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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/05/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 08.05.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4108/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
T R A
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
De Matteis, 11, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Del Prete e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Catalano, Nicola Fumo, Ida
Verrengia, Itala de Benedictis e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) CP_1
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
05.06.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 09.03.2022, alla competente Commissione medica due distinte domande, volte al riconoscimento CP_1
dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con riconoscimento dell'istante invalida nella misura del 100% nonché meritevole del beneficio di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e che gli stati patologici denunciati davano diritto alle prestazioni previdenziali, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO con perizia che riconosceva l'istante invalida nella misura del 100%,
e portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero dal 09.03.2022, ma che negava la sussistenza dei requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, la parte ricorrente non compariva, mentre l' resistente chiedeva decidersi la causa, con rigetto del ricorso;
alla CP_1 medesima udienza, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445-bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del TU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, il ricorso introduttivo del giudizio è ammissibile in quanto sono in esso specificati i motivi della contestazione.
Si ricorda che, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la TU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante ha contestato al TU di non aver adeguatamente valutato le patologie descritte in ricorso. I rilievi formulati e la documentazione sanitaria depositata nel corso del presente giudizio implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale che non presentava, tuttavia, omissioni (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413).
Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie dedotte in ricorso.
Osserva, infatti, la giudicante come la TU – dott.ssa – nominata in Persona_1
sede di ATP, nella sua relazione scritta, sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, considerate altresì le contestazioni sollevate in sede di opposizione, abbia diagnosticato in capo all'istante una serie di patologie da intendersi qui integralmente trascritte, consistenti in “
1. Vasculopatia cerebrale cronica in esiti di ictus ischemico sinistro.
2. Artrosi polidistrettuale con maggior impegno delle spalle e delle anche.
3. Esiti di recente episodio di embolia polmonare.
4. Ipertensione arteriosa“(cfr. pagina 8 della consulenza).
Tali patologie, tuttavia, alla luce delle argomentazioni effettuati dalla TU, come affermato in sede di ATP, non rappresentano requisito sanitario idoneo ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento previsto dalla legge n. 18/1980.
Ed, invero, la TU osserva che “Orbene, per quanto attiene la richiesta della ricorrente del riconoscimento del beneficio dell'Indennità di Accompagnamento è necessario rappresentare come esso segue al soddisfacimento di almeno uno dei due requisiti previsti dalla norma vigente, ovvero
l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, intesi quali atti primari quotidiani (cura del sé, alimentazione, terapie farmacologiche, etc.). Nel caso di specie l'IS, allo stato di 72 anni, è affetta da un quadro polipatologico dominato da una cerbrovasculopatia cronica con declino cognitivo in esiti di un remoto accidente vascolare acuto. I riflessi di tale condizione sul piano cognitivo-comportamentale sono prevalentemente caratterizzati da difficoltà motorie, ma non da una compromissione severa sul piano cognitivo come ampiamente documentato dalla visita geriatrica che il sottoscritto TU ha richiesto a causa della scarsa collaborazione dell'istante durante la visita e la scarsità documentale agli atti. Dalla suddetta valutazione emerge infatti un MMSE pari a 19/30 ed una diminuzione delle autonomie personali. Ciò detto, non essendo soddisfatti i requisiti previsti, non è possibile riconoscere il beneficio dell'accompagnamento. […] si precisa come proprio a causa di alcune incongruenze, quali la sedia a rotelle non prescritta dall'ASL, la scarsa collaborazione e l'eloquio scarno, il sottoscritto TU ha ritenuto necessario, ai fini di un corretto inquadramento prima clinico e conseguentemente medico legale, richiedere una visita specialistica geriatrica. Anche lo specialista geriatra ha confermato parte dell'esame obiettivo del sottoscritto TU ed ha certificato a mezzo i consueti test per le autonomie un declino cognitivo in fase iniziale (MMSE 19/30) e solo una ipostenia dell'emilato destro. Difatti lo specialista geriatra chiosa con la necessità di “aiuto” nelle attività quotidiane. Il beneficio dell'Indennità di Accompagnamento, lo si ribadisce, segue al soddisfacimento di almeno uno dei due requisiti previsti dalla norma vigente, ovvero l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, intesi quali atti primari quotidiani (cura del sé, alimentazione, terapie farmacologiche, etc.). L'impossibilità a deambulare, nel caso di specie, non sussiste, d'altronde anche il geriatra non l'ha indicata e gli atti primari della vita quotidiana, da correlare all'età della Signora non sono impossibilitati. Parte_1
Concludendo la necessità di “aiuto” segnalata dal geriatra è stata tenuta nella dovuta considerazione dal sottoscritto TU proprio nel riconoscere all'IS la connotazione di gravità dell'handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 05/02/1992 n. 104” (cfr. consulenza).
Orbene, rileva la giudicante come le conclusioni cui giunge la consulente in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Infatti, la TU, con adeguata motivazione ha preso in considerazione tutte le patologie lamentate dalla ricorrente, valutando compiutamente tutta la documentazione sanitaria in atti, individuando correttamente i codici di riferimento e le relative percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 05.02.1992.
