attesa l'assenza in atti degli estratti conto relativi), così come in relazione al carattere condizionale del mutuo.
La presunta indeterminatezza, come già evidenziato, è esclusa dalla stessa consulente di parte.
Quanto, infine, alla doglianza relativa all'applicazione del tasso EURIBOR e a “una supposta incertezza dei tassi applicati” in “violazione degli articoli 1346 cc”, è sufficiente evidenziare come la stessa ordinanza di rimessione alle SSUU della questione, ha ritenuto “innegabile .. che, come d'altra parte riconosciuto anche dalla menzionata sentenza della Terza Sezione, la indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 cod. civ. In questi casi, le parti si limitano a richiamare, volendo guardare realisticamente al tema, non già la complessa formula di calcolo dell'Euribor, plausibilmente ignota al mutuatario, e non di rado forsanche al mutuante, bensì un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore.” (Cass. 19900/2024)
pagina 11 di 12
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione.
La complessità e l'attualità di alcune delle questioni trattate non consentono di ravvisare gli estremi per una condanna ex art. 96 quarto comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta;
- rigetta ogni altra domanda di parte opponente;
- condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 8.433,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 17/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20371/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRESE MARCO Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRESE MARCO Parte_2 C.F._2
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERDI MARCO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
pagina 1 di 12 Conclusioni di parte attrice pagina 2 di 12
pagina 3 di 12 Conclusioni di parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione esecutato, e debitrice non esecutata, si oppongono all'esecuzione Parte_2 Parte_1 promossa da - cui in corso di procedura è succeduta Parte_3 intervenuta prima per il tramite della mandataria Parte_4 Controparte_2
e poi per il tramite di - in forza di titoli esecutivi costituiti da:
[...] Controparte_1
- mutuo fondiario n. 741209670 stipulato il 24.12.2002 (mutuo 2002)
- mutuo fondiario n. 741272686 stipulato il 25.01.2005 (mutuo 2005) lamentando, con motivi di opposizione tutti qualificabili ex art. 615 c.p.c.:
a) il difetto di legittimazione attiva della procedente Banca MPS spa in relazione al solo mutuo 2005 in quanto il credito relativo era stato ceduto nel 2012 a MPS Covered Bond 2 srl, come comunicato dalla stessa cessionaria e evidenziato nel sito internet cui rinviava l'avviso di cessione del credito pubblicato in Gazzetta Ufficiale e pertanto al momento del pignoramento (2017) non era più di Banca MPS, che di conseguenza non poteva averlo ceduto a Pt_3
b) il difetto di legittimazione attiva della cessionaria anche in relazione al mutuo 2002 Pt_3 difettando la prova della cessione del credito c) la “carenza di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB del servicer incaricato della rappresentanza processuale ” Controparte_1
pagina 4 di 12 d) l' “inesistenza del titolo esecutivo rappresentato dai due mutui per mancanza del requisito della
“traditio” per non esservi stata effettiva consegna della somma mutuata all'atto della stipulazione dei mutui, ma solo in un momento successivo, come documentato anche dal punto di vista contabile e) la “nullità dei mutui/titoli esecutivi per indeterminatezza e superamento del tasso soglia” con conseguente “ricalcolo delle effettivamente somme dovute”
E ciò perché:
- un perito di parte avrebbe evidenziato la presenza di interessi conteggiati in eccesso in relazione ad entrambi i mutui
- la banca ha quietanzato somme inferiori a quelle realmente incassate
- infine, con affermazioni tanto apodittiche quanto generiche, evidenzia:
“Inoltre, i medesimi opponenti rilevano pure l'inidoneità ex articolo 474 cpc dei due mutui azionati a valere quali titoli esecutivi stante la loro natura condizionata e comunque per indeterminatezza delle obbligazioni contrattuali.
I mutui sottoscritti prevedono dopo un periodo di preammortamento l'applicazione di un tasso di interesse variabile indicizzato al parametro EURIBOR.
E' ben noto che il suddetto parametro è stato fatto oggetto di manipolazione ad opere di un cartello di banche a livello europeo. Tanto emerge dalla decisione della commissione europea del 4 Dicembre 2013, successiva alla stipula di detti mutui.
