TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 18/12/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice IA LA GL ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1230/2023 R.G. proposta da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione, dall'avv.
TI CE, domiciliataria;
- attrice- contro
(c.f. p.i. , nella persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, con sede in Ferrandina (MT) alla Piazza Plebiscito 1, rappresentato e difeso in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 18.11.2024, dall'avv. Gino CIANCIO, domiciliatario;
-convenuto-
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Matera
-interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “…Accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della compilazione e della sottoscrizione delle ricevute di ritorno delle raccomandate postali n. 78687506253-7 e n. 78711285110-4 e, per l'effetto, accogliere la querela di falso;
a seguito dell'accoglimento della presente domanda, dichiarare nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione delle ricevute di ritorno delle raccomandate postali n. 78687506253-7 e n. 78711285110-4
e/o delle relative ricevute di notificazione postale. Con vittoria di competenze ed onorari di giudizio…”.
Per la convenuta: “…Anche alla luce del rigetto della proposta transattiva formulata, si chiede il rigetto della domanda formulata da parte attrice nei confronti del CP_1
per mancanza di qualsivoglia responsabilità da parte dell'Ente e
[...] conseguentemente si chiede che venga dichiarata la carenza di legittimazione passiva del
, con compensazione delle spese di lite. …” Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.7.2023, adiva il Tribunale di Parte_1
Matera per l'accertamento della falsità materiale di due verbali di contestazione di violazioni amministrative, elevati a suo carico dalla Polizia Municipale del CP_1
(segnatamente, i verbali n. V14524T2017 del 12.8.2017, per presunta violazione
[...]
dell'art. 142, co. 8 del Codice della strada, dell'importo di euro 189,00 e n.V1276P2018 del
5.3.2018, relativo alla contestazione ex art. 126, co.
2-bis C.d.S., per un importo di euro
306,00), risultanti notificati “a mani proprie” dell'attrice mediante sottoscrizione sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate n. 78687506253-7 del 2.11.2017 e n.
78711285110-4 del 22.3.2018, benché ella non avesse mai ricevuto né sottoscritto alcuna delle predette comunicazioni.
Disconosceva, quindi, formalmente le firme apposte sui due avvisi di ricevimento, rilevando che, come comprovato dal certificato storico di residenza allegato all'atto introduttivo, ella risiede stabilmente nel Comune di Sava (TA), in Corso Umberto, laddove i verbali de quibus erano stati notificati nel Comune di Rocca di Papa (RM) ed evidenziando come le sottoscrizioni in essi contenute risultassero del tutto difformi dalla sua grafia e non riconducibili alla sua persona.
pag. 2/6 Nel costituirsi in giudizio, il convenuto contestava nel merito Controparte_1
l'avversa domanda, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere invece unico contraddittore della domanda dell'attrice quale Parte_2 soggetto titolare del servizio di recapito e responsabile delle attestazioni del portalettere.
Rilevava, ad ogni modo, che alla data della contestazione delle violazioni del Codice della strada, la risultava, sulla base della visura storica del P.R.A. allegata alla comparsa Pt_1 di costituzione del 5.2.2024, ancora residente in [...]di Papa (RM) alla v. degli Orti delle
Faete 9, avendo poi comunicato il trasferimento di residenza soltanto in data 19.5.2022.
Acquisiti, dunque, gli originali degli atti oggetto di querela di falso, veniva disposta consulenza tecnica grafologica a mezzo della dott.ssa , da cui emergeva Persona_1 la non genuinità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento de quibus e, dunque, la non riconducibilità delle stesse a . Parte_1
Non avendo, poi, trovato l'accettazione della controparte la proposta transattiva avanzata nell'interesse del convenuto (formulata nei termini dell'annullamento Controparte_1
in autotutela dei verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada e compensazione delle spese del presente giudizio), sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa transitava infine alla presente fase decisionale dinanzi al giudice in composizione monocratica, alla stregua del disposto di cui all'art. 225 c.p.c. nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 149/202 come modificato dalla l. n. 197/2022, applicabile ratione temporis alla presente controversia.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento, dovendosi preliminarmente rilevare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto
Controparte_1
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, "legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel
pag. 3/6 giudizio. (Cass. VI - 2, n. 19281/2019) ed, ancora, “nel giudizio introdotto con querela di falso in via principale non possono essere proposte domande nei confronti di terzi, pur ove dipendenti da detto accertamento, in quanto l'unico legittimato passivo e titolare di un interesse a contraddire è il soggetto che intende avvalersi del documento di cui si assume la falsità, tenuto altresì conto che l'eventuale accertamento della dedotta falsità produce effetti erga omnes (Cass., III, n. 13118/2025).
Trasponendo siffatti principii al caso di specie, è dunque evidente che la parte controinteressata all'accertamento della falsità e titolare del rapporto sostanziale da cui scaturisce la procedura notificatoria sia proprio e soltanto il quale Controparte_1
ente che ha emesso i verbali e si è avvalso delle notificazioni postali per la loro comunicazione al destinatario, senza che assuma a tal fine rilevanza la circostanza che la materiale attestazione dell'avvenuta consegna sia stata effettuata dal portalettere di
[...]
in quanto tale attività si inserisce nel procedimento notificatorio attivato dal Parte_2
il quale, a sua volta, rimane responsabile della regolarità della notificazione ai fini CP_1
della validità dei propri atti amministrativi.
Quanto all'accertamento della dedotta falsità delle sottoscrizioni, la relazione di consulenza tecnica d'ufficio si appalesa approfondita, coerente e sorretta da motivazione puntuale, pervenendo ad una conclusione, che si condivide in quanto completa, esaustiva ed immune da vizi logici, oltre che non contraddetta da alcuna contraria evidenza od argomentazione da parte del convenuto, secondo cui “è possibile affermare e stabilire, con il massimo grado di confidenza tecnica, ovvero con certezza tecnica, che le sottoscrizioni oggetto di verifica – apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate nn. 78687506253-7 e 78711285110-
4 – non sono autografe e pertanto non riferibili alla sig.ra ” Gli esiti della Parte_1
perizia, invero, hanno fatto registrare marcate divergenze morfologiche tra le firme in esame ed i saggi grafici dell'attrice, incoerenze negli elementi dinamici della scrittura (tratto, pressione, velocità) ed anomalie strutturali incompatibili con la grafia abituale dell'odierna attrice, facendo escludere l'ipotesi dissimulativa.
Nessun elemento, di contro, è stato fornito dal per contrastare o ridimensionare CP_1
pag. 4/6 ovvero revocare in dubbio il quadro ricostruttivo emerso dalla consulenza grafologica, sicché deve ritenersi pienamente raggiunta la prova della non autenticità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento, con conseguente accoglimento della domanda di accertamento della loro falsità.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri prossimi ai medi di cui al DM n. 147/2022 relativi allo scaglione di riferimento delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa (cfr. Cass., III, n. 11875/2025, secondo cui “in tema di spese processuali, la querela di falso proposta in via principale va considerata causa di valore indeterminabile, tenuto conto sia dello scopo di eliminare la verità del documento, sia delle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità”) seguono infine il principio della soccombenza, così come quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate nel decreto del 21.5.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del 13.6.2023 da contro il Parte_1
, in persona del Sindaco pro tempore così provvede: Controparte_1
la accoglie e, per l'effetto, accerta e dichiara la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate n. 78687506253-7 e n. 78711285110-4; dispone che, ai sensi dell'art. 226 comma 2 c.p.c., a cura del cancelliere si provveda alla cancellazione totale dei documenti mediante annotazione della presente sentenza a margine di ciascuno degli avvisi di ricevimento delle raccomandate ed attestazione di tale adempimento in apposito verbale, con la dichiarazione che i documenti non possono avere alcun effetto giuridico;
dispone altresì che gli originali rimangano allegati al verbale delle operazioni suddette e che una copia di questi possa essere rilasciata in sostituzione dei documenti stessi a chi li possedeva o li aveva in deposito soltanto qualora la copia venga richiesta per un legittimo interesse;
pag. 5/6 condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore di , delle spese del Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 6.000,00 (dei quali € 1.400,00 per la fase di studio, €
1.000,00 per quella introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed €
2.000,00 per quella decisionale), oltre ad € 43,00 per esborsi ed al rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. TI
CE, dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico del le spese relative alla c.t.u. Controparte_1
Così deciso in Matera, il 18.12.2025
Il Giudice
IA LA GL
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice IA LA GL ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1230/2023 R.G. proposta da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione, dall'avv.
TI CE, domiciliataria;
- attrice- contro
(c.f. p.i. , nella persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, con sede in Ferrandina (MT) alla Piazza Plebiscito 1, rappresentato e difeso in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 18.11.2024, dall'avv. Gino CIANCIO, domiciliatario;
-convenuto-
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Matera
-interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “…Accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della compilazione e della sottoscrizione delle ricevute di ritorno delle raccomandate postali n. 78687506253-7 e n. 78711285110-4 e, per l'effetto, accogliere la querela di falso;
a seguito dell'accoglimento della presente domanda, dichiarare nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione delle ricevute di ritorno delle raccomandate postali n. 78687506253-7 e n. 78711285110-4
e/o delle relative ricevute di notificazione postale. Con vittoria di competenze ed onorari di giudizio…”.
Per la convenuta: “…Anche alla luce del rigetto della proposta transattiva formulata, si chiede il rigetto della domanda formulata da parte attrice nei confronti del CP_1
per mancanza di qualsivoglia responsabilità da parte dell'Ente e
[...] conseguentemente si chiede che venga dichiarata la carenza di legittimazione passiva del
, con compensazione delle spese di lite. …” Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.7.2023, adiva il Tribunale di Parte_1
Matera per l'accertamento della falsità materiale di due verbali di contestazione di violazioni amministrative, elevati a suo carico dalla Polizia Municipale del CP_1
(segnatamente, i verbali n. V14524T2017 del 12.8.2017, per presunta violazione
[...]
dell'art. 142, co. 8 del Codice della strada, dell'importo di euro 189,00 e n.V1276P2018 del
5.3.2018, relativo alla contestazione ex art. 126, co.
2-bis C.d.S., per un importo di euro
306,00), risultanti notificati “a mani proprie” dell'attrice mediante sottoscrizione sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate n. 78687506253-7 del 2.11.2017 e n.
78711285110-4 del 22.3.2018, benché ella non avesse mai ricevuto né sottoscritto alcuna delle predette comunicazioni.
Disconosceva, quindi, formalmente le firme apposte sui due avvisi di ricevimento, rilevando che, come comprovato dal certificato storico di residenza allegato all'atto introduttivo, ella risiede stabilmente nel Comune di Sava (TA), in Corso Umberto, laddove i verbali de quibus erano stati notificati nel Comune di Rocca di Papa (RM) ed evidenziando come le sottoscrizioni in essi contenute risultassero del tutto difformi dalla sua grafia e non riconducibili alla sua persona.
pag. 2/6 Nel costituirsi in giudizio, il convenuto contestava nel merito Controparte_1
l'avversa domanda, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere invece unico contraddittore della domanda dell'attrice quale Parte_2 soggetto titolare del servizio di recapito e responsabile delle attestazioni del portalettere.
Rilevava, ad ogni modo, che alla data della contestazione delle violazioni del Codice della strada, la risultava, sulla base della visura storica del P.R.A. allegata alla comparsa Pt_1 di costituzione del 5.2.2024, ancora residente in [...]di Papa (RM) alla v. degli Orti delle
Faete 9, avendo poi comunicato il trasferimento di residenza soltanto in data 19.5.2022.
Acquisiti, dunque, gli originali degli atti oggetto di querela di falso, veniva disposta consulenza tecnica grafologica a mezzo della dott.ssa , da cui emergeva Persona_1 la non genuinità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento de quibus e, dunque, la non riconducibilità delle stesse a . Parte_1
Non avendo, poi, trovato l'accettazione della controparte la proposta transattiva avanzata nell'interesse del convenuto (formulata nei termini dell'annullamento Controparte_1
in autotutela dei verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada e compensazione delle spese del presente giudizio), sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa transitava infine alla presente fase decisionale dinanzi al giudice in composizione monocratica, alla stregua del disposto di cui all'art. 225 c.p.c. nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 149/202 come modificato dalla l. n. 197/2022, applicabile ratione temporis alla presente controversia.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento, dovendosi preliminarmente rilevare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto
Controparte_1
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, "legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel
pag. 3/6 giudizio. (Cass. VI - 2, n. 19281/2019) ed, ancora, “nel giudizio introdotto con querela di falso in via principale non possono essere proposte domande nei confronti di terzi, pur ove dipendenti da detto accertamento, in quanto l'unico legittimato passivo e titolare di un interesse a contraddire è il soggetto che intende avvalersi del documento di cui si assume la falsità, tenuto altresì conto che l'eventuale accertamento della dedotta falsità produce effetti erga omnes (Cass., III, n. 13118/2025).
Trasponendo siffatti principii al caso di specie, è dunque evidente che la parte controinteressata all'accertamento della falsità e titolare del rapporto sostanziale da cui scaturisce la procedura notificatoria sia proprio e soltanto il quale Controparte_1
ente che ha emesso i verbali e si è avvalso delle notificazioni postali per la loro comunicazione al destinatario, senza che assuma a tal fine rilevanza la circostanza che la materiale attestazione dell'avvenuta consegna sia stata effettuata dal portalettere di
[...]
in quanto tale attività si inserisce nel procedimento notificatorio attivato dal Parte_2
il quale, a sua volta, rimane responsabile della regolarità della notificazione ai fini CP_1
della validità dei propri atti amministrativi.
Quanto all'accertamento della dedotta falsità delle sottoscrizioni, la relazione di consulenza tecnica d'ufficio si appalesa approfondita, coerente e sorretta da motivazione puntuale, pervenendo ad una conclusione, che si condivide in quanto completa, esaustiva ed immune da vizi logici, oltre che non contraddetta da alcuna contraria evidenza od argomentazione da parte del convenuto, secondo cui “è possibile affermare e stabilire, con il massimo grado di confidenza tecnica, ovvero con certezza tecnica, che le sottoscrizioni oggetto di verifica – apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate nn. 78687506253-7 e 78711285110-
4 – non sono autografe e pertanto non riferibili alla sig.ra ” Gli esiti della Parte_1
perizia, invero, hanno fatto registrare marcate divergenze morfologiche tra le firme in esame ed i saggi grafici dell'attrice, incoerenze negli elementi dinamici della scrittura (tratto, pressione, velocità) ed anomalie strutturali incompatibili con la grafia abituale dell'odierna attrice, facendo escludere l'ipotesi dissimulativa.
Nessun elemento, di contro, è stato fornito dal per contrastare o ridimensionare CP_1
pag. 4/6 ovvero revocare in dubbio il quadro ricostruttivo emerso dalla consulenza grafologica, sicché deve ritenersi pienamente raggiunta la prova della non autenticità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento, con conseguente accoglimento della domanda di accertamento della loro falsità.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri prossimi ai medi di cui al DM n. 147/2022 relativi allo scaglione di riferimento delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa (cfr. Cass., III, n. 11875/2025, secondo cui “in tema di spese processuali, la querela di falso proposta in via principale va considerata causa di valore indeterminabile, tenuto conto sia dello scopo di eliminare la verità del documento, sia delle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità”) seguono infine il principio della soccombenza, così come quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate nel decreto del 21.5.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del 13.6.2023 da contro il Parte_1
, in persona del Sindaco pro tempore così provvede: Controparte_1
la accoglie e, per l'effetto, accerta e dichiara la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate n. 78687506253-7 e n. 78711285110-4; dispone che, ai sensi dell'art. 226 comma 2 c.p.c., a cura del cancelliere si provveda alla cancellazione totale dei documenti mediante annotazione della presente sentenza a margine di ciascuno degli avvisi di ricevimento delle raccomandate ed attestazione di tale adempimento in apposito verbale, con la dichiarazione che i documenti non possono avere alcun effetto giuridico;
dispone altresì che gli originali rimangano allegati al verbale delle operazioni suddette e che una copia di questi possa essere rilasciata in sostituzione dei documenti stessi a chi li possedeva o li aveva in deposito soltanto qualora la copia venga richiesta per un legittimo interesse;
pag. 5/6 condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore di , delle spese del Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 6.000,00 (dei quali € 1.400,00 per la fase di studio, €
1.000,00 per quella introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed €
2.000,00 per quella decisionale), oltre ad € 43,00 per esborsi ed al rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. TI
CE, dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico del le spese relative alla c.t.u. Controparte_1
Così deciso in Matera, il 18.12.2025
Il Giudice
IA LA GL
pag. 6/6