Ed, infatti, con riguardo alle censure mosse alle conclusioni della TU, va, in primo luogo, osservato che motivo di opposizione è la valutazione delle patologie, che parte ricorrente asserisce siano state trascurate o, comunque, sottostimate dalla consulente;
ed, invece, dalla disamina dell'elaborato peritale emerge chiaramente che la TU, a seguito di visita effettuata sulla ricorrente, in sede di perizia, descriveva dettagliatamente le condizioni di parte ricorrente così come riscontrate all'esame obiettivo, prendendo in considerazione tutta la documentazione medica versata in atti.
Ritiene, pertanto, la giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnositiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Ebbene, al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Con riguardo alla nuova documentazione versata in atti, va rilevato la stessa nulla aggiunge rispetto al quadro clinico già considerato e valutato dalla consulente, trattandosi di un unico certificato geriatrico dal quale una condizione, nella sostanza, sovrapponibile a quello già delineata dalla consulente e dal quale non è, pertanto, possibile evincere un aggravamento delle patologie della ricorrente tale da giustificare una diversa valutazione.
Per tale ragione, tale certificato, di per sé, non appare, rilevante ai fini di una nuova valutazione medico-legale. Pertanto, ritiene la giudicante come la relazione del TU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti;
pertanto, questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006
n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del TU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal TU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Con riguardo all'indennità di accompagnamento, non si dimentichi, del resto, che la stessa
è una prestazione che viene riconosciuta, come dice la stessa parola, a coloro che per sopravvivere hanno bisogno dell'aiuto del prossimo e non a coloro che hanno difficoltà nella vita di relazione e/o nella deambulazione. La situazione di non autosufficienza richiesta dall'art. 1 della legge 18/80 per godere della indennità di accompagnamento è caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza
(così Cass. 2005/88).
In proposito, va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che, ai fini della valutazione delle condizioni previste dalla L.
11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza) per la sussistenza del diritto è necessario che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e alla
L. n. 508 del 1988, art. 1 con l'uso degli aggettivi qualificativi "continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, né una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita (così Cass. n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche. Si veda, altresì, Cass. n. 14293 del 18/12/1999, secondo cui deve escludersi la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dalla abitazione senza essere accompagnato. Pertanto, l'invalido civile non ha diritto all'indennità di accompagnamento, anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano. In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, in caso di semplici difficoltà deambulatorie (cfr. deambulazione a piccoli passi) l'orientamento costante della Corte di Cassazione è nel senso di interpretare la legge nel senso che la stessa necessita “la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità). (Cass. n. 15882/2015).
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c. (nuovo testo), compensa le spese.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V., 08.05.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 08.05.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4108/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
T R A
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
De Matteis, 11, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Del Prete e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Catalano, Nicola Fumo, Ida
Verrengia, Itala de Benedictis e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) CP_1
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
05.06.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 09.03.2022, alla competente Commissione medica due distinte domande, volte al riconoscimento CP_1
dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con riconoscimento dell'istante invalida nella misura del 100% nonché meritevole del beneficio di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e che gli stati patologici denunciati davano diritto alle prestazioni previdenziali, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO con perizia che riconosceva l'istante invalida nella misura del 100%,
e portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero dal 09.03.2022, ma che negava la sussistenza dei requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, la parte ricorrente non compariva, mentre l' resistente chiedeva decidersi la causa, con rigetto del ricorso;
alla CP_1 medesima udienza, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445-bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del TU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, il ricorso introduttivo del giudizio è ammissibile in quanto sono in esso specificati i motivi della contestazione.
Si ricorda che, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la TU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante ha contestato al TU di non aver adeguatamente valutato le patologie descritte in ricorso. I rilievi formulati e la documentazione sanitaria depositata nel corso del presente giudizio implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale che non presentava, tuttavia, omissioni (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413).
Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie dedotte in ricorso.
Osserva, infatti, la giudicante come la TU – dott.ssa – nominata in Persona_1
sede di ATP, nella sua relazione scritta, sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, considerate altresì le contestazioni sollevate in sede di opposizione, abbia diagnosticato in capo all'istante una serie di patologie da intendersi qui integralmente trascritte, consistenti in “
1. Vasculopatia cerebrale cronica in esiti di ictus ischemico sinistro.
2. Artrosi polidistrettuale con maggior impegno delle spalle e delle anche.
3. Esiti di recente episodio di embolia polmonare.
4. Ipertensione arteriosa“(cfr. pagina 8 della consulenza).
Tali patologie, tuttavia, alla luce delle argomentazioni effettuati dalla TU, come affermato in sede di ATP, non rappresentano requisito sanitario idoneo ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento previsto dalla legge n. 18/1980.
