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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 4832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4832 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10142/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10142/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lipiani ed Parte_1 C.F._1 iliat o procuratore in Milano, via Corso Italia n. 8, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Romagnoli e Gianfrancesco Esposito ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, via Vivaio n. 24, come da procura in atti;
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_2 C.F._2
Francesca Landillo e Jacopo Villa ed elettivamente domiciliato in Milano, via Castel Morrone n. 12, come da procura in atti;
CONVENUTI
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio ai sensi Parte_1 dell'art. 149 C.d.A. la propria compagnia assicurativa, e il sig. Controparte_1 [...]
quale responsabile civile del danno, nto de Parte_2 patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro stradale occorso in Milano in data 05.02.2022.
1 In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che in data 05.02.2022, alle ore 19:00 circa, percorreva la via Nuvolari in direzione viale Sempione a bordo del proprio motociclo Yamaha MT (tg. EM88211), assicurato per la RCA con la compagnia allorquando veniva investito in pieno Controparte_1 dal veicolo Opel IL (tg. EB838MA), di proprietà e condotto da Parte_3
- che, più precisamente, il conducente della vettura Opel IL intraprendeva una manovra di svolta nella via Don Giovanni Minzoni omettendo di concedere la precedenza al motociclo condotto dall'attore che sopraggiungeva dal senso di marcia opposto e, pertanto, lo investiva;
- che sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Arese, che provvedeva a redigere la relazione di incidente stradale;
- che l'attore veniva trasportato mediante ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale Sacco di Milano, ove gli veniva diagnosticata una “frattura e ferita alluce piede in trauma stradale – motociclista investito”;
- che seguiva un lungo iter clinico e, alla stabilizzazione dei postumi, l'attore si sottoponeva a visita medico-legale presso la dott.ssa , la quale accertava un I.P. pari al 9%; Per_1
- che l'attore subiva anche un danno patrimoniale da lucro cessante;
- che in via stragiudiziale la compagna convenuta corrispondeva all'attore la somma di Euro 6.000,00 per i danni materiali al motociclo e la somma di Euro 9.866,75 per i danni fisici, importo, quest'ultimo, trattenuto dall'attore solo a titolo di mero acconto sul maggior danno dovuto
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.06.2023 si costituiva in giudizio dapprima il convenuto contestando l'an debeatur e la ricostruzione del sinistro Parte_2 di cui all'atto di citazi il medesimo percorreva via Nuvolari a bordo della propria vettura quando, giunto all'intersezione con via Don Minzoni, mentre si accingeva a svoltare a sinistra attivando l'indicatore di direzione, urtava contro il motociclo condotto dall'attore. Il convenuto contestava altresì il quantum debeatur eccependo l'infondatezza delle richieste Pt_2 risarcitorie e dall'attore nei suoi confronti e ritenendole un'indebita duplicazione delle somme già corrisposte dalla compagnia assicurativa in via stragiudiziale.
Inoltre, il convenuto chiedeva di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa Pt_2 al fine di essere manlevato da quest'ultima in caso di condanna. Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.07.2023, si costituiva in giudizio la compagnia contestando l'an debeatur e ritenendo non provata la Controparte_1 dinamica d 'attore e il nesso eziologico diretto tra i danni patiti e il sinistro di causa. In via subordinata, la convenuta contestava anche il quantum debeatur ritenendo esaustive le somme già corrisposte all'attore in via stragiudiziale sulla base di un I.P. residuata a carico dell'attore nella misura del 6% così come accertato dal medico fiduciario della compagnia.
All'udienza del 11.07.2023, questo giudice respingeva la chiamata in causa della compagnia CP_2
e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma VI, c.p.c. fissando l'udienza del
[...] giorno 13.12.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'assunzione di prove orali e l'espletamento di accertamenti di natura medico-legale sulla persona dell'attore.
2 All'udienza del 11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del giorno 25.03.2026, successivamente anticipata al 13.05.2025 con decreto del 24.03.2025.
A quest'ultima udienza, a seguito di discussione orale, questo Giudice riservava il deposito della sentenza nei termini di legge ai sensi del comma III dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui alle Ordinanze del 14.12.2023 e del 06.06.2024, non avendo la parte dedotto circostanze nuove tali da giustificare una revoca, neppure parziale, dei predetti provvedimenti.
3. Tanto premesso in punto di diritto, in relazione al profilo dell'an debeatur, deve rilevarsi quanto segue.
3.1. La domanda risarcitoria formulata da parte attrice è sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 149 cod. ass. private per quanto riguarda la propria compagnia assicuratrice
[...] e nel disposto normativo di cui all'art. 2054, co. I e III, per quanto Controparte_1 responsabile civile, il quale si identifica con il proprietario del veicolo – nella specie Parte_2
– così regolarmente instaurato il contraddittorio con il litisconsorte necessar
[...] all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità al riguardo (cfr. Cass. civ. 4994/2023, Pres. Travaglino).
3.2. Ciò posto, in relazione al profilo della responsabilità, deve rilevarsi che il fatto storico e la dinamica del sinistro per cui è causa si evincono dal complessivo compendio probatorio che consta della relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri della Stazione di Arese – che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine agli accertamenti e ai rilievi espletati – nella quale sono altresì contenute le dichiarazioni dei due soggetti coinvolti nel sinistro assunte dai Carabinieri (v. doc.1, fasc. att.), nonché delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del presente giudizio all'udienza del 28.02.2024.
In particolare, il convenuto sentito dai Carabinieri della Stazione di Arese, ha Parte_2 dichiarato: “In data 05/02/2022 alle ore 19:00 circa, mi trovavo a bordo dell'autovettura Opel IL di colore Bianco EB*838*MA in qualità di conducente, provenivo da Viale Sempione direzione Viale Nuvolari, quando giunto all'intersezione con Via Don Minzoni, inserivo regolarmente l'indicatore freccia a sinistra e impegnavo la svolta e quadi alla fine della svolta sentivo un forte botto sulla mia parte laterale destra. Talmente forte è stato l'urto che mi è esploso il vetro della portiera anteriore destra, distaccandomi lo specchietto retrovisore e rovinando la carrozzeria da metà portiera anteriore destra fino al paraurti posteriore lato destro, forando anche il pneumatico posteriore destro. Visto il danno patito mi accostavo per capire cosa fosse successo quando a pochi metri da me, notavo una moto di grossa cilindrata di colore scuro riversa a terra con un motociclista all'impedì di fianco alla moto che lamentava un dolore alla gamba destra, suvito prendevo contatti con il motociclista per le sue condizioni di salute e chiedevo alle persone presenti di chiamare i soccorsi in quanto non avevo con me il telefono cellulare […]” (v. doc.1, fasc. att.).
Successivamente, in sede di interrogatorio formale il convenuto ha così dichiarato: “Io il 5 Pt_2 febbraio 2022 alle ore 19.00 circa percorrevo viale Sempione con direzione olari alla guida della mia Opel IL. Durante la manovra di svolta a sinistra verso al via Don Minzoni ho impattato con un ciclomotore proveniente dal senso di marcia opposto. Mi è entrato nella fiancata. Penso si sia trattato di una questione di tempi, io non ho visto sopraggiungere il ciclomotore, probabilmente ho sbagliato i tempi della svolta” (v. verbale udienza del 28.02.2024).
