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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/05/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9473/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 9473 del R.G.A.C. dell'anno 2018, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 25.10.2024, vertente
TRA
(c.f. , in qualità di titolare della impresa Parte_1 C.F._1
individuale , rappresentato e difeso, giusta mandato in Controparte_1
atti, dall'avv. Antonella Capaldo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
in Bellizzi, alla Via Trento n. 21;
- ATTORE -
E
(c.f. e p.iva ), in persona dell'avv. Carmine Controparte_2 P.IVA_1
Perrotta, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Franco Altieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Rivello (PZ), alla Via S. Maria n.
50;
- CONVENUTA –
E
1 (già c.f. e Controparte_3 Controparte_4
p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2
mandato in atti, dagli avv.ti Leonardo Masi e Martina Gentile, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tiziana Aiello sito in Salerno, Piazza Umberto I n. 1;
- CONVENUTA –
NONCHÈ
(c.f. ), in proprio, quale socia Controparte_5 C.F._2
illimitatamente responsabile della società Val. Ant. s.n.c. di RT IN e
[...]
nonché quale rapp.te legale della medesima società, avente sede legale in CP_5
Bellizzi (Sa) alla via Cuomo n. 80, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv.
Antonella Capaldo, unitamente alla quale è elettivamente domiciliata presso il suo studio,
in Bellizzi, alla Via Trento n. 21;
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA –
NONCHÈ
NA NT, in atti generalizzata, non costituita;
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE -
OGGETTO: accertamento del credito derivante da prelievo fraudolento di energia elettrica.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, note telematiche ex art. 127ter c.p.c., comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.10.2018 , in qualità di titolare della Parte_1
impresa individuale deduceva che: in data 1.10.2015 siglava un contratto con CP_1
RT IN e nella qualità di socie amministratrici con poteri Controparte_5
congiunti della società “VAL.ANT s.n.c. di RT IN e ER ON, avente
2 ad oggetto l'affitto dell'azienda esercente l'attività di centro estetico e solarium con sede in
Bellizzi, alla via Cuomo n. 80; in data 29 maggio 2018 la società Controparte_2
effettuava un sopralluogo presso il centro estetico , all'esito del quale veniva CP_1
redatto il verbale n. 535200561/2018 in cui veniva riscontrata “l'esistenza di un cavo abusivo
collegato sulla presa di alimentazione Enel tramite un interruttore da 125 che avrebbe consentito il
prelievo di energia e potenza non registrate dal misuratore”, senza riportare, tuttavia, una descrizione accurata del posizionamento del cavo, né l'indicazione dei macchinari ai quali era collegato, né l'allegazione di fotografie seppur richiamate;
successivamente la società
comunicava all'attore di aver Controparte_6
proceduto a ricostruire “i quantitativi di energia elettrica e di potenza relativi al periodo 10/2015
– 05/2018 sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”,
inoltrando la fattura n. 0379236 pari ad € 109.459,53; il cavo abusivo era presumibilmente collegato a quattro apparecchiature abbronzanti acquistate il 24.11.2012 dalla società “Val.
Ant. S.n.c. di RT IN e ER ON, le quali erano dotate di apposite schede elettroniche e timer con memoria ineludibile, che permettevano di verificare i tempi di lavoro e i consumi effettivi;
in data 1.8.2018 la società Smart Technologies, per il tramite di , a seguito della richiesta avanzata dal , redigeva perizia in cui Persona_1 Parte_1
venivano riportati i tempi di lavoro totali inerenti al funzionamento delle quattro apparecchiature abbronzanti, così come registrati dalle rispettive schede elettroniche immodificabili, pari a complessive 6.569,50 ore di funzionamento e 119.554,789,80 Watt
consumati alla data dell' 1.8.2018, corrispondenti a circa € 49.000,00 per il periodo 10/2015 –
05/2018; non era comunque possibile determinare con certezza l'esatto ammontare del credito, per mancanza di elementi idonei all'accertamento, quali la natura e la qualità del cavo prelevato, il suo esatto posizionamento, la capacità di prelievo abusivo di energia, la data di sua installazione;
sulla scorta di tale perizia l'attore contestava alle società
[...]
e l'importo richiesto e fatturato pari a complessivi Controparte_7 Controparte_3
€ 109.459,53, richiedendo un ricalcolo dello stesso mediante verifica dei dati memorizzati delle apparecchiature abbronzanti presumibilmente collegate al cavo abusivo, nonché un
Contro accesso sui luoghi per la verifica di quanto asserito;
la società CP_3
3 dichiarava di “non poter entrare nel merito delle verifiche effettuate dal distributore sulla misura dei
prelievi di energia elettrica e di potenza, poiché per legge è l'impresa di distribuzione il soggetto
responsabile della misura dei consumi (delibera 646/2015/R/eel – TIQE)”, confermando la
[... correttezza della fatturazione;
non veniva invece dato alcun riscontro dalla società
Controparte_7
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'attore rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale di Salerno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così
provvedere: - Emettere sentenza di accertamento negativo in ordine al diritto di credito vantato dalle
società convenute nei confronti del Sig. in virtù della fattura n. 0379236 pari ad € Parte_1
109.459,53 con annullamento della relativa fattura e declaratoria di non debenza delle somme in essa
riportate; - Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario“.
Il 31.1.2019 si costituiva la evidenziando la fondatezza Controparte_3
della proprio pretesa creditoria nei confronti del e chiedendo la chiamata in causa Parte_1
di RT IN e in proprio e in qualità di socie della “Val. Ant. Controparte_5
s.n.c. di RT IN e Controparte_5
In particolare, eccepiva che: la è una società che svolge attività di Controparte_3
fornitura e vendita di energia elettrica certificata da fonti rinnovabili presso clienti finali
business e domestici;
in data 10.5.2014 aveva sottoscritto il contratto di fornitura n.
MA14A124214 con la società Val.Ant., avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica per uso non domestico e in data 11.9.2015 era subentrato in tale contratto Parte_1
in qualità di titolare firmatario della ditta individuale , attraverso la
[...] CP_1
sottoscrizione di apposita richiesta di voltura del punto di fornitura di energia elettrica n.
IT001E81683931; la aveva iniziato, pertanto, a fornire energia elettrica Controparte_3
in favore del volturante a far data dall'1.10.2015; prima che il POD n. IT001E81683931
oggetto di causa fosse fornito da il competente Distributore di energia Controparte_3
elettrica, aveva rilevato delle anomalie nei prelievi di energia, a far Controparte_2
data dall'1.6.2013 e fino all'intervento tecnico “ripristinatorio” del medesimo Distributore,
effettuato nel giugno 2018; all'esito del sopralluogo effettuato il 29.5.2018 Controparte_2
aveva accertato la presenza di un cavo nel contatore della che
[...] CP_1
4 consentiva il prelievo abusivo di energia e per l'effetto dall' 1.6.2013 e per i successivi cinque anni, i consumi registrati dal contatore erano risultati nettamente inferiori rispetto a quelli realmente fruiti dagli utenti succedutisi nel contratto di fornitura;
in base a tale sopralluogo i consumi reali si erano, infatti, rivelati nettamente superiori a quelli dichiarati dalle controparti e per tali ragioni la vantava: Controparte_3
a) un credito di € 40.266,60 nei confronti di RT IN e in Controparte_5
proprio e in qualità di socie della Val. Ant. s.n.c., a titolo di consumi illecitamente sottratti per manomissione del contatore nel periodo dall'1.10.2014 al 30.9.2015, portato dalla fattura n. 379235 del 15.7.2018, oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo;
b) un credito nei confronti del in proprio e in qualità di titolare della ditta Parte_1
individuale Bora Bora Sun, odierno attore, pari a € 117.478,81 derivante:
b.1) da € 109.459,53, di cui alla fattura n. 379236 del 15.7.2018, a titolo di consumi illecitamente sottratti per manomissione del contatore nel periodo dall'1.10.2015 al
31.5.2018;
b.2.) da € 8.019,28, di cui alle fatture nn. 159684 del 15.4.2018, n. 214158 del 15.5.2018, n.
270624 del 15.6.2018, n. 329682 del 15.7.2018, n. 442850 del 15.8.2018 e n. 5081100 del
15.9.2018, allegate in atti, tutte emesse in costanza di rapporto e mai pagate dalla controparte.
In virtù di quanto esposto la chiedeva: “in via preliminare: autorizzare Controparte_3
e disporre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., se ritenuto previa fissazione di altra udienza di prima
comparizione, la citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. di Val.Ant Snc di
RT IN e al fine di vedere accertato il diritto di credito di Controparte_5 [...]
pari a € 40.266,60, IVA compresa, oltre interessi moratori, portato dalla Controparte_3
fattura n. 379235 del 15.7.2018, emessa da e mai saldata dai terzi chiamati debitori CP_3
solidali; in ogni caso, sempre in via preliminare: emettere ordinanza immediatamente esecutiva ex
art. 186 bis c.p.c. avverso la ditta individuale e il Sig. Controparte_1 Parte_1
in proprio, per il pagamento delle somme da questi non contestate, e cioè: (i) in tesi, per €
[...]
59.777,39, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002; (ii) in ipotesi, per € 49.000,00, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002; in via preliminare e in ipotesi: laddove l'Ill.mo
5 Giudice non ritenesse di emettere ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., emettere apposita ordinanza di
ingiunzione provvisoriamente esecutiva sensi dell'art. 186 ter, comma 2, c.p.c.: (i) in tesi, per €
59.777,39, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo (ii) in
ipotesi, per € 49.000,00, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo;
nel merito: rigettare integralmente la domanda di parte attrice e, per converso, accertare
l'esistenza del credito di nei confronti della ditta individuale CP_3 Controparte_1
e del Sig. in proprio, portato dalla fattura n. 379236 del 15.7.2018,
[...] Parte_1
pari a € 109.459,53, IVA compresa, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 e, per
l'effetto; in via riconvenzionale: (i) condannare il Sig. in proprio e in qualità di Parte_1
titolare firmatario della ditta individuale a pagare in favore di Controparte_1
l'importo di € 109.459,53, IVA inclusa, di cui alla fattura n. 379236 del 15.7.2018, CP_3
oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002, dalla scadenza della fattura al saldo;
(ii)
accertare il diritto di credito di nei confronti del Sig. portato dalle CP_3 Parte_1
fatture nn. 159684 del 15.4.2018, 214158 del 15.5.2018, 270624 del 15.6.2018, 329682 del 15.7.2018,
442850 del 15.8.2018 e 5081100 del 15.9.2018, per complessivi € 8.019,28, IVA inclusa, e per l'effetto
condannare il Sig. in proprio e in qualità di titolare firmatario della ditta Parte_1
individuale al pagamento in favore di Controparte_1 CP_3
dell'importo complessivo di € 8.019,28, IVA inclusa, portato da dette fatture, oltre interessi moratori
ex artt. 4 e 5 L. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
in ogni caso, sempre in via
riconvenzionale: condannare Val.Ant. Snc di RT IN e nonché la Controparte_5
Sig.ra IN RT e la Sig.ra in solido fra loro, al pagamento di € Controparte_5
40.266,60, IVA inclusa, portato dalla fattura n. 379235 del 15.7.2018, oltre interessi moratori ex artt.
4 e 5 L. 231/2002 dalla scadenza al saldo;
in ipotesi, e in via riconvenzionale trasversale subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito ritenga, in tutto o in parte
fondata la domanda attorea, Voglia: (i) condannare , a manlevare e tenere Controparte_2
indenne a qualsiasi conseguenza pregiudizievole del processo Controparte_3
e/o qualsiasi diritto, ragione e/o pretesa avversaria, con vittoria di spese ed onorari;
(ii) in ogni caso,
condannare a tenere indenne da tutti gli Controparte_8 Controparte_3
esborsi già sostenuti da in relazione ai consumi ricostruiti da Controparte_3 Controparte_8
6 all'esito della propria verifica circa la manomissione del contatore (e in ipotesi accertati dall'Ill.mo
Tribunale come non corretti), e dunque a rifondere e corrispondere detti importi alla comparente;
in
ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali”.
In data 1.2.2019 si costituiva, altresì, la impugnando estensivamente Controparte_2
la domanda proposta dall'attore nonché la documentazione allegata, eccependone l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza in fatto e in diritto. La società
convenuta, in particolare, replicava a quanto asserito dall'attore deducendo che: la natura e
la qualità del cavo prelevato” risultano chiaramente dal verbale, trattandosi di cavo in rame
(qualità) della sezione di 4x150 mmq e, dunque, di cavo trifase da 150 mmq (natura); “la
capacità di prelievo abusivo di energia” è proprio conseguenza della natura e della qualità del cavo, tenuto conto dei criteri indicati dalla normativa tecnica di settore e, segnatamente,
dalla norma CEI-UNEL 35024; “la data della sua installazione” non si vede come potesse essere conosciuta dai verificatori all'atto dell'ispezione compiuta sul gruppo di misura e come potesse essere indicata nel relativo verbale.
In ragione delle proprie argomentazioni, la società convenuta concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree e, in subordine, il rigetto delle eventuali domande rivolte ad dall'altra convenuta, perché nulle, inammissibili, improcedibili, Controparte_2
indimostrate, oltre che infondate in fatto e diritto;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Con decreto dell'1.2.2019 il giudice differiva la prima udienza al fine di permettere alla i provvedere alla chiamata in causa dei terzi Val. Ant. S.n.c., RT Controparte_3
IN e el rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. Controparte_5
Il 20.9.2019 si costituiva la terza chiamata in causa , anche nella Controparte_5
qualità di legale rapp.te della società terza chiamata in causa, la quale eccepiva: l'incertezza del credito vantato nei propri confronti;
la completa estraneità della società Val.Ant. s.n.c. ai fatti di causa;
l'inesigibilità del credito vantato nei propri confronti;
l'inutilizzabilità del verbale n. 535200561/2018 del 29 maggio 2018 nei confronti della società Val.Ant S.n.c., in
7 quanto redatto alla presenza di altri soggetti;
la prescrizione del diritto di credito vantato ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
A fronte di tali argomentazioni la terza chiamata in causa concludeva chiedendo di rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta Controparte_3
nei propri confronti e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto in virtù della fattura n.
379235 del 15 luglio 2018 per tutti i motivi esposti in premessa;
in subordine, nell' ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale, di rideterminare l'importo del credito vantato nella misura accertata in corso di causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Pur ritualmente citata, RT IN non si costituiva in giudizio e, con ordinanza del
29.10.2019, ne veniva dichiarata la contumacia, nonché rigettate le istanze ex art. 186-bis e
186-ter c.p.c. formulate dalla con concessione alle parti dei termini di Controparte_3
cui all'art. 183, VI co, c.p.c.
Acquisita documentazione varia, la causa veniva istruita a mezzo CTU espletata dall'NE , il quale, in data 30.6.2021, depositava il proprio elaborato Persona_2
peritale. Con ordinanza del 26.10.2021 il Giudice chiedeva al perito di fornire maggiori dettagli in ordini alle controdeduzioni sollevate dalle parti e la relazione definitiva veniva depositata il 23.12.2021.
Dopo vari rinvii e mutato il Giudice, con ordinanza del 25.10.2024, la causa veniva riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULL'ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO DELL'ATTORE
La domanda attorea e la prima domanda riconvenzionale proposta dalla CP_3
possono essere esaminate congiuntamente, vertendo entrambe sull'accertamento del
[...]
credito vantato da quest'ultima nei confronti di . Parte_1
Occorre premettere che la fattura n. 0379236 contestata dal è stata emessa dalla Parte_1
a seguito di un controllo effettuato da dal quale Controparte_3 Controparte_2
8 emergevano prelievi fraudolenti di energia per manomissione del contatore nel periodo dall'1.10.2015 al 31.5.2018.
Orbene, il presupposto di tale credito non viene contesto dall'attore, di talché si può
circoscrivere ulteriormente l'oggetto dell'accertamento esclusivamente al quantum del credito piuttosto che all'an, il quale risulta pacifico.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale nel caso in cui l'alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente: “la minore
contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel
valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio
di liquidazione del "quantum" in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato,
ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice
anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici
od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare
consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente” (Cass. sent. n. 13605/2019).
Il principio appena esposto si ritrova nel solco tracciato dalla giurisprudenza in merito al riparto dell'onere della prova in tema di accertamento negativo del credito per cui, ai sensi dell'art. 2697 c. c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio
di accertamento negativo (Cass. sent. n. 19154/2018; 297/2020; n. 15771/2022; n. 28984/2023).
Invero, anche nel caso di azione di accertamento negativo, le regole di distribuzione dell'onere della prova, di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti (ex multis Cass. sent. n. 9706/2024).
Per tali ragioni l'onere della prova del credito grava sulle società convenute.
Dall'espletata istruttoria è emerso che la la sono Controparte_3 Controparte_2
riuscite a provare soltanto i consumi di energia illecitamente sottratta nel periodo che va
9 dall'ottobre 2016 al maggio 2018 per cui, come si legge a pag. 6 dell'elaborato peritale depositato in data 30.6.2021: “il credito esigibile da secondo i regolamenti in vigore CP_3
sono solo quelli riportati nel foglio di calcolo identificato come allegato 1 alla presente relazione ed è
pari € 74.291,38 comprensivo di IVA”.
Per tali ragioni viene accertato anche il credito pari a € 8.019,28, IVA inclusa, relativo alle fatture n. 159684 del 15.4.2018, n. 214158 del 15.5.2018, n. 270624 del 15.6.2018, n. 329682 del
15.7.2018, n. 442850 del 15.8.2018 e n. 5081100 del 15.9.2018, in quanto derivante da consumi regolarmente registrati e verificati dal CTU.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione
(Cass. sent. n. 7341/04).
La scrivente condivide ed applica il principio di diritto enunciato dalla S.C. di Cassazione,
in ordinanza n. 11917 del 6.5.2021 secondo cui “Qualora il giudice del merito aderisca al parere
del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata
motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per
relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo
e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della
consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti
di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5
c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una
o all'altra conclusione”.
Nel caso di specie, non sono pervenute osservazioni delle parti con riferimento alle fatture n. 159684 del 15.4.2018, n. 214158 del 15.5.2018, n. 270624 del 15.6.2018, n. 329682 del
15.7.2018, n. 442850 del 15.8.2018 e n. 5081100 del 15.9.2018, conseguendone che l'obbligo di motivazione sulla condivisione delle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale risulta
10 attenuato ed il Tribunale può limitarsi a condividere pienamente le conclusioni e gli accertamenti compiuti sul punto dal perito da intendersi richiamati per relationem.
Dunque, a seguito della ricostruzione dei consumi e quantificazione svolta, il credito totale
che vanta la nei confronti di con riferimento alle Controparte_3 Parte_1
fatture n. 159684 del 15.4.2018, n. 214158 del 15.5.2018, n. 270624 del 15.6.2018, n. 329682 del
15.7.2018, n. 442850 del 15.8.2018 e n. 5081100 del 15.9.2018 risulta pari a complessivi €
8.019,28, IVA inclusa.
Per quanto riguarda, invece, l'importo della fattura n. 0379236, sono pervenute svariate osservazioni sia dal CTP della he dai difensori delle altre parti, per cui Controparte_3
è necessario soffermarsi sulle ragioni per cui si aderisce alle conclusioni a cui è giunto il
CTU.
Sul punto la giurisprudenza ha recentemente chiarito che l'aggravio motivazionale del giudice è bilanciato dall'obbligo per il ricorrente di indicare un fatto storico decisivo,
emerso nel contraddittorio, che il giudice abbia omesso di considerare, in quanto non è
sufficiente criticare la consulenza tecnica recepita senza evidenziare un fatto decisivo non considerato (Cass. sent. n. 27354/ 2024).
Per cui ci si soffermerà soltanto sulle controdeduzioni aventi ad oggetto fatti decisivi.
Orbene, per quanto riguarda le controdeduzioni proposte dal consulente tecnico della
[...]
, si sostengono le conclusioni cui è pervenuto il CTU dal momento che Controparte_9
l'ausiliario del giudice ha effettuato il calcolo dall'energia effettivamente consumata dal centro estetico tenendo in considerazione la tipologia di attività svolta nonché gli orari di apertura dal centro estetico , rendicontando i presunti consumi sulla base CP_1
delle fasce orarie di energia elettrica F1 (lun-ven dalle ore 8.00 alle 19.00), che totalizzano in un mese 286 ore;
F2 (ore intermedie, lun-ven dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00) che totalizzano in un mese 130 ore;
F3 (lun-sab dalle 23.00 alle 7.00 + domenica e giorni festivi
24/24h) che totalizzano in un mese 304 ore. Procedendo in questo modo si rinviene un consumo pari a € 74.291,38 comprensivo di IVA.
11 Anche il consulente di parte attrice ha presentato osservazioni critiche alla bozza di elaborato peritale – da intendersi integralmente richiamate – che sono state disattese dal
CTU con motivazione esauriente. Nelle note critiche del CTP si offre una diversa prospettazione di alcune considerazioni del perito, ma dal loro esame non emergono profili di illogicità ed incoerenza dell'accertamento svolto dal CTU, che pertanto si condivide e si fa proprio, in considerazione della terzietà e dell'assolvimento dell'incarico nell'interesse del Tribunale e della piena conformità ed aderenza ai quesiti che gli sono stati assegnati.
In particolare, parte attrice ha chiesto un ricalcolo basato su una rivalutazione dei consumi effettuati nella fascia F1 e F2 e sull'eliminazione della fascia F3, in quanto riferibile alla domenica e ai periodi festivi. Orbene, l'allegato B delle “Disposizioni dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia
elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche
per l'erogazione del servizio di connessione”, chiarisce all'art.
4.1 che “Il soggetto responsabile
dell'installazione e della manutenzione dei misuratori è: a) con riferimento ai punti di prelievo nella
titolarità di clienti finali, l'impresa distributrice”; mentre all'art.
4.5 individua il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali, nel gestore della rete pubblica da cui tali punti prelevano l'energia elettrica;
di conseguenza, essendo società distributrice soggetta ad attività di Controparte_2
direzione e coordinamento di Enel s.p.a., è l'unico soggetto responsabile delle misurazioni di energia elettrica ed è per questo che anche il CTU ha basato la sua perizia sui calcoli e sui criteri da questa utilizzati, non avendo la possibilità di misurare l'energia elettrica consumata direttamente sul contatore dell'attore. Inoltre, parte attrice si limita solo ad allegare la circostanza dalla stessa dedotta e portata a fondamento delle proprie osservazioni, senza, tuttavia, portare alcuna prova a sostegno dell'assunto.
Parimenti risulta non provata la circostanza, pure addotta, relativa all'allaccio del cavo abusivo alle quattro macchine abbronzanti;
infatti la stessa non risulta nè dal verbale di del
12 sopralluogo redatto dai tecnici incaricati dalla azienda distributrice né da altra prova assunta in corso di causa.
Per tali ragioni si conclude che il credito totale che vanta nei confronti Controparte_3
di . 0379236 è pari a complessivi € 74.291,38, per un totale dovuto Parte_2
di € 82.310,66, IVA inclusa.
Contro SUL CREDITO VANTATO DALLA EI CONFRONTI DELLE CP_3
TERZE CHIAMATE
Per quanto riguarda, invece, l'accertamento del credito riferito alla fattura n. 0379235 inviata dalla lla “VAL.ANT. s.n.c. di ER NT e RT IN”, Controparte_3
oggetto di contestazione risulta essere sia l'an che il quantum richiesto.
Con riguardo al primo profilo, la nega la manomissione del POD nel periodo di CP_5
tempo in cui la stessa ha gestito il centro estetico oggetto di cessione (avvenuta l'1.10.2015).
La stessa, deduce, in particolare, che la non è riuscita a dimostrare Controparte_3
l'esistenza del cavo abusivo nel periodo antecedente a tale ultima data, avendo la stessa predisposto delle rilevazioni generiche e poco specifiche sul punto;
di conseguenza contesta anche il quantum richiesto.
Anche su tale punto, dirimente si è rivelata l'analisi dettagliata effettuata dal CTU, il quale ha confermato l'assunto della terza chiamata, affermando, a pag. 5 del proprio elaborato che:
“E- distribuzione determina un inizio di prelievo fraudolento senza minimamente riferirsi a dei dati
storici. Definisce che il “periodo recupero energia” è dal 01/06/2013 al 28/052018 però effettua i
ricalcoli distinti per mesi e per fasce orarie dal 10/2016 al 05/2018 così come dichiarato nel documento
emesso da “la ricostruzione delle misure è relativa al periodo 01/10/2016 al Controparte_2
28/05/2018”. Non essendo in possesso: - del criterio di calcolo che tenga conto, secondo la stessa
procedura emessa, dei consumi orari;
- dei dati storici che metterebbero in evidenza la data esatta della
manomissione non è possibile effettuare alcuna ipotesi di calcolo analitico dei Kwh consumati e quindi
il relativo importo per il periodo 01/06/2013 al 30/09/2016 anche perché la squadra che ha redatto il
13 verbale di verifica n. 535200561/2018 del 29/05/2018, dopo l'accertamento dell'abuso, ha omesso di
elencare-le apparecchiature collegate al cavo abusivo e le potenze elettriche rilevabili dai dati di targa”.
Alla luce delle considerazioni che precedono emerge che, non essendo certo il periodo in cui è iniziato il prelievo fraudolento ed essendo le misurazioni effettuate dalle convenute approssimative e generiche per il periodo che va dall'1.10.2013 al 30.09.2016, non può essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla avente ad oggetto Controparte_3
la somma portata dalla fattura n. 0379235, la quale reca come periodo di riferimento quello antecedente ai ricalcoli analiticamente distinti per mesi e per fasce orarie.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE TRASVERSALE PROPOSTA DALLA
[...]
EI CONFRONTI DI CP_3 Controparte_2
Con la propria comparsa di costituzione e risposta la a Controparte_3
dedotto di aver ha ricevuto da E –Distribuzione s.p.a. i dati di consumo reale sia della società
Val.Ant. che di e di aver pagato l'importo di tali oneri al Distributore, CP_1 CP_1
anticipandoli ad un terzo soggetto “intermedio” della filiera (cioè l'Utente del
Dispacciamento), salvo poi ripeterli dall'utente finale. La stessa ha chiesto, pertanto, di essere tenuta indenne dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli del giudizio, con condanna di a rifondere gli esborsi già sostenuti in relazione ai Controparte_2
consumi dalla stessa ricostruiti, in caso di accertata loro inesattezza.
Tale domanda non merita accoglimento e va rigettata per l'assorbente ragione che la stessa non appare sufficientemente suffragata da prove poste a proprio fondamento.
Infatti, premesso che, come ammesso dalla stessa ali somme sarebbero Controparte_3
state dalla stessa pagate all'Utente del Dispacciamento e, precisamente, alla Enegan Power
Trading s.r.l., società diversa da agli atti di causa manca la prova che Controparte_2
documenti l'effettiva corresponsione delle predette somme, essendo stato, invece, depositato unicamente uno schema riepilogativo degli importi asseritamente pagati all'Utente del
Dispacciamento, formato dalla stessa (all. 22 depositato Controparte_3
telematicamente in data 1.2.2019), nonché le fatture emesse dall'Utente del Dispacciamento
14 (fattura n. E-2018-00001001 del 6.8.2018 e fattura n. E-2018-00001002 del 6.8.2018,
rispettivamente allegate ai nn. 30 e 31 della seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.
depositata in data 30.12.2019), che nulla provano in relazione all'effettivo loro saldo.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese del giudizio, anche in caso di accoglimento della domanda in misura inferiore rispetto al domandato (come ormai chiarito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia a
S.U. n. 32061 del 2022), vanno poste a carico di quanto al rapporto Parte_1
processuale instauratosi tra l'attore e la convenuta e le stesse si Controparte_3
liquidano, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 (aggiornati dal d.m. 147/2022) previsti per lo scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000), ai medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e ai minimi per la fase decisoria, tenuto conto del carattere ripetitivo delle difese ivi svolte. Le spese di lite meritano, invece, di essere integralmente compensate quanto al rapporto processuale instauratosi tra le altre parti in causa, soprattutto in considerazione della circostanza per cui la chiamata in causa e la domanda riconvenzionale trasversale proposte dalla trovano Controparte_3
fondamento, a ben vedere, in errori di calcolo dei consumi alla stessa non imputabili.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (già liquidate con decreto del 20.7.2021) vanno invece poste, in via definitiva, a carico della posto che l'accertamento Controparte_3
peritale si è reso necessario per decurtare dall'importo richiesto la parte di credito non provata, stante la parziale fondatezza delle doglianze sollevate dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 9473/2018, così provvede:
1. dichiara la contumacia di RT IN;
2. rigetta la domanda dell'attore;
15 3. accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da con Controparte_3
riferimento alla fattura n. 0379236 del 15.7.2018 e, per l'effetto, condanna , Parte_1
in proprio e nella qualità di titolare della impresa individuale Bora Bora Sun di De Nicola
Cosimo, al pagamento in suo favore di € 74.291,38 comprensivo di IVA, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002;
4. accoglie la domanda riconvenzionale proposta da con riferimento Controparte_3
alle fatture n. 159684 del 15.4.2018, n. 214158 del 15.5.2018, n. 270624 del 15.6.2018, n. 329682
del 15.7.2018, n. 442850 del 15.8.2018 e n. 5081100 del 15.9.2018 e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento in suo favore di € 8.019,28, IVA inclusa, oltre interessi moratori Parte_1
ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002;
5. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti di Controparte_3
RT IN, in proprio e nella qualità di socie illimitatamente Controparte_5
responsabili della società Val. Ant. S.n.c. di RT IN e con Controparte_5
riferimento alla fattura n. 0379235 del 15.7.2018;
6. rigetta la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla nei Controparte_3
confronti di Controparte_2
7. condanna , in proprio e nella qualità di titolare della impresa Parte_1
individuale , al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_3
in persona del legale rapp.te p.t., delle spese del giudizio, che si liquidano in €
[...]
11.977,00 per compensi professionali, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
8. compensa integralmente le spese processuali tra tutte le altre parti costituite;
9. pone in via definitiva a carico della convenuta in persona del legale Controparte_3
rapp.te p.t., le spese della c.t.u. come liquidate con separato decreto.
Salerno, 5 maggio 2025 Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 9473 del R.G.A.C. dell'anno 2018, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 25.10.2024, vertente
TRA
(c.f. , in qualità di titolare della impresa Parte_1 C.F._1
individuale , rappresentato e difeso, giusta mandato in Controparte_1
atti, dall'avv. Antonella Capaldo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
in Bellizzi, alla Via Trento n. 21;
- ATTORE -
E
(c.f. e p.iva ), in persona dell'avv. Carmine Controparte_2 P.IVA_1
Perrotta, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Franco Altieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Rivello (PZ), alla Via S. Maria n.
50;
- CONVENUTA –
E
1 (già c.f. e Controparte_3 Controparte_4
p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2
mandato in atti, dagli avv.ti Leonardo Masi e Martina Gentile, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tiziana Aiello sito in Salerno, Piazza Umberto I n. 1;
- CONVENUTA –
NONCHÈ
(c.f. ), in proprio, quale socia Controparte_5 C.F._2
illimitatamente responsabile della società Val. Ant. s.n.c. di RT IN e
[...]
nonché quale rapp.te legale della medesima società, avente sede legale in CP_5
Bellizzi (Sa) alla via Cuomo n. 80, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv.
Antonella Capaldo, unitamente alla quale è elettivamente domiciliata presso il suo studio,
in Bellizzi, alla Via Trento n. 21;
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA –
NONCHÈ
NA NT, in atti generalizzata, non costituita;
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE -
OGGETTO: accertamento del credito derivante da prelievo fraudolento di energia elettrica.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, note telematiche ex art. 127ter c.p.c., comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.10.2018 , in qualità di titolare della Parte_1
impresa individuale deduceva che: in data 1.10.2015 siglava un contratto con CP_1
RT IN e nella qualità di socie amministratrici con poteri Controparte_5
congiunti della società “VAL.ANT s.n.c. di RT IN e ER ON, avente
2 ad oggetto l'affitto dell'azienda esercente l'attività di centro estetico e solarium con sede in
Bellizzi, alla via Cuomo n. 80; in data 29 maggio 2018 la società Controparte_2
effettuava un sopralluogo presso il centro estetico , all'esito del quale veniva CP_1
redatto il verbale n. 535200561/2018 in cui veniva riscontrata “l'esistenza di un cavo abusivo
collegato sulla presa di alimentazione Enel tramite un interruttore da 125 che avrebbe consentito il
prelievo di energia e potenza non registrate dal misuratore”, senza riportare, tuttavia, una descrizione accurata del posizionamento del cavo, né l'indicazione dei macchinari ai quali era collegato, né l'allegazione di fotografie seppur richiamate;
successivamente la società
comunicava all'attore di aver Controparte_6
proceduto a ricostruire “i quantitativi di energia elettrica e di potenza relativi al periodo 10/2015
– 05/2018 sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”,
inoltrando la fattura n. 0379236 pari ad € 109.459,53; il cavo abusivo era presumibilmente collegato a quattro apparecchiature abbronzanti acquistate il 24.11.2012 dalla società “Val.
Ant. S.n.c. di RT IN e ER ON, le quali erano dotate di apposite schede elettroniche e timer con memoria ineludibile, che permettevano di verificare i tempi di lavoro e i consumi effettivi;
in data 1.8.2018 la società Smart Technologies, per il tramite di , a seguito della richiesta avanzata dal , redigeva perizia in cui Persona_1 Parte_1
venivano riportati i tempi di lavoro totali inerenti al funzionamento delle quattro apparecchiature abbronzanti, così come registrati dalle rispettive schede elettroniche immodificabili, pari a complessive 6.569,50 ore di funzionamento e 119.554,789,80 Watt
consumati alla data dell' 1.8.2018, corrispondenti a circa € 49.000,00 per il periodo 10/2015 –
05/2018; non era comunque possibile determinare con certezza l'esatto ammontare del credito, per mancanza di elementi idonei all'accertamento, quali la natura e la qualità del cavo prelevato, il suo esatto posizionamento, la capacità di prelievo abusivo di energia, la data di sua installazione;
sulla scorta di tale perizia l'attore contestava alle società
[...]
e l'importo richiesto e fatturato pari a complessivi Controparte_7 Controparte_3
€ 109.459,53, richiedendo un ricalcolo dello stesso mediante verifica dei dati memorizzati delle apparecchiature abbronzanti presumibilmente collegate al cavo abusivo, nonché un
Contro accesso sui luoghi per la verifica di quanto asserito;
la società CP_3
3 dichiarava di “non poter entrare nel merito delle verifiche effettuate dal distributore sulla misura dei
prelievi di energia elettrica e di potenza, poiché per legge è l'impresa di distribuzione il soggetto
responsabile della misura dei consumi (delibera 646/2015/R/eel – TIQE)”, confermando la
[... correttezza della fatturazione;
non veniva invece dato alcun riscontro dalla società
Controparte_7
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'attore rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale di Salerno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così
provvedere: - Emettere sentenza di accertamento negativo in ordine al diritto di credito vantato dalle
società convenute nei confronti del Sig. in virtù della fattura n. 0379236 pari ad € Parte_1
109.459,53 con annullamento della relativa fattura e declaratoria di non debenza delle somme in essa
riportate; - Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario“.
Il 31.1.2019 si costituiva la evidenziando la fondatezza Controparte_3
della proprio pretesa creditoria nei confronti del e chiedendo la chiamata in causa Parte_1
di RT IN e in proprio e in qualità di socie della “Val. Ant. Controparte_5
s.n.c. di RT IN e Controparte_5
In particolare, eccepiva che: la è una società che svolge attività di Controparte_3
fornitura e vendita di energia elettrica certificata da fonti rinnovabili presso clienti finali
business e domestici;
in data 10.5.2014 aveva sottoscritto il contratto di fornitura n.
MA14A124214 con la società Val.Ant., avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica per uso non domestico e in data 11.9.2015 era subentrato in tale contratto Parte_1
in qualità di titolare firmatario della ditta individuale , attraverso la
[...] CP_1
sottoscrizione di apposita richiesta di voltura del punto di fornitura di energia elettrica n.
IT001E81683931; la aveva iniziato, pertanto, a fornire energia elettrica Controparte_3
in favore del volturante a far data dall'1.10.2015; prima che il POD n. IT001E81683931
oggetto di causa fosse fornito da il competente Distributore di energia Controparte_3
elettrica, aveva rilevato delle anomalie nei prelievi di energia, a far Controparte_2
data dall'1.6.2013 e fino all'intervento tecnico “ripristinatorio” del medesimo Distributore,
effettuato nel giugno 2018; all'esito del sopralluogo effettuato il 29.5.2018 Controparte_2
aveva accertato la presenza di un cavo nel contatore della che
[...] CP_1
4 consentiva il prelievo abusivo di energia e per l'effetto dall' 1.6.2013 e per i successivi cinque anni, i consumi registrati dal contatore erano risultati nettamente inferiori rispetto a quelli realmente fruiti dagli utenti succedutisi nel contratto di fornitura;
in base a tale sopralluogo i consumi reali si erano, infatti, rivelati nettamente superiori a quelli dichiarati dalle controparti e per tali ragioni la vantava: Controparte_3
a) un credito di € 40.266,60 nei confronti di RT IN e in Controparte_5
proprio e in qualità di socie della Val. Ant. s.n.c., a titolo di consumi illecitamente sottratti per manomissione del contatore nel periodo dall'1.10.2014 al 30.9.2015, portato dalla fattura n. 379235 del 15.7.2018, oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo;
b) un credito nei confronti del in proprio e in qualità di titolare della ditta Parte_1
individuale Bora Bora Sun, odierno attore, pari a € 117.478,81 derivante:
b.1) da € 109.459,53, di cui alla fattura n. 379236 del 15.7.2018, a titolo di consumi illecitamente sottratti per manomissione del contatore nel periodo dall'1.10.2015 al
31.5.2018;
b.2.) da € 8.019,28, di cui alle fatture nn. 159684 del 15.4.2018, n. 214158 del 15.5.2018, n.
270624 del 15.6.2018, n. 329682 del 15.7.2018, n. 442850 del 15.8.2018 e n. 5081100 del
15.9.2018, allegate in atti, tutte emesse in costanza di rapporto e mai pagate dalla controparte.
In virtù di quanto esposto la chiedeva: “in via preliminare: autorizzare Controparte_3
e disporre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., se ritenuto previa fissazione di altra udienza di prima
comparizione, la citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. di Val.Ant Snc di
RT IN e al fine di vedere accertato il diritto di credito di Controparte_5 [...]
pari a € 40.266,60, IVA compresa, oltre interessi moratori, portato dalla Controparte_3
fattura n. 379235 del 15.7.2018, emessa da e mai saldata dai terzi chiamati debitori CP_3
solidali; in ogni caso, sempre in via preliminare: emettere ordinanza immediatamente esecutiva ex
art. 186 bis c.p.c. avverso la ditta individuale e il Sig. Controparte_1 Parte_1
in proprio, per il pagamento delle somme da questi non contestate, e cioè: (i) in tesi, per €
[...]
59.777,39, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002; (ii) in ipotesi, per € 49.000,00, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002; in via preliminare e in ipotesi: laddove l'Ill.mo
5 Giudice non ritenesse di emettere ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., emettere apposita ordinanza di
ingiunzione provvisoriamente esecutiva sensi dell'art. 186 ter, comma 2, c.p.c.: (i) in tesi, per €
59.777,39, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo (ii) in
ipotesi, per € 49.000,00, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo;
nel merito: rigettare integralmente la domanda di parte attrice e, per converso, accertare
l'esistenza del credito di nei confronti della ditta individuale CP_3 Controparte_1
e del Sig. in proprio, portato dalla fattura n. 379236 del 15.7.2018,
[...] Parte_1
pari a € 109.459,53, IVA compresa, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 e, per
l'effetto; in via riconvenzionale: (i) condannare il Sig. in proprio e in qualità di Parte_1
titolare firmatario della ditta individuale a pagare in favore di Controparte_1
l'importo di € 109.459,53, IVA inclusa, di cui alla fattura n. 379236 del 15.7.2018, CP_3
oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002, dalla scadenza della fattura al saldo;
(ii)
accertare il diritto di credito di nei confronti del Sig. portato dalle CP_3 Parte_1
fatture nn. 159684 del 15.4.2018, 214158 del 15.5.2018, 270624 del 15.6.2018, 329682 del 15.7.2018,
442850 del 15.8.2018 e 5081100 del 15.9.2018, per complessivi € 8.019,28, IVA inclusa, e per l'effetto
condannare il Sig. in proprio e in qualità di titolare firmatario della ditta Parte_1
individuale al pagamento in favore di Controparte_1 CP_3
dell'importo complessivo di € 8.019,28, IVA inclusa, portato da dette fatture, oltre interessi moratori
ex artt. 4 e 5 L. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
in ogni caso, sempre in via
riconvenzionale: condannare Val.Ant. Snc di RT IN e nonché la Controparte_5
Sig.ra IN RT e la Sig.ra in solido fra loro, al pagamento di € Controparte_5
40.266,60, IVA inclusa, portato dalla fattura n. 379235 del 15.7.2018, oltre interessi moratori ex artt.
4 e 5 L. 231/2002 dalla scadenza al saldo;
in ipotesi, e in via riconvenzionale trasversale subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito ritenga, in tutto o in parte
fondata la domanda attorea, Voglia: (i) condannare , a manlevare e tenere Controparte_2
indenne a qualsiasi conseguenza pregiudizievole del processo Controparte_3
e/o qualsiasi diritto, ragione e/o pretesa avversaria, con vittoria di spese ed onorari;
(ii) in ogni caso,
condannare a tenere indenne da tutti gli Controparte_8 Controparte_3
esborsi già sostenuti da in relazione ai consumi ricostruiti da Controparte_3 Controparte_8
6 all'esito della propria verifica circa la manomissione del contatore (e in ipotesi accertati dall'Ill.mo
Tribunale come non corretti), e dunque a rifondere e corrispondere detti importi alla comparente;
in
ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali”.
In data 1.2.2019 si costituiva, altresì, la impugnando estensivamente Controparte_2
la domanda proposta dall'attore nonché la documentazione allegata, eccependone l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza in fatto e in diritto. La società
convenuta, in particolare, replicava a quanto asserito dall'attore deducendo che: la natura e
la qualità del cavo prelevato” risultano chiaramente dal verbale, trattandosi di cavo in rame
(qualità) della sezione di 4x150 mmq e, dunque, di cavo trifase da 150 mmq (natura); “la
capacità di prelievo abusivo di energia” è proprio conseguenza della natura e della qualità del cavo, tenuto conto dei criteri indicati dalla normativa tecnica di settore e, segnatamente,
dalla norma CEI-UNEL 35024; “la data della sua installazione” non si vede come potesse essere conosciuta dai verificatori all'atto dell'ispezione compiuta sul gruppo di misura e come potesse essere indicata nel relativo verbale.
In ragione delle proprie argomentazioni, la società convenuta concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree e, in subordine, il rigetto delle eventuali domande rivolte ad dall'altra convenuta, perché nulle, inammissibili, improcedibili, Controparte_2
indimostrate, oltre che infondate in fatto e diritto;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Con decreto dell'1.2.2019 il giudice differiva la prima udienza al fine di permettere alla i provvedere alla chiamata in causa dei terzi Val. Ant. S.n.c., RT Controparte_3
IN e el rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. Controparte_5
Il 20.9.2019 si costituiva la terza chiamata in causa , anche nella Controparte_5
qualità di legale rapp.te della società terza chiamata in causa, la quale eccepiva: l'incertezza del credito vantato nei propri confronti;
la completa estraneità della società Val.Ant. s.n.c. ai fatti di causa;
l'inesigibilità del credito vantato nei propri confronti;
l'inutilizzabilità del verbale n. 535200561/2018 del 29 maggio 2018 nei confronti della società Val.Ant S.n.c., in
7 quanto redatto alla presenza di altri soggetti;
la prescrizione del diritto di credito vantato ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
A fronte di tali argomentazioni la terza chiamata in causa concludeva chiedendo di rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta Controparte_3
nei propri confronti e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto in virtù della fattura n.
379235 del 15 luglio 2018 per tutti i motivi esposti in premessa;
in subordine, nell' ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale, di rideterminare l'importo del credito vantato nella misura accertata in corso di causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Pur ritualmente citata, RT IN non si costituiva in giudizio e, con ordinanza del
29.10.2019, ne veniva dichiarata la contumacia, nonché rigettate le istanze ex art. 186-bis e
186-ter c.p.c. formulate dalla con concessione alle parti dei termini di Controparte_3
cui all'art. 183, VI co, c.p.c.
Acquisita documentazione varia, la causa veniva istruita a mezzo CTU espletata dall'NE , il quale, in data 30.6.2021, depositava il proprio elaborato Persona_2
peritale. Con ordinanza del 26.10.2021 il Giudice chiedeva al perito di fornire maggiori dettagli in ordini alle controdeduzioni sollevate dalle parti e la relazione definitiva veniva depositata il 23.12.2021.
