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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 07/11/2024, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2758/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PILI MARIA ANTONIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
TURRIN LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 28 giugno 2024 e cioè
Per parte ricorrente “1) Il marito verserà alla moglie CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento pari ad €
[...]
1 2.000,00 netti (ovvero circa € 2.500,00 lordi), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT – N.B.: importo che in questa sede così si quantifica anche tenendo in considerazione la pacifica circostanza che egli deduce dall'assegno che versa alla moglie l'importo del 40% e per quest'ultima invece tale importo viene tassato del 23% - 25% (ovvero in sintesi a lei arriverebbero € 2.000,00
netti e lui esborserebbe € 1.500,00 netti). Egli sosterrà inoltre nella misura del
100% tutte le spese mediche non mutuabili che la signora dovesse Pt_1
affrontare per curare le specifiche patologie da cui è già affetta. 2) Il marito si farà carico del pagamento di tutte le utenze domestiche CP_1
relative alla casa coniugale di comune proprietà sita in Azzano Decimo, via
Pedrina n. 47/A, nella quale la signora rimarrà comunque a Parte_1
vivere in attesa di una prossima vendita dell'immobile, non avendo le possibilità economiche di reperire altro alloggio contrariamente al marito che di possibilità economiche ne ha moltissime e quindi ben si potrebbe trasferire dalla casa coniugale in attesa della vendita, senza particolare sofferenza economica. 3) Il marito inoltre si farà carico di estinguere in via CP_1
esclusiva e/o rimborsare alla moglie tutte le poste debitorie relative alla
Società New Times s.n.c. (Edicola e Cartoleria) di comune titolarità con la stessa, regolarizzando altresì i contributi previdenziali relativi alla medesima come da piano di rateizzazione indicato in narrativa ed allegato, accordato dall'Agenzia delle Entrate in data 11.8.2022. Contributi che al momento – a dispetto della solidarietà sia coniugale che societaria – è costretta a pagare lei!
- Spese ed onorari rifusi, anche per la Fase di Reclamo come già ivi disposto.
IN EVENTUALE VIA ISTRUTTORIA Disporsi ogni opportuno approfondimento sulle effettive disponibilità patrimoniali e reddituali del signor mediante Indagini da affidare ad idonea CTU e/o alla CP_1
Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria”;
per parte resistente “NEL MERITO: Per le causali esposte e/o per quelle
2 eventualmente emergenti, facendosi seguito alla sentenza n.461/2023 che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rigettarsi ogni avversaria domanda e/o richiesta e/o istanza in quanto infondata e/o inammissibile e determinarsi – se accertato come dovuto, a seguito degli approfondimenti istruttori – l'importo dell'assegno mensile di mantenimento in favore della ricorrente nella misura di € 300,00 mensili – comunque, riducendosi l'importo di € 1.000,00 provvisoriamente disposto, perché eccessivo - sino a quando la ricorrente avrà reperito una (ulteriore ed idonea) occupazione. Spese legali rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiamano tutti i documenti già depositati.
Si insiste per l'ammissione di quanto chiesto con II^ memoria ex art. 186 6°
comma cpc (prova per interrogatorio formale della ricorrente sulle seguenti circostanze: 1) Vero che la signora durante la settimana svolge attività Pt_1
lavorativa per 4 ore giornaliere, come collaboratrice domestica. 2) Vero che la signora lavora 5 giorni a settimana – dalle 8:30 alle 12:30 – come colf Pt_1
presso la famiglia in Pordenone, Piazza XX Settembre n.24. 3) Vero Per_1
che nel corso dell'ultimo biennio la signora ha lavorato presso il negozio Pt_1
di in Azzano Decimo (fraz. Tiezzo), Via E. Toti, in Parte_2
particolare la domenica (7:00-12:30) quando era assente la titolare, e presso la rivendita di dolciumi e liquori “Le chicche di GE in Tiezzo, nei pomeriggi dei mesi di novembre e dicembre 2022, e nelle domeniche. 4) Vero
che nell'ultimo biennio, per circa due interi anni, la signora ha svolto Pt_1
l'attività di babysitter per 3 giorni a settimana presso la famiglia della signora in Azzano Decimo, Viale Rimembranze. 5) Vero che nel 2019 Persona_2
il signor procurò alla signora due colloqui di lavoro nel settore CP_1 Pt_1
commercio. 6) Vero che la signora mancò uno dei colloqui e, nell'altro Pt_1
caso, nel primo colloquio telefonico, la signora chiese di essere impiegata Pt_1
per massimo 4 ore/giorno, escluso il weekend e festivi, con orario flessibile. Si
è chiesto ammettersi prova per interrogatorio formale della ricorrente e per
3 testi sulle seguenti circostanze: 7) Vero che durante il matrimonio e comunque negli ultimi 8 anni i coniugi trascorrevano le serate e i fine settimana in casa. 8)
Vero che l'ultima vacanza fatta insieme dai coniugi risale al 2015 quando si recarono insieme al parco del Conero. 9) Vero che nel corso del 2022 i coniugi hanno cenato in pizzeria 5 volte, in date 8/12/2022, 21/12/2022, 17/9/2022,
11/06/2022 e 26/2/2022. 10) Vero che nel corso dell'ultimo biennio i coniugi hanno cenato al ristorante in un'unica occasione, il 14/8/2021. 11) Vero che a partire dal 2016 i coniugi, pur coabitando, svolgevano vite separata. 12) Vero
che durante il matrimonio ciascuno dei coniugi ha sempre provveduto in autonomia alle spese per sé (vestiario, trasporti, ricariche telefoniche). 13) Vero
che durante il matrimonio le spese per la casa (incluse bollette e utenze) e la spesa alimentare sono state sempre sostenute dal signor . 14) Vero che CP_1
nel periodo in cui l'attività New Time era aperta in Azzano Decimo e gestita dalla signora la stessa si intratteneva durante l'orario di lavoro nel Pt_1
negozio di fronte e/o a giocare ai gratta&vinci. 15) Vero che il signor CP_1
lavora presso Genesi Arredi Srl quale dipendente dirigente, come da buste paga che si rammostrano (all. 1) 16) Vero che il signor percepisce da CP_1
Genesi Arredi Srl uno stipendio mensile netto di circa € 2.500,00 su tredici mensilità, come da buste paga che si rammostrano (all. 1). Testi (da assumersi anche a riprova su eventuali capitoli di prova avversari giudicati rilevanti e ammissibili): residente in [...]
n.43/2; Piazza XX Settembre n.24, Pordenone;
CP_2 [...]
Viale Rimembranze, Azzano Decimo (PN) - legale rappresentante CP_3
Genesi Arredi Srl signor , domicilio presso Via degli Olmi n.3, Persona_3
Pasiano di Pordenone;
titolare dell'esercizio Le HI di Angela sito in
Tiezzo, signor , Via Mazzini n.1, Tiezzo di Azzano Decimo. Persona_4
Disporsi accertamenti a mezzo Polizia Tributaria e/o Ispettorato del Lavoro di
Pordenone circa l'effettiva attività lavorativa svolta dalla ricorrente presso
4 privati e ditte indicate nella narrativa della memoria di costituzione dd.
27/1/2023 e del presente atto ( in Pordenone, Piazza XX CP_2
Settembre n.24; in Azzano Decimo, fraz. Tiezzo, Via E. Parte_2
Toti; “Le HI di GE, rivendita di dolciumi e liquori in Tiezzo;
[...]
in Azzano Decimo, Viale Rimembranze)”. Per_2
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza parziale n. 461/2023 pubblicata il 3.07.2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 28 giugno 2024, tenutasi mediante trattazione scritta, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
DIRITTO
1. Assegno di mantenimento ex art. 156, primo comma, c.c.
Per quanto concerne la domanda avanzata da circa Parte_1
l'attribuzione, a proprio favore, di un assegno di mantenimento, occorre rilevare che per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente) è necessario anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, inoltre che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed infine che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (cfr. Cass. n.13026/2014; n. 17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità di guadagno,
dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività
5 lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche
(Cass. civ. n. 24049/2021).
Giova anche precisare che, in difetto di figli minorenni o di figli maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, come nel caso di specie, sia che la casa familiare sia in comproprietà, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, non può adottarsi in questa sede alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non potendo costituire l'assegnazione della casa misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole;
eventuali questioni relative al diritto di proprietà o a quello di abitazione, così come anche relative alle obbligazioni del proprietario e/o di chi la occupa, esulano,
inoltre, dalla competenza funzionale del giudice della separazione e possono essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione (cfr. cass. civ. n.