3 Ebbene, dalle predette dichiarazioni si evince la responsabilità del nella determinazione del Pt_2 sinistro di causa in quanto quest'ultimo, in corrispondenza di un'intersezione, prima di intraprendere la svolta in via Minzoni, non ha verificato di poter compiere in sicurezza la predetta manovra omettendo di accertare se stessero sopraggiungendo altri veicoli e, dunque, violando l'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli che percorrevano via Nuvolari come, peraltro, ammesso dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale laddove ha dichiarato di non aver visto sopraggiungere il ciclomotore e di avere probabilmente sbagliato i tempi della svolta (v. verbale udienza del 28.02.2024).
La predetta dinamica è altresì confermata alla luce dei danni visibili riportati nel verbale dei Carabinieri della Stazione di Arese intervenuti nell'immediatezza sul luogo del sinistro, i quali hanno accertato che la vettura Opel IL (tg. EB838MA) di proprietà del convenuto ha riportato i Pt_2 seguenti danni: “danni fiancata anteriore e posteriore lato destro, con rottura del vetro della portiera anteriore destra e rottura con distacco dello specchietto retro visore lato destro”; mentre il motociclo Yamaha MT (tg. EM88211) di proprietà dell'attore ha riportato i seguenti danni: “danneggiamento carena anteriore” (v. doc. 1, fasc. att.).
Ebbene, alla luce dei danni riscontrati, diversamente da quanto asserito dal convenuto nei CP_3 propri scritti difensivi, è inverosimile che il medesimo avesse quasi completato la manovr a a sinistra nel momento in cui è occorso l'urto con il motociclo condotto dall'attore perché, se fosse stato così, i danni si sarebbero concentrati esclusivamente nella parte posteriore della vettura CP_4
e non, come invece occorso, anche e soprattutto nella parte anteriore.
[...]
È dunque verosimile che il convenuto abbia intrapreso la manovra di svolta a sinistra senza preventivamente verificare se stessero sopraggiungendo altri veicoli e, dunque, omettendo di concedere la precedenza, violando con tale condotta diverse norme del Codice della Strada.
Ed infatti, il ha innanzi tutto violato la regola generale di cui all'art. 140 del Codice della Pt_2 Strada, che i li utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012); inoltre, il convenuto ha altresì violato l'art. 145 del Codice della Strada, che impone ai conducenti che si approssimano ad un'intersezione l'obbligo di utilizzare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e di concedere la precedenza ai veicoli provenienti da destra.
Ed infatti, se il avesse adottato la massima prudenza richiesta dal Codice della Strada, Pt_2 mantenendo un più elevato livello di attenzione, rallentando e, se necessario, arrestando la marcia della propria vettura prima di intraprendere la manovra di svolta a sinistra, verosimilmente avrebbe avvistato per tempo il motociclo condotto dall'attore, il quale stava sopraggiungendo nell'opposta corsia di marcia – specie tenuto conto del fatto che, come accertato dai Carabinieri, si trattava di una strada urbana e, sebbene l'orario fosse notturno, vi era sufficiente illuminazione artificiale e la visibilità era buona (v. doc.1, fasc. att.) – e, pertanto, il convenuto sarebbe stato in grado di CP_3 porre in essere una manovra di emergenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento lesivo per cui è causa.
Così accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro de Parte_2 quo, deve rilevarsi che il comportamento colpo mente concorso a determinare l'evento lesivo.
4 Ritiene, infatti, il Tribunale che le concrete circostanze nelle quali il sinistro si è verificato inducono a diminuire i danni risarcibili all'attore in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
Ed infatti, l'attore dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Arese ha dichiarato: “In data Parte_1
05/02/2022 alle ore i trovato a bordo della mia moto Yamaha modello MT targata EM88211 in qualità di conducente senza passeggero, percorrevo la via Nuvolari del comune di Arese (MI) in direzione viale Sempione (centro paese), quando giunto all'intersezione con la via Giovanni Minzoni procedendo a bassa velocità, circa 30 km/h sul dosso, quando notavo in lontananza un'autovettura marca Opel di colore bianco che giungeva a velocità sostenuta dal mio senso opposto di marcia che, una volta superato il dosso, inseriva l'indicatore freccia a sinistra effettuando la manovra di svolta senza farmi la regola precedenza, durante la svolta dell'autovettura facevo il possibile per evitare l'impatto con la sua parte frontale dell'autovettura e nella fase di manovra per evitare a tutti i costi l'impatto evitavo così di impattare contro la sua parte frontale ma era inevitabile l'impatto contro la sua parte laterale destra. Con inizio impatto all'altezza dello specchietto retrovisore per poi strusciare tutta la sua fiancata destra, perdendo il controllo del motoveicolo per poi cadere rovinosamente a terra restando all'interno della mia corsia di marcia […]” (v. doc.1, fasc. att.).
Ebbene, l'attore ha ammesso di aver visto, già in lontananza, sopraggiungere la vettura Opel IL condotta dal convenuto e di aver anche notato che quest'ultimo avesse azionato l'indicatore Pt_2 di direzione per svoltare a sinistra in via Don Minzoni ma, ciononostante, non è riuscito ad evitare l'impatto con la predetta vettura che cominciava la manovra di svolta senza concedergli la dovuta precedenza.
Tale circostanza depone nel senso che la velocità mantenuta dall'attore al momento del sinistro non fosse conforme alle caratteristiche e condizioni della strada, ovvero l'orario notturno e soprattutto una strada urbana caratterizzata dalla presenza di un'intersezione che, a maggior ragione, avrebbe dovuto indurlo ad adottare la massima prudenza e rallentare la marcia.
Se, infatti, l'attore avesse mantenuto una velocità adeguata alle caratteristiche della strada, una volta avvistata la vettura del convenuto che si accingeva a svoltare a sinistra, sarebbe stato in grado di attuare una manovra di emergenza per evitare l'impatto con la vettura senza perdere il controllo del proprio mezzo.
Ebbene, l'attore ha dunque posto in essere una condotta gravemente imprudente e negligente violando innanzi tutto la regola generale di cui all'art. 140 C.d.S., sopra richiamata, nonché l'art. 141 del Codice della Strada, che impone ai conducenti di regolare la velocità del proprio mezzo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche della strada, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e in modo che riesca a conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed a compiere tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo del veicolo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Con riguardo alla quantificazione dei rispettivi gradi di colpa, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attenga alle prescrizioni comandate dal Codice della Strada, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010 - dep. 20/08/2010,
Rv. 24835401) e, ancora, si è detto che in tema di circolazione stradale il principio Tes_1 damento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della
5 prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (Sez. 4, n. 5691/2016, .; Sez. 4, n. 12260/2015).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi accertata la responsabilità concorrente nella determinazione del sinistro per cui è causa dell'attore che deve quantificarsi nella misura Parte_1 del 40%, e del convenuto ne l restante 60%, stante la maggiore Parte_2 gravità delle regole cautelari violate dal convenuto.
4. Così accertata la responsabilità concorrente dell'attore e del convenuto nella misura, rispettivamente, del 40% e del 60%, occorre a questo punto individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
4.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dal dott. il quale ha accertato: che l'attore, in conseguenza dell'evento lesivo Persona_2 per cui è causa, ha riportato un “traumatismo contusivo a carico di caviglia-piede di destra produttivo, in particolare, di distorsione della tibiotarsica con interessamento distrattivo del legamento peroneo astragalico anteriore, frattura scomposta del I dito con associata avulsione ungueale” (v. relazione peritale, pag.8) ; che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 100% di giorni 1, di inabilità temporanea al 75% di giorni 30, di inabilità temporanea al 50% di giorni 30 e di inabilità temporanea al 25% di giorni 90, con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 3 in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico- fisica del soggetto nella misura del 8%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 2 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi;
che le predette lesioni sono tali da incidere sulla capacità lavorativa specifica dell'attore in termini di maggiore affaticamento e usura (v. relazione peritale, pag.11).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e possono essere poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo al sig. Parte_1
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla sola lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e della sofferenza soggettiva.
4.1.1. Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni micropermanenti, essa viene determinata sulla base dei parametri di cui alle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass. integrate dal D.M. 24.07.2024 sulle lesioni micropermanenti.
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attore, di anni 43 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. ex multis Cass. civ. 3121/2017), l'importo complessivo di Euro 3.369,64 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di Euro 13.288,72 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 16.658,36 in valori monetari attuali.
Giova inoltre rilevare che la componente sofferenza (danno morale) non deve essere valutata ai fini della personalizzazione del danno, ma costituisce una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo
6 e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l'essenza del danno biologico. Più precisamente, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “Il danno morale, infine, è costituito invece dai pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (cfr., ex multis, Corte di Cassazione Ordinanza n. 26805 del 12.09.2022).
Dunque, alla luce delle superiori considerazioni, la predetta somma pari ad Euro 13.288,72 relativa al solo danno biologico riconosciuto all'attore deve essere maggiorata del 10% - sulla scorta di quanto disposto dall'art. 139, comma 3, Cod. Ass. integrate dal D.M. 24.07.2024 - a titolo di danno morale riconosciuto all'attore per la sofferenza morale soggettiva interiore che può ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica pari ad 2 alla stabilizzazione dei postumi in una scala da 1 a 5 (v. relazione peritale medico-legale, pag. 10) e del fatto commesso sussumibile nella fattispecie delle lesioni colpose.
Pertanto, la somma complessivamente spettante a a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale patito in conseguenza al sinistro di causa è pari a Euro 17.987,23.
4.1.2. Quanto, poi, al profilo relativo alla personalizzazione del danno richiesta da parte attrice nei propri scritti difensivi, giova rilevare quanto segue.
Innanzi tutto, spetta all'attore un aumento a titolo di personalizzazione ai sensi del terzo comma dell'art. 139 citato al fine di valorizzare la c.d. cenestesi lavorativa che, com'è noto, assume rilevanza ai fini della sola personalizzazione del danno (cfr. ex multis Cass. civ. 12572/2018; Cass. Civ. 20312 del 2015 e Cass. Civ. n. 10321 del 2012).
Ed infatti, al riguardo il c.t.u., dott. , ha accertato che: “Per quanto riguarda in ultimo l'attualità Per_2 lavorativa, si ritiene attendibile che la stess essità come detto di frequenti spostamenti e sollecitazioni articolari a carico degli arti inferiori, venga svolta con maggiore “fatica-usura” (c.d. cenestesi lavorativa)” (v. relazione peritale, pag.11) e, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dall'attore di agente immobiliare addetto compravendita, che prevede frequenti spostamenti per sopralluoghi, può ritenersi del tutto condivisibile l'accertamento di una mera usura lavorativa alla luce dell'accertato quadro clinico, che comporta certamente in capo all'attore maggiore difficoltà e affaticamento.
La predetta personalizzazione per la cenestesi lavorativa può equamente valutarsi nella misura massima del 10% (nel complessivo limite del 20% tenuto anche conto del danno morale sopra liquidato).
Ciò posto, questo Giudice chiarisce che nessuna somma ulteriore può essere riconosciuta all'attore a titolo di personalizzazione, atteso che non sono stati allegati e dedotti profili diversi e ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico che avrebbero potuto giustificare la liquidazione di una personalizzazione del danno.
Ed infatti l'attore deduce quali profili a sostegno della domanda di personalizzazione del danno la circostanza che, a causa delle lesioni riportate in seguito al sinistro de quo, egli ha dovuto rinunciare alla pratica di alcune attività sportive, quali il tennis, il calcetto e la corsa, attività che prima praticava con assiduità e continuità (v. atto di citazione, pag. 24 ss.).
L'attore, dunque, non ha dedotto profili “diversi e ulteriori” rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza ad esso correlata e, pertanto, la domanda di personalizzazione del danno biologico formulata da parte attrice non può trovare accoglimento.
7 Sostiene, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge, come in tal caso, può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato infatti che “in presenza di un danno permanente alla salute (…) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenzadi conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza
“normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”)” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Pertanto, tenuto conto della predetta personalizzazione per la sola cenestesi lavorativa nella misura del 10% (con un incremento nella misura di Euro 1.328,87 pari al 10% del solo danno biologico), la somma che deve essere complessivamente liquidata a favore dell'attore a titolo di danno non patrimoniale è pari ad Euro 19.316,10 (di cui Euro 13.288,72 per il solo danno biologico, Euro 1.328,87 per il danno da sofferenza soggettiva interiore, Euro 1.328,87 per la personalizzazione nella misura del 10% del danno biologico ed Euro 3.369,64 per il danno da invalidità temporanea), somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 40%, è pari a Euro 11.589,66.
4.1.3. Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attore e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pari a Euro 9.072,20, pagato dalla compagnia convenuta all'attore, in data 20.12.2022, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (v. doc. 21, fasc. att.), è pari ad Euro 9.308,08 rivalutato all'attualità.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attore a titolo di danno non patrimoniale pari a Euro 11.589,66, liquidato all'attualità, il predetto acconto di Euro 9.308,08, reso omogeneo alla medesima data, ne consegue che spetta a parte attrice il rimborso di complessivi Euro 2.281,58 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
4.1.4. In aggiunta alla somma sopra liquidata pari a Euro 2.281,58 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e
8 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 61/2023 e Cass. civ. 19063/2023, Pres. Travaglino), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (05.02.2022) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 05.02.2022 fino alla presente sentenza.
4.2. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da parte attrice, si rileva quanto segue.
4.2.1. Compete innanzi tutto all'attore il rimborso delle spese mediche sostenute, ritenute congrue dal c.t.u. ed in connessione con il sinistro di causa pari a: Euro 1.172,93 (per ticket visite, Rx, presidi ortopedici, RMN, terapia riabilitativa e farmaci: v. doc. 18, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 1.286,70; Euro 427,00 per la relazione medico-legale ante causam affidata alla dott.ssa (v. doc. 18, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal Per_1 dì dell'esborso (07.11.2022), è pari a Euro 439,38; Euro 1.200,00 per visite psicologiche (v. doc. 18, fasc. att.), somma che rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso (06.11.2022), è pari a Euro 1.234,80 e, infine, Euro 90,00 per copia Rx (v. doc. 18, fasc. att.) somma che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso, è pari a Euro 98,73 e, dunque, per un totale di Euro 3.059,61 che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa attorea nella misura del 40%, deve essere liquidato in complessivi Euro 1.835,76.
Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attore ed evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/03/1999 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pari a Euro 794,55 pagato dalla compagnia convenuta all'attore, in data 20.12.2022, a titolo di risarcimento per le spese mediche sostenute (v. doc. 21, fasc. att.), rivalutato all'attualità è pari a Euro 815,21.
Detraendo dunque dall'importo pari a Euro 1.835,76 riconosciuto all'attore quale risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute, liquidato all'attualità, il predetto acconto di Euro 815,21 reso omogeneo alla medesima data, ne consegue che spetta a parte attrice il complessivo importo di Euro 1.020,55.
Alla predetta somma devono essere aggiunti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni Unite della Suprema Corte (sub 4.1.4.).
4.2.2. Quanto, poi, alla domanda formulata da parte attrice di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita economica per non aver potuto svolgere la propria attività lavorativa di consulente immobiliare durante il periodo di inabilità temporanea, si rileva quando segue.
L'attore, in sede di atto di citazione, ha dedotto che a causa delle lesioni riportate in seguito al sinistro ha subìto una contrazione significativa del proprio reddito “passando da un reddito imponibile di € 33.771,00 dichiarato nel 2022 (per il periodo di imposta 2021) ad un reddito imponibile di soli € 7.080,84 dichiarato nel 2023 (ovviamente per il periodo di imposta del 2022, anno nel quale si è verificato il sinistro)” (v. atto di citazione, pag. 15 ss.).
Al riguardo, il c.t.u. nominato in corso di causa, dott. , ha accertato quanto segue: “Considerata Per_2 Pt_ l'attività lavorativa in concreto svolta dal sig. (agente iare addetto compravendita c/o agenzia con
9 guadagno unicamente a provvigione), che prevede frequenti spostamenti per sopralluoghi (l'attività di ufficio, oltre alla programmazione visite-sopralluoghi immobili, è funzionale ai successivi passaggi atti a finalizzare il contratto), si ritiene che per i primi 60 (sessanta) giorni – obbligato ad un riposo articolare pressoché assoluto – egli non sia stato in grado di svolgere alcun tipo di attività professionale, ripresa poi gradualmente e progressivamente nei successivi 90 (novanta) giorni” (v. relazione peritale, pag. 10).
Ciò posto, alla luce della documentazione reddituale prodotta dall'attore rispetto agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 si evince quanto segue: nel periodo di imposta relativo agli anni 2020 e 2021 (antecedenti al sinistro di causa) il reddito dell'attore era pari, rispettivamente, ad Euro 46.709,00 ed Euro 33.771,00 (v. docc. 25 e 26, fasc. att.), mentre nel periodo di imposta relativo all'anno 2022, anno in cui è occorso il sinistro, il reddito è stato pari a Euro 7.080,84 (v. doc. 29, fasc. att.).
Risulta pertanto comprovata, alla luce della documentazione in atti, la riduzione reddituale in costanza di inabilità temporanea;
ne consegue dunque che prendendo in considerazione il reddito imponibile più alto degli ultimi tre anni ai sensi dell'art. 137 del Codice delle Assicurazioni Private, ovvero quello relativo al periodo di imposta 2020, pari a Euro 46.709,00 sulla base della certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro (v. doc.25, fasc. att.), dividendo tale importo per i giorni dell'anno solare (365 giorni) e, successivamente, moltiplicando tale valore per il periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa accertata dal c.t.u. ovvero, nel caso di specie, 151 giorni di I.T.T., la somma spettante all'attore per la perdita patrimoniale subìta sotto il profilo reddituale in costanza di temporanea è pari a Euro 19.323,44, somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 40%, è pari a Euro 11.594,06 oltre interessi compensativi da calcolarsi secondo i criteri di cui al punto 4.1.4.
4.2.3. Per quanto concerne, infine, la domanda formulata da parte attrice per il rimborso delle spese per l'attività di assistenza legale stragiudiziale, deve rilevarsi che, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali.
Ciò posto, deve ulteriormente rilevarsi, in punto di diritto, che l'utilità dell'esborso per le spese stragiudiziali, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere dunque valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente, il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
Ciò premesso, giova rilevare che, nella fattispecie, quanto alle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale svolta dall'avv. Giovanni Lipiani per le attività propedeutiche alla introduzione del presente giudizio, può ritenersi provato il danno emergente dal momento che l'attività era necessaria e non superflua al fine di introdurre il presente procedimento, tenuto conto delle attività previste, anche a pena di improcedibilità e improponibilità della domanda giudiziale, dal codice delle assicurazioni private e dalla normativa speciale in materia di negoziazione assistita.
Pertanto, in ragione di quanto sopra, tenuto conto della documentazione versata in atti (sub doc. 28, fasc. att.), si ritiene di poter equamente liquidare per tali spese stragiudiziali nella misura di cui alla parcella del 27.02.2023 dell'avv. Lipiani (v. doc. 28, fasc. att.), pari a Euro 3.516,48 (di cui Euro
10 2.410,00 per l'assistenza stragiudiziale, Euro 361,50 per spese generali, Euro 110,86 per c.p.a. ed Euro 634,12 per i.v.a.) in quanto importi in linea con i parametri per l'attività stragiudiziale di cui al D.M. 149/2022; la predetta somma, rivalutata all'attualità, è pari a Euro 3.600,88, somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa in capo all'attore nella misura del 40%, è pari a Euro 2.160,52 oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 4.1.4.).
5. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Quanto, infine, al profilo relativo alle spese di lite, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa in capo all'attore nella misura del 40%, sussistono i presupposti per compensare Parte_1 parzialmente le spese d rti nella misura della metà e liquidare la restante metà come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dei criteri ivi indicati (in particolare, questioni giuridiche e di fatto trattate e attività difensiva effettivamente svolta e, dunque, valori minimi per la sola fase decisionale tenuto conto che è stata limitata alla sola discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.).
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, previa compensazione nella misura della metà, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 518,00+ Euro 27,00) nonché gli esborsi per la c.t.u. medico-legale come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 03.12.2024 e gli esborsi per l'attività svolta dal c.t.p. attoreo, dott.ssa , nel corso delle operazioni peritali pari a Persona_3 Euro 549,00 (v. deposito attoreo del 1 adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le spese di c.t.p. rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. civ., 84/2013 e 3380/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità concorrente dell'attore (nella misura del 40%) e del Parte_1 convenuto (nella misura del 60%) nella determinazione del sinistro di Parte_2 causa occorso in data 05.02.2022;
- condanna i convenuti e in solido tra Parte_2 Controparte_1 loro e nelle rispettive q nella misura del 40% e di quanto corrisposto ante causam dalla compagnia convenuta, a corrispondere all'attore la somma di Euro 2.281,58 a titolo di danno non patrimoniale, oltre Parte_1 accessori da calcolarsi come in motivazione, e la somma di Euro 14.775,13 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione;
- condanna i convenuti e in solido tra Parte_2 Controparte_1 loro e nelle rispettive q e idano, previa compensazione nella misura della metà, in Euro 3.082,00 per compensi, Euro 547,00 per esborsi e spese di c.t.p., oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
11 - pone definitivamente a carico dei convenuti e Parte_2 Controparte_1
in solido tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura della
[...]
e spese della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 03.12.2024.
Milano, 14 giugno 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10142/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lipiani ed Parte_1 C.F._1 iliat o procuratore in Milano, via Corso Italia n. 8, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Romagnoli e Gianfrancesco Esposito ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, via Vivaio n. 24, come da procura in atti;
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_2 C.F._2
Francesca Landillo e Jacopo Villa ed elettivamente domiciliato in Milano, via Castel Morrone n. 12, come da procura in atti;
CONVENUTI
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio ai sensi Parte_1 dell'art. 149 C.d.A. la propria compagnia assicurativa, e il sig. Controparte_1 [...]
quale responsabile civile del danno, nto de Parte_2 patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro stradale occorso in Milano in data 05.02.2022.
1 In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che in data 05.02.2022, alle ore 19:00 circa, percorreva la via Nuvolari in direzione viale Sempione a bordo del proprio motociclo Yamaha MT (tg. EM88211), assicurato per la RCA con la compagnia allorquando veniva investito in pieno Controparte_1 dal veicolo Opel IL (tg. EB838MA), di proprietà e condotto da Parte_3
- che, più precisamente, il conducente della vettura Opel IL intraprendeva una manovra di svolta nella via Don Giovanni Minzoni omettendo di concedere la precedenza al motociclo condotto dall'attore che sopraggiungeva dal senso di marcia opposto e, pertanto, lo investiva;
- che sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Arese, che provvedeva a redigere la relazione di incidente stradale;
- che l'attore veniva trasportato mediante ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale Sacco di Milano, ove gli veniva diagnosticata una “frattura e ferita alluce piede in trauma stradale – motociclista investito”;
- che seguiva un lungo iter clinico e, alla stabilizzazione dei postumi, l'attore si sottoponeva a visita medico-legale presso la dott.ssa , la quale accertava un I.P. pari al 9%; Per_1
- che l'attore subiva anche un danno patrimoniale da lucro cessante;
- che in via stragiudiziale la compagna convenuta corrispondeva all'attore la somma di Euro 6.000,00 per i danni materiali al motociclo e la somma di Euro 9.866,75 per i danni fisici, importo, quest'ultimo, trattenuto dall'attore solo a titolo di mero acconto sul maggior danno dovuto
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.06.2023 si costituiva in giudizio dapprima il convenuto contestando l'an debeatur e la ricostruzione del sinistro Parte_2 di cui all'atto di citazi il medesimo percorreva via Nuvolari a bordo della propria vettura quando, giunto all'intersezione con via Don Minzoni, mentre si accingeva a svoltare a sinistra attivando l'indicatore di direzione, urtava contro il motociclo condotto dall'attore. Il convenuto contestava altresì il quantum debeatur eccependo l'infondatezza delle richieste Pt_2 risarcitorie e dall'attore nei suoi confronti e ritenendole un'indebita duplicazione delle somme già corrisposte dalla compagnia assicurativa in via stragiudiziale.
Inoltre, il convenuto chiedeva di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa Pt_2 al fine di essere manlevato da quest'ultima in caso di condanna. Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.07.2023, si costituiva in giudizio la compagnia contestando l'an debeatur e ritenendo non provata la Controparte_1 dinamica d 'attore e il nesso eziologico diretto tra i danni patiti e il sinistro di causa. In via subordinata, la convenuta contestava anche il quantum debeatur ritenendo esaustive le somme già corrisposte all'attore in via stragiudiziale sulla base di un I.P. residuata a carico dell'attore nella misura del 6% così come accertato dal medico fiduciario della compagnia.
All'udienza del 11.07.2023, questo giudice respingeva la chiamata in causa della compagnia CP_2
e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma VI, c.p.c. fissando l'udienza del
[...] giorno 13.12.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'assunzione di prove orali e l'espletamento di accertamenti di natura medico-legale sulla persona dell'attore.
2 All'udienza del 11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del giorno 25.03.2026, successivamente anticipata al 13.05.2025 con decreto del 24.03.2025.
A quest'ultima udienza, a seguito di discussione orale, questo Giudice riservava il deposito della sentenza nei termini di legge ai sensi del comma III dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui alle Ordinanze del 14.12.2023 e del 06.06.2024, non avendo la parte dedotto circostanze nuove tali da giustificare una revoca, neppure parziale, dei predetti provvedimenti.
3. Tanto premesso in punto di diritto, in relazione al profilo dell'an debeatur, deve rilevarsi quanto segue.
3.1. La domanda risarcitoria formulata da parte attrice è sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 149 cod. ass. private per quanto riguarda la propria compagnia assicuratrice
[...] e nel disposto normativo di cui all'art. 2054, co. I e III, per quanto Controparte_1 responsabile civile, il quale si identifica con il proprietario del veicolo – nella specie Parte_2
– così regolarmente instaurato il contraddittorio con il litisconsorte necessar
[...] all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità al riguardo (cfr. Cass. civ. 4994/2023, Pres. Travaglino).
3.2. Ciò posto, in relazione al profilo della responsabilità, deve rilevarsi che il fatto storico e la dinamica del sinistro per cui è causa si evincono dal complessivo compendio probatorio che consta della relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri della Stazione di Arese – che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine agli accertamenti e ai rilievi espletati – nella quale sono altresì contenute le dichiarazioni dei due soggetti coinvolti nel sinistro assunte dai Carabinieri (v. doc.1, fasc. att.), nonché delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del presente giudizio all'udienza del 28.02.2024.
In particolare, il convenuto sentito dai Carabinieri della Stazione di Arese, ha Parte_2 dichiarato: “In data 05/02/2022 alle ore 19:00 circa, mi trovavo a bordo dell'autovettura Opel IL di colore Bianco EB*838*MA in qualità di conducente, provenivo da Viale Sempione direzione Viale Nuvolari, quando giunto all'intersezione con Via Don Minzoni, inserivo regolarmente l'indicatore freccia a sinistra e impegnavo la svolta e quadi alla fine della svolta sentivo un forte botto sulla mia parte laterale destra. Talmente forte è stato l'urto che mi è esploso il vetro della portiera anteriore destra, distaccandomi lo specchietto retrovisore e rovinando la carrozzeria da metà portiera anteriore destra fino al paraurti posteriore lato destro, forando anche il pneumatico posteriore destro. Visto il danno patito mi accostavo per capire cosa fosse successo quando a pochi metri da me, notavo una moto di grossa cilindrata di colore scuro riversa a terra con un motociclista all'impedì di fianco alla moto che lamentava un dolore alla gamba destra, suvito prendevo contatti con il motociclista per le sue condizioni di salute e chiedevo alle persone presenti di chiamare i soccorsi in quanto non avevo con me il telefono cellulare […]” (v. doc.1, fasc. att.).
Successivamente, in sede di interrogatorio formale il convenuto ha così dichiarato: “Io il 5 Pt_2 febbraio 2022 alle ore 19.00 circa percorrevo viale Sempione con direzione olari alla guida della mia Opel IL. Durante la manovra di svolta a sinistra verso al via Don Minzoni ho impattato con un ciclomotore proveniente dal senso di marcia opposto. Mi è entrato nella fiancata. Penso si sia trattato di una questione di tempi, io non ho visto sopraggiungere il ciclomotore, probabilmente ho sbagliato i tempi della svolta” (v. verbale udienza del 28.02.2024).
3 Ebbene, dalle predette dichiarazioni si evince la responsabilità del nella determinazione del Pt_2 sinistro di causa in quanto quest'ultimo, in corrispondenza di un'intersezione, prima di intraprendere la svolta in via Minzoni, non ha verificato di poter compiere in sicurezza la predetta manovra omettendo di accertare se stessero sopraggiungendo altri veicoli e, dunque, violando l'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli che percorrevano via Nuvolari come, peraltro, ammesso dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale laddove ha dichiarato di non aver visto sopraggiungere il ciclomotore e di avere probabilmente sbagliato i tempi della svolta (v. verbale udienza del 28.02.2024).
La predetta dinamica è altresì confermata alla luce dei danni visibili riportati nel verbale dei Carabinieri della Stazione di Arese intervenuti nell'immediatezza sul luogo del sinistro, i quali hanno accertato che la vettura Opel IL (tg. EB838MA) di proprietà del convenuto ha riportato i Pt_2 seguenti danni: “danni fiancata anteriore e posteriore lato destro, con rottura del vetro della portiera anteriore destra e rottura con distacco dello specchietto retro visore lato destro”; mentre il motociclo Yamaha MT (tg. EM88211) di proprietà dell'attore ha riportato i seguenti danni: “danneggiamento carena anteriore” (v. doc. 1, fasc. att.).
Ebbene, alla luce dei danni riscontrati, diversamente da quanto asserito dal convenuto nei CP_3 propri scritti difensivi, è inverosimile che il medesimo avesse quasi completato la manovr a a sinistra nel momento in cui è occorso l'urto con il motociclo condotto dall'attore perché, se fosse stato così, i danni si sarebbero concentrati esclusivamente nella parte posteriore della vettura CP_4
e non, come invece occorso, anche e soprattutto nella parte anteriore.
[...]
È dunque verosimile che il convenuto abbia intrapreso la manovra di svolta a sinistra senza preventivamente verificare se stessero sopraggiungendo altri veicoli e, dunque, omettendo di concedere la precedenza, violando con tale condotta diverse norme del Codice della Strada.
Ed infatti, il ha innanzi tutto violato la regola generale di cui all'art. 140 del Codice della Pt_2 Strada, che i li utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012); inoltre, il convenuto ha altresì violato l'art. 145 del Codice della Strada, che impone ai conducenti che si approssimano ad un'intersezione l'obbligo di utilizzare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e di concedere la precedenza ai veicoli provenienti da destra.
Ed infatti, se il avesse adottato la massima prudenza richiesta dal Codice della Strada, Pt_2 mantenendo un più elevato livello di attenzione, rallentando e, se necessario, arrestando la marcia della propria vettura prima di intraprendere la manovra di svolta a sinistra, verosimilmente avrebbe avvistato per tempo il motociclo condotto dall'attore, il quale stava sopraggiungendo nell'opposta corsia di marcia – specie tenuto conto del fatto che, come accertato dai Carabinieri, si trattava di una strada urbana e, sebbene l'orario fosse notturno, vi era sufficiente illuminazione artificiale e la visibilità era buona (v. doc.1, fasc. att.) – e, pertanto, il convenuto sarebbe stato in grado di CP_3 porre in essere una manovra di emergenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento lesivo per cui è causa.
Così accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro de Parte_2 quo, deve rilevarsi che il comportamento colpo mente concorso a determinare l'evento lesivo.
4 Ritiene, infatti, il Tribunale che le concrete circostanze nelle quali il sinistro si è verificato inducono a diminuire i danni risarcibili all'attore in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
Ed infatti, l'attore dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Arese ha dichiarato: “In data Parte_1
05/02/2022 alle ore i trovato a bordo della mia moto Yamaha modello MT targata EM88211 in qualità di conducente senza passeggero, percorrevo la via Nuvolari del comune di Arese (MI) in direzione viale Sempione (centro paese), quando giunto all'intersezione con la via Giovanni Minzoni procedendo a bassa velocità, circa 30 km/h sul dosso, quando notavo in lontananza un'autovettura marca Opel di colore bianco che giungeva a velocità sostenuta dal mio senso opposto di marcia che, una volta superato il dosso, inseriva l'indicatore freccia a sinistra effettuando la manovra di svolta senza farmi la regola precedenza, durante la svolta dell'autovettura facevo il possibile per evitare l'impatto con la sua parte frontale dell'autovettura e nella fase di manovra per evitare a tutti i costi l'impatto evitavo così di impattare contro la sua parte frontale ma era inevitabile l'impatto contro la sua parte laterale destra. Con inizio impatto all'altezza dello specchietto retrovisore per poi strusciare tutta la sua fiancata destra, perdendo il controllo del motoveicolo per poi cadere rovinosamente a terra restando all'interno della mia corsia di marcia […]” (v. doc.1, fasc. att.).
Ebbene, l'attore ha ammesso di aver visto, già in lontananza, sopraggiungere la vettura Opel IL condotta dal convenuto e di aver anche notato che quest'ultimo avesse azionato l'indicatore Pt_2 di direzione per svoltare a sinistra in via Don Minzoni ma, ciononostante, non è riuscito ad evitare l'impatto con la predetta vettura che cominciava la manovra di svolta senza concedergli la dovuta precedenza.
Tale circostanza depone nel senso che la velocità mantenuta dall'attore al momento del sinistro non fosse conforme alle caratteristiche e condizioni della strada, ovvero l'orario notturno e soprattutto una strada urbana caratterizzata dalla presenza di un'intersezione che, a maggior ragione, avrebbe dovuto indurlo ad adottare la massima prudenza e rallentare la marcia.
Se, infatti, l'attore avesse mantenuto una velocità adeguata alle caratteristiche della strada, una volta avvistata la vettura del convenuto che si accingeva a svoltare a sinistra, sarebbe stato in grado di attuare una manovra di emergenza per evitare l'impatto con la vettura senza perdere il controllo del proprio mezzo.
Ebbene, l'attore ha dunque posto in essere una condotta gravemente imprudente e negligente violando innanzi tutto la regola generale di cui all'art. 140 C.d.S., sopra richiamata, nonché l'art. 141 del Codice della Strada, che impone ai conducenti di regolare la velocità del proprio mezzo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche della strada, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e in modo che riesca a conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed a compiere tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo del veicolo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Con riguardo alla quantificazione dei rispettivi gradi di colpa, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attenga alle prescrizioni comandate dal Codice della Strada, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010 - dep. 20/08/2010,
Rv. 24835401) e, ancora, si è detto che in tema di circolazione stradale il principio Tes_1 damento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della
5 prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (Sez. 4, n. 5691/2016, .; Sez. 4, n. 12260/2015).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi accertata la responsabilità concorrente nella determinazione del sinistro per cui è causa dell'attore che deve quantificarsi nella misura Parte_1 del 40%, e del convenuto ne l restante 60%, stante la maggiore Parte_2 gravità delle regole cautelari violate dal convenuto.