Conseguenza di ciò è che essendoci incertezza dei tassi applicati vi è violazione degli articoli 1346 cc e 117 del T.U.B con conseguente rideterminazione dei tassi nella misura prevista dal tasso medio dei bot o dal tasso legale.”
All'esito della fase endoesecutiva della presente opposizione il GE, preso atto dell'esistenza di altri titoli esecutivo e della conseguente impossibilità di sospendere la procedura esecutiva anche in caso di fondatezza dell'opposizione, ha rigettato l'istanza di sospensione.
Il provvedimento è stato reclamato dall'opponente e il collegio, preso atto del fatto che nel frattempo gli altri creditori avevano rinunciato all'esecuzione, ha analizzato i motivi di opposizione per rigettarli, osservando:
a) che il credito ceduto da Banca MPS a MPS Covered Bond 2 srl, era stato riacquistato dalla banca l'anno successivo, tanto che la banca aveva concesso alla debitrice la rinegoziazione di entrambi i mutui come evidenziato dal doc. 18 di parte opposta b) che la cessione è documentata da dichiarazione della stessa banca cedente doc. 24 di parte opposta
“Trattasi della dichiarazione resa dalla cedente in data 17 Parte_3 ottobre 2024, che attesta che entrambi i rapporti di mutuo, tanto quello di cui al n. 741209670 del 24 dicembre 2002 quanto quello di cui al n. 741272686 del 25 gennaio 2005, sono stati oggetto di cessione dalla suddetta banca a come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Parte_4 Ufficiale della Repubblica Italiana, seconda parte, n. 151 del 23 dicembre 2017.
È appena il caso di sottolineare come la mancata produzione del contratto di cessione dei crediti cartolarizzati, per la stipulazione del quale non è notoriamente richiesta forma scritta ad substantiam, debba ritenersi irrilevante qualora, come in questo caso, la cessionaria abbia documentato l'incorporazione del credito ceduto nell'alveo dell'operazione di cartolarizzazione producendo in giudizio lo specifico numero di pratica, unitamente all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
pagina 5 di 12 Ufficiale, nonché la dichiarazione della banca cedente4, consentendo in tal modo di identificare senza incertezze il credito.”
c) che si tratta di circostanza irrilevante ai fini civilistici d) “La costituzione in deposito cauzionale delle somme erogate, che segue tra l'altro – anche, pacificamente, nel caso di specie – alla quietanza relativa all'erogazione del mutuo, costituisce atto di disposizione del mutuatario, che presuppone giuridicamente che la somma appartenga a quest'ultimo e sia entrata nella sua disponibilità patrimoniale, non potendo diversamente essere concessa all'istituto di credito a garanzia dell'attuazione degli incombenti assunti dal soggetto finanziato relativi all'iscrizione ipotecaria.
Non sembra possa seriamente dubitarsi, dunque, che con tale atto di disposizione il mutuatario costituisca a favore del mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte e l'istituto di credito si ritrovi nel possesso delle somme mutuate, non perché non ha provveduto ad erogarle, ma in forza di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del mutuo, che consente all'istituto di credito, qualora si dovesse verificare l'inadempienza del mutuatario, di escutere la garanzia.
Tale atto di disposizione certifica ontologicamente la traditio della somma mutuata e la messa a disposizione a favore del mutuatario delle somme erogate”
e) “Parte reclamata, riportandosi alla propria perizia contabile, sembra tuttavia aver convincentemente confutato la prospettazione di controparte, rilevando come la stessa risulti viziata poiché presuppone una estinzione negoziale «anticipata alla quinta rata» che non ha mai avuto luogo, e omettendo inoltre di fornire prova concreta dell'incidenza sul tasso Euribor dell'asserita ma non dimostrata intesa restrittiva della concorrenza nel caso di specie.”
Con l'introduzione della fase di merito, parte opponente ripropone le proprie doglianze, nessuna delle quali, tuttavia, può trovare accoglimento in quanto:
a) L'opposta allega che dopo l'acquisto del credito relativo al mutuo 2005 nel 2012 da parte di MPS Covered Bond 2 S.r.l., nel 2013 detto credito è stato riacquistato dalla Parte_3
[...]
Ora, al di là del doc. 17 di provenienza dalla stessa Banca MPS, detto riacquisto risulta pienamente provato dalla rinegoziazione di entrambi i mutui (doc. 18 di parte opposta), che ha stipulato con Pt_1 Banca MPS non, come da lei affermato, quale gestore del conto, ma in proprio.
E se la stessa debitrice ha rinegoziato con la banca il mutuo del 2005, risulta evidente come la stessa fosse perfettamente a conoscenza del riacquisto dello stesso da parte della banca stessa.
Né, d'altra parte, gli opponenti danno evidenze del fatto che il pagamento del mutuo sia stato loro chiesto dall'allora cessionaria MPS Covered Bond 2 S.r.l., che, ove ancora tale, evidentemente si sarebbe ben preoccupata di recuperare un credito acquistato 13 anni orsono.
b) L'opposta evidenzia la tardività dell'eccezione in quanto non sollevata innanzi al GE e un semplice confronto tra il ricorso in opposizione depositato innanzi al GE e il presente atto di citazione ne costituisce la migliore evidenza. E, secondo ormai granitica giurisprudenza, formulata in tema di opposizioni ex art. 617 c.p.c., ma applicabile anche in caso di opposizioni ex art. 615 c.p.c., “in tema di giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'atto che introduce il giudizio di merito sull'opposizione ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ., comma 2, deve contenere motivi di opposizione coincidenti con quelli proposti col ricorso introduttivo della fase dinanzi al giudice dell'esecuzione, ma è in facoltà dell'opponente - ove abbia, col ricorso dinanzi al g.e., proposto più di un motivo di opposizione- pagina 6 di 12 rinunciare ad uno o più degli originari motivi, riproponendo nell'atto introduttivo del giudizio di merito sull'opposizione soltanto uno o taluni di questi. In tale eventualità, il giudizio di merito sarà limitato soltanto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi così riproposti” (Cass. 1012/2013).
Infatti, l'introduzione di nuove domande nella fase di merito è “in contrasto con la necessaria struttura bifasica dell'opposizione agli atti esecutivi”, ragione per la quale “la necessaria coincidenza tra i motivi di opposizione proposti col ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione e quelli proposto con l'atto introduttivo della fase di merito, ex art. 618 c.p.c.” è indirizzo “costantemente ribadito” dalla Suprema Corte. (Cass. 8911/2023)
Pertanto, detto motivo di opposizione già sottoposto al collegio del reclamo, ma mai al GE, non è ammissibile.
Inoltre, parte opponente ha rinunciato al predetto motivo di opposizione nella comparsa conclusionale depositata il 27.10.25.
In ogni caso, anche ove si ritenesse sufficiente l'avere “aggiunto” detto motivo in sede di reclamo e invalida la rinuncia, il motivo risulta evidentemente infondato, come convincentemente chiarito dal provvedimento di reclamo citato.
c) La Suprema Corte, sia pur in un caso di opposizione a precetto, ha viceversa ritenuto che
“l'eccezione – pur avendo trovato riscontro in alcune pronunce di merito – è artificiosa e destituita di fondamento;
la tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione;
in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”; in altri termini … dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.); in conclusione, con specifico riferimento all'eccezione qui avanzata, ai fini della validità del controricorso non rileva che la – rappresentante sostanziale di Controparte_3 CP_3
pagina 7 di 12 , a sua volta mandataria della società veicolo , cessionaria di credito bancario – CP_4 CP_5 sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari” (Cass. 7243/2024 rel. Parte_5
d) nel mutuo del 2002 si legge che la mutuante
Nel capitolato allegato si evidenzia:
Mentre dalla data di disponibilità della somma o dal 90 giorno successivo alla stipula e fino all'inizio dell'ammortamento saranno dovuti interessi di preammortamento.
Nel mutuo del 2005:
pagina 8 di 12 Risulta pertanto evidente come non possa dirsi “esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario” che, viceversa, al più tardi al 90° giorno dalla stipula dovrà inequivocabilmente pagare interessi di preammortamento e dal primo del mese successivo dovrà anche iniziare a restituire il capitale mutuato, oltre agli interessi pattuiti. Pertanto può trovare applicazione nel caso concreto quanto evidenziato da ultimo dalla Suprema Corte, della quale è “ferma opinione” che “una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - pagina 9 di 12 non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata. …
Ove, invece (e come accade nella specie), il mutuatario abbia, con il richiamato negozio, assunto tale espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare, le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbliga-zione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuata-rio contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni l'esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme. … il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata.
Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma.” (Cass. SSUU 5968/2025)
Né può convenirsi con parte opponente, secondo cui “Senza contabile che attesti il trasferimento del denaro/costituzione del vincolo cauzionale, non v'è traditio: al fine d'immettere il mutuatario nella diponibilità giuridica delle somme, la consegna dovrà consistere in un facere quale un bonifico, un assegno circolare, in un ordine di versare l'importo ad un terzo successivamente quietanzato, o in una disposizione contabile attestante l'effettiva costituzione del deposito cauzionale/pegno.”: indipendentemente da come la banca abbia annotato contabilmente l'operazione, a dare conto della consegna di un mandato contente l'ordine di versare le somme in sua presenza è lo stesso Notaio rogante, con atto che fa fede fino a querela di falso, risultando superflua e certamente meno rilevante ogni scrittura contabile conseguente.
e) Quanto all'ultimo gruppo di doglianze, stante l'estrema apoditticità delle stesse, è necessario far riferimento agli elaborati di stima prodotti e:
- dalla lettura della perizia all. 25 di parte opponente si evince come l'unico tasso in ipotesi usurario rilevato si riferisca all'ipotesi di “estinzione anticipata alla rata 5”, andando a costruire quello che il consulente dell'opposta ha efficacemente definito un “tasso creativo”, artificialmente creato per confrontarlo con un tasso d'interesse corrispettivo di carattere evidentemente non omogeneo, mentre le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi prevedono:
Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica
Peraltro, trattandosi di una scelta che la debitrice non ha fatto, il tasso calcolato non ha comunque alcun significato.
Inoltre, quanto all'eventuale indeterminatezza, è lo stesso elaborato di stima a riferire:
pagina 10 di 12 - dalla lettura della perizia all. 25 bis di parte opponente si evince come l'unico tasso in ipotesi usurario rilevato si riferisca all'ipotesi di “estinzione anticipata alla rata 5”, ipotesi che nella fattispecie non si è verificata e risulta pertanto irrilevante.
Inoltre, quanto all'eventuale indeterminatezza, è lo stesso elaborato di stima a riferire:
Nulla viene allegato, ancor prima che provato, in relazione al fatto che la banca avrebbe quietanzato somme inferiori a quelle realmente incassate (un riferimento si rinviene solo in calce alla perizia relativa al primo mutuo, ma la stessa risulta, oltre che economicamente marginale, del tutto sfornita di riscontri probatori, attesa l'assenza in atti degli estratti conto relativi), così come in relazione al carattere condizionale del mutuo.
La presunta indeterminatezza, come già evidenziato, è esclusa dalla stessa consulente di parte.
Quanto, infine, alla doglianza relativa all'applicazione del tasso EURIBOR e a “una supposta incertezza dei tassi applicati” in “violazione degli articoli 1346 cc”, è sufficiente evidenziare come la stessa ordinanza di rimessione alle SSUU della questione, ha ritenuto “innegabile .. che, come d'altra parte riconosciuto anche dalla menzionata sentenza della Terza Sezione, la indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 cod. civ. In questi casi, le parti si limitano a richiamare, volendo guardare realisticamente al tema, non già la complessa formula di calcolo dell'Euribor, plausibilmente ignota al mutuatario, e non di rado forsanche al mutuante, bensì un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore.” (Cass. 19900/2024)
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Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione.
La complessità e l'attualità di alcune delle questioni trattate non consentono di ravvisare gli estremi per una condanna ex art. 96 quarto comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta;
- rigetta ogni altra domanda di parte opponente;
- condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 8.433,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 17/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
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