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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2791/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2791 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'udienza del
15.4.2025, vertente
1
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Federico Veneri. C.F._2
APPELLANTI
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Tortora.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
“In via preliminare e/o pregiudiziale e cautelare, Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, per le causali di cui in narrativa, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza sussistendone i presupposti per legge richiesti e, per l'effetto, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ivi opposto;
in via preliminare: respingere la eventuale richiesta di declaratoria di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo qui opposto;
in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Roma
a favore del Tribunale civile di Padova per le causali meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo
e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 7234/2023 del 11.4.2023,
R.G. 15969/2023, emesso dal Tribunale di Roma;
in via principale:
2 - accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità delle clausole vessatorie contenute nel contratto di fideiussione, con ogni conseguente statuizione
- accertare e dichiarare la decadenza della parte creditrice dal diritto di garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.
e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata:
- previa ogni declaratoria occorrenda, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa pretesa per la parte di garanzia eccedente i limiti di legge e per l'effetto ridurla sino all'80% coperto dal Fondo Pubblico, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
- previa ogni declaratoria occorrenda, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa pretesa per la parte di garanzia eccedente il quantum oggetto del contratto di mutuo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1941 c.c., revocando il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso:
- spese e competenze di giudizio integralmente rifuse, con distrazione delle stesse a favore dello scrivente patrocinio intestatario;
in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie di cui al primo grado per tutte le ragioni di cui in narrativa, pertanto:
- ordinarsi al ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'ostensione di tutta la Controparte_2 documentazione inerente alla posizione di CP_3
L' appellata ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa:
1) rigettare per i sopra esposti motivi, nonché ex art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto dai sigg. Parte_1
e nonché tutte le domande in esso svolte in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque Parte_2 non provate e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 3921/2024 – R.G.
27157/2023 pubblicata in data 01.03.2024;
2) in via subordinata, stante l'assenza di contestazione della somma cristallizzata nel decreto ingiuntivo opposto, condannare i sigg. e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 [...] dell'importo di € 211.752,49.= oltre interessi successivi al 10.01.2023 al tasso Controparte_1 attuale del 2,90% salvo successivi adeguamenti alle rilevazioni trimestrali sulla soglia usura ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà accertata dovuta in corso di causa;
3) con condanna degli appellanti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.”
3 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. e proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, Pt_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della , Controparte_1
n. 7234/2023 con il quale veniva loro ingiunto di pagare la somma di € 211.920,61, oltre interessi.
Essi riferivano di avere prestato fideiussione in favore della società per Parte_3
l'adempimento di un contratto di mutuo chirografario stipulato il 18.12.2020 per la somma totale di € 226.000,00, garantito anche dal Fondo Pubblico ex L. n. 662/1996.
In data 10.1.2023, il Tribunale di Padova dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_3
I signori proponevano opposizione eccependo preliminarmente l'incompetenza Pt_1
territoriale del Tribunale di Roma.
Nel merito chiedevano accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità delle clausole vessatorie contenute nel contratto di fideiussione, con ogni conseguente statuizione e in particolare di accertare e dichiarare la decadenza della parte creditrice dal diritto di garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c..
In via subordinata chiedevano ridurre la garanzia fino all'80% coperto dal Fondo
Pubblico, e di accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa pretesa per la parte di garanzia eccedente il quantum oggetto del contratto di mutuo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1941 c.c.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3921/2024, rigettava l'opposizione.
Preliminarmente riteneva infondata l'eccezione d'incompetenza, ritenendo che gli opponenti non fossero dei consumatori e che, anche a volere ritenere inefficace la clausola contenuta nel contratto di fideiussione che stabiliva la competenza esclusiva del foro di
4 comunque tale foro non era stato adeguatamente contestato in relazione ai criteri CP_1
alternativi di cui al forum contractus e al forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c..
Nel merito riteneva infondate sia l'eccezione di invalidità della fideiussione per la violazione del divieto di duplicazione delle garanzie sancito dall'art.
4.4 del D.M. 23/9/2005
in tema di garanzia del Fondo pubblico sia l'eccezione di invalidità parziale per violazione dell'art. 1941 c.c.
Riteneva invece valida la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., non essendo questa violativa della normativa antitrust come accertata dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005,
e non essendo necessaria la doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c..
Infine riteneva non abusiva la condotta della per avere questa escusso CP_1
contemporaneamente sia i fideiussori che il Fondo di Garanzia.
3. e hanno proposto appello per i seguenti motivi. Pt_1 Parte_2
Con il primo motivo hanno lamentato il rigetto dell'eccezione d'incompetenza rappresentando che il Tribunale di Roma non era competente neanche in base ai fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c. , come appariva dalla documentazione in atti e come dedotto nella comparsa ex art. 171 ter, comma 1, n. 3 c.p.c..
Hanno inoltre censurato, sempre in relazione alla competenza territoriale, l'omessa attribuzione della qualifica di consumatori in capo agli stessi.
Con il secondo motivo hanno censurato l'interpretazione del combinato disposto della
L. n. 662/1996 e del D.M. 23/09/2005, Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività
produttive, art. 1, punto 4.4 secondo cui “sulla quota di finanziamento garantita dal non CP_2
può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”. Hanno ritenuto che la
ratio della previsione era quella di evitare un eccessivo favor all'istituto bancario, non
5 previsto dal legislatore e hanno comunque rilevato che la fideiussione prestata rientrava nella nozione di “garanzia bancaria”, essendo predisposta su modello bancario e prestata a favore di una banca e a garanzia di un contratto bancario.
Con il terzo motivo hanno lamentato che il Tribunale non aveva rilevato la scorrettezza e contrarietà a buona fede della banca la quale, dopo avere comunicato che avrebbe provveduto a escutere preliminarmente il Fondo di Garanzia, aveva poi escusso prima i fideiussori e allo stesso tempo si era insinuata al passivo della procedura di liquidazione giudiziale della società garantita, così vanificando completamente le finalità del Fondo di
Garanzia.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale non aveva ritenuto invalida la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., nonostante la natura vessatoria e l'assenza di doppia sottoscrizione. Inoltre la clausola era nulla in quanto riproducente lo schema ABI
ritenuto violativo della legge n. 287/1990, non rilevando che la fideiussione prestata non fosse omnibus bensì specifica, dato che la Suprema Corte, nell'affermare l'illegittimità delle clausole di cui allo schema ABI (ivi compresa quella relativa alla deroga dell'art. 1957 c.c.)
non distingueva tra fideiussioni omnibus e c.d. “specifiche”.
4. Il primo motivo d'appello è infondato. A fronte del rilievo del Tribunale della mancanza di una efficace contestazione specifica di tutti i possibili profili d'incompetenza,
supportato dal richiamo a precedenti della Corte di Cassazione, gli appellanti si sono limitati a rilevare che dalla documentazione in atti si evinceva che il luogo di conclusione del contratto era Padova e che l'obbligazione, in quanto illiquida, doveva essere eseguita presso il domicilio del debitore.
Tali deduzioni avrebbero però dovuto essere esplicitate con l'atto di opposizione e non solo parzialmente con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.. In ogni caso, dal contenuto del decreto ingiuntivo, e ai fini della individuazione del forum destinatae solutionis,
6 l'obbligazione oggetto della controversia, di pagamento di una somma capitale e dei relativi interessi, ha sicuramente carattere di liquidità.
Anche in ordine alla pretesa qualità di consumatori in capo agli appellanti questi nulla hanno osservato sulla circostanza evidenziata dal Tribunale secondo cui essi erano unici soci della società garantita nell'ambito della quale rivestivano anche delle cariche.
Appare utile al riguardo riportare il seguente passo della recente sentenza n. 5868/2023
della Corte di Cassazione che richiama i principi affermati in materia dalla Corte di Giustizia
UE:
“La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della
direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica
del fideiussore. Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore
principale e qualifica del garante, la Corte afferma che «nel caso di una persona fisica che abbia
garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice
nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla
base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima
o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura
privata». Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che «Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2,
lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive
nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può
essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona
fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto
nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per
scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale
con la suddetta società» (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau;
14 settembre
2016, C-534/15, . Ne deriva che il fideiussore, persona fisica, non è un professionista “di Per_1
riflesso”, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Questa Corte ha dunque in
7 varie occasioni preso già atto delle citate decisioni della Corte di giustizia europea (v. Cass. n. 742 del
2020; Cass. n. 32225 del 2018).”.
5. Il secondo motivo d'appello pure è infondato.
Il dato letterale e la ratio della normativa sopra citata depongono chiaramente nel senso che la fideiussione prestata è una garanzia personale che non rientra nella nozione di
“garanzia bancaria” il cui cumulo con la garanzia del è vietato al pari delle garanzie CP_2
assicurative, ossia garanzie prestate da un impresa di assicurazione, così come la garanzia bancaria è prestata da un istituto bancario.
Si deve infatti avere riguardo non al soggetto che eroga il finanziamento garantito, ma al soggetto che presta la garanzia per escludere la concomitanza con la garanzia del CP_2
nel caso in cui il soggetto che eroga il finanziamento sia già adeguatamente garantito da imprese bancarie o assicurative, dotate normalmente di maggiore solvibilità rispetto ad altri soggetti.
6. Il terzo motivo pure è infondato.
Secondo gli appellanti il Tribunale erroneamente non avrebbe accertato la mala fede della banca perché non avrebbe rilevato in fatto che la banca, nella propria lettera di messa
Contro in mora e richiesta di pagamento (indirizzata sia a che ai fideiussori, doc. 3), aveva premesso che avrebbe agito preventivamente nei confronti del Fondo Pubblico.
In realtà la banca comunicava alla debitrice principale e ai fideiussori la decadenza dal beneficio del termine e intimava agli stessi di provvedere entro cinque giorni dalla ricezione della missiva al pagamento di quanto dovuto.
La banca ha esercitato lecitamente i propri diritti, scegliendo le modalità di escussione delle garanzie ritenute più opportune e verificando anche la possibilità di soddisfazione mediante ammissione al passivo nella procedura del debitore principale.
8 7. Infine è infondato il quarto motivo. Gli appellanti sostengono la natura vessatoria della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione, derogatoria dell'art. 1957 c.c. facendo riferimento all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che si riferisce però alla natura abusiva della clausola in relazione al Codice del Consumo, mentre, esclusa per quanto detto la natura di consumatori degli appellanti, correttamente il Tribunale ha ritenuto che tale clausola non sia vessatoria ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c. (v. da ultima
Cass. n. 3989/2025).
Nemmeno può sostenersi che la clausola sia nulla per violazione della normativa antitrust.
Difatti gli appellanti deducono la nullità come conseguenza del provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, anche se si tratta di fideiussione prestata nel 2020.
Il provvedimento ABI, invece, e quindi la presunzione dallo stesso ricavabile in merito alla sussistenza di detta intesa vietata, può coprire solo l'arco temporale precedente alla istruttoria conclusa nel maggio del 2005 (cfr. Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810) ovvero, al limite, condotte degli intermediari di poco successive ad essa (cfr. Cassazione n. 13846/2019,
che si riferisce ad una fideiussione sottoscritta nel mese di dicembre 2005).
I fideiussori, nel caso specifico, avrebbero dovuto, quindi, offrire con altri mezzi la prova che nel periodo di sottoscrizione della propria garanzia un rilevante numero di istituti di credito perduravano ancora in una condotta diffusa e coordinata consistente nel sottoporre ai propri clienti modelli uniformi di fideiussione con l'effetto di privare questi ultimi di una libertà effettiva nella scelta del prodotto bancario, attuando così una pratica anticoncorrenziale nel mercato di riferimento.
8. Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM n. 55/2014,
come da dispositivo.
9 Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 15.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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