4. Così accertata la responsabilità concorrente dell'attore e del convenuto nella misura, rispettivamente, del 40% e del 60%, occorre a questo punto individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
4.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dal dott. il quale ha accertato: che l'attore, in conseguenza dell'evento lesivo Persona_2 per cui è causa, ha riportato un “traumatismo contusivo a carico di caviglia-piede di destra produttivo, in particolare, di distorsione della tibiotarsica con interessamento distrattivo del legamento peroneo astragalico anteriore, frattura scomposta del I dito con associata avulsione ungueale” (v. relazione peritale, pag.8) ; che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 100% di giorni 1, di inabilità temporanea al 75% di giorni 30, di inabilità temporanea al 50% di giorni 30 e di inabilità temporanea al 25% di giorni 90, con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 3 in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico- fisica del soggetto nella misura del 8%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 2 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi;
che le predette lesioni sono tali da incidere sulla capacità lavorativa specifica dell'attore in termini di maggiore affaticamento e usura (v. relazione peritale, pag.11).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e possono essere poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo al sig. Parte_1
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla sola lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e della sofferenza soggettiva.
4.1.1. Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni micropermanenti, essa viene determinata sulla base dei parametri di cui alle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass. integrate dal D.M. 24.07.2024 sulle lesioni micropermanenti.
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attore, di anni 43 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. ex multis Cass. civ. 3121/2017), l'importo complessivo di Euro 3.369,64 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di Euro 13.288,72 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 16.658,36 in valori monetari attuali.
Giova inoltre rilevare che la componente sofferenza (danno morale) non deve essere valutata ai fini della personalizzazione del danno, ma costituisce una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo
6 e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l'essenza del danno biologico. Più precisamente, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “Il danno morale, infine, è costituito invece dai pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (cfr., ex multis, Corte di Cassazione Ordinanza n. 26805 del 12.09.2022).
Dunque, alla luce delle superiori considerazioni, la predetta somma pari ad Euro 13.288,72 relativa al solo danno biologico riconosciuto all'attore deve essere maggiorata del 10% - sulla scorta di quanto disposto dall'art. 139, comma 3, Cod. Ass. integrate dal D.M. 24.07.2024 - a titolo di danno morale riconosciuto all'attore per la sofferenza morale soggettiva interiore che può ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica pari ad 2 alla stabilizzazione dei postumi in una scala da 1 a 5 (v. relazione peritale medico-legale, pag. 10) e del fatto commesso sussumibile nella fattispecie delle lesioni colpose.
Pertanto, la somma complessivamente spettante a a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale patito in conseguenza al sinistro di causa è pari a Euro 17.987,23.
4.1.2. Quanto, poi, al profilo relativo alla personalizzazione del danno richiesta da parte attrice nei propri scritti difensivi, giova rilevare quanto segue.
Innanzi tutto, spetta all'attore un aumento a titolo di personalizzazione ai sensi del terzo comma dell'art. 139 citato al fine di valorizzare la c.d. cenestesi lavorativa che, com'è noto, assume rilevanza ai fini della sola personalizzazione del danno (cfr. ex multis Cass. civ. 12572/2018; Cass. Civ. 20312 del 2015 e Cass. Civ. n. 10321 del 2012).
Ed infatti, al riguardo il c.t.u., dott. , ha accertato che: “Per quanto riguarda in ultimo l'attualità Per_2 lavorativa, si ritiene attendibile che la stess essità come detto di frequenti spostamenti e sollecitazioni articolari a carico degli arti inferiori, venga svolta con maggiore “fatica-usura” (c.d. cenestesi lavorativa)” (v. relazione peritale, pag.11) e, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dall'attore di agente immobiliare addetto compravendita, che prevede frequenti spostamenti per sopralluoghi, può ritenersi del tutto condivisibile l'accertamento di una mera usura lavorativa alla luce dell'accertato quadro clinico, che comporta certamente in capo all'attore maggiore difficoltà e affaticamento.
La predetta personalizzazione per la cenestesi lavorativa può equamente valutarsi nella misura massima del 10% (nel complessivo limite del 20% tenuto anche conto del danno morale sopra liquidato).
Ciò posto, questo Giudice chiarisce che nessuna somma ulteriore può essere riconosciuta all'attore a titolo di personalizzazione, atteso che non sono stati allegati e dedotti profili diversi e ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico che avrebbero potuto giustificare la liquidazione di una personalizzazione del danno.
Ed infatti l'attore deduce quali profili a sostegno della domanda di personalizzazione del danno la circostanza che, a causa delle lesioni riportate in seguito al sinistro de quo, egli ha dovuto rinunciare alla pratica di alcune attività sportive, quali il tennis, il calcetto e la corsa, attività che prima praticava con assiduità e continuità (v. atto di citazione, pag. 24 ss.).
L'attore, dunque, non ha dedotto profili “diversi e ulteriori” rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza ad esso correlata e, pertanto, la domanda di personalizzazione del danno biologico formulata da parte attrice non può trovare accoglimento.
7 Sostiene, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge, come in tal caso, può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato infatti che “in presenza di un danno permanente alla salute (…) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenzadi conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza
“normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”)” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Pertanto, tenuto conto della predetta personalizzazione per la sola cenestesi lavorativa nella misura del 10% (con un incremento nella misura di Euro 1.328,87 pari al 10% del solo danno biologico), la somma che deve essere complessivamente liquidata a favore dell'attore a titolo di danno non patrimoniale è pari ad Euro 19.316,10 (di cui Euro 13.288,72 per il solo danno biologico, Euro 1.328,87 per il danno da sofferenza soggettiva interiore, Euro 1.328,87 per la personalizzazione nella misura del 10% del danno biologico ed Euro 3.369,64 per il danno da invalidità temporanea), somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 40%, è pari a Euro 11.589,66.
4.1.3. Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attore e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pari a Euro 9.072,20, pagato dalla compagnia convenuta all'attore, in data 20.12.2022, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (v. doc. 21, fasc. att.), è pari ad Euro 9.308,08 rivalutato all'attualità.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attore a titolo di danno non patrimoniale pari a Euro 11.589,66, liquidato all'attualità, il predetto acconto di Euro 9.308,08, reso omogeneo alla medesima data, ne consegue che spetta a parte attrice il rimborso di complessivi Euro 2.281,58 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
4.1.4. In aggiunta alla somma sopra liquidata pari a Euro 2.281,58 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e
8 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 61/2023 e Cass. civ. 19063/2023, Pres. Travaglino), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (05.02.2022) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 05.02.2022 fino alla presente sentenza.
4.2. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da parte attrice, si rileva quanto segue.
4.2.1. Compete innanzi tutto all'attore il rimborso delle spese mediche sostenute, ritenute congrue dal c.t.u. ed in connessione con il sinistro di causa pari a: Euro 1.172,93 (per ticket visite, Rx, presidi ortopedici, RMN, terapia riabilitativa e farmaci: v. doc. 18, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 1.286,70; Euro 427,00 per la relazione medico-legale ante causam affidata alla dott.ssa (v. doc. 18, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal Per_1 dì dell'esborso (07.11.2022), è pari a Euro 439,38; Euro 1.200,00 per visite psicologiche (v. doc. 18, fasc. att.), somma che rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso (06.11.2022), è pari a Euro 1.234,80 e, infine, Euro 90,00 per copia Rx (v. doc. 18, fasc. att.) somma che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso, è pari a Euro 98,73 e, dunque, per un totale di Euro 3.059,61 che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa attorea nella misura del 40%, deve essere liquidato in complessivi Euro 1.835,76.
Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attore ed evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/03/1999 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pari a Euro 794,55 pagato dalla compagnia convenuta all'attore, in data 20.12.2022, a titolo di risarcimento per le spese mediche sostenute (v. doc. 21, fasc. att.), rivalutato all'attualità è pari a Euro 815,21.
Detraendo dunque dall'importo pari a Euro 1.835,76 riconosciuto all'attore quale risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute, liquidato all'attualità, il predetto acconto di Euro 815,21 reso omogeneo alla medesima data, ne consegue che spetta a parte attrice il complessivo importo di Euro 1.020,55.
Alla predetta somma devono essere aggiunti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni Unite della Suprema Corte (sub 4.1.4.).
4.2.2. Quanto, poi, alla domanda formulata da parte attrice di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita economica per non aver potuto svolgere la propria attività lavorativa di consulente immobiliare durante il periodo di inabilità temporanea, si rileva quando segue.
L'attore, in sede di atto di citazione, ha dedotto che a causa delle lesioni riportate in seguito al sinistro ha subìto una contrazione significativa del proprio reddito “passando da un reddito imponibile di € 33.771,00 dichiarato nel 2022 (per il periodo di imposta 2021) ad un reddito imponibile di soli € 7.080,84 dichiarato nel 2023 (ovviamente per il periodo di imposta del 2022, anno nel quale si è verificato il sinistro)” (v. atto di citazione, pag. 15 ss.).
Al riguardo, il c.t.u. nominato in corso di causa, dott. , ha accertato quanto segue: “Considerata Per_2 Pt_ l'attività lavorativa in concreto svolta dal sig. (agente iare addetto compravendita c/o agenzia con
9 guadagno unicamente a provvigione), che prevede frequenti spostamenti per sopralluoghi (l'attività di ufficio, oltre alla programmazione visite-sopralluoghi immobili, è funzionale ai successivi passaggi atti a finalizzare il contratto), si ritiene che per i primi 60 (sessanta) giorni – obbligato ad un riposo articolare pressoché assoluto – egli non sia stato in grado di svolgere alcun tipo di attività professionale, ripresa poi gradualmente e progressivamente nei successivi 90 (novanta) giorni” (v. relazione peritale, pag. 10).
Ciò posto, alla luce della documentazione reddituale prodotta dall'attore rispetto agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 si evince quanto segue: nel periodo di imposta relativo agli anni 2020 e 2021 (antecedenti al sinistro di causa) il reddito dell'attore era pari, rispettivamente, ad Euro 46.709,00 ed Euro 33.771,00 (v. docc. 25 e 26, fasc. att.), mentre nel periodo di imposta relativo all'anno 2022, anno in cui è occorso il sinistro, il reddito è stato pari a Euro 7.080,84 (v. doc. 29, fasc. att.).
Risulta pertanto comprovata, alla luce della documentazione in atti, la riduzione reddituale in costanza di inabilità temporanea;
ne consegue dunque che prendendo in considerazione il reddito imponibile più alto degli ultimi tre anni ai sensi dell'art. 137 del Codice delle Assicurazioni Private, ovvero quello relativo al periodo di imposta 2020, pari a Euro 46.709,00 sulla base della certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro (v. doc.25, fasc. att.), dividendo tale importo per i giorni dell'anno solare (365 giorni) e, successivamente, moltiplicando tale valore per il periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa accertata dal c.t.u. ovvero, nel caso di specie, 151 giorni di I.T.T., la somma spettante all'attore per la perdita patrimoniale subìta sotto il profilo reddituale in costanza di temporanea è pari a Euro 19.323,44, somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 40%, è pari a Euro 11.594,06 oltre interessi compensativi da calcolarsi secondo i criteri di cui al punto 4.1.4.
4.2.3. Per quanto concerne, infine, la domanda formulata da parte attrice per il rimborso delle spese per l'attività di assistenza legale stragiudiziale, deve rilevarsi che, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali.
Ciò posto, deve ulteriormente rilevarsi, in punto di diritto, che l'utilità dell'esborso per le spese stragiudiziali, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere dunque valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente, il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
Ciò premesso, giova rilevare che, nella fattispecie, quanto alle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale svolta dall'avv. Giovanni Lipiani per le attività propedeutiche alla introduzione del presente giudizio, può ritenersi provato il danno emergente dal momento che l'attività era necessaria e non superflua al fine di introdurre il presente procedimento, tenuto conto delle attività previste, anche a pena di improcedibilità e improponibilità della domanda giudiziale, dal codice delle assicurazioni private e dalla normativa speciale in materia di negoziazione assistita.
Pertanto, in ragione di quanto sopra, tenuto conto della documentazione versata in atti (sub doc. 28, fasc. att.), si ritiene di poter equamente liquidare per tali spese stragiudiziali nella misura di cui alla parcella del 27.02.2023 dell'avv. Lipiani (v. doc. 28, fasc. att.), pari a Euro 3.516,48 (di cui Euro
10 2.410,00 per l'assistenza stragiudiziale, Euro 361,50 per spese generali, Euro 110,86 per c.p.a. ed Euro 634,12 per i.v.a.) in quanto importi in linea con i parametri per l'attività stragiudiziale di cui al D.M. 149/2022; la predetta somma, rivalutata all'attualità, è pari a Euro 3.600,88, somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa in capo all'attore nella misura del 40%, è pari a Euro 2.160,52 oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 4.1.4.).
5. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Quanto, infine, al profilo relativo alle spese di lite, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa in capo all'attore nella misura del 40%, sussistono i presupposti per compensare Parte_1 parzialmente le spese d rti nella misura della metà e liquidare la restante metà come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dei criteri ivi indicati (in particolare, questioni giuridiche e di fatto trattate e attività difensiva effettivamente svolta e, dunque, valori minimi per la sola fase decisionale tenuto conto che è stata limitata alla sola discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.).
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, previa compensazione nella misura della metà, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 518,00+ Euro 27,00) nonché gli esborsi per la c.t.u. medico-legale come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 03.12.2024 e gli esborsi per l'attività svolta dal c.t.p. attoreo, dott.ssa , nel corso delle operazioni peritali pari a Persona_3 Euro 549,00 (v. deposito attoreo del 1 adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le spese di c.t.p. rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. civ., 84/2013 e 3380/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità concorrente dell'attore (nella misura del 40%) e del Parte_1 convenuto (nella misura del 60%) nella determinazione del sinistro di Parte_2 causa occorso in data 05.02.2022;
- condanna i convenuti e in solido tra Parte_2 Controparte_1 loro e nelle rispettive q nella misura del 40% e di quanto corrisposto ante causam dalla compagnia convenuta, a corrispondere all'attore la somma di Euro 2.281,58 a titolo di danno non patrimoniale, oltre Parte_1 accessori da calcolarsi come in motivazione, e la somma di Euro 14.775,13 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione;
- condanna i convenuti e in solido tra Parte_2 Controparte_1 loro e nelle rispettive q e idano, previa compensazione nella misura della metà, in Euro 3.082,00 per compensi, Euro 547,00 per esborsi e spese di c.t.p., oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
11 - pone definitivamente a carico dei convenuti e Parte_2 Controparte_1
in solido tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura della
[...]
e spese della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 03.12.2024.
Milano, 14 giugno 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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