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Decreto 14 febbraio 2025
Decreto 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, decreto 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GELA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott.ssa Giulia Polizzi, in funzione di Giudice del Lavoro, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
( ) , a mezzo del procuratore avv. D'ARMA GAETANO;
C.F._1 rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; ritenuto che non ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c. poiché:
1) non è prodotta quale prova del credito dedotto in giudizio documentazione sottoscritta dal datore di lavoro;
2) non risulta allegato un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo per il soddisfacimento del credito ingiunto;
INGIUNGE A
COS. Controparte_1
( di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla P.IVA_1 notifica del presente decreto:
1. la somma netta di € 64.866,81;
2. la rivalutazione monetaria e gli interessi come da domanda, purché entro e non oltre i limiti previsti dalla legge;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Gela, lì 13/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Polizzi
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott.ssa Giulia Polizzi, in funzione di Giudice del Lavoro, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
( ) , a mezzo del procuratore avv. D'ARMA GAETANO;
C.F._1 rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; ritenuto che non ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c. poiché:
1) non è prodotta quale prova del credito dedotto in giudizio documentazione sottoscritta dal datore di lavoro;
2) non risulta allegato un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo per il soddisfacimento del credito ingiunto;
INGIUNGE A
COS. Controparte_1
( di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla P.IVA_1 notifica del presente decreto:
1. la somma netta di € 64.866,81;
2. la rivalutazione monetaria e gli interessi come da domanda, purché entro e non oltre i limiti previsti dalla legge;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Gela, lì 13/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Polizzi