TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 15726/2023 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dall'Avv. John Gai Antonio Li Causi ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Campobello di
Mazara (Tp), via San Giovanni Bosco n. 23, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro-tempore, legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, via Laurana n. 59, con l'avv. Maria Grazia
Sparacino e l'avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura a generale alle liti in atti.
- opposto -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 7 febbraio 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso.
❖ Condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite che liquida in euro CP_1
1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023 parte ricorrente, come indicata in epigrafe, propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620239028850103/000 notificata il 29.11.2023 con la quale le veniva richiesto pagamento della somma complessiva di € 22.713,07 con riferimento a sette avvisi di addebito:
1. AVA n° 59620180001404067/000
2. AVA n° 59620180005745349/000
3. AVA n° 59620190001287804/000
4. AVA n° 59620190006135831/000
5. AVA n° 59620210001493271/000
6. AVA n° 59620220002190350/000
7. AVA n° 59620220006218361/000
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità dell'intimazione per carenza del presupposto impositivo atteso che gli avvisi di addebito ivi contenuti si riferivano a contribuzione IVS per anni successivi alla data di cancellazione della ricorrente dalla
Gestione Commercianti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo:
- la tardività dell'opposizione stante la rituale notifica degli avvisi di addebito;
- la carenza di legittimazione passiva con riferimento ai vizi propri dell'intimazione di pagamento (in quanto atti non di competenza dell'ente previdenziale);
- nel merito, la debenza delle somme ingiunte atteso che, parte ricorrente sebbene una prima volta sia stata cancellata, risultava successivamente all'asserita cancellazione, nello stesso anno 2013, reiscritta quale titolare d'impresa su domanda della medesima.
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all'udienza del 7 febbraio
2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
2 Il ricorso è inammissibile.
Appare, infatti, fondata e assorbente l'eccezione di tardività sollevata dall' . CP_1
Al riguardo giova precisare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n.
46/99: “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbie o difformi interpretazioni, individuando nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Solo in assenza di notifica della cartella esattoriale (o avviso di addebito) e a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento deve ammettersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso quest'ultima, costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza.
Ove, invece, l'atto d'intimazione di pagamento sia stato preceduto dalla rituale notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito e la stessa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi, a meno di non voler aggirare il termine decadenziale sopra descritto, la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso tale atto.
Invero, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 2-11-2017, n. 26101 ) «in tema d'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, Ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con
3 gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore». (cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ordinanza del 19/06/2024, n. 16893).
Nel caso di specie, emerge per tabulas che:
- l'AVA n° 59620180001404067000 è stato notificato per posta con racc. AR n.
63030106519-2 il 29/06/2018;
- l'AVA n° 59620180005745349000 è stato notificato per posta con racc. AR n.
63031270041-2 il 18/01/2019;
- l'AVA n° 59620190001287804000 è stato notificato per posta con racc. AR n.
63032104832-0 il 25/06/2019;
- l'AVA n° 59620190006135831000 è stato notificato per posta con racc. AR n.
63033034320-2 il 10/12/2019;
- l'AVA n° 59620210001493271000 è stato notificato per posta con racc. AR n.
61808499887-8 il 20/12/2021
- l'AVA n° 59620220002190350000 è stato notificato per posta con racc. AR n.
68983001865-4 l'01/08/2022
- l'AVA n° 59620220006218361000 è stato notificato per posta con racc. AR n.
66480754094-5 il 06/02/2023
Conseguentemente, con riferimento ai suddetti atti impositivi, dalla documentazione versata ritualmente in atti dall' , si evince chiaramente che al CP_1
momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (29.11.2023) il termine di 40 giorni previsto ex lege era già decorso né risulta essere maturata (in quanto rilevabile d'ufficio vertendosi in materia contributiva) alcuna prescrizione nel successivo termine quinquennale.
Invero (e ciò, in effetti, assume valore rilevante solamente per l'AVA n°
59620180001404067000) nella fattispecie in esame si deve tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale) delle intervenute proroghe dei termini di
4 prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020, dalla disposizione emergenziale dell'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal
23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal
31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11 comma 9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020
(se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
5 In termini conclusivi, sulla scorta di quanto sopra riscontrato, assorbita ogni altra questione, deve ritenersi che il ricorso non possa trovare accoglimento restando caducata la già disposta sospensione dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
(avuto riguardo all'attività effettivamente espletata)
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 7.2.2025
IL GIUDICE O.
Claudia Gentile
6