18440/2013).
Ciò premesso, nel caso di specie occorre osservare quanto segue.
Al tempo dell'udienza presidenziale la moglie ha documentato di aver percepito redditi irrisori nei due anni di imposta precedenti (circa 200,00 euro annui nel 2020, circa 1.300,00 euro annui nel 2021 e 2.500,00 circa annui nel
2022); ha dichiarato, inoltre, di essere obbligata per l'adempimento di debito d'imposta per sanzioni derivanti da omesso versamento di contributi fiscali (la moglie era stata sino al 2019 esercente di edicola) per un esborso mensile pari ad euro 180,00 (avendo rateizzato il debito complessivo di euro 11.360,60).
In corso di causa ha prodotto le buste paga relative al periodo gennaio-agosto
2023, per l'attività svolta di collaboratrice domestica, con una media mensile pari ad euro 350,00. È comproprietaria della casa coniugale e di un terreno adiacente;
la casa coniugale è stata costruita su terreno donato dalla moglie al marito. È proprietaria di autovettura. Ha allegato documentazione attestante
6 l'esecuzione di interventi chirurgici, ma non si evince inequivocabilmente dagli stessi una totale compromissione della capacità lavorativa, con la conseguenza che deve tenersi in debita considerazione la possibilità per la moglie di procacciarsi autonomamente un, seppur modesto, reddito,
proporzionale alle competenze sinora acquisite (operaia, commessa); dagli estratti di conto corrente allegati si evincono, a parte l'assegno di mantenimento, giacenze molto modeste, per poche centinaia di euro.
Il marito ha documentato, al tempo dell'udienza presidenziale, di aver percepito nell'anno di imposta 2021 e 2020, un reddito mensile netto medio pari ad euro 2.600,00, su dodici mensilità, e nell'anno di imposta 2019 un reddito mensile netto medio pari ad euro 2.400,00; ha documentato di aver ceduto nel 2018 l'intera quota della società Alexa s.r.l., di cui era titolare, ad altre due società; è comproprietario con la moglie della casa coniugale e di un terreno ed è comproprietario di beni pervenuti in successione;
è titolare di autovettura;
ha allegato estratto di conto corrente bancario da cui si evince a marzo del 2022 una giacenza media di circa 320.000,00 euro.
In corso di causa il marito ha prodotto ulteriore documentazione, sebbene oltre i termini concessi ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Nonostante la tardività, la documentazione prodotta deve considerarsi ammissibile, in quanto non possono ritenersi soggetti a preclusioni i mezzi di prova volt a tutelare i cosiddetti diritti a disponibilità attenuata, qual è quello del diritto al mantenimento del coniuge economicamente più debole, nella sua componente assistenziale (cfr. cass. civ. 11795/2021); nel caso di specie, infatti,
nonostante la capacità lavorativa della moglie, anche valorizzando la potenziale capacità di guadagno, ella non riuscirebbe in ogni caso a godere di adeguati redditi propri tali da garantirle lo stesso tenore di vita percepito in costanza di matrimonio, in quanto dalla documentazione sinora esaminata è
evidente che tale tenore di vita è stato garantito esclusivamente dai redditi del
7 marito.
Dovendosi, dunque, tutelare un diritto a disponibilità attenuata, nella sua componente assistenziale, i mezzi di prova allegati tardivamente dal marito sono ammissibili e si esamineranno di seguito.
Il marito ha percepito nell'anno di imposta 2022 un reddito mensile netto medio pari ad euro 2.500,00 mensili;
dagli ulteriori estratti di conto corrente allegati risulta confermata la giacenza sopra indicata;
ha prodotto, altresì,
estratto dei movimenti di altro conto corrente a lui esclusivamente intestato dove si può notare una giacenza iniziale di circa 50.000,00 euro, poi pressocché
esaurita mediante l'emissione di un assegno circolare di euro 49.000,00 nel febbraio 2023; poiché non è stata spiegata la destinazione di tale somma, deve presumersi che la stessa possa rappresentare una forma di investimento e che,
pertanto, attesti come il marito sia di gran lunga economicamente più forte della moglie. Ancora, ha documentato forme di investimento per un controvalore di euro 21.000,00 circa. È delegato sul conto corrente della madre
(ove confluisce solo la pensione di quest'ultima) ed è amministratore di sostegno del fratello (circostanza quest'ultima irrilevante).
Per quanto concerne il ruolo effettivo di nell'ambito della società CP_1
ceduta, la Alexa S.r.l., i notevoli accantonamenti di cui dispone sono indice inequivocabile di un recente passato (essendo stata alienata la società nel 2018)
certamente connotato da prosperità economica.
Per quanto concerne il lavoro in nero prestato dalla come paventato dalla Pt_1
difesa del marito, le prove testimoniali dedotte in causa vertono su circostanze irrilevanti ai fini del decidere, in quanto, quand'anche ammesse, non attesterebbero né la percezione di emolumenti significativi né l'elusione degli obblighi retributivi, contributivi e fiscali e, in ogni caso, si è tenuta in debita considerazione, nella comparazione dei redditi sopra condotta, della possibilità per la moglie, se diligente, di percepire un potenziale guadagno
8 superiore a quello dichiarato, anche se rimarrebbe pur sempre modesto,
avendo maturato soltanto competente da operaia o commessa.
Pertanto, per tutte le ragioni sinora esposte, dal momento che i redditi della moglie non le garantirebbero il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, assicurato in via del tutto prevalente dai redditi del marito,
valorizzato il regime fiscale dell'assegno stesso (tassabile per l'avente diritto e detraibile per l'obbligato) e la circostanza non contestata per cui il marito provvede esclusivamente in via spontanea alle spese della casa coniugale, il
Tribunale ritiene equo determinare in euro 1.700,00 (lordi) l'assegno di mantenimento a favore della moglie;
il resistente dovrà dunque corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di euro 1.700,00, dalla domanda giudiziale.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
2. Ulteriori domande.
Per quanto concerne le ulteriori domanda avanzate da parte ricorrente e, cioè,
che il marito si faccia carico del pagamento di tutte le utenze domestiche relative alla casa coniugale, nella quale la moglie rimarrà a vivere, si è già
motivato sopra sul non luogo a provvedere circa l'assegnazione della casa familiare in assenza di figli minori o di figli maggiorenni non economicamente autonomi che vi dimorino;
per quanto concerne la domanda con cui si chiede che il marito sostenga, inoltre, nella misura del 100% tutte le spese mediche non mutuabili che la signora dovesse affrontare per curare le specifiche Pt_1
patologie da cui è già affetta, la stessa deve ritenersi assorbita nell'assegno di mantenimento a favore della moglie, non potendosi configurare giuridicamente un frazionamento del contributo dovuto a favore del coniuge economicamente più debole in ordinario e altre spese straordinarie;
per quanto concerne, infine, la domanda con cui si chiede che il marito si faccia
9 carico di estinguere in via esclusiva e/o rimborsare alla moglie tutte le poste debitorie relative alla ) di Controparte_4
comune titolarità con la stessa, regolarizzando altresì i contributi previdenziali relativi alla medesima, deve ritenersi inammissibilile, in quanto nel processo di separazione, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi (come rilevato già all'esito della prima udienza); è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
3. Spese.
Profili di reciproca soccombenza (la moglie perde sulle domande di ripetizione e sulla gestione delle spese della casa familiare) giustificano la parziale compensazione delle spese, mentre per la restante metà le stesse seguono la prevalente soccombenza del marito (sulla debenza e sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento), ivi inclusa la fase del reclamo,
e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa), dell'attività
effettivamente svolta, valori medi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti (euro 7.600,00 per il procedimento davanti al tribunale, più
euro 3.500,00 per la fase del reclamo, diviso due = euro 5.550,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
determina in euro 1.700,00 il contributo mensile dovuto da CP_1
10 per il mantenimento della moglie, con decorrenza dalla domanda, e CP_1
condanna ai relativi pagamenti da eseguire entro il giorno CP_1
5 di ogni mese presso il domicilio di in forma tracciabile;
Parte_1
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda;
compensa le spese di lite per ½, mentre per la restante metà condanna al pagamento a favore di , delle spese CP_1 Parte_1
di lite, che liquida in euro 5.550,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 05/11/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2758/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PILI MARIA ANTONIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
TURRIN LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 28 giugno 2024 e cioè
Per parte ricorrente “1) Il marito verserà alla moglie CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento pari ad €
[...]
1 2.000,00 netti (ovvero circa € 2.500,00 lordi), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT – N.B.: importo che in questa sede così si quantifica anche tenendo in considerazione la pacifica circostanza che egli deduce dall'assegno che versa alla moglie l'importo del 40% e per quest'ultima invece tale importo viene tassato del 23% - 25% (ovvero in sintesi a lei arriverebbero € 2.000,00
netti e lui esborserebbe € 1.500,00 netti). Egli sosterrà inoltre nella misura del
100% tutte le spese mediche non mutuabili che la signora dovesse Pt_1
affrontare per curare le specifiche patologie da cui è già affetta. 2) Il marito si farà carico del pagamento di tutte le utenze domestiche CP_1
relative alla casa coniugale di comune proprietà sita in Azzano Decimo, via
Pedrina n. 47/A, nella quale la signora rimarrà comunque a Parte_1
vivere in attesa di una prossima vendita dell'immobile, non avendo le possibilità economiche di reperire altro alloggio contrariamente al marito che di possibilità economiche ne ha moltissime e quindi ben si potrebbe trasferire dalla casa coniugale in attesa della vendita, senza particolare sofferenza economica. 3) Il marito inoltre si farà carico di estinguere in via CP_1
esclusiva e/o rimborsare alla moglie tutte le poste debitorie relative alla
Società New Times s.n.c. (Edicola e Cartoleria) di comune titolarità con la stessa, regolarizzando altresì i contributi previdenziali relativi alla medesima come da piano di rateizzazione indicato in narrativa ed allegato, accordato dall'Agenzia delle Entrate in data 11.8.2022. Contributi che al momento – a dispetto della solidarietà sia coniugale che societaria – è costretta a pagare lei!
- Spese ed onorari rifusi, anche per la Fase di Reclamo come già ivi disposto.
IN EVENTUALE VIA ISTRUTTORIA Disporsi ogni opportuno approfondimento sulle effettive disponibilità patrimoniali e reddituali del signor mediante Indagini da affidare ad idonea CTU e/o alla CP_1
Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria”;
per parte resistente “NEL MERITO: Per le causali esposte e/o per quelle
2 eventualmente emergenti, facendosi seguito alla sentenza n.461/2023 che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rigettarsi ogni avversaria domanda e/o richiesta e/o istanza in quanto infondata e/o inammissibile e determinarsi – se accertato come dovuto, a seguito degli approfondimenti istruttori – l'importo dell'assegno mensile di mantenimento in favore della ricorrente nella misura di € 300,00 mensili – comunque, riducendosi l'importo di € 1.000,00 provvisoriamente disposto, perché eccessivo - sino a quando la ricorrente avrà reperito una (ulteriore ed idonea) occupazione. Spese legali rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiamano tutti i documenti già depositati.
Si insiste per l'ammissione di quanto chiesto con II^ memoria ex art. 186 6°
comma cpc (prova per interrogatorio formale della ricorrente sulle seguenti circostanze: 1) Vero che la signora durante la settimana svolge attività Pt_1
lavorativa per 4 ore giornaliere, come collaboratrice domestica. 2) Vero che la signora lavora 5 giorni a settimana – dalle 8:30 alle 12:30 – come colf Pt_1
presso la famiglia in Pordenone, Piazza XX Settembre n.24. 3) Vero Per_1
che nel corso dell'ultimo biennio la signora ha lavorato presso il negozio Pt_1
di in Azzano Decimo (fraz. Tiezzo), Via E. Toti, in Parte_2
particolare la domenica (7:00-12:30) quando era assente la titolare, e presso la rivendita di dolciumi e liquori “Le chicche di GE in Tiezzo, nei pomeriggi dei mesi di novembre e dicembre 2022, e nelle domeniche. 4) Vero
che nell'ultimo biennio, per circa due interi anni, la signora ha svolto Pt_1
l'attività di babysitter per 3 giorni a settimana presso la famiglia della signora in Azzano Decimo, Viale Rimembranze. 5) Vero che nel 2019 Persona_2
il signor procurò alla signora due colloqui di lavoro nel settore CP_1 Pt_1
commercio. 6) Vero che la signora mancò uno dei colloqui e, nell'altro Pt_1
caso, nel primo colloquio telefonico, la signora chiese di essere impiegata Pt_1
per massimo 4 ore/giorno, escluso il weekend e festivi, con orario flessibile. Si
è chiesto ammettersi prova per interrogatorio formale della ricorrente e per
3 testi sulle seguenti circostanze: 7) Vero che durante il matrimonio e comunque negli ultimi 8 anni i coniugi trascorrevano le serate e i fine settimana in casa. 8)
Vero che l'ultima vacanza fatta insieme dai coniugi risale al 2015 quando si recarono insieme al parco del Conero. 9) Vero che nel corso del 2022 i coniugi hanno cenato in pizzeria 5 volte, in date 8/12/2022, 21/12/2022, 17/9/2022,
11/06/2022 e 26/2/2022. 10) Vero che nel corso dell'ultimo biennio i coniugi hanno cenato al ristorante in un'unica occasione, il 14/8/2021. 11) Vero che a partire dal 2016 i coniugi, pur coabitando, svolgevano vite separata. 12) Vero
che durante il matrimonio ciascuno dei coniugi ha sempre provveduto in autonomia alle spese per sé (vestiario, trasporti, ricariche telefoniche). 13) Vero
che durante il matrimonio le spese per la casa (incluse bollette e utenze) e la spesa alimentare sono state sempre sostenute dal signor . 14) Vero che CP_1
nel periodo in cui l'attività New Time era aperta in Azzano Decimo e gestita dalla signora la stessa si intratteneva durante l'orario di lavoro nel Pt_1
negozio di fronte e/o a giocare ai gratta&vinci. 15) Vero che il signor CP_1
lavora presso Genesi Arredi Srl quale dipendente dirigente, come da buste paga che si rammostrano (all. 1) 16) Vero che il signor percepisce da CP_1
Genesi Arredi Srl uno stipendio mensile netto di circa € 2.500,00 su tredici mensilità, come da buste paga che si rammostrano (all. 1). Testi (da assumersi anche a riprova su eventuali capitoli di prova avversari giudicati rilevanti e ammissibili): residente in [...]
n.43/2; Piazza XX Settembre n.24, Pordenone;
CP_2 [...]
Viale Rimembranze, Azzano Decimo (PN) - legale rappresentante CP_3
Genesi Arredi Srl signor , domicilio presso Via degli Olmi n.3, Persona_3
Pasiano di Pordenone;
titolare dell'esercizio Le HI di Angela sito in
Tiezzo, signor , Via Mazzini n.1, Tiezzo di Azzano Decimo. Persona_4
Disporsi accertamenti a mezzo Polizia Tributaria e/o Ispettorato del Lavoro di
Pordenone circa l'effettiva attività lavorativa svolta dalla ricorrente presso
4 privati e ditte indicate nella narrativa della memoria di costituzione dd.
27/1/2023 e del presente atto ( in Pordenone, Piazza XX CP_2
Settembre n.24; in Azzano Decimo, fraz. Tiezzo, Via E. Parte_2
Toti; “Le HI di GE, rivendita di dolciumi e liquori in Tiezzo;
[...]
in Azzano Decimo, Viale Rimembranze)”. Per_2
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza parziale n. 461/2023 pubblicata il 3.07.2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 28 giugno 2024, tenutasi mediante trattazione scritta, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
DIRITTO
1. Assegno di mantenimento ex art. 156, primo comma, c.c.
Per quanto concerne la domanda avanzata da circa Parte_1
l'attribuzione, a proprio favore, di un assegno di mantenimento, occorre rilevare che per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente) è necessario anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, inoltre che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed infine che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (cfr. Cass. n.13026/2014; n. 17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità di guadagno,
dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività
5 lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche
(Cass. civ. n. 24049/2021).
Giova anche precisare che, in difetto di figli minorenni o di figli maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, come nel caso di specie, sia che la casa familiare sia in comproprietà, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, non può adottarsi in questa sede alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non potendo costituire l'assegnazione della casa misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole;
eventuali questioni relative al diritto di proprietà o a quello di abitazione, così come anche relative alle obbligazioni del proprietario e/o di chi la occupa, esulano,
inoltre, dalla competenza funzionale del giudice della separazione e possono essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione (cfr. cass. civ. n.
18440/2013).
Ciò premesso, nel caso di specie occorre osservare quanto segue.
Al tempo dell'udienza presidenziale la moglie ha documentato di aver percepito redditi irrisori nei due anni di imposta precedenti (circa 200,00 euro annui nel 2020, circa 1.300,00 euro annui nel 2021 e 2.500,00 circa annui nel
2022); ha dichiarato, inoltre, di essere obbligata per l'adempimento di debito d'imposta per sanzioni derivanti da omesso versamento di contributi fiscali (la moglie era stata sino al 2019 esercente di edicola) per un esborso mensile pari ad euro 180,00 (avendo rateizzato il debito complessivo di euro 11.360,60).
In corso di causa ha prodotto le buste paga relative al periodo gennaio-agosto
2023, per l'attività svolta di collaboratrice domestica, con una media mensile pari ad euro 350,00. È comproprietaria della casa coniugale e di un terreno adiacente;
la casa coniugale è stata costruita su terreno donato dalla moglie al marito. È proprietaria di autovettura. Ha allegato documentazione attestante
6 l'esecuzione di interventi chirurgici, ma non si evince inequivocabilmente dagli stessi una totale compromissione della capacità lavorativa, con la conseguenza che deve tenersi in debita considerazione la possibilità per la moglie di procacciarsi autonomamente un, seppur modesto, reddito,
proporzionale alle competenze sinora acquisite (operaia, commessa); dagli estratti di conto corrente allegati si evincono, a parte l'assegno di mantenimento, giacenze molto modeste, per poche centinaia di euro.
Il marito ha documentato, al tempo dell'udienza presidenziale, di aver percepito nell'anno di imposta 2021 e 2020, un reddito mensile netto medio pari ad euro 2.600,00, su dodici mensilità, e nell'anno di imposta 2019 un reddito mensile netto medio pari ad euro 2.400,00; ha documentato di aver ceduto nel 2018 l'intera quota della società Alexa s.r.l., di cui era titolare, ad altre due società; è comproprietario con la moglie della casa coniugale e di un terreno ed è comproprietario di beni pervenuti in successione;
è titolare di autovettura;
ha allegato estratto di conto corrente bancario da cui si evince a marzo del 2022 una giacenza media di circa 320.000,00 euro.
In corso di causa il marito ha prodotto ulteriore documentazione, sebbene oltre i termini concessi ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Nonostante la tardività, la documentazione prodotta deve considerarsi ammissibile, in quanto non possono ritenersi soggetti a preclusioni i mezzi di prova volt a tutelare i cosiddetti diritti a disponibilità attenuata, qual è quello del diritto al mantenimento del coniuge economicamente più debole, nella sua componente assistenziale (cfr. cass. civ. 11795/2021); nel caso di specie, infatti,
nonostante la capacità lavorativa della moglie, anche valorizzando la potenziale capacità di guadagno, ella non riuscirebbe in ogni caso a godere di adeguati redditi propri tali da garantirle lo stesso tenore di vita percepito in costanza di matrimonio, in quanto dalla documentazione sinora esaminata è
evidente che tale tenore di vita è stato garantito esclusivamente dai redditi del
7 marito.
Dovendosi, dunque, tutelare un diritto a disponibilità attenuata, nella sua componente assistenziale, i mezzi di prova allegati tardivamente dal marito sono ammissibili e si esamineranno di seguito.
Il marito ha percepito nell'anno di imposta 2022 un reddito mensile netto medio pari ad euro 2.500,00 mensili;
dagli ulteriori estratti di conto corrente allegati risulta confermata la giacenza sopra indicata;
ha prodotto, altresì,
estratto dei movimenti di altro conto corrente a lui esclusivamente intestato dove si può notare una giacenza iniziale di circa 50.000,00 euro, poi pressocché
esaurita mediante l'emissione di un assegno circolare di euro 49.000,00 nel febbraio 2023; poiché non è stata spiegata la destinazione di tale somma, deve presumersi che la stessa possa rappresentare una forma di investimento e che,
pertanto, attesti come il marito sia di gran lunga economicamente più forte della moglie. Ancora, ha documentato forme di investimento per un controvalore di euro 21.000,00 circa. È delegato sul conto corrente della madre
(ove confluisce solo la pensione di quest'ultima) ed è amministratore di sostegno del fratello (circostanza quest'ultima irrilevante).
Per quanto concerne il ruolo effettivo di nell'ambito della società CP_1
ceduta, la Alexa S.r.l., i notevoli accantonamenti di cui dispone sono indice inequivocabile di un recente passato (essendo stata alienata la società nel 2018)
certamente connotato da prosperità economica.
Per quanto concerne il lavoro in nero prestato dalla come paventato dalla Pt_1
difesa del marito, le prove testimoniali dedotte in causa vertono su circostanze irrilevanti ai fini del decidere, in quanto, quand'anche ammesse, non attesterebbero né la percezione di emolumenti significativi né l'elusione degli obblighi retributivi, contributivi e fiscali e, in ogni caso, si è tenuta in debita considerazione, nella comparazione dei redditi sopra condotta, della possibilità per la moglie, se diligente, di percepire un potenziale guadagno
8 superiore a quello dichiarato, anche se rimarrebbe pur sempre modesto,
avendo maturato soltanto competente da operaia o commessa.
Pertanto, per tutte le ragioni sinora esposte, dal momento che i redditi della moglie non le garantirebbero il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, assicurato in via del tutto prevalente dai redditi del marito,
valorizzato il regime fiscale dell'assegno stesso (tassabile per l'avente diritto e detraibile per l'obbligato) e la circostanza non contestata per cui il marito provvede esclusivamente in via spontanea alle spese della casa coniugale, il
Tribunale ritiene equo determinare in euro 1.700,00 (lordi) l'assegno di mantenimento a favore della moglie;
il resistente dovrà dunque corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di euro 1.700,00, dalla domanda giudiziale.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
2. Ulteriori domande.
Per quanto concerne le ulteriori domanda avanzate da parte ricorrente e, cioè,
che il marito si faccia carico del pagamento di tutte le utenze domestiche relative alla casa coniugale, nella quale la moglie rimarrà a vivere, si è già
motivato sopra sul non luogo a provvedere circa l'assegnazione della casa familiare in assenza di figli minori o di figli maggiorenni non economicamente autonomi che vi dimorino;
per quanto concerne la domanda con cui si chiede che il marito sostenga, inoltre, nella misura del 100% tutte le spese mediche non mutuabili che la signora dovesse affrontare per curare le specifiche Pt_1
patologie da cui è già affetta, la stessa deve ritenersi assorbita nell'assegno di mantenimento a favore della moglie, non potendosi configurare giuridicamente un frazionamento del contributo dovuto a favore del coniuge economicamente più debole in ordinario e altre spese straordinarie;
per quanto concerne, infine, la domanda con cui si chiede che il marito si faccia
9 carico di estinguere in via esclusiva e/o rimborsare alla moglie tutte le poste debitorie relative alla ) di Controparte_4
comune titolarità con la stessa, regolarizzando altresì i contributi previdenziali relativi alla medesima, deve ritenersi inammissibilile, in quanto nel processo di separazione, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi (come rilevato già all'esito della prima udienza); è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
3. Spese.
Profili di reciproca soccombenza (la moglie perde sulle domande di ripetizione e sulla gestione delle spese della casa familiare) giustificano la parziale compensazione delle spese, mentre per la restante metà le stesse seguono la prevalente soccombenza del marito (sulla debenza e sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento), ivi inclusa la fase del reclamo,
e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa), dell'attività
effettivamente svolta, valori medi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti (euro 7.600,00 per il procedimento davanti al tribunale, più
euro 3.500,00 per la fase del reclamo, diviso due = euro 5.550,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
determina in euro 1.700,00 il contributo mensile dovuto da CP_1
10 per il mantenimento della moglie, con decorrenza dalla domanda, e CP_1
condanna ai relativi pagamenti da eseguire entro il giorno CP_1
5 di ogni mese presso il domicilio di in forma tracciabile;
Parte_1
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda;
compensa le spese di lite per ½, mentre per la restante metà condanna al pagamento a favore di , delle spese CP_1 Parte_1
di lite, che liquida in euro 5.550,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 05/11/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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