Ed, invero, la TU osserva che “Orbene, per quanto attiene la richiesta della ricorrente del riconoscimento del beneficio dell'Indennità di Accompagnamento è necessario rappresentare come esso segue al soddisfacimento di almeno uno dei due requisiti previsti dalla norma vigente, ovvero
l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, intesi quali atti primari quotidiani (cura del sé, alimentazione, terapie farmacologiche, etc.). Nel caso di specie l'IS, allo stato di 72 anni, è affetta da un quadro polipatologico dominato da una cerbrovasculopatia cronica con declino cognitivo in esiti di un remoto accidente vascolare acuto. I riflessi di tale condizione sul piano cognitivo-comportamentale sono prevalentemente caratterizzati da difficoltà motorie, ma non da una compromissione severa sul piano cognitivo come ampiamente documentato dalla visita geriatrica che il sottoscritto TU ha richiesto a causa della scarsa collaborazione dell'istante durante la visita e la scarsità documentale agli atti. Dalla suddetta valutazione emerge infatti un MMSE pari a 19/30 ed una diminuzione delle autonomie personali. Ciò detto, non essendo soddisfatti i requisiti previsti, non è possibile riconoscere il beneficio dell'accompagnamento. […] si precisa come proprio a causa di alcune incongruenze, quali la sedia a rotelle non prescritta dall'ASL, la scarsa collaborazione e l'eloquio scarno, il sottoscritto TU ha ritenuto necessario, ai fini di un corretto inquadramento prima clinico e conseguentemente medico legale, richiedere una visita specialistica geriatrica. Anche lo specialista geriatra ha confermato parte dell'esame obiettivo del sottoscritto TU ed ha certificato a mezzo i consueti test per le autonomie un declino cognitivo in fase iniziale (MMSE 19/30) e solo una ipostenia dell'emilato destro. Difatti lo specialista geriatra chiosa con la necessità di “aiuto” nelle attività quotidiane. Il beneficio dell'Indennità di Accompagnamento, lo si ribadisce, segue al soddisfacimento di almeno uno dei due requisiti previsti dalla norma vigente, ovvero l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, intesi quali atti primari quotidiani (cura del sé, alimentazione, terapie farmacologiche, etc.). L'impossibilità a deambulare, nel caso di specie, non sussiste, d'altronde anche il geriatra non l'ha indicata e gli atti primari della vita quotidiana, da correlare all'età della Signora non sono impossibilitati. Parte_1
Concludendo la necessità di “aiuto” segnalata dal geriatra è stata tenuta nella dovuta considerazione dal sottoscritto TU proprio nel riconoscere all'IS la connotazione di gravità dell'handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 05/02/1992 n. 104” (cfr. consulenza).
Orbene, rileva la giudicante come le conclusioni cui giunge la consulente in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Infatti, la TU, con adeguata motivazione ha preso in considerazione tutte le patologie lamentate dalla ricorrente, valutando compiutamente tutta la documentazione sanitaria in atti, individuando correttamente i codici di riferimento e le relative percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 05.02.1992.
Ed, infatti, con riguardo alle censure mosse alle conclusioni della TU, va, in primo luogo, osservato che motivo di opposizione è la valutazione delle patologie, che parte ricorrente asserisce siano state trascurate o, comunque, sottostimate dalla consulente;
ed, invece, dalla disamina dell'elaborato peritale emerge chiaramente che la TU, a seguito di visita effettuata sulla ricorrente, in sede di perizia, descriveva dettagliatamente le condizioni di parte ricorrente così come riscontrate all'esame obiettivo, prendendo in considerazione tutta la documentazione medica versata in atti.
Ritiene, pertanto, la giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnositiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Ebbene, al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Con riguardo alla nuova documentazione versata in atti, va rilevato la stessa nulla aggiunge rispetto al quadro clinico già considerato e valutato dalla consulente, trattandosi di un unico certificato geriatrico dal quale una condizione, nella sostanza, sovrapponibile a quello già delineata dalla consulente e dal quale non è, pertanto, possibile evincere un aggravamento delle patologie della ricorrente tale da giustificare una diversa valutazione.
Per tale ragione, tale certificato, di per sé, non appare, rilevante ai fini di una nuova valutazione medico-legale. Pertanto, ritiene la giudicante come la relazione del TU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti;
pertanto, questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006
n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del TU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal TU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Con riguardo all'indennità di accompagnamento, non si dimentichi, del resto, che la stessa
è una prestazione che viene riconosciuta, come dice la stessa parola, a coloro che per sopravvivere hanno bisogno dell'aiuto del prossimo e non a coloro che hanno difficoltà nella vita di relazione e/o nella deambulazione. La situazione di non autosufficienza richiesta dall'art. 1 della legge 18/80 per godere della indennità di accompagnamento è caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza
(così Cass. 2005/88).
In proposito, va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che, ai fini della valutazione delle condizioni previste dalla L.
11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza) per la sussistenza del diritto è necessario che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e alla
L. n. 508 del 1988, art. 1 con l'uso degli aggettivi qualificativi "continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, né una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita (così Cass. n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche. Si veda, altresì, Cass. n. 14293 del 18/12/1999, secondo cui deve escludersi la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dalla abitazione senza essere accompagnato. Pertanto, l'invalido civile non ha diritto all'indennità di accompagnamento, anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano. In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, in caso di semplici difficoltà deambulatorie (cfr. deambulazione a piccoli passi) l'orientamento costante della Corte di Cassazione è nel senso di interpretare la legge nel senso che la stessa necessita “la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità). (Cass. n. 15882/2015).
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c. (nuovo testo), compensa le spese.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V., 08.05.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico