TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/09/2025, n. 3109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3109 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Lagioia Giuseppe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6442 dell'anno 2020 di R.G.
TRA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Bari presso lo studio degli Avv.ti INGRAVALLE F. MASSIMO e
MASTROPIERRO CORRADO, che la rappresentano e difendono
- ATTRICE -
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. PETRONELLA DOMENICO EMANUELE, che lo rappresenta e difende
- CONVENUTO -
Controparte_2
- CONVENUTA CONTUMACE -
Disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa passava in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, precisate all'udienza del 18 marzo 2025.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione notificato il 21 maggio 2020 la evocava in giudizio Parte_1
Cont la e il per sentire condannare quest'ultimo al Parte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni dalla stessa subiti a causa dell'illegittima ed illecita revoca dell'aggiudicazione, da quantificarsi in corso di causa ovvero da liquidarsi in via equitativa, il tutto previa declaratoria di insussistenza dei presupposti per la revoca della stessa aggiudicazione da parte del e, in ogni caso, con declaratoria di insussistenza CP_1 dell'inadempimento di essa attrice alle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara d'appalto, disponendo per l'effetto la disapplicazione del medesimo provvedimento di revoca e di ogni altro atto ad essa prodromico, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Esponeva al riguardo l'attrice di essere risultata aggiudicataria, in data 16 novembre 2018, dell'appalto pubblico per la realizzazione del sistema di videosorveglianza urbana indetto dal Comune di con gara a procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con CP_1 il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo di euro
216.600,00, comprensivo di euro 5.000,00, per oneri della sicurezza, oltre i.v.a.. Contr Aggiungeva che con nota del 17 gennaio 2019 il disponeva che a causa dei non pochi eventi di natura vandalica la D.L. procedesse alla consegna del cantiere sotto riserva nelle more della stipulazione del contratto, al fine di rendere sicure nell'immediato talune aree e di garantire l'ordine pubblico.
Convocata dunque dalla D.L. per il successivo 23 gennaio 2019 – proseguiva l'attrice – si provvedeva, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.M. 49/2018, alla consegna parziale e sotto riserva di legge del cantiere, nelle more della acquisizione di tutte le autorizzazioni da parte degli uffici competenti alla installazione delle apparecchiature ubicate presso strutture private.
A seguito di detta consegna, proseguiva ancora l'attrice, dopo aver avviato i lavori ed eseguito tutte le opere che era possibile eseguire, riscontrava tuttavia l'esistenza di svariati imprevisti sì tali da precludere l'avanzamento dei lavori, come da segnalazioni alla D.L. a mezzo e-mail del 12 e 15 febbraio 2019, nonché a mezzo p.e.c. del successivo 22 febbraio
2019, con cui – essa attrice – dichiarava di rimanere in attesa delle necessarie direttive.
Conseguentemente con nota del 26 febbraio 2019 la D.L. informava il RUP, chiedendo l'utilizzo delle somme per i lavori in economia ed imprevisti già presenti nel quadro economico onde poter far fronte alle suddette problematiche e, per tutta risposta, il
Comune di , ignorando ciò, le richiedeva il versamento di somme in favore della CP_1 tesoreria e l'invio di documenti ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto.
In riscontro a quanto sopra l'attrice evidenziava, con nota del 7 marzo 2019, di aver predisposto tutta la documentazione necessaria e di essere in attesa della comunicazione circa la data per la stipula, nota quest'ultima rimasta pure priva di riscontro, così come priva di riscontro rimaneva la richiesta delle direttive necessarie alla soluzione degli imprevisti occorsi a seguito della consegna parziale e sotto riserva di legge dei lavori appaltati, al punto da dover nuovamente sollecitare il Comune ad assumere determinazioni in merito.
Pag. 2 di 7 Sennonché con nota del 18 marzo 2019 il Comune la diffidava all'immediata ripresa dei lavori evidenziando che in mancanza avrebbe revocato l'aggiudicazione definitiva.
A tanto seguiva la p.e.c. del 20 marzo 2019 con la quale l'odierna attrice contestava la fondatezza e pretestuosità delle argomentazioni svolte dal sollecitandolo CP_1 all'assunzione delle determinazioni in merito alle problematiche riscontrate con l'anzidetta pec del 22 febbraio 2019, ribadendo che dette problematiche non consentivano il completamento dei lavori indicati nel verbale di consegna parziale e, colla stessa nota, evidenziava che in caso di reiterato inadempimento della stazione appaltante nella risoluzione delle problematiche riscontrate, attesa l'intervenuta scadenza sia del termine di validità dell'offerta sia del termine per la stipula del contratto, non avrebbe confermato l'offerta di gara.
A seguito di tanto il con determinazione dirigenziale n. 230 del 9 aprile 2019 CP_1 revocava l'aggiudicazione dell'appalto per gravi inadempimenti e aggiudicava contestualmente l'appalto in favore dell'impresa seconda classificata in gara.
Aggiungeva pure l'attrice di aver impugnato tale provvedimento, insieme a tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e/o consequenziali, con ricorso dinanzi al TAR Puglia - Bari, che con sentenza n. 6 del 3 gennaio 2020 dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario.
Tanto premesso, deducendo l'insussistenza dei presupposti per la revoca dell'aggiudicazione e, in particolare, di un grave inadempimento ad essa imputabile, siccome dovuto a fattori sottratti al suo controllo ed imprevedibili attesa l'oggettiva impossibilità di prosecuzione dei lavori, e deducendo altresì l'insussistenza dei presupposti previsti dal disciplinare di gara ai fini della revoca, rassegnava le conclusioni di cui sopra, con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente costituitosi il contestava l'avversa domanda e ne Controparte_1 chiedeva la reiezione col favore delle spese di lite. Evidenziava, in particolare, che gli asseriti imprevisti tali non erano in quanto menzionati nel progetto esecutivo. Inoltre – sosteneva – l'appaltatrice non aveva realizzato e completato nessuna delle opere impiantistiche, neppure quelle per quali non sussistevano i lamentati imprevisti.
Non si costituiva invece l'altra convenuta e con provvedimento del 24 novembre
2020 il G.I., verificata la rituale evocazione in giudizio della stessa, ne dichiarava la
Pag. 3 di 7 contumacia.
La causa istruita con la prova documentale ed orale, all'udienza del 4 marzo 2025 veniva riservata da questo Giudice per la decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, primo comma, c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
È incontestato tra le parti ed emerge comunque dalla documentazione in atti, che il
, all'esito della gara con procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. CP_1 CP_1
50/2016, indetta con determinazione dirigenziale n. 253 del 20.04.2018, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, secondo comma, D.Lgs. cit., con determinazione n. 782 del 16 novembre 2018 aggiudicava in via definitiva l'appalto dei lavori di “Sistema di videosorveglianza urbana del comune di alla CP_1 odierna attrice (v. doc. n. 3 fasc. parte attrice).
È altresì pacifico e documentato che con comunicazione del 17 gennaio 2019 il responsabile unico del procedimento autorizzava il direttore del lavori alla consegna degli stessi sotto riserva di legge e in pendenza del contratto (v. doc. n. 4 ibidem) e che il successivo 23 gennaio 2019 le parti sottoscrivevano verbale di consegna parziale dei lavori in cui, tra l'altro, la dichiarava “… di essere pienamente edotta di tutte le circostanze di Parte_1 fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati alla impresa dal Capitolato
Speciale d'Appalto e di accettare la consegna parziale dei lavori senza sollevare riserva od eccezione alcuna.”, impegnandosi “ … a presentare, entro il giorno 28/01/2019 come da comunicazione a mezzo pec del 17/01/2019, eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e
Coordinamento nonché al Piano Operativo di Sicurezza …” (v. doc. n. 6 fasc. parte attrice e doc. n.
10 fasc. parte convenuta).
Pure pacifici tra le parti oggi qui in causa sono gli eventi immediatamente successivi della vicenda in esame, ed in particolare, le contestazioni mosse alla stazione appaltante dall'odierna attrice dopo l'avvio dei lavori e l'esecuzione di alcune opere, in relazione ad imprevisti da quest'ultima analiticamente elencati nelle mail del 12 e 15 febbraio 2019 e nella pec del 22 febbraio 2019, con cui si dava, tra l'altro atto della “… impossibilità di proseguire con le lavorazioni previste nel progetto esecutivo …” (v. doc. n. 7 e 8 fasc. parte attrice), nonché la diffida dell'amministrazione, con nota del 18 marzo 2019, alla immediata ripresa
Pag. 4 di 7 dei lavori, con l'avvertenza che in mancanza sarebbe stato avviato il procedimento per la revoca dell'aggiudicazione definitiva (v. doc. n. 2 ibidem), la pec di riscontro della Parte_1 del 20 marzo 2019 (v. doc. n. 13 bis) e, infine, la successiva determinazione n. 230 del 9 aprile 2019 di revoca (v. doc. n. 1 ibidem).
È pure emerso dall'esame della documentazione acquisita al carteggio processuale che in data 4 maggio 2018, il legale rappresentante della società convenuta effettuava un sopralluogo dell'area oggetto di appalto e, presa visione dei luoghi e delle strutture interessate, dichiarava “… di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l'accurato controllo delle ubicazioni delle varie componenti da installare …”, consultando altresì “… la documentazione tecnica disponibile relativa alla realizzazione del sistema di videosorveglianza …” e dichiarando pertanto “… di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'oggetto e di ritenere realizzabile, senza riserva di sorta, l'impianto di videosorveglianza urbana, secondo le condizioni e le prescrizioni del Capitolato” (v. “attestazione di avvenuto sopralluogo presa visione dei luoghi e delle strutture interessare”, in doc. n. 9 fasc. parte resistente).
Suddetta attestazione, peraltro prevista nel disciplinare di gara a pena di esclusione (v. sub 2, lett. e, “parte prima – presentazione offerta”, in doc. n. 20 fasc. parte convenuta), appare prima facie in linea con la dichiarazione di cui sopra resa dalla il 23 gennaio 2019 all'atto Parte_1 della sottoscrizione del verbale di consegna parziale per cui la stessa era pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati alla impresa dal capitolato speciale, ritenendo così realizzabile senza riserva di sorta l'impianto di videosorveglianza in parola secondo le condizioni e le prescrizioni del capitolato.
Quanto sopra porta a ritenere per ciò solo assolutamente legittimo il provvedimento adottato dal con determinazione dirigenziale n. 230 del 9 aprile 2019 Controparte_1 laddove, nell'evidenziare l'autonoma e unilaterale sospensione dei lavori da parte dell'appaltatrice, nonché la ingiustificata posizione assunta dalla stessa in contrasto con le dichiarazioni rese in precedenza ed in particolare, la individuazione nell'elenco prezzi unitari del computo metrico estimativo del progetto esecutivo nelle voci np. 24-25-26-27, ha correttamente ritenuto sussistenti i presupposti per disporre la revoca dell'aggiudicazione definitiva a causa dei gravi inadempimenti dovuti al mancato rispetto
Pag. 5 di 7 degli obblighi assunti e di quanto dichiarato in sede di gara, in fase di consegna dei lavori e di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.
Ed invero il par. 4, lett. d-2, pag. 11/13 del bando e disciplinare di gara, nel richiamare le disposizione di cui agli art. 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 in relazione ai controlli e alle relative, espressamente prevede che la stazione appaltante possa “revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate…”, violazione che nel caso di specie deve ritenersi sussistente atteso il conflitto – di importanza tale da incrinare la fiducia della controparte – emerso tra quanto dichiarato dall'appaltatrice al momento del sopralluogo e quanto dalla medesima dichiarato,
a distanza di pochi giorni dalla presa in consegna del cantiere, adducendo imprevisti e ostacoli in parte già considerati e conteggiati nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo.
Attesa pertanto l'assoluta correttezza del comportamento posto in essere dall'amministrazione convenuta con la revoca dell'aggiudicazione, rigettata va pure qualsivoglia richiesta risarcitoria dell'attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi dell'art. 5, sesto comma, D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022, in base allo scaglione valoriale compreso tra euro 26.000,00 ad euro 52.000,01, applicando ex art. 4, primo comma, D.M. cit. una diminuzione pari al 50% per ciascuna fase, in considerazione della modesta attività prestata, modestia delle questioni giuridiche e di fatto trattate e, comunque, al fine di ricondurre gli importi liquidati entro limiti di equità
e ragionevolezze.
Nulla per le spese riguardo invece l'altra convenuta attesa la mancata costituzione della stessa.
Rigettata va infine la domanda del convenuto di risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c., non essendo affatto risultato che la controparte abbia agito con mala fede o colpa grave, né sono emersi elementi atti ad identificare concretamente l'effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della stessa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nel confronti del Parte_1
Pag. 6 di 7 , in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in complessivi euro 3.808,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli altri accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 4 settembre 2025
IL G.O.T.
