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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 690/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 23.1.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
CF: ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 amministratore unico e l.r.p.t. della Controparte_1
(CF: ), (CF:
[...] P.IVA_1 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Bonifati. C.F._2 attori-opponenti
contro
CF: ) per Controparte_3 P.IVA_2 essa, quale mandataria la ED (CF: Controparte_4
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella P.IVA_3
Greco. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , in proprio Parte_1
(nella qualità di fideiussore) e quale amministratore unico e l.r.p.t. della
[...]
, e la sig.ra (nella qualità di Controparte_1 Controparte_2 fideiussore), hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 13.2.2023, con il quale veniva loro intimato di pagare in favore dell'odierna parte opposta la complessiva somma di € 135.300,00, oltre spese e interessi, derivante dal mutuo fondiario stipulato dall'allora con la CP_5 [...]
[...]
[...]
(Gruppo Banca Popolare di Bari), credito che si assume ceduto Controparte_6
-pro soluto- con contratto dell'1.7.2020 alla Controparte_7
[...]
Hanno eccepito: -la nullità del precetto per omessa notifica del titolo, non essendo sufficiente la mera indicazione del titolo esecutivo da cui il credito sarebbe assistito, stante l'inapplicabilità della disciplina semplificata prevista dall'art. 38 del D.lgs. n. 385/93 alla luce dell'asserita nullità del mutuo per il superamento del limite di finanziabilità; -la nullità del mutuo fondiario stante l'illegittimo superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 385/1983 a seguito dell'aumento dell'importo finanziato e della garanzia prestata sino all'importo di € 997.000,00 (100% del finanziamento). Ha, così, concluso: “Voglia il Giudice adito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa, ritenuta la propria competenza, accogliere la proposta opposizione per i motivi sopra esposti e, previa sospensione in via preliminare della efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto, nel merito dichiarare la nullità ed inefficacia del precetto e del titolo esecutivo presupposto. Col favore delle spese e competenze del giudizio”.
2. Si è costituita in giudizio la e per Controparte_7 essa, quale mandataria, la la quale ha eccepito, Controparte_8 preliminarmente, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di citazione, stante la mancanza di tutti gli elementi integranti la “vocatio in ius” di cui all'art. 164 comma 1 c.p.c.. Nel merito ha contestato integralmente l'avversa opposizione, deducendo che non sarebbe stato eseguito alcun aumento dell'importo finanziato e superamento del limite di finanziabilità, ovvero sopravvalutato il valore dell'immobile oggetto di ipoteca. Ha, così, concluso, per il rigetto dell'opposizione a precetto con condanna della parte attrice al risarcimento dei danni da “lite temeraria”, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
3. Con ordinanza del 20.10.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dagli opponenti.
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4. Quanto alle eccezioni preliminari mosse dalla parte opposta, basti qui richiamare quanto già esposto nell'ordinanza del 20.10.2023. Si è ritenuta non fondata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità in quanto l'odierno giudizio non è stato introdotto sotto la vigenza della c.d. Riforma Cartabia in quanto l'atto di citazione risulta essere stato notificato in data 28.2.2023 e non successivamente. Invero, il comma 380 dell'art. 1 della L. n. 197/2022 dispone che le disposizioni del D.lgs n. 149/2022, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a
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decorrere dal 28.2.2023 “e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data”.
5. Venendo ai motivi di opposizione articolati dalla parte opponente, va innanzitutto respinta, in quanto infondata, la doglianza relativa alla mancata notifica del titolo esecutivo. Invero, nell'esecuzione riguardante i crediti derivanti da mutuo fondiario, l'art. 41 del D.lgs. n. 385/1993 (d'ora in poi “TUB”) dispone che non sia necessaria la notificazione del titolo contrattuale esecutivo, ma è sufficiente che il precetto contenga l'indicazione del titolo esecutivo da cui il credito è assistito. Nel caso di specie, nell'atto di precetto per cui è causa sono stati chiaramente indicati gli estremi del rapporto di mutuo costituente titolo esecutivo.
5.1. Va altresì rigettata l'eccezione di nullità del mutuo posto a base del precetto opposto. Sul punto, appare del tutto dirimente quanto recentemente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. un., 16/11/2022, n.33719), secondo cui “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”. In ogni caso, vanno in questa sede richiamate le argomentazioni svolte sul punto nell'ordinanza del 20.10.2023 laddove è stato evidenziato che dalla documentazione contrattuale in atti si evince che l'importo mutuato di € 410.000,00, a differenza di quanto affermato dagli opponenti, non ha subito alcun incremento in quanto la somma di € 997.000,00 rappresenta l'importo massimo garantito dai fideiussori.
6. Alla luce delle suesposte motivazioni l'opposizione va rigettata.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio e all'attività concretamente espletata. Va rigettata la richiesta di parte opposta volta ad ottenere la condanna della parte opponente al risarcimento dei danni c.d. “da lite temeraria”. Ad avviso di chi scrive merita condivisione l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure
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equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno (Cassazione civile sez. III, 27/10/2015, n.21798; Cass. 19.7.2004, n. 13355). Tali elementi non sono stati provati nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in complessivi € 9.000,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge
Castrovillari, 23/01/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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