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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/11/2025, n. 4858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4858 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5780 /2022 RG
Alla udienza del 28.11.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc, prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa IN IN
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 5780 ruolo generale degli affari civili dell'anno
2022
TRA
1 La in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, - P.ta IVA , avv. Roberto Mauroner P.IVA_1
OPPONENTE
CONTRO
(già giusta Controparte_1 Controparte_1
variazione di denominazione sociale per atto Notar del 02 luglio Persona_1
2021 rep. n. 6107) in persona del legale rapp.te pro-tempore , avv.ti Luca
VE e LU LU
OPPOSTA
IL G.O.P.
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
In accoglimento della spiegata opposizione, ritenuta fondata in fatto ed in diritto,
revoca il D.I. opposto n° 779/2022, emesso dal Tribunale Civile di Palermo;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questa fase del giudizio;
rimanendo a carico dell'opposta quelle della fase monitoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata dall'odierno opponente, alla luce documentazione versata in atti da parte opposta, appare fondata e merita accoglimento.
Passando al merito della questione, occorre premettere che il presente procedimento monitorio opposto è stato introdotto da Controparte_1
al fine di ottenere dalla società
[...] [...]
il pagamento dell'importo di 25.103,46 euro, oltre Parte_1
2 interessi legali e spese della fase monitoria a fronte di fornitura correlata all'utenza n. 505370413559 erogata a Palermo nei locali di Via Piave n. 53, di cui alle fatture indicate nell'estratto conto notarile autenticato in 21.07.2021.
Preliminarmente parte opponente, costituendosi, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto, richiamando a tal uopo le disposizioni introdotte dall'Autorità di Regolamentazione per l'Energia Reti e Ambiente (c.d. ARERA),
Delibere n. 97/2018, n. 264/2018 e n. 569/2018, con le quali sono stati stabiliti nuovi termini entro i quali le bollette scadute e non pagate cadono in prescrizione, stabilendo che le bollette cadono in prescrizione dopo 2 anni.
In particolare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto per tutte le bollette, oggetto di ingiunzione, che concernono i due anni antecedenti la prima richiesta di pagamento, ricevuta con la lettera racc.a.r. del 15.01.2021. Ne
merito, ha contestato il credito azionato da controparte in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, privo di qualsivoglia idoneo supporto probatorio che dimostri i presunti e non provati consumi, arbitrariamente addebitati e già contestati dalla odierna opponente, in fase stragiudiziale.
Costituitasi la società opposta, a fronte dell'eccepita prescrizione avversaria, ha dichiarato di rinunciare alle fatture nn. 1531408761 per l'importo di € 136,87 e
1520114395 per € 14.117,50 per un totale di € 14.254,37; precisando così che l'importo suddetto dovrà necessariamente essere decurtato dalla somma ingiunta. Pertanto, detratto l'importo prescritto, ha sottolineato che l'odierna pretesa ammonta ad € 10.849,09, somma di cui ha chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà , e successiva conferma.
3 Come è noto per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (fra le più recenti, Cass. Civ., sez. II, n.
13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sent. 30.10.2001 n. 13533), nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece,
l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
Preliminarmente necessita soffermarsi sulla eccepita prescrizione del diritto azionato, sollevata da parte opponente, stante il decorso del termine senza intervenuta interruzione dello steso.
A tal uopo, necessita brevemente premettere che la prescrizione ordinaria
disciplinata dagli artt. 2934 e seguenti del Codice Civile è una modalità di estinzione dei rapporti giuridici fondata sull'inerzia - per un certo periodo di tempo previsto per legge - del soggetto titolare del diritto.
Accanto alla prescrizione ordinaria, il Codice Civile prevede la cd. prescrizione
breve quinquennale (art. 2948 cc), che trova applicazione per le obbligazioni
4 periodiche o continuative tra cui le obbligazioni di pagamento riguardanti le forniture di energia elettrica e gas riconducibili allo schema contrattuale della somministrazione di cui all'art. 1559 c.c..
