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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9058/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 9058/2025 promossa da:
(CUI ,), nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Natalie GHIRARDI
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
a così concluso: Parte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA PRELIMINARE Sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato per i motivi di cui al ricorso
IN VIA PRINCIPALE annullare e/o revocare i provvedimenti impugnati nonché ogni altro atto illegittimo ad essi preordinato, connesso o consequenziale, impedendo così l'allontanamento dal
Territorio nazionale che si rileverebbe altrimenti pregiudizievole per una persona che (non sarà mai sufficiente ripeterlo) vive con la sorella cittadina italiana, i genitori ed
è padre di tre minori regolarmente soggiornanti a e che risulta positivamente CP_1 inserita nel tessuto sociale ed economico italiano.
Pronunciare ogni conseguenziale statuizione di legge in ordine alla posizione del ricorrente;
Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 30.4.2025 il ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione prot. n. 281/2025, adottato e notificato dal Prefetto di il CP_1
24.4.2025, e il contestuale ordine di allontanamento impartito dal Questore di ai sensi CP_1 dell'art. 14, co. 5-bis, d.lgs. 286/98, in pari data notificato al ricorrente, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati e, nel merito,
l'annullamento dei medesimi provvedimenti.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente affermava di avere fatto ingresso in Italia nel 2002, all'età di dodici anni, per raggiungere la sorella allora già Persona_1
regolarmente soggiornante in provincia di Pesaro;
che nel 2008 veniva raggiunto in Italia dalla madre e nel 2012 anche dal padre, con i quali tuttora convive;
che nel 2016 contraeva matrimonio con la cittadina italiana che la sua relazione con la Persona_2 [...]
terminava nel 2018 e che con sentenza in data 24.1.2025 veniva dichiarata la Per_2
separazione personale dei coniugi (cfr. doc. 9); che nel 2018 intraprendeva una relazione con la cittadina marocchina dalla quale aveva tre figli;
di non convivere con la Persona_3 sig.ra causa di “incompatibilità caratteriali” (cfr. pag. 5 del ricorso), ma di avere Per_3
mantenuto un rapporto con i figli minori;
di essere affetto da epatite C cronica.
Con decreto in data 12.5.2025 il Giudice sospendeva il decreto di espulsione e fissava udienza di comparizione al 26.5.2025 e, in data 13.5.205, la Cancelleria dava tempestiva comunicazione dell'udienza alla e al , domiciliato Controparte_1 Controparte_1
ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ai sensi dell'art. 18 c. 5 d.lgs. n.
150/2011.
All'udienza del 26.5.2025 veniva preliminarmente dichiarata la contumacia del CP_1
convenuto. Il ricorrente ribadiva quindi la competenza del tribunale ordinario, essendo pendente l'impugnazione avverso il rigetto del permesso di soggiorno per motivi familiari
(causa iscritta al RG n. 8919/25) e, nel merito, insisteva per l'accoglimento del ricorso.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. In via preliminare, va affermata la competenza di questo Tribunale a decidere sul presente ricorso.
Invero, l'art. 1, c. 2-bis, D.L. 241/2004, introdotto in sede di conversione con la L. 271/2004, stabilisce la competenza per materia del Tribunale ordinario nel caso in cui sia pendente un giudizio ex art. 30 c. 6 TUI, prevedendo testualmente: “in pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14
2 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica”.
Secondo l'orientamento costante dalla giurisprudenza di legittimità, la norma sopra citata va interpretata “nel senso che il legislatore non ha inteso mantenere la competenza del Tribunale in composizione monocratica soltanto per i procedimenti di convalida dei provvedimenti di trattenimento e di accompagnamento alla frontiera, ma ha compreso anche le impugnazioni contro i provvedimenti di espulsione, la cui disciplina è contenuta nel medesimo art. 13 cit., e ciò sul rilievo che si è voluta fare salva la vis attractiva di tale ufficio concentrando sul medesimo organo giudicante la cognizione dei provvedimenti incidenti sul diritto all'unità familiare. Si è, pertanto, ritenuto che il D.L. n. 241 del 2004, art. 1, comma 2-bis convertito con modificazioni nella L. n. 271/2004, costituisca una disciplina speciale rispetto a quella generale dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 in adesione al criterio di collegamento territoriale con il luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione” (così Cass.
13.2.2023, n. 4388; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 16075/2019; Cass. n. 18622/2018 e Cass.
n. 5111/2021).
Nel caso di specie, dunque, essendo pacifica e incontestata la pendenza – al momento del deposito del presente ricorso – di un procedimento avente ad oggetto l'impugnazione di un decreto di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari
(proc. RG n. 8919/25), va affermata la competenza del Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 1
c. 2-bis d.l. 241/2004.
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione notificato al ricorrente in data 24.4.2025. L'espulsione del ricorrente trova la sua origine principalmente nella pericolosità sociale del ricorrente ex art. 13 c. 2 lett. c) TUI, essendo egli gravato da plurimi precedenti penali;
nel medesimo provvedimento impugnato, il Prefetto esclude inoltre l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 19 TUI.
Si ritiene tuttavia che, contrariamente a quanto affermato nel decreto prefettizio, sussistano nella specie i requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 c.
1.1. TUI.
Invero, come costantemente affermato in giurisprudenza, “il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19 TUI impone al giudice di pace, in adempimento del suo obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti non solo dal comma 1 ma anche dal comma 1.1. - (nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla L. n. 173 del 2020 - con la conseguenza che, ove sia allegato il rischio di violazione del
3 diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (Cass. 8724/2023)” (così Cass. 6.10.2023,
n. 28149).
In applicazione di tali condivisi principi, è pertanto necessario accertare se – nel caso in esame – sussista una situazione di effettivo inserimento sociale in Italia del sig. Pt_1
In questa prospettiva, occorre tenere a mente che l'art. 19 c.
1.1. TUI – anche nella versione innovata dal d.l. 20/2023, che mantiene fermo il divieto di inespellibilità “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6” TUI, vale a dire “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” – dà attuazione al diritto fondamentale di ciascuna persona al rispetto della vita privata e familiare, così come enunciato all'art. 8
CEDU.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_4
menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio
2017, ricorso n. 25358, e c. Italia), compresi legami familiari di fatto. Per_5 Per_6
Nel caso di specie, il ricorrente ha tre figli minorenni residenti in Italia, l'ultimo dei quali (
[...]
non ha ancora compiuto un anno di età essendo nato il [...]. Parte_3
Alla luce di quanto sopra, si impone pertanto l'adozione di un provvedimento a tutela della vita privata e familiare del ricorrente, trattandosi di persona stabilmente radicata sul territorio nazionale.
4 Né può pervenirsi a conclusioni diverse procedendo al bilanciamento tra le esigenze di vita familiare del ricorrente e le esigenze di pubblica sicurezza che fondano l'impugnato decreto prefettizio.
Dal decreto impugnato emerge che il ricorrente ha subito tre condanne per reati in materia di stupefacenti, tutte aventi ad oggetto fatti risalenti nel tempo (due condanne sono intervenute nel 2011, e l'ultima condanna definitiva è del 2.10.2019), nonché una recente condanna per il reato di danneggiamento. Quanto alle condanne in materia di stupefacenti, il ricorrente contestualizza i fatti in un periodo storico in cui egli faceva abuso di sostanze (cfr. pag. 3 di ricorso): si tratterebbe, a dire del ricorrente, di una situazione di abuso non più attuale, circostanza che troverebbe conferma anche nella recente nascita di tre figli.
Per contro, il sig. vive in Italia da decenni con tutta la propria famiglia di origine e Pt_1
ha allegato di convivere con la sorella e i propri genitori (la natura effettiva della convivenza è oggetto del proc. RG n. 8919/25, tuttora pendente), ha tre figli minori che vivono a CP_1
(pur non convivendo con i figli, il sig. li ha riconosciuti e non risultano agli atti Pt_1
provvedimenti limitativi della sua responsabilità genitoriale) e non ha più alcun familiare o contatto con il Paese di origine.
Si ritiene pertanto che, in un'ottica di bilanciamento, soprattutto a fronte della recente nascita di un figlio in data 22.8.2024, le esigenze di vita familiare del ricorrente debbano necessariamente prevalere sulle esigenze di pubblica sicurezza.
In conclusione, dunque, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'impugnato decreto di espulsione, non essendo ammessa l'espulsione del ricorrente ai sensi dell'art. 19 c.
1.1. TUI.
4. L'illegittimità del decreto di espulsione comporta automaticamente l'illegittimità anche dell'ordine di allontanamento impartito in pari data dal Questore di Torino ai sensi dell'art. 14, co. 5-bis, d.lgs. 286/98.
5. Si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e della mancata costituzione in giudizio della PA convenuta.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c., respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità (i) del decreto di espulsione prot. n. 281/2025, adottato e notificato dal Prefetto della provincia di in data CP_1
24.4.2025, e (ii) dell'ordine di allontanamento impartito in pari data dal Questore di ai sensi dell'art. 14, co. 5-bis, d.lgs. 286/98; CP_1
− compensa le spese di lite.
5 Così deciso in Torino, il 29 maggio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 9058/2025 promossa da:
(CUI ,), nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Natalie GHIRARDI
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
a così concluso: Parte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA PRELIMINARE Sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato per i motivi di cui al ricorso
IN VIA PRINCIPALE annullare e/o revocare i provvedimenti impugnati nonché ogni altro atto illegittimo ad essi preordinato, connesso o consequenziale, impedendo così l'allontanamento dal
Territorio nazionale che si rileverebbe altrimenti pregiudizievole per una persona che (non sarà mai sufficiente ripeterlo) vive con la sorella cittadina italiana, i genitori ed
è padre di tre minori regolarmente soggiornanti a e che risulta positivamente CP_1 inserita nel tessuto sociale ed economico italiano.
Pronunciare ogni conseguenziale statuizione di legge in ordine alla posizione del ricorrente;
Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 30.4.2025 il ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione prot. n. 281/2025, adottato e notificato dal Prefetto di il CP_1
24.4.2025, e il contestuale ordine di allontanamento impartito dal Questore di ai sensi CP_1 dell'art. 14, co. 5-bis, d.lgs. 286/98, in pari data notificato al ricorrente, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati e, nel merito,
l'annullamento dei medesimi provvedimenti.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente affermava di avere fatto ingresso in Italia nel 2002, all'età di dodici anni, per raggiungere la sorella allora già Persona_1
regolarmente soggiornante in provincia di Pesaro;
che nel 2008 veniva raggiunto in Italia dalla madre e nel 2012 anche dal padre, con i quali tuttora convive;
che nel 2016 contraeva matrimonio con la cittadina italiana che la sua relazione con la Persona_2 [...]
terminava nel 2018 e che con sentenza in data 24.1.2025 veniva dichiarata la Per_2
separazione personale dei coniugi (cfr. doc. 9); che nel 2018 intraprendeva una relazione con la cittadina marocchina dalla quale aveva tre figli;
di non convivere con la Persona_3 sig.ra causa di “incompatibilità caratteriali” (cfr. pag. 5 del ricorso), ma di avere Per_3
mantenuto un rapporto con i figli minori;
di essere affetto da epatite C cronica.
Con decreto in data 12.5.2025 il Giudice sospendeva il decreto di espulsione e fissava udienza di comparizione al 26.5.2025 e, in data 13.5.205, la Cancelleria dava tempestiva comunicazione dell'udienza alla e al , domiciliato Controparte_1 Controparte_1
ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ai sensi dell'art. 18 c. 5 d.lgs. n.
150/2011.
All'udienza del 26.5.2025 veniva preliminarmente dichiarata la contumacia del CP_1
convenuto. Il ricorrente ribadiva quindi la competenza del tribunale ordinario, essendo pendente l'impugnazione avverso il rigetto del permesso di soggiorno per motivi familiari
(causa iscritta al RG n. 8919/25) e, nel merito, insisteva per l'accoglimento del ricorso.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. In via preliminare, va affermata la competenza di questo Tribunale a decidere sul presente ricorso.
Invero, l'art. 1, c. 2-bis, D.L. 241/2004, introdotto in sede di conversione con la L. 271/2004, stabilisce la competenza per materia del Tribunale ordinario nel caso in cui sia pendente un giudizio ex art. 30 c. 6 TUI, prevedendo testualmente: “in pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14
2 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica”.
Secondo l'orientamento costante dalla giurisprudenza di legittimità, la norma sopra citata va interpretata “nel senso che il legislatore non ha inteso mantenere la competenza del Tribunale in composizione monocratica soltanto per i procedimenti di convalida dei provvedimenti di trattenimento e di accompagnamento alla frontiera, ma ha compreso anche le impugnazioni contro i provvedimenti di espulsione, la cui disciplina è contenuta nel medesimo art. 13 cit., e ciò sul rilievo che si è voluta fare salva la vis attractiva di tale ufficio concentrando sul medesimo organo giudicante la cognizione dei provvedimenti incidenti sul diritto all'unità familiare. Si è, pertanto, ritenuto che il D.L. n. 241 del 2004, art. 1, comma 2-bis convertito con modificazioni nella L. n. 271/2004, costituisca una disciplina speciale rispetto a quella generale dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 in adesione al criterio di collegamento territoriale con il luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione” (così Cass.
13.2.2023, n. 4388; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 16075/2019; Cass. n. 18622/2018 e Cass.
n. 5111/2021).
Nel caso di specie, dunque, essendo pacifica e incontestata la pendenza – al momento del deposito del presente ricorso – di un procedimento avente ad oggetto l'impugnazione di un decreto di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari
(proc. RG n. 8919/25), va affermata la competenza del Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 1
c. 2-bis d.l. 241/2004.
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione notificato al ricorrente in data 24.4.2025. L'espulsione del ricorrente trova la sua origine principalmente nella pericolosità sociale del ricorrente ex art. 13 c. 2 lett. c) TUI, essendo egli gravato da plurimi precedenti penali;
nel medesimo provvedimento impugnato, il Prefetto esclude inoltre l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 19 TUI.
Si ritiene tuttavia che, contrariamente a quanto affermato nel decreto prefettizio, sussistano nella specie i requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 c.
1.1. TUI.
Invero, come costantemente affermato in giurisprudenza, “il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19 TUI impone al giudice di pace, in adempimento del suo obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti non solo dal comma 1 ma anche dal comma 1.1. - (nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla L. n. 173 del 2020 - con la conseguenza che, ove sia allegato il rischio di violazione del
3 diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (Cass. 8724/2023)” (così Cass. 6.10.2023,
n. 28149).
In applicazione di tali condivisi principi, è pertanto necessario accertare se – nel caso in esame – sussista una situazione di effettivo inserimento sociale in Italia del sig. Pt_1
In questa prospettiva, occorre tenere a mente che l'art. 19 c.
1.1. TUI – anche nella versione innovata dal d.l. 20/2023, che mantiene fermo il divieto di inespellibilità “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6” TUI, vale a dire “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” – dà attuazione al diritto fondamentale di ciascuna persona al rispetto della vita privata e familiare, così come enunciato all'art. 8
CEDU.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_4
menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio
2017, ricorso n. 25358, e c. Italia), compresi legami familiari di fatto. Per_5 Per_6
Nel caso di specie, il ricorrente ha tre figli minorenni residenti in Italia, l'ultimo dei quali (
[...]
non ha ancora compiuto un anno di età essendo nato il [...]. Parte_3
Alla luce di quanto sopra, si impone pertanto l'adozione di un provvedimento a tutela della vita privata e familiare del ricorrente, trattandosi di persona stabilmente radicata sul territorio nazionale.
4 Né può pervenirsi a conclusioni diverse procedendo al bilanciamento tra le esigenze di vita familiare del ricorrente e le esigenze di pubblica sicurezza che fondano l'impugnato decreto prefettizio.
Dal decreto impugnato emerge che il ricorrente ha subito tre condanne per reati in materia di stupefacenti, tutte aventi ad oggetto fatti risalenti nel tempo (due condanne sono intervenute nel 2011, e l'ultima condanna definitiva è del 2.10.2019), nonché una recente condanna per il reato di danneggiamento. Quanto alle condanne in materia di stupefacenti, il ricorrente contestualizza i fatti in un periodo storico in cui egli faceva abuso di sostanze (cfr. pag. 3 di ricorso): si tratterebbe, a dire del ricorrente, di una situazione di abuso non più attuale, circostanza che troverebbe conferma anche nella recente nascita di tre figli.
Per contro, il sig. vive in Italia da decenni con tutta la propria famiglia di origine e Pt_1
ha allegato di convivere con la sorella e i propri genitori (la natura effettiva della convivenza è oggetto del proc. RG n. 8919/25, tuttora pendente), ha tre figli minori che vivono a CP_1
(pur non convivendo con i figli, il sig. li ha riconosciuti e non risultano agli atti Pt_1
provvedimenti limitativi della sua responsabilità genitoriale) e non ha più alcun familiare o contatto con il Paese di origine.
Si ritiene pertanto che, in un'ottica di bilanciamento, soprattutto a fronte della recente nascita di un figlio in data 22.8.2024, le esigenze di vita familiare del ricorrente debbano necessariamente prevalere sulle esigenze di pubblica sicurezza.
In conclusione, dunque, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'impugnato decreto di espulsione, non essendo ammessa l'espulsione del ricorrente ai sensi dell'art. 19 c.
1.1. TUI.
4. L'illegittimità del decreto di espulsione comporta automaticamente l'illegittimità anche dell'ordine di allontanamento impartito in pari data dal Questore di Torino ai sensi dell'art. 14, co. 5-bis, d.lgs. 286/98.
5. Si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e della mancata costituzione in giudizio della PA convenuta.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c., respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità (i) del decreto di espulsione prot. n. 281/2025, adottato e notificato dal Prefetto della provincia di in data CP_1
24.4.2025, e (ii) dell'ordine di allontanamento impartito in pari data dal Questore di ai sensi dell'art. 14, co. 5-bis, d.lgs. 286/98; CP_1
− compensa le spese di lite.
5 Così deciso in Torino, il 29 maggio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
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