Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr. Natalino SAPONE Presidente
2) dr.ssa Federica RENDE Consigliere Relatore
3) dr. Alessandro LIPRINO Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 62/2023 R.G., vertente
TRA
, APPELLANTE Parte_1
e
, APPELLATO Controparte_1
Esposizione del fatto e motivazione
Con atto di appello del 1 febbraio 2023, impugnava la sentenza n. 978/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, chiedendone la riforma.
La prima effettiva udienza di trattazione si svolgeva in data 10 ottobre 2024. A quella data, l'appellante non depositava note di trattazione scritta e parte appellata non si costituiva. Neppure alla successiva udienza del 16 gennaio 2025, parte appellante depositava note di trattazione scritta, nonostante la Cancelleria avesse inviato tempestivamente rituale comunicazione del differimento dell'udienza e del decreto che ne disponeva la modalità di trattazione.
Pertanto, avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dall'appellante, l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma II, c.p.c. a mente del quale: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,
l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.”
Quanto alle spese del presente giudizio, nulla è dovuto nei confronti dell'appellato non costituito.
Ed infatti, come chiarito dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, con la conseguenza che essa non può essere
12610/2020; Cass. n. 471/2020; Cass. n. 30228/2019; Cass. 16174/2018; Cass. n. 12195/2018; Cass.
n. 20869/2017; Cass. n. 24750/2013; Cass. n. 17432/2011; Cass. n. 9419/1997; Trib. Ancona n.
1205/2020; Trib. Massa n. 799/2018; Trib. Castrovillari n. 1010/2018).
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. Visto l'art. 348, comma II cod. proc. civ, dichiara l'appello improcedibile.
2. Nulla per le spese.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
La Cons. rel. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone