Art. 12.
Prima che sia effettuato il pagamento della fornitura alla quale si riferisce l'assicurazione, i diritti derivanti dall'assicurazione stessa possono essere ceduti o vincolati a favore di chi diventi cessionario del credito o esegua dei finanziamenti contro garanzia del medesimo.
La cessione o il vincolo deve essere notificato all'assicuratore.
Prima che sia effettuato il pagamento della fornitura alla quale si riferisce l'assicurazione, i diritti derivanti dall'assicurazione stessa possono essere ceduti o vincolati a favore di chi diventi cessionario del credito o esegua dei finanziamenti contro garanzia del medesimo.
La cessione o il vincolo deve essere notificato all'assicuratore.