Dopo vari rinvii e mutato il Giudice, con ordinanza del 25.10.2024, la causa veniva riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULL'ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO DELL'ATTORE
La domanda attorea e la prima domanda riconvenzionale proposta dalla CP_3
possono essere esaminate congiuntamente, vertendo entrambe sull'accertamento del
[...]
credito vantato da quest'ultima nei confronti di . Parte_1
Occorre premettere che la fattura n. 0379236 contestata dal è stata emessa dalla Parte_1
a seguito di un controllo effettuato da dal quale Controparte_3 Controparte_2
8 emergevano prelievi fraudolenti di energia per manomissione del contatore nel periodo dall'1.10.2015 al 31.5.2018.
Orbene, il presupposto di tale credito non viene contesto dall'attore, di talché si può
circoscrivere ulteriormente l'oggetto dell'accertamento esclusivamente al quantum del credito piuttosto che all'an, il quale risulta pacifico.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale nel caso in cui l'alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente: “la minore
contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel
valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio
di liquidazione del "quantum" in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato,
ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice
anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici
od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare
consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente” (Cass. sent. n. 13605/2019).
Il principio appena esposto si ritrova nel solco tracciato dalla giurisprudenza in merito al riparto dell'onere della prova in tema di accertamento negativo del credito per cui, ai sensi dell'art. 2697 c. c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio
di accertamento negativo (Cass. sent. n. 19154/2018; 297/2020; n. 15771/2022; n. 28984/2023).
Invero, anche nel caso di azione di accertamento negativo, le regole di distribuzione dell'onere della prova, di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti (ex multis Cass. sent. n. 9706/2024).
Per tali ragioni l'onere della prova del credito grava sulle società convenute.
Dall'espletata istruttoria è emerso che la la sono Controparte_3 Controparte_2
riuscite a provare soltanto i consumi di energia illecitamente sottratta nel periodo che va
9 dall'ottobre 2016 al maggio 2018 per cui, come si legge a pag. 6 dell'elaborato peritale depositato in data 30.6.2021: “il credito esigibile da secondo i regolamenti in vigore CP_3
sono solo quelli riportati nel foglio di calcolo identificato come allegato 1 alla presente relazione ed è
pari € 74.291,38 comprensivo di IVA”.
Per tali ragioni viene accertato anche il credito pari a € 8.019,28, IVA inclusa, relativo alle fatture n. 159684 del 15.4.2018, n. 214158 del 15.5.2018, n. 270624 del 15.6.2018, n. 329682 del
15.7.2018, n. 442850 del 15.8.2018 e n. 5081100 del 15.9.2018, in quanto derivante da consumi regolarmente registrati e verificati dal CTU.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione
(Cass. sent. n. 7341/04).
La scrivente condivide ed applica il principio di diritto enunciato dalla S.C. di Cassazione,
in ordinanza n. 11917 del 6.5.2021 secondo cui “Qualora il giudice del merito aderisca al parere
del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata
motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per
relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo
e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della
consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti
di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5
c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una
o all'altra conclusione”.
Nel caso di specie, non sono pervenute osservazioni delle parti con riferimento alle fatture n. 159684 del 15.4.2018, n. 214158 del 15.5.2018, n. 270624 del 15.6.2018, n. 329682 del
15.7.2018, n. 442850 del 15.8.2018 e n. 5081100 del 15.9.2018, conseguendone che l'obbligo di motivazione sulla condivisione delle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale risulta
10 attenuato ed il Tribunale può limitarsi a condividere pienamente le conclusioni e gli accertamenti compiuti sul punto dal perito da intendersi richiamati per relationem.
Dunque, a seguito della ricostruzione dei consumi e quantificazione svolta, il credito totale
che vanta la nei confronti di con riferimento alle Controparte_3 Parte_1
fatture n. 159684 del 15.4.2018, n. 214158 del 15.5.2018, n. 270624 del 15.6.2018, n. 329682 del
15.7.2018, n. 442850 del 15.8.2018 e n. 5081100 del 15.9.2018 risulta pari a complessivi €
8.019,28, IVA inclusa.
Per quanto riguarda, invece, l'importo della fattura n. 0379236, sono pervenute svariate osservazioni sia dal CTP della he dai difensori delle altre parti, per cui Controparte_3
è necessario soffermarsi sulle ragioni per cui si aderisce alle conclusioni a cui è giunto il
CTU.
Sul punto la giurisprudenza ha recentemente chiarito che l'aggravio motivazionale del giudice è bilanciato dall'obbligo per il ricorrente di indicare un fatto storico decisivo,
emerso nel contraddittorio, che il giudice abbia omesso di considerare, in quanto non è
sufficiente criticare la consulenza tecnica recepita senza evidenziare un fatto decisivo non considerato (Cass. sent. n. 27354/ 2024).
Per cui ci si soffermerà soltanto sulle controdeduzioni aventi ad oggetto fatti decisivi.
Orbene, per quanto riguarda le controdeduzioni proposte dal consulente tecnico della
[...]
, si sostengono le conclusioni cui è pervenuto il CTU dal momento che Controparte_9
l'ausiliario del giudice ha effettuato il calcolo dall'energia effettivamente consumata dal centro estetico tenendo in considerazione la tipologia di attività svolta nonché gli orari di apertura dal centro estetico , rendicontando i presunti consumi sulla base CP_1
delle fasce orarie di energia elettrica F1 (lun-ven dalle ore 8.00 alle 19.00), che totalizzano in un mese 286 ore;
F2 (ore intermedie, lun-ven dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00) che totalizzano in un mese 130 ore;
F3 (lun-sab dalle 23.00 alle 7.00 + domenica e giorni festivi
24/24h) che totalizzano in un mese 304 ore. Procedendo in questo modo si rinviene un consumo pari a € 74.291,38 comprensivo di IVA.
11 Anche il consulente di parte attrice ha presentato osservazioni critiche alla bozza di elaborato peritale – da intendersi integralmente richiamate – che sono state disattese dal
CTU con motivazione esauriente. Nelle note critiche del CTP si offre una diversa prospettazione di alcune considerazioni del perito, ma dal loro esame non emergono profili di illogicità ed incoerenza dell'accertamento svolto dal CTU, che pertanto si condivide e si fa proprio, in considerazione della terzietà e dell'assolvimento dell'incarico nell'interesse del Tribunale e della piena conformità ed aderenza ai quesiti che gli sono stati assegnati.
In particolare, parte attrice ha chiesto un ricalcolo basato su una rivalutazione dei consumi effettuati nella fascia F1 e F2 e sull'eliminazione della fascia F3, in quanto riferibile alla domenica e ai periodi festivi. Orbene, l'allegato B delle “Disposizioni dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia
elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche
per l'erogazione del servizio di connessione”, chiarisce all'art.
4.1 che “Il soggetto responsabile
dell'installazione e della manutenzione dei misuratori è: a) con riferimento ai punti di prelievo nella
titolarità di clienti finali, l'impresa distributrice”; mentre all'art.
4.5 individua il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali, nel gestore della rete pubblica da cui tali punti prelevano l'energia elettrica;
di conseguenza, essendo società distributrice soggetta ad attività di Controparte_2
direzione e coordinamento di Enel s.p.a., è l'unico soggetto responsabile delle misurazioni di energia elettrica ed è per questo che anche il CTU ha basato la sua perizia sui calcoli e sui criteri da questa utilizzati, non avendo la possibilità di misurare l'energia elettrica consumata direttamente sul contatore dell'attore. Inoltre, parte attrice si limita solo ad allegare la circostanza dalla stessa dedotta e portata a fondamento delle proprie osservazioni, senza, tuttavia, portare alcuna prova a sostegno dell'assunto.
Parimenti risulta non provata la circostanza, pure addotta, relativa all'allaccio del cavo abusivo alle quattro macchine abbronzanti;
infatti la stessa non risulta nè dal verbale di del
12 sopralluogo redatto dai tecnici incaricati dalla azienda distributrice né da altra prova assunta in corso di causa.
Per tali ragioni si conclude che il credito totale che vanta nei confronti Controparte_3
di . 0379236 è pari a complessivi € 74.291,38, per un totale dovuto Parte_2
di € 82.310,66, IVA inclusa.
Contro SUL CREDITO VANTATO DALLA EI CONFRONTI DELLE CP_3
TERZE CHIAMATE
Per quanto riguarda, invece, l'accertamento del credito riferito alla fattura n. 0379235 inviata dalla lla “VAL.ANT. s.n.c. di ER NT e RT IN”, Controparte_3
oggetto di contestazione risulta essere sia l'an che il quantum richiesto.
Con riguardo al primo profilo, la nega la manomissione del POD nel periodo di CP_5
tempo in cui la stessa ha gestito il centro estetico oggetto di cessione (avvenuta l'1.10.2015).
La stessa, deduce, in particolare, che la non è riuscita a dimostrare Controparte_3
l'esistenza del cavo abusivo nel periodo antecedente a tale ultima data, avendo la stessa predisposto delle rilevazioni generiche e poco specifiche sul punto;
di conseguenza contesta anche il quantum richiesto.
Anche su tale punto, dirimente si è rivelata l'analisi dettagliata effettuata dal CTU, il quale ha confermato l'assunto della terza chiamata, affermando, a pag. 5 del proprio elaborato che:
“E- distribuzione determina un inizio di prelievo fraudolento senza minimamente riferirsi a dei dati
storici. Definisce che il “periodo recupero energia” è dal 01/06/2013 al 28/052018 però effettua i
ricalcoli distinti per mesi e per fasce orarie dal 10/2016 al 05/2018 così come dichiarato nel documento
emesso da “la ricostruzione delle misure è relativa al periodo 01/10/2016 al Controparte_2
28/05/2018”. Non essendo in possesso: - del criterio di calcolo che tenga conto, secondo la stessa
procedura emessa, dei consumi orari;
- dei dati storici che metterebbero in evidenza la data esatta della
manomissione non è possibile effettuare alcuna ipotesi di calcolo analitico dei Kwh consumati e quindi
il relativo importo per il periodo 01/06/2013 al 30/09/2016 anche perché la squadra che ha redatto il
13 verbale di verifica n. 535200561/2018 del 29/05/2018, dopo l'accertamento dell'abuso, ha omesso di
elencare-le apparecchiature collegate al cavo abusivo e le potenze elettriche rilevabili dai dati di targa”.
Alla luce delle considerazioni che precedono emerge che, non essendo certo il periodo in cui è iniziato il prelievo fraudolento ed essendo le misurazioni effettuate dalle convenute approssimative e generiche per il periodo che va dall'1.10.2013 al 30.09.2016, non può essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla avente ad oggetto Controparte_3
la somma portata dalla fattura n. 0379235, la quale reca come periodo di riferimento quello antecedente ai ricalcoli analiticamente distinti per mesi e per fasce orarie.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE TRASVERSALE PROPOSTA DALLA
[...]
EI CONFRONTI DI CP_3 Controparte_2
Con la propria comparsa di costituzione e risposta la a Controparte_3
dedotto di aver ha ricevuto da E –Distribuzione s.p.a. i dati di consumo reale sia della società
Val.Ant. che di e di aver pagato l'importo di tali oneri al Distributore, CP_1 CP_1
anticipandoli ad un terzo soggetto “intermedio” della filiera (cioè l'Utente del
Dispacciamento), salvo poi ripeterli dall'utente finale. La stessa ha chiesto, pertanto, di essere tenuta indenne dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli del giudizio, con condanna di a rifondere gli esborsi già sostenuti in relazione ai Controparte_2
consumi dalla stessa ricostruiti, in caso di accertata loro inesattezza.
Tale domanda non merita accoglimento e va rigettata per l'assorbente ragione che la stessa non appare sufficientemente suffragata da prove poste a proprio fondamento.
Infatti, premesso che, come ammesso dalla stessa ali somme sarebbero Controparte_3
state dalla stessa pagate all'Utente del Dispacciamento e, precisamente, alla Enegan Power
Trading s.r.l., società diversa da agli atti di causa manca la prova che Controparte_2
documenti l'effettiva corresponsione delle predette somme, essendo stato, invece, depositato unicamente uno schema riepilogativo degli importi asseritamente pagati all'Utente del
Dispacciamento, formato dalla stessa (all. 22 depositato Controparte_3
telematicamente in data 1.2.2019), nonché le fatture emesse dall'Utente del Dispacciamento
14 (fattura n. E-2018-00001001 del 6.8.2018 e fattura n. E-2018-00001002 del 6.8.2018,
rispettivamente allegate ai nn. 30 e 31 della seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.
depositata in data 30.12.2019), che nulla provano in relazione all'effettivo loro saldo.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese del giudizio, anche in caso di accoglimento della domanda in misura inferiore rispetto al domandato (come ormai chiarito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia a
S.U. n. 32061 del 2022), vanno poste a carico di quanto al rapporto Parte_1
processuale instauratosi tra l'attore e la convenuta e le stesse si Controparte_3
liquidano, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 (aggiornati dal d.m. 147/2022) previsti per lo scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000), ai medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e ai minimi per la fase decisoria, tenuto conto del carattere ripetitivo delle difese ivi svolte. Le spese di lite meritano, invece, di essere integralmente compensate quanto al rapporto processuale instauratosi tra le altre parti in causa, soprattutto in considerazione della circostanza per cui la chiamata in causa e la domanda riconvenzionale trasversale proposte dalla trovano Controparte_3
fondamento, a ben vedere, in errori di calcolo dei consumi alla stessa non imputabili.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (già liquidate con decreto del 20.7.2021) vanno invece poste, in via definitiva, a carico della posto che l'accertamento Controparte_3
peritale si è reso necessario per decurtare dall'importo richiesto la parte di credito non provata, stante la parziale fondatezza delle doglianze sollevate dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 9473/2018, così provvede:
1. dichiara la contumacia di RT IN;
2. rigetta la domanda dell'attore;
15 3. accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da con Controparte_3
riferimento alla fattura n. 0379236 del 15.7.2018 e, per l'effetto, condanna , Parte_1
in proprio e nella qualità di titolare della impresa individuale Bora Bora Sun di De Nicola
Cosimo, al pagamento in suo favore di € 74.291,38 comprensivo di IVA, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002;
4. accoglie la domanda riconvenzionale proposta da con riferimento Controparte_3
alle fatture n. 159684 del 15.4.2018, n. 214158 del 15.5.2018, n. 270624 del 15.6.2018, n. 329682
del 15.7.2018, n. 442850 del 15.8.2018 e n. 5081100 del 15.9.2018 e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento in suo favore di € 8.019,28, IVA inclusa, oltre interessi moratori Parte_1
ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002;
5. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti di Controparte_3
RT IN, in proprio e nella qualità di socie illimitatamente Controparte_5
responsabili della società Val. Ant. S.n.c. di RT IN e con Controparte_5
riferimento alla fattura n. 0379235 del 15.7.2018;
6. rigetta la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla nei Controparte_3
confronti di Controparte_2
7. condanna , in proprio e nella qualità di titolare della impresa Parte_1
individuale , al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_3
in persona del legale rapp.te p.t., delle spese del giudizio, che si liquidano in €
[...]
11.977,00 per compensi professionali, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
8. compensa integralmente le spese processuali tra tutte le altre parti costituite;
9. pone in via definitiva a carico della convenuta in persona del legale Controparte_3
rapp.te p.t., le spese della c.t.u. come liquidate con separato decreto.
Salerno, 5 maggio 2025 Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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