Dott. Lagioia Giuseppe
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Lagioia Giuseppe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6442 dell'anno 2020 di R.G.
TRA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Bari presso lo studio degli Avv.ti INGRAVALLE F. MASSIMO e
MASTROPIERRO CORRADO, che la rappresentano e difendono
- ATTRICE -
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. PETRONELLA DOMENICO EMANUELE, che lo rappresenta e difende
- CONVENUTO -
Controparte_2
- CONVENUTA CONTUMACE -
Disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa passava in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, precisate all'udienza del 18 marzo 2025.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione notificato il 21 maggio 2020 la evocava in giudizio Parte_1
Cont la e il per sentire condannare quest'ultimo al Parte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni dalla stessa subiti a causa dell'illegittima ed illecita revoca dell'aggiudicazione, da quantificarsi in corso di causa ovvero da liquidarsi in via equitativa, il tutto previa declaratoria di insussistenza dei presupposti per la revoca della stessa aggiudicazione da parte del e, in ogni caso, con declaratoria di insussistenza CP_1 dell'inadempimento di essa attrice alle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara d'appalto, disponendo per l'effetto la disapplicazione del medesimo provvedimento di revoca e di ogni altro atto ad essa prodromico, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Esponeva al riguardo l'attrice di essere risultata aggiudicataria, in data 16 novembre 2018, dell'appalto pubblico per la realizzazione del sistema di videosorveglianza urbana indetto dal Comune di con gara a procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con CP_1 il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo di euro
216.600,00, comprensivo di euro 5.000,00, per oneri della sicurezza, oltre i.v.a.. Contr Aggiungeva che con nota del 17 gennaio 2019 il disponeva che a causa dei non pochi eventi di natura vandalica la D.L. procedesse alla consegna del cantiere sotto riserva nelle more della stipulazione del contratto, al fine di rendere sicure nell'immediato talune aree e di garantire l'ordine pubblico.
Convocata dunque dalla D.L. per il successivo 23 gennaio 2019 – proseguiva l'attrice – si provvedeva, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.M. 49/2018, alla consegna parziale e sotto riserva di legge del cantiere, nelle more della acquisizione di tutte le autorizzazioni da parte degli uffici competenti alla installazione delle apparecchiature ubicate presso strutture private.
A seguito di detta consegna, proseguiva ancora l'attrice, dopo aver avviato i lavori ed eseguito tutte le opere che era possibile eseguire, riscontrava tuttavia l'esistenza di svariati imprevisti sì tali da precludere l'avanzamento dei lavori, come da segnalazioni alla D.L. a mezzo e-mail del 12 e 15 febbraio 2019, nonché a mezzo p.e.c. del successivo 22 febbraio
2019, con cui – essa attrice – dichiarava di rimanere in attesa delle necessarie direttive.
Conseguentemente con nota del 26 febbraio 2019 la D.L. informava il RUP, chiedendo l'utilizzo delle somme per i lavori in economia ed imprevisti già presenti nel quadro economico onde poter far fronte alle suddette problematiche e, per tutta risposta, il
Comune di , ignorando ciò, le richiedeva il versamento di somme in favore della CP_1 tesoreria e l'invio di documenti ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto.
In riscontro a quanto sopra l'attrice evidenziava, con nota del 7 marzo 2019, di aver predisposto tutta la documentazione necessaria e di essere in attesa della comunicazione circa la data per la stipula, nota quest'ultima rimasta pure priva di riscontro, così come priva di riscontro rimaneva la richiesta delle direttive necessarie alla soluzione degli imprevisti occorsi a seguito della consegna parziale e sotto riserva di legge dei lavori appaltati, al punto da dover nuovamente sollecitare il Comune ad assumere determinazioni in merito.
Pag. 2 di 7 Sennonché con nota del 18 marzo 2019 il Comune la diffidava all'immediata ripresa dei lavori evidenziando che in mancanza avrebbe revocato l'aggiudicazione definitiva.
A tanto seguiva la p.e.c. del 20 marzo 2019 con la quale l'odierna attrice contestava la fondatezza e pretestuosità delle argomentazioni svolte dal sollecitandolo CP_1 all'assunzione delle determinazioni in merito alle problematiche riscontrate con l'anzidetta pec del 22 febbraio 2019, ribadendo che dette problematiche non consentivano il completamento dei lavori indicati nel verbale di consegna parziale e, colla stessa nota, evidenziava che in caso di reiterato inadempimento della stazione appaltante nella risoluzione delle problematiche riscontrate, attesa l'intervenuta scadenza sia del termine di validità dell'offerta sia del termine per la stipula del contratto, non avrebbe confermato l'offerta di gara.
A seguito di tanto il con determinazione dirigenziale n. 230 del 9 aprile 2019 CP_1 revocava l'aggiudicazione dell'appalto per gravi inadempimenti e aggiudicava contestualmente l'appalto in favore dell'impresa seconda classificata in gara.
Aggiungeva pure l'attrice di aver impugnato tale provvedimento, insieme a tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e/o consequenziali, con ricorso dinanzi al TAR Puglia - Bari, che con sentenza n. 6 del 3 gennaio 2020 dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario.
Tanto premesso, deducendo l'insussistenza dei presupposti per la revoca dell'aggiudicazione e, in particolare, di un grave inadempimento ad essa imputabile, siccome dovuto a fattori sottratti al suo controllo ed imprevedibili attesa l'oggettiva impossibilità di prosecuzione dei lavori, e deducendo altresì l'insussistenza dei presupposti previsti dal disciplinare di gara ai fini della revoca, rassegnava le conclusioni di cui sopra, con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente costituitosi il contestava l'avversa domanda e ne Controparte_1 chiedeva la reiezione col favore delle spese di lite. Evidenziava, in particolare, che gli asseriti imprevisti tali non erano in quanto menzionati nel progetto esecutivo. Inoltre – sosteneva – l'appaltatrice non aveva realizzato e completato nessuna delle opere impiantistiche, neppure quelle per quali non sussistevano i lamentati imprevisti.
Non si costituiva invece l'altra convenuta e con provvedimento del 24 novembre
2020 il G.I., verificata la rituale evocazione in giudizio della stessa, ne dichiarava la
Pag. 3 di 7 contumacia.
La causa istruita con la prova documentale ed orale, all'udienza del 4 marzo 2025 veniva riservata da questo Giudice per la decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, primo comma, c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
È incontestato tra le parti ed emerge comunque dalla documentazione in atti, che il
, all'esito della gara con procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. CP_1 CP_1
50/2016, indetta con determinazione dirigenziale n. 253 del 20.04.2018, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, secondo comma, D.Lgs. cit., con determinazione n. 782 del 16 novembre 2018 aggiudicava in via definitiva l'appalto dei lavori di “Sistema di videosorveglianza urbana del comune di alla CP_1 odierna attrice (v. doc. n. 3 fasc. parte attrice).
È altresì pacifico e documentato che con comunicazione del 17 gennaio 2019 il responsabile unico del procedimento autorizzava il direttore del lavori alla consegna degli stessi sotto riserva di legge e in pendenza del contratto (v. doc. n. 4 ibidem) e che il successivo 23 gennaio 2019 le parti sottoscrivevano verbale di consegna parziale dei lavori in cui, tra l'altro, la dichiarava “… di essere pienamente edotta di tutte le circostanze di Parte_1 fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati alla impresa dal Capitolato
Speciale d'Appalto e di accettare la consegna parziale dei lavori senza sollevare riserva od eccezione alcuna.”, impegnandosi “ … a presentare, entro il giorno 28/01/2019 come da comunicazione a mezzo pec del 17/01/2019, eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e
Coordinamento nonché al Piano Operativo di Sicurezza …” (v. doc. n. 6 fasc. parte attrice e doc. n.
10 fasc. parte convenuta).
Pure pacifici tra le parti oggi qui in causa sono gli eventi immediatamente successivi della vicenda in esame, ed in particolare, le contestazioni mosse alla stazione appaltante dall'odierna attrice dopo l'avvio dei lavori e l'esecuzione di alcune opere, in relazione ad imprevisti da quest'ultima analiticamente elencati nelle mail del 12 e 15 febbraio 2019 e nella pec del 22 febbraio 2019, con cui si dava, tra l'altro atto della “… impossibilità di proseguire con le lavorazioni previste nel progetto esecutivo …” (v. doc. n. 7 e 8 fasc. parte attrice), nonché la diffida dell'amministrazione, con nota del 18 marzo 2019, alla immediata ripresa
Pag. 4 di 7 dei lavori, con l'avvertenza che in mancanza sarebbe stato avviato il procedimento per la revoca dell'aggiudicazione definitiva (v. doc. n. 2 ibidem), la pec di riscontro della Parte_1 del 20 marzo 2019 (v. doc. n. 13 bis) e, infine, la successiva determinazione n. 230 del 9 aprile 2019 di revoca (v. doc. n. 1 ibidem).
È pure emerso dall'esame della documentazione acquisita al carteggio processuale che in data 4 maggio 2018, il legale rappresentante della società convenuta effettuava un sopralluogo dell'area oggetto di appalto e, presa visione dei luoghi e delle strutture interessate, dichiarava “… di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l'accurato controllo delle ubicazioni delle varie componenti da installare …”, consultando altresì “… la documentazione tecnica disponibile relativa alla realizzazione del sistema di videosorveglianza …” e dichiarando pertanto “… di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'oggetto e di ritenere realizzabile, senza riserva di sorta, l'impianto di videosorveglianza urbana, secondo le condizioni e le prescrizioni del Capitolato” (v. “attestazione di avvenuto sopralluogo presa visione dei luoghi e delle strutture interessare”, in doc. n. 9 fasc. parte resistente).
Suddetta attestazione, peraltro prevista nel disciplinare di gara a pena di esclusione (v. sub 2, lett. e, “parte prima – presentazione offerta”, in doc. n. 20 fasc. parte convenuta), appare prima facie in linea con la dichiarazione di cui sopra resa dalla il 23 gennaio 2019 all'atto Parte_1 della sottoscrizione del verbale di consegna parziale per cui la stessa era pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati alla impresa dal capitolato speciale, ritenendo così realizzabile senza riserva di sorta l'impianto di videosorveglianza in parola secondo le condizioni e le prescrizioni del capitolato.
Quanto sopra porta a ritenere per ciò solo assolutamente legittimo il provvedimento adottato dal con determinazione dirigenziale n. 230 del 9 aprile 2019 Controparte_1 laddove, nell'evidenziare l'autonoma e unilaterale sospensione dei lavori da parte dell'appaltatrice, nonché la ingiustificata posizione assunta dalla stessa in contrasto con le dichiarazioni rese in precedenza ed in particolare, la individuazione nell'elenco prezzi unitari del computo metrico estimativo del progetto esecutivo nelle voci np. 24-25-26-27, ha correttamente ritenuto sussistenti i presupposti per disporre la revoca dell'aggiudicazione definitiva a causa dei gravi inadempimenti dovuti al mancato rispetto
Pag. 5 di 7 degli obblighi assunti e di quanto dichiarato in sede di gara, in fase di consegna dei lavori e di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.
Ed invero il par. 4, lett. d-2, pag. 11/13 del bando e disciplinare di gara, nel richiamare le disposizione di cui agli art. 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 in relazione ai controlli e alle relative, espressamente prevede che la stazione appaltante possa “revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate…”, violazione che nel caso di specie deve ritenersi sussistente atteso il conflitto – di importanza tale da incrinare la fiducia della controparte – emerso tra quanto dichiarato dall'appaltatrice al momento del sopralluogo e quanto dalla medesima dichiarato,
a distanza di pochi giorni dalla presa in consegna del cantiere, adducendo imprevisti e ostacoli in parte già considerati e conteggiati nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo.
Attesa pertanto l'assoluta correttezza del comportamento posto in essere dall'amministrazione convenuta con la revoca dell'aggiudicazione, rigettata va pure qualsivoglia richiesta risarcitoria dell'attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi dell'art. 5, sesto comma, D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022, in base allo scaglione valoriale compreso tra euro 26.000,00 ad euro 52.000,01, applicando ex art. 4, primo comma, D.M. cit. una diminuzione pari al 50% per ciascuna fase, in considerazione della modesta attività prestata, modestia delle questioni giuridiche e di fatto trattate e, comunque, al fine di ricondurre gli importi liquidati entro limiti di equità
e ragionevolezze.
Nulla per le spese riguardo invece l'altra convenuta attesa la mancata costituzione della stessa.
Rigettata va infine la domanda del convenuto di risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c., non essendo affatto risultato che la controparte abbia agito con mala fede o colpa grave, né sono emersi elementi atti ad identificare concretamente l'effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della stessa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nel confronti del Parte_1
Pag. 6 di 7 , in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in complessivi euro 3.808,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli altri accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 4 settembre 2025
IL G.O.T.
Dott. Lagioia Giuseppe
Pag. 7 di 7