Ciò significa quindi che, secondo la regola generale dettata dal Codice Civile,
modificata come si dirà di seguito, le società che forniscono energia elettrica e gas hanno cinque anni di tempo per pretendere il pagamento delle fatture emesse.
Il decorso del termine prescrizionale può essere interrotto con atti idonei (ad esempio l'invio di lettera raccomandata al debitore con l'invito al pagamento e/o messa in mora, la notifica di atti giudiziari o il riconoscimento di debito). In tal caso il termine di prescrizione quinquennale, come noto, comincerà nuovamente a decorrere dall'evento interruttivo.
La disciplina codicistica sopra richiamata è stata recentemente modificata dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1, c.d. Legge di Bilancio 2018 (dai commi da
4 a 10) che ha abbreviato il termine di prescrizione per i crediti relativi alla somministrazione di energia elettrica, gas e acqua da cinque anni a due anni.
In particolare, il termine biennale di prescrizione si applica alle fatture emesse nei confronti di consumatori, professionisti e microimprese, la cui scadenza è
successiva alla data del 1 marzo 2018 per il settore elettrico, per il settore
del gas successiva al 1 gennaio 2019 e per il settore idrico, al 1 gennaio
2020.
Per le fatture emesse e scadute prima di tali date resta in vigore la regola della prescrizione quinquennale.
5 Ciò posto, passando all'esame della fattispecie per cui è causa, deve darsi atto che, nel caso di specie, parte opposta, ritenendo decorso il termine di prescrizione, in primo luogo ha rinunciato alle fatture nn. 1531408761 per l'importo di € 136,87 e 1520114395 per € 14.117,50 per un totale di € 14.254,37.
Ed inoltre, ha dimostrato di aver interrotto il termine prescrizionale di cinque anni per tutte quelle fatture, oggetto del monitorio e non rinunziate, il cui importo complessivo ammonta a € 10.985,96.
Nel merito, l'ingiunto, opponendosi al decreto ingiuntivo de quo, ha ribadito, sin dal proprio atto di citazione in opposizione, come la società opposta abbia omesso di fornire idonea prova dei reali prelievi di consumo di gas pretesi con le fatture contestate, poste a fondamento dell'ingiunzione. Ed ha ribadito che nel caso di specie, diversamente da quanto asserito da controparte il contatore installato, “non è un contatore elettronico con display”.
Ora, secondo un assunto anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa a fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, però, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del
6 credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa.
La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti,
(come è nella fattispecie per cui è causa) la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può
rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ., sez. III, n. 8549/08).
In concreto, dunque, gli importi pretesi dalla opposta ed indicati nella fattura del
D.I., è pur sempre espressione di un atto di formazione esclusivamente unilaterale (la fattura, appunto), rispetto alla quale il cliente si trova in posizione di totale estraneità e soggezione.
Ciò posto, necessita evidenziare che la Suprema Corte, in materia di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, il creditore che agisce in giudizio al fine di ottenere l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del contratto, deve dimostrare la fonte (negoziale o
legale) del proprio diritto e la sua esigibilità, gravando invece sul debitore l'onere di provare il proprio corretto adempimento ovvero la sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi che ha causato l'inadempimento.
7 Il creditore procedente, la società somministratrice nel caso di bollette relative alla fornitura di energia elettrica, acqua o gas, deve innanzitutto provare il rapporto contrattuale (fonte negoziale) sulla base del quale viene azionato il diritto di credito. Infatti, qualora ci sia contestazione circa l'esistenza del contratto, la prova relativa la legittimità della somma richiesta incombe sul fornitore della somministrazione. Sempre in riferimento al principio sancito dall'art. 2697 c.c., è possibile rilevare, in considerazione delle specifiche del caso di specie, l'onere della società somministratrice di provare l'effettività
dei consumi dell'utente.
La più recente giurisprudenza di merito sancisce inoltre che “in tema di
ingiunzione civile avente ad oggetto somme per la fornitura di gas, è onere della
società opposta procedere all'esatta indicazione dei consumi e non già alla mera
stima degli stessi, di tal ché, sotto tale profilo, l'opposizione che contesti detto
dato si palesa fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo
opposto” (Trib. Roma n. 8971 del 8.5.2017).
In conclusione, in una causa relativa una fornitura di gas, energia o servizio idrico, il fornitore deve dare la prova del suo credito, se a seguito dell'opposizione al provvedimento monitorio, la società somministrante
opposta non prova l'effettività dei consumi indicati in bolletta il decreto
ingiuntivo deve essere revocato.
Ciò posto, a parere di questo Decidente la società opposta non ha tempestivamente, assolto all'onere sulla stessa gravante, ed invero, sebbene l'opponente abbia sempre contestato i consumi addebitatigli riportati in fattura, la opposta (attore sostanziale) soltanto nelle memorie ex art 183 6 comma n 3, ha
8 depositato un documento (doc. n 5) denominato tracciato di letture del
Distributore, su cui sarebbero indicati “i dati di consumo” riportati nella fattura e che , a dire della , corrispondono pedissequamente a quelli Parte_2
rilevati e trasmessi dalla società di Distribuzione territorialmente competente a
conferma della bontà dell'operato dell'opposta (doc. 5), come da estratto ivi
riprodotto.
Ed invero, la predetta produzione, (doc. 5) deve ritenersi tardiva ed inammissibile, considerato che in base all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., le parti, con la seconda memoria, devono, a pena di preclusione, effettuare l'attività istruttoria che non abbiano già compiuto in precedenza. Da ciò consegue che le prove non richieste ed i documenti non prodotti con la predetta memoria non possono essere, rispettivamente, richieste e prodotti successivamente. Le preclusioni istruttorie di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 183, co. 6, c.p.c. riguardano sia le prove costituende che quelle precostituite….. i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
sono qualificati espressamente come «perentori» dal legislatore;
e ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.p.c. «i termini perentori non possono essere abbreviati
o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti».
Sul punto si è pronunziata in una recentissima decisione la Suprema Corte,
ribadendo che in tema di preclusioni istruttorie nel processo civile, la produzione documentale deve avvenire, a pena di decadenza, entro il deposito della seconda memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., mentre la terza memoria prevista dal medesimo articolo è deputata soltanto alla formulazione della prova contraria e delle sole repliche difensive. La rimessione in termini per l'attività
istruttoria richiede un provvedimento espresso del giudice che autorizzi la
9 riapertura dei termini, non essendo sufficiente una mera ordinanza di rinvio della causa. (Cfr. Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 12614 del 12 maggio 2025).
Peraltro, il predetto doc. n 5, è stato prodotto, seppure tardivamente, a sostegno delle fatture emesse e dei consumi ivi riportati, in ragione delle letture fornite dal
Distributore, quale documento a prova dei consumi addebitati a parte opponente, oggetto del D.I., e non può certamente ritenersi quale documento prodotto in replica difensiva, alle difese spiegate da parte opponente.
Sulla scorta delle superiori premesse questo Giudice ritiene che la ricostruzione dei consumi e la successiva rifatturazione eseguita, quindi, viene minata alla base dall'assenza delle sopra dette informazioni.
Considerato che in caso di contestazione da parte dell'utente della bolletta, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova, e considerato che il gestore del servizio ha il conseguente onere di provare la fondatezza della sua pretesa circa il quantum debeatur, in difetto di detta prova e di elementi di segno contrario a quelli più sopra riportati che inducano ad opinare diversamente,
l'interposta opposizione va, dunque, accolta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
La peculiarità delle questioni trattate legittima sotto il profilo dei giusti motivi l'integrale compensazione delle spese di questa fase del giudizio;
vanno poste a carico dell'opposta le spese della fase monitoria, liquidate come da decreto pure in atti
Così deciso, Pa,lì 28.11.2025
Il GO IN IN
10
11
Alla udienza del 28.11.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc, prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa IN IN
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 5780 ruolo generale degli affari civili dell'anno
2022
TRA
1 La in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, - P.ta IVA , avv. Roberto Mauroner P.IVA_1
OPPONENTE
CONTRO
(già giusta Controparte_1 Controparte_1
variazione di denominazione sociale per atto Notar del 02 luglio Persona_1
2021 rep. n. 6107) in persona del legale rapp.te pro-tempore , avv.ti Luca
VE e LU LU
OPPOSTA
IL G.O.P.
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
In accoglimento della spiegata opposizione, ritenuta fondata in fatto ed in diritto,
revoca il D.I. opposto n° 779/2022, emesso dal Tribunale Civile di Palermo;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questa fase del giudizio;
rimanendo a carico dell'opposta quelle della fase monitoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata dall'odierno opponente, alla luce documentazione versata in atti da parte opposta, appare fondata e merita accoglimento.
Passando al merito della questione, occorre premettere che il presente procedimento monitorio opposto è stato introdotto da Controparte_1
al fine di ottenere dalla società
[...] [...]
il pagamento dell'importo di 25.103,46 euro, oltre Parte_1
2 interessi legali e spese della fase monitoria a fronte di fornitura correlata all'utenza n. 505370413559 erogata a Palermo nei locali di Via Piave n. 53, di cui alle fatture indicate nell'estratto conto notarile autenticato in 21.07.2021.
Preliminarmente parte opponente, costituendosi, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto, richiamando a tal uopo le disposizioni introdotte dall'Autorità di Regolamentazione per l'Energia Reti e Ambiente (c.d. ARERA),
Delibere n. 97/2018, n. 264/2018 e n. 569/2018, con le quali sono stati stabiliti nuovi termini entro i quali le bollette scadute e non pagate cadono in prescrizione, stabilendo che le bollette cadono in prescrizione dopo 2 anni.
In particolare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto per tutte le bollette, oggetto di ingiunzione, che concernono i due anni antecedenti la prima richiesta di pagamento, ricevuta con la lettera racc.a.r. del 15.01.2021. Ne
merito, ha contestato il credito azionato da controparte in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, privo di qualsivoglia idoneo supporto probatorio che dimostri i presunti e non provati consumi, arbitrariamente addebitati e già contestati dalla odierna opponente, in fase stragiudiziale.
Costituitasi la società opposta, a fronte dell'eccepita prescrizione avversaria, ha dichiarato di rinunciare alle fatture nn. 1531408761 per l'importo di € 136,87 e
1520114395 per € 14.117,50 per un totale di € 14.254,37; precisando così che l'importo suddetto dovrà necessariamente essere decurtato dalla somma ingiunta. Pertanto, detratto l'importo prescritto, ha sottolineato che l'odierna pretesa ammonta ad € 10.849,09, somma di cui ha chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà , e successiva conferma.
3 Come è noto per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (fra le più recenti, Cass. Civ., sez. II, n.
13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sent. 30.10.2001 n. 13533), nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece,
l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
Preliminarmente necessita soffermarsi sulla eccepita prescrizione del diritto azionato, sollevata da parte opponente, stante il decorso del termine senza intervenuta interruzione dello steso.
A tal uopo, necessita brevemente premettere che la prescrizione ordinaria
disciplinata dagli artt. 2934 e seguenti del Codice Civile è una modalità di estinzione dei rapporti giuridici fondata sull'inerzia - per un certo periodo di tempo previsto per legge - del soggetto titolare del diritto.
Accanto alla prescrizione ordinaria, il Codice Civile prevede la cd. prescrizione
breve quinquennale (art. 2948 cc), che trova applicazione per le obbligazioni
4 periodiche o continuative tra cui le obbligazioni di pagamento riguardanti le forniture di energia elettrica e gas riconducibili allo schema contrattuale della somministrazione di cui all'art. 1559 c.c..
Ciò significa quindi che, secondo la regola generale dettata dal Codice Civile,
modificata come si dirà di seguito, le società che forniscono energia elettrica e gas hanno cinque anni di tempo per pretendere il pagamento delle fatture emesse.
Il decorso del termine prescrizionale può essere interrotto con atti idonei (ad esempio l'invio di lettera raccomandata al debitore con l'invito al pagamento e/o messa in mora, la notifica di atti giudiziari o il riconoscimento di debito). In tal caso il termine di prescrizione quinquennale, come noto, comincerà nuovamente a decorrere dall'evento interruttivo.
La disciplina codicistica sopra richiamata è stata recentemente modificata dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1, c.d. Legge di Bilancio 2018 (dai commi da
4 a 10) che ha abbreviato il termine di prescrizione per i crediti relativi alla somministrazione di energia elettrica, gas e acqua da cinque anni a due anni.
In particolare, il termine biennale di prescrizione si applica alle fatture emesse nei confronti di consumatori, professionisti e microimprese, la cui scadenza è
successiva alla data del 1 marzo 2018 per il settore elettrico, per il settore
del gas successiva al 1 gennaio 2019 e per il settore idrico, al 1 gennaio
2020.
Per le fatture emesse e scadute prima di tali date resta in vigore la regola della prescrizione quinquennale.
5 Ciò posto, passando all'esame della fattispecie per cui è causa, deve darsi atto che, nel caso di specie, parte opposta, ritenendo decorso il termine di prescrizione, in primo luogo ha rinunciato alle fatture nn. 1531408761 per l'importo di € 136,87 e 1520114395 per € 14.117,50 per un totale di € 14.254,37.
Ed inoltre, ha dimostrato di aver interrotto il termine prescrizionale di cinque anni per tutte quelle fatture, oggetto del monitorio e non rinunziate, il cui importo complessivo ammonta a € 10.985,96.
Nel merito, l'ingiunto, opponendosi al decreto ingiuntivo de quo, ha ribadito, sin dal proprio atto di citazione in opposizione, come la società opposta abbia omesso di fornire idonea prova dei reali prelievi di consumo di gas pretesi con le fatture contestate, poste a fondamento dell'ingiunzione. Ed ha ribadito che nel caso di specie, diversamente da quanto asserito da controparte il contatore installato, “non è un contatore elettronico con display”.
Ora, secondo un assunto anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa a fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, però, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del
6 credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa.
La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti,
(come è nella fattispecie per cui è causa) la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può
rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ., sez. III, n. 8549/08).
In concreto, dunque, gli importi pretesi dalla opposta ed indicati nella fattura del
D.I., è pur sempre espressione di un atto di formazione esclusivamente unilaterale (la fattura, appunto), rispetto alla quale il cliente si trova in posizione di totale estraneità e soggezione.
Ciò posto, necessita evidenziare che la Suprema Corte, in materia di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, il creditore che agisce in giudizio al fine di ottenere l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del contratto, deve dimostrare la fonte (negoziale o
legale) del proprio diritto e la sua esigibilità, gravando invece sul debitore l'onere di provare il proprio corretto adempimento ovvero la sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi che ha causato l'inadempimento.
7 Il creditore procedente, la società somministratrice nel caso di bollette relative alla fornitura di energia elettrica, acqua o gas, deve innanzitutto provare il rapporto contrattuale (fonte negoziale) sulla base del quale viene azionato il diritto di credito. Infatti, qualora ci sia contestazione circa l'esistenza del contratto, la prova relativa la legittimità della somma richiesta incombe sul fornitore della somministrazione. Sempre in riferimento al principio sancito dall'art. 2697 c.c., è possibile rilevare, in considerazione delle specifiche del caso di specie, l'onere della società somministratrice di provare l'effettività
dei consumi dell'utente.
La più recente giurisprudenza di merito sancisce inoltre che “in tema di
ingiunzione civile avente ad oggetto somme per la fornitura di gas, è onere della
società opposta procedere all'esatta indicazione dei consumi e non già alla mera
stima degli stessi, di tal ché, sotto tale profilo, l'opposizione che contesti detto
dato si palesa fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo
opposto” (Trib. Roma n. 8971 del 8.5.2017).
In conclusione, in una causa relativa una fornitura di gas, energia o servizio idrico, il fornitore deve dare la prova del suo credito, se a seguito dell'opposizione al provvedimento monitorio, la società somministrante
opposta non prova l'effettività dei consumi indicati in bolletta il decreto
ingiuntivo deve essere revocato.
Ciò posto, a parere di questo Decidente la società opposta non ha tempestivamente, assolto all'onere sulla stessa gravante, ed invero, sebbene l'opponente abbia sempre contestato i consumi addebitatigli riportati in fattura, la opposta (attore sostanziale) soltanto nelle memorie ex art 183 6 comma n 3, ha
8 depositato un documento (doc. n 5) denominato tracciato di letture del
Distributore, su cui sarebbero indicati “i dati di consumo” riportati nella fattura e che , a dire della , corrispondono pedissequamente a quelli Parte_2
rilevati e trasmessi dalla società di Distribuzione territorialmente competente a
conferma della bontà dell'operato dell'opposta (doc. 5), come da estratto ivi
riprodotto.
Ed invero, la predetta produzione, (doc. 5) deve ritenersi tardiva ed inammissibile, considerato che in base all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., le parti, con la seconda memoria, devono, a pena di preclusione, effettuare l'attività istruttoria che non abbiano già compiuto in precedenza. Da ciò consegue che le prove non richieste ed i documenti non prodotti con la predetta memoria non possono essere, rispettivamente, richieste e prodotti successivamente. Le preclusioni istruttorie di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 183, co. 6, c.p.c. riguardano sia le prove costituende che quelle precostituite….. i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
sono qualificati espressamente come «perentori» dal legislatore;
e ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.p.c. «i termini perentori non possono essere abbreviati
o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti».
Sul punto si è pronunziata in una recentissima decisione la Suprema Corte,
ribadendo che in tema di preclusioni istruttorie nel processo civile, la produzione documentale deve avvenire, a pena di decadenza, entro il deposito della seconda memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., mentre la terza memoria prevista dal medesimo articolo è deputata soltanto alla formulazione della prova contraria e delle sole repliche difensive. La rimessione in termini per l'attività
istruttoria richiede un provvedimento espresso del giudice che autorizzi la
9 riapertura dei termini, non essendo sufficiente una mera ordinanza di rinvio della causa. (Cfr. Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 12614 del 12 maggio 2025).
Peraltro, il predetto doc. n 5, è stato prodotto, seppure tardivamente, a sostegno delle fatture emesse e dei consumi ivi riportati, in ragione delle letture fornite dal
Distributore, quale documento a prova dei consumi addebitati a parte opponente, oggetto del D.I., e non può certamente ritenersi quale documento prodotto in replica difensiva, alle difese spiegate da parte opponente.
Sulla scorta delle superiori premesse questo Giudice ritiene che la ricostruzione dei consumi e la successiva rifatturazione eseguita, quindi, viene minata alla base dall'assenza delle sopra dette informazioni.
Considerato che in caso di contestazione da parte dell'utente della bolletta, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova, e considerato che il gestore del servizio ha il conseguente onere di provare la fondatezza della sua pretesa circa il quantum debeatur, in difetto di detta prova e di elementi di segno contrario a quelli più sopra riportati che inducano ad opinare diversamente,
l'interposta opposizione va, dunque, accolta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
La peculiarità delle questioni trattate legittima sotto il profilo dei giusti motivi l'integrale compensazione delle spese di questa fase del giudizio;
vanno poste a carico dell'opposta le spese della fase monitoria, liquidate come da decreto pure in atti
Così deciso, Pa,lì 28.11.2025
Il GO IN IN
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