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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 5752/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 7 maggio 2025
TRA
( ) con l'Avv.to GIOI AN- Parte_1 C.F._1
NARELLA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
– RESISTENTE CONTUMACE – CP_1
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega d'aver Parte_1
contratto matrimonio in AN GR (BA) in data 20/06/1981 con , parte resistente, unione dalla quale è nato il CP_1
figlio il 23/03/1987, maggiorenne ed economicamente au- Per_1
tosufficiente.
Lamenta che la convivenza con la moglie è divenuta intollerabile a causa di divergenze caratteriali e chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi e disporre che nes- suno dei coniugi debba contribuire al mantenimento dell'altro. Con vittoria di spese e competenze.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ul- tima non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua con- tumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il co- niuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi ed è stata disposta la prosecu- zione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in decisione pre- via acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi. L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carat- tere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non
è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipen- dere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola delle parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148;
Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sen- tenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I,
Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
E che nel caso di specie la convivenza tra ricorrente e resistente sia divenuta impossibile risulta dalla circostanza che parte resi- stente, rimanendo contumace, non si è opposta in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matri- moniale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statui- zioni assunte all'udienza del 07/05/2025, alle quali la parte ricor- rente ha prestato sostanziale acquiescenza.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte resistente contumace anche in base al principio della causalità, avendo co- stretto la parte ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alterna- tive di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue (fasi introduttiva e di studio nonché decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositate comparse conclusio- nali) da versare in favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n.
115/2002, essendo stata ammessa la ricorrente vittoriosa al benefi- cio del patrocinio a spese dello Stato.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 16/05/2024 da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 CP_1
del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della parte resistente;
2. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_2
, nato in [...] in data [...], e
[...] CP_1 , nata in CASTELLANA RO (BA) in [...]
[...]
26/06/1952 (matrimonio celebrato in AN GR (BA) in data 20/06/1981, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 27, parte II, serie A, anno 1981);
3. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo
473 bis.22 c.p.c. dati all'udienza presidenziale del 07/05/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
4. CONDANNA la parte resistente contumace al pagamento inte- grale delle spese processuali, che liquida in complessivi €
2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge, da versare in favore dell'Erario dello Stato;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 5752/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 7 maggio 2025
TRA
( ) con l'Avv.to GIOI AN- Parte_1 C.F._1
NARELLA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
– RESISTENTE CONTUMACE – CP_1
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega d'aver Parte_1
contratto matrimonio in AN GR (BA) in data 20/06/1981 con , parte resistente, unione dalla quale è nato il CP_1
figlio il 23/03/1987, maggiorenne ed economicamente au- Per_1
tosufficiente.
Lamenta che la convivenza con la moglie è divenuta intollerabile a causa di divergenze caratteriali e chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi e disporre che nes- suno dei coniugi debba contribuire al mantenimento dell'altro. Con vittoria di spese e competenze.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ul- tima non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua con- tumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il co- niuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi ed è stata disposta la prosecu- zione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in decisione pre- via acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi. L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carat- tere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non
è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipen- dere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola delle parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148;
Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sen- tenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I,
Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
E che nel caso di specie la convivenza tra ricorrente e resistente sia divenuta impossibile risulta dalla circostanza che parte resi- stente, rimanendo contumace, non si è opposta in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matri- moniale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statui- zioni assunte all'udienza del 07/05/2025, alle quali la parte ricor- rente ha prestato sostanziale acquiescenza.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte resistente contumace anche in base al principio della causalità, avendo co- stretto la parte ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alterna- tive di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue (fasi introduttiva e di studio nonché decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositate comparse conclusio- nali) da versare in favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n.
115/2002, essendo stata ammessa la ricorrente vittoriosa al benefi- cio del patrocinio a spese dello Stato.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 16/05/2024 da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 CP_1
del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della parte resistente;
2. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_2
, nato in [...] in data [...], e
[...] CP_1 , nata in CASTELLANA RO (BA) in [...]
[...]
26/06/1952 (matrimonio celebrato in AN GR (BA) in data 20/06/1981, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 27, parte II, serie A, anno 1981);
3. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo
473 bis.22 c.p.c. dati all'udienza presidenziale del 07/05/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
4. CONDANNA la parte resistente contumace al pagamento inte- grale delle spese processuali, che liquida in complessivi €
2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge, da versare in favore dell'Erario dello Stato;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato