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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentario • 1
- 1. Chiudere la relazione non causa la revoca della donazione dell’exAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 22 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/06/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30063/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30063/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE GIOVANNI Parte_1 C.F._1 e dell'avv. RICCITELLI ANGELO;
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CESARINA Controparte_1 C.F._2
BARGHINI
CONVENUTO avente ad oggetto: Donazione
Posta in decisione all'udienza del 6.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto di citazione, ovvero: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno – Sezione
Distaccata di Portoferraio adito, contrariis reiectis, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, per le causali di cui in premessa, così provvedere:
1) in via meramente preliminare, accertare e dichiarare l'esistenza di un contratto di donazione tra la IG.ra ed il IG. , nullo in quanto, pur avendo ad oggetto una somma di CP_2 Controparte_1 danaro di non modico valore, era stipulato in mancanza della forma scritta ad substantiam, e, quindi, dell'atto pubblico notarile alla presenza irrinunziabile dei testimoni;
2) in via principale, e per l'effetto, condannare il IG. alla restituzione, in favore Controparte_1 della IG.ra , della somma di E 52.000,00 (Euro cinquantaduemila virgola zero CP_2 centesimi), oltre interessi moratori dalla maturazione all'effettivo soddisfo e rivalutazione della moneta;
3) in via subordinata, nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non dovesse ritenere nulla la donazione di somme, previo accertamento della ingratitudine del donatario nei riguardi del donante, dichiarare la revoca della donazione di somma di danaro posta in essere dalla IG.ra in favore del IG. , e per l'effetto, condannare il convenuto CP_2 Controparte_1 alla restituzione all'attrice della somma di E 52.000,00 (Euro cinquantadue mila virgola zero pagina 1 di 21 centesimi) ovvero della somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre interessi moratori e rivalutazione della moneta, dalla data della maturazione a quella dell'effettivo soddisfo;
4) condannare, altresì, il IG. al risarcimento, in favore della IG.ra , Controparte_1 CP_2 del danno morale ed esistenziale, patito e patendo, in fattispecie, dalla attrice, a causa del comportamento posto in essere dal convenuto nella vicenda de qua, nella misura che sarà quantificata dall'autorità giudiziaria quivi adita in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
5) Con vittoria di spese e compenso come per legge in favore dei quivi sottoscritti procuratori anticipatari.
per parte convenuta: non è comparsa alla udienza di precisazione delle conclusioni e quindi non ha concluso. Conseguentemente debbono intendersi richiamate le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta, ovvero: preliminarmente eccepisce l'improcedibilità dell'azione per difetto della procedura di negoziazione assistita ex art.2 e ss.D.Lgv. 12.9.2014 n.132 convertito in L. 162/2014; Eccepisce, altresì, l'incompetenza per valore del Giudice adito, avendo l'attrice prodotta prova dell'asserito credito per un totale complessivo di € 2.961,00. nel merito conclude
Per il rigetto di tutte le domande attrici in via principale ed in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva l'accoglimento nei confronti di CP_2
delle conclusioni sopra trascritte in epigrafe. A fondamento di tale domanda Controparte_1
deduceva in sintesi:
a) di avere dato luogo ad una moltitudine di dazioni di denaro, per solo spirito di liberalità, in favore dello stesso e dei suoi parenti (la madre, ed il figlio, , in costanza di una CP_3 Persona_1
relazione sentimentale durata approssimativamente due anni (2017-2019), al fine di consentire al IG.
di far fronte ad una situazione di grave di difficoltà economica che rischiava di compromettere CP_1
le sue possibilità di provvedere non solo al proprio sostentamento ma anche alle cure primarie del figlio. Siffatte elargizioni, avvenute con molteplici modalità (bonifici bancari e postali;
emissione di assegni circolari;
trasferimenti di denaro tramite sistema di pagamento “Jiffy Pay”; pagamento di alcuni canoni del contratto di locazione stipulato dall'ex fidanzato;
saldo di una parte del prezzo della compravendita di una casa conclusa sempre dallo stesso;
estinzione di una pluralità di mutui e di una polizza assicurativa contratti dal IG. ; stipula, a propria volta, di ulteriori contratti di CP_1
finanziamento al fine ottenere la liquidità necessaria a provvedere esclusivamente alle eIGenze della parte convenuta e di suo figlio;
assolvimento di molteplici sanzioni pecuniarie per illeciti commessi pagina 2 di 21 dalla parte citata in giudizio;
ulteriori dazioni di denaro contante), lungi dall'essere considerate quali adempimenti di autonomi e distinti atti di liberalità, avrebbero integrato, nella prospettiva di parte attrice, un unico ed unitario rapporto donativo ad esecuzione frazionata, di talché le suddette somme, quantificate nell'ammontare complessivo di 52.000,00 euro, avrebbero superato la soglia del “modico valore” di cui all'art. 783 c.c. ed il relativo rapporto contrattuale, stipulato oralmente, sarebbe stato nullo per vizio di forma, con conseguente diritto alla ripetizione delle somme a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.;
b) in subordine, una parte delle suddette dazioni, per quanto, come già detto, vengano ricomprese in un rapporto contrattuale unitario, sono poi sussunte da parte attrice nella schema contrattuale della donazione indiretta (integrando, in particolare, le fattispecie del contratto a favore di terzo ex art. 1411
c.c. e dell'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.), con la conseguenza che, pur non sussistendo per i relativi negozi il requisito della forma dell'atto pubblico e della presenza dei due testimoni (come ricavabile a contrario dall'art. 809 c.c.), tali somme, così come quelle dovute a titolo di donazione diretta, sarebbero comunque ripetibili a titolo di ingratitudine del donatario ex artt. 800 e 801 c.c..
Secondo la prospettazione di parte attrice, infatti, “il cinismo e la crudeltà” mostrati dal IG. , il CP_1 quale si sarebbe approfittato della generosità e dei sentimenti d'amore dell'attrice per ottenere l'aiuto economico necessario a ripianare i propri debiti e migliorare le proprie condizioni economiche, salvo poi abbandonarla a seguito del licenziamento di questa e del rigetto del ricorso ex art 700 c.p.c. proposto per ottenere la reintegra, negandole ogni forma di sostegno economico e morale, avrebbero integrato la fattispecie della grave ingiuria prevista dall'art. 801 c.c. quale ipotesi legittimante la revoca della donazione per ingratitudine;
c) in terzo luogo, la predetta condotta del convenuto avrebbe causato un danno morale ed esistenziale alla controparte, meritevole di risarcimento in via equitativa ex art. 2059 c.c..
1.1 Radicatosi il contraddittorio si costituiva chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 proposte dall'attrice deducendo:
a) in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3, D. Lgs. 12.9.2014 n.132, convertito in L. 162/2014, essendo stata proposta domanda di pagamento di somme a titolo di indebito oggettivo e/o, in subordine,
a titolo di revoca della donazione per ingratitudine ed essendo stata asseritamente provata esclusivamente la dazione di una somma complessiva di euro 2.961,00 (poi innalzata ad euro 3.961,00 nelle note di trattazione scritta depositate in data 10.3.2022), quindi entro la soglia dei 50.000,00 euro prevista dalla norma sopra richiamata per rendere obbligatorio il procedimento di negoziazione assistita;
pagina 3 di 21 b) per le medesime ragioni, l'incompetenza per valore di questo Tribunale in favore del Giudice di
Pace;
c) il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle somme corrisposte dall'attrice alla IG.ra
CP_3
d) in ogni caso, l'infondatezza in punto di fatto e di diritto delle pretese avanzate dalla controparte, trattandosi di meri “regali” e non di donazioni, comunque, da considerare singolarmente e, come tali,
“di modico valore”, non potendo quindi essere tali elargizioni ripetute a titolo di nullità per vizi di forma.
1.2 In data 31.8.2022 l'avv. Cesarini Barghini depositava rinuncia al mandato conferitole da
[...]
e da allora per il medesimo non compariva più alcun difensore. CP_1
1.3 A seguito di una variazione tabellare in data 25.9.2023 era disposto il trasferimento della causa della sezione distaccata di Portoferraio alla sede del Tribunale.
2. Avendo il precedente giudice istruttore disposto all'udienza del 10.11.2021 che le eccezioni pregiudiziali di rito fossero decise unitamente al merito, occorre procedere in questa sede all'esame delle stesse.
2.1 La eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita è infondata.
Invero, costituisce un principio consolidato di diritto (desumibile dall'art. 10 c.p.c., circa la competenza per valore, ma suscettibile di applicazione estensiva anche agli altri presupposti processuali) quello secondo cui la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali di rito deve essere valutata in relazione alle affermazioni contenute nella domanda attorea e non in relazione a ciò che viene effettivamente accertato ai fini della decisione nel merito della controversia, in tutti quei casi (compreso quello di specie) in cui siano rilevanti, ai fini del presupposto processuale, l'esistenza e/o il modo di essere della situazione sostanziale dedotta in giudizio, o più in generale fatti dirimenti anche per il merito. Lo stesso articolo 3 del D. Lgs. n. 132/2014, conv. in L. n. 164/14, del resto, fa espresso riferimento, al comma 1,
a chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro;
è, perciò, evidente che ad assumere rilievo è il quantum affermato nella domanda proposta in giudizio e non l'ammontare effettivamente accertato all'esito dell'attività istruttoria svolta nel corso del procedimento ai fini della pronuncia del provvedimento di merito. Nel caso di specie, avendo l'attrice domandato la restituzione di una somma complessivamente quantificata in 52.000,00 euro, si esorbita dal perimento applicativo della sopra menzionata norma, con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere accolta.
pagina 4 di 21 3. Allo stesso modo e per le medesime ragioni, deve ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza per valore.
Il principio sopra enunciato, per cui ciò che rileva ai fini di verificare la sussistenza dei presupposti processuali (quantomeno fondati su fatti c.d. endoprocessuali) è il disputatum e non il decisum, trova il proprio fondamento proprio nell'art. 10 c.p.c., relativo alla competenza per valore, secondo cui il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti, e un'ulteriore conferma e specificazione nell'art. 14 c.p.c., secondo cui nelle cause relative a somme di denaro, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore.
In definitiva, avendo la parte attrice, nel procedimento de quo, affermato la titolarità di un credito quantificato in euro 52.000,00 e a nulla rilevando, ai fini della competenza per valore, sia le contestazioni del convenuto sia lo svolgimento di un'attività istruttoria in seno al processo circa l'entità della somma domandata, deve rilevarsi l'infondatezza di tale eccezione, essendo il quantum affermato ben superiore alla soglia dei 5.000,00 euro previsto dall'art. 7 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis).
4. Deve, invece, trovare accoglimento l'eccezione circa il difetto di legittimazione passiva.
Invero, parte attrice inquadra espressamente (v. prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) la dazione della somma complessiva di euro 855,00, corrisposta a favore della madre del convenuto, all'interno dello schema del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c.. Secondo la stessa, infatti, tali somme sarebbero state versate in favore di un terzo, estraneo al regolamento negoziale congegnato inter partes
(posto che vi sarebbe stato un previo placet dell' ), e cioè in favore della CP_1 CP_3
Come è noto, il contratto a favore di terzo costituisce uno schema generale attraverso il quale si consente l'aggiunzione a contratti tipici o atipici di una clausola accessoria, giustificata da uno specifico interesse dello stipulante, con la quale il promittente accetta di eseguire la prestazione a beneficio di un terzo, anziché verso il suo naturale destinatario. Nel caso della donazione indiretta, il meccanismo permette di arricchire, per puro spirito di liberalità o animus donandi, il terzo di un bene diverso da quello di cui si spoglia il donante-stipulante; è necessario in sostanza che l'incremento patrimoniale del terzo beneficiario non avvenga mediante il medesimo meccanismo della donazione diretta disciplinato dall'art. 769 c.c., ovvero non per il tramite dell'assunzione di un'obbligazione diretta del donante a favore del donatario o della disposizione di un proprio diritto che il primo fa nei confronti del secondo. Inoltre, affinché si integri un contratto a favore di terzo, nella sottospecie della donazione a favore di terzo, è necessario che il negozio concreto presenti un duplice profilo causale: esso deve svolgere contemporaneamente ed inscindibilmente la funzione del negozio stipulato inter partes, sotto forma di contratto avente la propria causa, e quella di atto di liberalità a favore di un terzo.
pagina 5 di 21 Alla causa tipica voluta dalle parti si abbina, quindi, l'ulteriore interesse liberale dello stipulante a realizzare una prestazione a favore del terzo, mediante una apposita clausola. Ma se così è, allora, risulta evidente come, nel caso di specie, non si sia in presenza di una donazione a favore di terzo, bensì di una donazione diretta. Nella prospettazione di parte attrice, infatti, la stessa rivestirebbe la contestuale ed incompatibile veste di promittente, che si obbliga ad adempiere la prestazione in favore del terzo, e di donante-stipulante, il quale però non rinuncia ad alcuna controprestazione al fine di traslarla, per puro spiritò di liberalità, nei confronti del terzo beneficiario-donatario. È, anzi, essa stessa ad obbligarsi ad adempiere la prestazione pecuniaria nei confronti dell'asserita terza beneficiaria, con la conseguenza che viene così integrata la fattispecie tipica della donazione c.d. diretta, disciplinata dall'art. 769 c.c.
Ne discende che la suddetta quota parte di credito, quantificata in euro 855,00, non può esser fatta valere nei confronti dell'odierna parte convenuta, la quale risulta del tutto estranea al rapporto obbligatorio intercorso direttamente ed esclusivamente tra la IG.ra e la IG.ra , unica CP_2 CP_3
potenziale destinataria delle relative pretese restitutorie azionate in questa sede.
5. Occorre, poi, rilevare l'inammissibilità della domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, fondata sul doloso pregiudizio arrecato al patrimonio del donante, costituendo la stessa una domanda nuova – rispetto alla revoca della donazione per grave ingiuria del donatario -, formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e, quindi, ben oltre il termine ultimo individuato dalla Corte di Cassazione a ZI TE (ex multis, sent. n. 12310/2015) nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (applicabile ratione temporis), per la proposizione della stessa.
6. Ciò detto e passando all'esame delle ulteriori quote di credito che l'attrice rivendica a seguito dei frequenti e molteplici versamenti di denaro asseritamente effettuati direttamente in favore del IG.
o comunque a seguito dei pagamenti che la stessa avrebbe effettuato verso terzi in suo favore, CP_1
occorre preliminarmente rilevare come (al di là di alcune incongruenze presenti nelle quantificazioni dei suddetti crediti e nell'indicazione dei dati concernenti i relativi pagamenti, presenti all'interno dei diversi atti depositati dalla difesa di parte attrice - nell'atto di citazione viene, infatti, fatto riferimento ad un bonifico di 3.500,00 euro sul c/c n. 23/2325 mentre nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. lo stesso viene ricondotto al c/c n. 27/2325 insieme agli altri bonifici bancari effettuati;
i pagamenti compiuti con il sistema “Jiffy Pay” vengono riferiti, all'interno dell'atto di citazione, al c/c di parte attrice n. 17/2321 e sono quantificati in totale di 2.640, 00 euro mentre nella prima memoria ex art. 183
c.c. vengono anch'essi riferiti al c/c n. 27/2325 e quantificati in euro 4.447,00, seppur dalla sommatoria dei singoli versamenti risulti un credito di ammontare complessivo di euro 4.512,00, mentre, ancora, nella seconda memoria e nella comparsa conclusionale viene omesso il riferimento agli stessi _ cfr. il pagina 6 di 21 riepilogo di cui alle pag. 22 e 23 della comparsa conclusionale-; nell'atto di citazione e nella seconda memoria ex art. 183 viene fatto riferimento ad un credito complessivo per bonifici postali e assegni circolari pari ad euro 12.300,00 mentre lo stesso viene riquantificato nella prima memoria in euro
12.200,00), la complessiva pretesa di parte attrice risulta così definitivamente individuata:
a) somme trasferite tramite bonifici postali e assegno circolare complessivamente pari a 12.300,00 euro;
b) somme trasferite tramite bonifici bancari complessivamente pari ad euro 6.900,00;
c) somme trasferite mediante il sistema di pagamento “Jiffy Pay” pari ad euro 4.447,00;
d) somme pagate per i canoni del contratto di locazione stipulato da parte convenuta complessivamente stimate in euro 2.450,00;
e) 7.500,00 euro corrisposti per saldare parte del prezzo di acquisto della casa compravenduta dal IG.
(di cui 500,00 euro mediante bonifico ed i restanti 7.000,00 corrisposti in contanti alla parte CP_1
convenuta);
f) somme corrisposte per estinguere i finanziamenti ottenuti dal IG. nei confronti di AGOS e CP_1
della banca Intesa San Paolo complessivamente stimate in euro 5.300,00;
g) somme corrisposte in contanti a seguito della stipula di alcuni contratti di mutuo complessivamente stimate in euro 9.721,48;
h) somme corrisposte per pagare sanzioni amministrative per violazioni commesse dal convenuto, pari euro 907,00;
i) somme corrisposte per la polizza assicurativa sulla vita stipulata dal IG. pari ad euro CP_1
1.500,00;
l) ulteriori somme corrisposte al convenuto in contanti pari ad euro 6.000,00.
6.1. Della complessiva somma così elargita, di ammontare pari a 57.025,48 euro (seppur la stessa viene quantificata dalla difesa di parte attrice in euro 53.434,48 - vedi ancora il riepilogo di cui alle pag. 22 e
23 della comparsa conclusionale-), risulta, tuttavia, provata in giudizio esclusivamente la dazione delle seguenti somme: 1.200,00 euro tramite bonifici postali (effettuati in data 14.1.2020 per euro 300,00,
11.2.2020 per euro 200,00, 20.2.2020 per euro 150,00, 9.3.2020 per euro 150,00, 12.3.2020 per 200,00,
20.3.2020 per euro 200,00) (All. 4, atto di citazione); 3.500,00 euro tramite bonifico bancario effettuato in data 14.6.2018 (All. 15, seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) dal C/C n. 07359/27/2325 aperto presso la Banca CR Firenze, filiale di Portoferraio;
1.000,00 tramite bonifico bancario effettuato in data 21.12.2017 dal C/C n. 27/2325 aperto presso il filiale di AN (All. 3, Controparte_4 seconda memoria ex art. 183 c.p.c., relativo all'estratto conto per il periodo 1.10.17-31.12.17); per un ammontare totale pari a 5.700,00 euro.
pagina 7 di 21 6.2. Parte attrice ha prodotto, poi, in giudizio una serie di documenti (All. 1-8, seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) contenenti gli estratti conto del conto corrente n. 27/2325, aperto presso il Banco di Napoli S.p.A., filiale di AN, e relativi agli anni 2017-2018, al fine di provare una serie di versamenti (di ammontare complessivamente pari ad euro 3.087,00) effettuati tramite il sistema di pagamento “Jiffy Pay” in favore di un soggetto identificato tramite il seguente numero di cellulare
“+3938……..376”, coincidente, secondo parte attrice, con il numero di telefonia 3803652376, intestato, sempre secondo la prospettazione di parte attrice, alla parte convenuta IG. . Come CP_1 rilevato dalla stessa difesa di parte attrice nell'istanza ex art. 119, co. 4, T.U.B. ed art. 7 Codice
Privacy, depositata in atti con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., indirizzata all'Intesa
San Paolo S.p.A., al fine di ottenere gli estratti conto di e al fine di ricostruire la Controparte_1
compiuta prova dei Jiffy Pay destinati al convenuto, il numero di cellulare completo ed il nominativo del soggetto titolare del numero di cellulare su cui gli stessi Jiffy Pay erano stati disposti dalla CP_2
dagli estratti conto risulta, relativamente al beneficiario del pagamento, la sola indicazione del
[...]
relativo numero di cellulare in forma abbreviata tale da non poter risalire, con compiutezza, alla persona, per l'appunto del beneficiario;
allo stato, risulta, quindi, non provato, dimostrato e comprovato, in maniera oggettiva e scientifica, il destinatario del Jiffy Pay.
Va, tuttavia, considerato che parte convenuta non è comparsa, senza giustificato motivo, in sede di interrogatorio formale e non ha risposto alla domanda di cui al capitolo 1, capitolata nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata dalla controparte (vero è che la SI.ra durante il CP_2
periodo ricompreso tra l'ottobre 2017 ed il dicembre 2018, ha disposto Jiffy Pay sul Suo numero di telefonia mobile 3803652376 per un importo complessivo pari ad E 4.447,00?).
Orbene, l'art. 232 c.p.c. dispone che il collegio (e dunque il giudice nei casi di giudizi di competenza monocratica), valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo. Nel caso di specie tali ulteriori elementi di prova sono rappresentati: 1) dalla mancata contestazione da parte del convenuto circa la effettiva riferibilità allo stesso del numero di cellulare sopra indicato (essendosi limitato a rilevare, nella memoria n. 3 ex art. 183, comma 6, c.p.c., che incombe sulla controparte l'onere della prova circa il versamento in favore del primo delle somme oggetto di Jiffy Pay e sottolineando come le informazioni oggetto dell'istanza di esibizione siano riservate e tutelate dalla normativa sulla privacy); del resto ha chiarito la stessa Corte di Cassazione che è possibile trarre ulteriori elementi di convincimento anche dalla mancata proposizione di prove di segno contrario
(Cass. sent. n. 22407/2006); 2) dalla dimostrazione che le suddette somme sono obiettivamente fuoriuscite dalla sfera patrimoniale dell'attrice in un periodo di tempo in cui è stato dimostrato che la pagina 8 di 21 stessa aveva effettuato diversi trasferimenti in favore del IG. . Ne consegue che deve ritenersi CP_1 provata l'effettiva attribuibilità allo stesso del numero di cellulare sopra indicato e, di conseguenza,
l'effettiva dazione in favore dello stesso delle somme provate in atti (3.087,00 anziché 4.447,00 euro).
6.3. Allo stesso modo, ulteriori elementi probatori che, uniti alla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del convenuto, consentono di ritenere provata ex art. 232 c.p.c. la corresponsione di alcune delle somme allegate da parte attrice, sono costituiti dalle risposte rese dal teste Tes_1
(in sede di prova delegata ex art. 203 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli) ai capitoli 14 e 15
[...]
capitolati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. della stessa parte attrice.
Più nello specifico, deve ritenersi provato il pagamento, ad agosto del 2018, della somma di euro
1.800,00 da parte della IG.ra in favore di Intesa San Paolo S.p.A., al fine di estinguere un CP_2
finanziamento contratto dal IG. con tale istituto di credito;
ciò in quanto, da un lato, la CP_1 qualifica di Direttore dell'Intesa San Paolo S.p.A. – filiale di Santa Maria Capua Vetere rivestita dal teste consente di ritenere convincente e verosimile la sua risposta “E' vero” alla domanda di cui al capitolo 14, posto che lo stesso poteva venire sicuramente a conoscenza del soggetto pagatore di tale somma (tanto più che la IG.ra aveva anch'essa un C/C aperto presso tale istituto di credito). CP_2
Dall'altro lato, la mancata risposta da parte del convenuto al capitolo 5, sempre di cui alla CP_1 seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice, (“…vero è che la SI. ha provveduto CP_2 anche ad estinguere, nell'agosto 2018, un finanziamento che Lei aveva contratto con l'Intesa San
Paolo, pagando la somma di E 1.800,00?”) consente di ritenere definitamente come ammesso e provato tale fatto.
In secondo luogo, deve ritenersi provata la corresponsione di una serie di dazioni effettuate tramite modello F24, pari alla complessiva somma di euro 907,80, sempre da parte dell'attrice per far fronte a delle sanzioni amministrative irrogate a carico del convenuto, a seguito della emissione da parte di questi di assegni in mancanza di provvista. Ciò sempre in ragione della risposta “E' vero” data dal teste alla domanda di cui al capitolo 15 e in virtù della qualifica professionale rivestita dal dott. Tes_1 che gli avrebbe consentito di verificare senz'altro l'effettiva emissione degli assegni scoperti e l'effettiva fuoriuscita dal C/C dell'attrice degli importi dichiarati per far fronte alle suddette sanzioni.
L'ulteriore mancata risposta da parte del convenuto al capitolo 8 dell'interrogatorio formale (“...vero è che la SI.ra aveva pagato, nel Suo interesse, le sanzioni amministrative derivanti da CP_2
assegni bancari, da Lei emessi in mancanza di provvista, versando in data 9.12.2019, un F23 per E
146,40; l'11.01.2019 un F23 per E 191,80; in data 20.01.2020 un F23 per E 121,60; il 21.02.2020 un
F23 per E 121,60; in data 21.04.2020 un F23 per E 163,20 ed il 21.04.2020 un F23, sempre per pagina 9 di 21 l'importo di E 163,20, per un totale di E 907,80?”), di cui alla seconda memoria di parte attrice, consente quindi di ritenere provato il pagamento di tali somme.
Con riferimento, tuttavia, ai due importi pari a 1.800,00 euro e a 907,80 euro deve rilevarsi che, pur essendo stata provata la loro corresponsione, gli stessi non rientrano nell'ambito applicativo della donazione diretta bensì in quello della donazione indiretta (pagamento del terzo ex art. 1180 c.c. per spirito di liberalità) e, pertanto, non è possibile dichiararne la nullità quali donazioni (sia se considerate singolarmente che unitariamente) di non modico valore poiché prive dei requisiti formali imposti dalla legge. Dovrà, quindi, rimandarsi al prosieguo l'esame della domanda di revoca delle stesse per grave ingiuria del donatario.
7. Ciò detto, non è meritevole di adesione l'assunto di parte attrice che considera complessivamente l'ammontare delle elargizioni effettuate in favore del donatario per affermare la nullità delle donazioni complessivamente considerate, non essendo esse di modico valore. Se per un verso, infatti, il nostro ordinamento ammette espressamente la possibilità che il donante si obblighi ad eseguire con cadenza periodica una serie di prestazioni, già certe e determinate al momento della stipula del contratto, in favore del donatario (art. 772 c.c.), è altrettanto vero, dall'altro lato, che una simile fattispecie si pone in una relazione di specialità rispetto all'ipotesi generale disciplinata dall'art. 769 c.c., ove il rapporto obbligatorio si esaurisce con l'adempimento da parte del donante di quella unica e singola prestazione che ha assunto nei confronti del donatario (come implicitamente ma incontrovertibilmente comprovato dalla stessa circostanza che il legislatore abbia dedicato alla prima fattispecie una apposita disposizione). Da ciò discende, quindi, che, in mancanza di prova scritta del contratto, la dimostrazione anche in via presuntiva che alle singole dazioni di denaro non corrisponda l'adempimento di altrettanti distinti ed autonomi rapporti obbligatori bensì l'esecuzione delle molteplici prestazioni discendenti da un unico contratto deve risultare particolarmente rigorosa, esulando tale ipotesi dall'id quod plerumque accidit nella prassi negoziale, per come tipizzato anche a livello legislativo. Orbene, parte attrice ha fondato la propria domanda sulla prospettazione di essersi obbligata ab origine ad eseguire un contratto unitario e, quindi, di aver previsto la corresponsione in via frazionata di una somma complessivamente individuata fin dal momento del perfezionamento dell'accordo in euro 52.000,00.
Dagli scritti difensivi non risultano, tuttavia, elementi di prova dotati di quei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, che consentano di ritenere effettivamente provata, in via presuntiva, la stipula del suddetto negozio piuttosto che l'esecuzione di distinti rapporti contrattuali per ogni singola dazione. Se, da una parte, infatti, viene allegata implicitamente la fattispecie di cui all'art.772 c.c., dall'altra, parte attrice, come già evidenziato in precedenza, adduce, tuttavia, ripetutamente ed in maniera evidentemente contradditoria la sussistenza, nel caso di specie, di una pagina 10 di 21 pluralità di contratti, taluni riconducibili allo schema della donazione diretta e tali altri a quello di cui all'art. 809 c.c.; il che esclude di per sé la sussumibilità di tutte le dazioni asseritamente effettuate in un contratto unitario. In secondo luogo, né dalle prove costituende né tanto meno dalla documentazione in atti emergono elementi idonei a comprovare che la volontà negoziale delle parti fosse quella per cui la IGnora si obbligava a corrispondere sin dal momento della stipula orale del contratto la CP_2
complessiva somma identificata in euro 52.000,00 in favore del IG. . CP_1
Da un lato, infatti, i capitoli di cui all'interrogatorio formale, capitolati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice, sono volti a ottenere una confessione giudiziale in merito alla corresponsione in favore del IG. delle singole dazioni suddivise per metodo di pagamento o per la ragione CP_1 contingente che aveva fatto sorgere una situazione debitoria in capo all'asserito donatario (pagamento dei canoni di locazione, saldo del prezzo di compravendita della casa, estinzione della polizza assicurativa sulla vita o dei contratti di finanziamento, ecc.), il che, semmai, dovrebbe indurre a ritenere, al contrario, che se delle somme fossero state effettivamente corrisposte le stesse si sarebbero dovute ricondurre alle obbligazioni assunte dall'attrice per far fronte, di volta in volta, alle singole esposizioni debitorie del convenuto sorte nel corso della loro relazione, piuttosto che ad una volontà unitaria e pienamente prefigurata fin dall'inizio. Tanto più che, nel caso di specie, nessuna prova è stata neppure fornita circa il momento in cui sarebbero sorti i suddetti debiti del convenuto, così che non è possibile valutare se l'attrice fosse nelle condizioni di averne quantomeno una cognizione completa al momento in cui aveva intrapreso la propria relazione con il IG. , così da rendere plausibile la CP_1
scelta della stessa di obbligarsi a corrispondere fin dal principio la complessiva somma di euro
52.000,00.
Né può dirsi dirimente, a tal fine, la sola circostanza che il IG. abbia reso edotta l'attrice delle CP_1 proprie difficoltà economiche (per altro non meglio specificate) fin dall'inizio della loro frequentazione, poiché nulla ciò implica in relazione alla scelta di concludere una pluralità di rapporti ad esecuzione istantanea piuttosto che un unico rapporto ad esecuzione periodica.
Anzi il contrario emerge dalle stesse argomentazioni defensionali nella comparsa conclusionale ove si legge:
i) a pag. 6: “inizialmente l'attrice gli aveva donato somme di non elevato ammontare;
successivamente le somme donate si fecero – viceversa - sempre più consistenti, essendo addivenuta (anche) alla determinazione di estinguere l'esposizione debitoria maturata, sino a quel momento, dal CP_1
con la società finanziaria AGOS S.p.A. e con Intesa San Paolo S.p.A.”;
[...]
ii) a pag. 8: “Invero, nonostante versasse (oramai) in stato di disoccupazione, essendo cessato il rapporto di lavoro con Intesa San Paolo S.p.A (…) La SI.ra decideva - di lì a breve - di CP_2
pagina 11 di 21 richiedere un finanziamento, che tempestivamente ottenne, al fine di risolvere gli ulteriori problemi del compagno, provvedendo, in particolare, ad estinguere due prestiti che lui aveva contratto)”.
Neppure potrebbe condurre ad una differente conclusione la e-mail prodotta in giudizio dal convenuto
(doc. n.4 allegato alla comparsa di costituzione), posto che dalla dichiarazione ivi contenuta risulta provato incontrovertibilmente l'animus donandi che ha mosso l'attrice ad effettuare le dazioni di denaro in favore dell'ex compagno ma nulla prova circa l'effettiva scelta della stessa di obbligarsi in un'unica volta a corrispondere la complessiva somma sopra indicata. Del resto, nella suddetta email si fa riferimento ad un iniziale aiuto economico relativo a degli arretrati su prestiti finanziari contratti dal IG. ; tuttavia, occorre considerare che, anche a voler ammettere che tale dichiarazione possa CP_1 assumere rilevanza probatoria circa l'effettiva dazione delle somme di denaro relativa ai suddetti finanziamenti (il che è da escludere trattandosi di dichiarazione a favore del dichiarante medesimo), la stessa concernerebbe comunque una ipotesi di donazione indiretta (adempimento del terzo ex art. 1180
c.c.) e, come tale, sarebbe esclusa dall'ambito applicativo dell'art. 809 c.c., potendo, pertanto, la relativa donazione essere esclusivamente oggetto di revocazione per ingratitudine del donatario (ipotesi che, come si dirà nel prosieguo, non trova applicazione nel caso di specie).
7.1 Questo Giudice non è a conoscenza di precedenti della Suprema Corte di legittimità in cui si sia proceduto a dichiarare la nullità di donazioni dirette per vizio di forma, in ragione della non modicità del relativo valore proprio a seguito di una valutazione unitaria e complessiva delle dazioni di denaro effettuate. L'unico precedente rivenuto riguarda la sentenza del 20.02.2019, n. 171, pronunciata dalla
Corte d'Appello di Cagliari, ove tale giudice di seconde cure ha affermato che può essere validamente sostenuta, in via di ragionevole presunzione, l'affermazione secondo cui le dazioni succedutesi nel tempo debbano essere configurate quali esecuzione frazionata di un'unica operazione nell'ipotesi di più assegni emessi nella stessa data o ad un giorno di distanza.
7.2. Avendo, perciò, riguardo alla somma di 1.200,00 euro corrisposta dalla IGnora al IG. CP_2
tramite bonifici postali (effettuati in data 14.1.2020 per euro 300,00, 11.2.2020 per euro CP_1
200,00, 20.2.2020 per euro 150,00, 9.3.2020 per euro 150,00, 12.3.2020 per 200,00, 20.3.2020 per euro
200,00) risulta evidente come nessuna di tali dazioni sia stata effettuata in pari o contigua data, come invece presupposto dalla Corte d'Appello di Cagliari per poter ritenere provata in via presuntiva la sussistenza di un unico contratto di donazione ad esecuzione frazionata. Ne discende che, dovendosi considerare separatamente le singole donazioni effettuate, pur trattandosi di bonifici effettuati successivamente alla data del licenziamento dell'attrice, nessuna di queste risulta idonea a superare la soglia del modico valore di cui all'art. 783 c.c. anche in considerazione del fatto che la stessa risultava comunque titolare del trattamento NASPI.
pagina 12 di 21 Di conseguenza, non può dichiararsi la nullità delle stesse per vizio di forma.
7.3. Allo stesso modo ed avendo riguardo ai pagamenti effettuati tramite il sistema “Jiffy Pay”, risulta che l'attrice ha provveduto a corrispondere al convenuto le seguenti somme:
(ALL.3, seconda memoria di parte attrice) 15,00 euro il 30.06.17, 10,00 euro il 10.7.17, 10,00 il
11.09.2017, (ALL.1) 10,00 euro il 10.10.2017, 50,00 euro il 10.10.2017, 150,00 euro il 11.10.2017,
15,00 euro il 17.10.2017, 150,00 euro il 30.10.2017, 150,00 euro il 30.10.2017, 50,00 euro il
31.10.2017, euro 100,00 il 08.11.2017, euro 101,00 il 28.11.2017, euro 150,00 il 29.11.2017, 10,00 euro il 5.12.2017, euro 70,00 il 6.12.2017, euro 150,00 il 21.12.2017,
(ALL 6) euro 50,00 il 19.01.18, euro 150,00 il 29.01.18, euro 100,00 il 29.01.18, euro 100,00 il
30.01.18, euro 70,00 il 7.3.18, euro 15,00 il 7.3.18, euro 101,00 il 19.3.18, euro 140,00 il 7.5.18,
140,00 l'8.5.18, euro 50,00 il 18.5.18, euro 150,00 il 28.5.18, euro 150,00 il 29.5.18,
(ALL 5) euro 100,00 il 7.11.18, euro 10,00 il 21.11.2018, euro 10,00 il 21.11.18, euro 150,00 il
28.11.18, euro 150,00 il 28.11.18, euro 10,00 il 29.11.18
(ALL. 4) euro 100,00 il 4.12.18, euro 150,00 il 31.12.2018.
Da un esame analitico delle stesse, risulta, da un lato, che solamente alcune delle dazioni di denaro rispettano i requisiti temporali richiesti dalla giurisprudenza di merito per poter presumere l'unitarietà della donazione;
dall'altro lato, appare altrettanto evidente come, anche considerando complessivamente le dazioni in possesso di tali requisiti, non sia possibile considerare le stesse di non modico valore, soprattutto in considerazione della circostanza che nel periodo in cui queste venivano effettuate la IG. risultava ancora impiegata presso l'istituto di credito di Portoferraio. Non può CP_2
certamente ritenersi, pertanto, che le stesse, sia valutate in termini oggettivi (valore economico di quanto versato) che soggettivi (ovvero avendo riguardo alle condizioni economiche della donataria) siano tali da incidere IGnificativamente sul patrimonio dell'attrice nel momento stesso in cui venivano effettuate. Ne discende che neppure per tali donazioni ad esecuzione frazionata è possibile dichiararne la nullità e la conseguente ripetibilità a titolo di vizi di forma dei relativi contratti.
7.4. Ad analoghe conclusioni e per le medesime ragioni si deve giungere con riferimento alla donazione diretta di 1.000,00 effettuata tramite bonifico bancario in data 21.12.2017 dal C/C n.
27/2325 aperto presso il filiale di AN. Controparte_4
7.5. Ancora, non risulta possibile dichiarare la nullità della donazione effettuata tramite il bonifico bancario (v. All. 14, seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) asseritamente effettuato a favore della IG. in data 28.6.2018 per euro 500,00. Innanzitutto, dal suddetto bonifico bancario non risulta Persona_2
in alcun modo la riferibilità del relativo pagamento alla IG.ra piuttosto che al IG. . CP_2 CP_1
pagina 13 di 21 In secondo luogo, anche a voler considerare provata la riferibilità di tale pagamento alla IG.ra CP_2
non sarebbe possibile ottenerne la ripetibilità a titolo di indebito oggettivo per vizi di forma, e ciò per due ordini di ragioni: non trattandosi di una donazione diretta bensì di una donazione indiretta, sussumibile nello schema negoziale dell'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. (in cui il terzo- donante adempie, per spirito di liberalità, la prestazione dovuta dal debitore contraente-donatario nei confronti del proprio creditore), la stessa non è soggetta ai requisiti di forma dell'atto pubblico di cui all'art. 782 c.c.; in secondo luogo e in subordine, non potrebbe considerarsi di non modico valore ex art. 783 c.c.
7.6. Deve, invece, dichiararsi la nullità della donazione diretta di 3.500,00 euro effettuato tramite bonifico bancario in data 14.6.2018 (All. 15, seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) dal C/C n.
07359/27/2325 aperto presso la Banca CR Firenze, filiale di Portoferraio;
Considerando, infatti, che la modicità del valore della donazione deve essere parametrata alle condizioni patrimoniali del donante, che, secondo la Corte di Cassazione (ord. n. 3858/2022), l'atto di liberalità, per non essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante, e posto, inoltre, che dalla documentazione prodotta in atti relativamente agli estratti conto del conto corrente n. 27/2325 risulta come, nel medesimo lasso di tempo in cui tale pagamento veniva effettuato, il suddetto conto corrente presentava un saldo negativo perennemente superiore a 10.000,00, tale elargizione non può considerarsi certamente modica, rappresentando da sola un terzo del totale della esposizione debitoria dell'attrice nei confronti del proprio istituto di credito nell'anno in cui il trasferimento di denaro veniva effettuato. Essendo, quindi, la suddetta donazione non modica e ad avendo chiarito le ZI TE della Corte di Cassazione con la sentenza n.
18725/2017 che i trasferimenti di denaro effettuati per spirito di liberalità a mezzo bonifico bancario non configurano una donazione indiretta bensì una donazione diretta ad esecuzione indiretta, necessitante, quindi, della forma dell'atto pubblico per poter essere valida, nel caso di specie deve ritenersi che la predetta somma sia da considerarsi ripetibile a titolo di indebito oggettivo per nullità del relativo negozio.
7.6.1. Dalla predetta donazione di 3.500,00 euro deve poi essere scomputata la somma la somma di
350,00 euro che la stessa parte attrice dichiara e prova di aver già ottenuto spontaneamente dal IG.
. CP_1
7.6.2 Su tale somma sono dovuti agli interessi legali da calcolarsi dalla data della donazione e cioè dall'8.10.2020.
Su tale somma non può essere, invece, riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria trattandosi di credito di valuta e non di valore.
pagina 14 di 21 8. Non potendosi, quindi, procedere a dichiarare la nullità delle sopra menzionate donazioni di cui comunque risulta provata l'esistenza (effettuate tramite Jiffy Pay e complessivamente pari a 3.087,00 euro;
effettuata tramite emissione bonifico bancario e pari a 1.000,00 euro;
effettuate tramite emissione bonifici postali e complessivamente pari a 1.200,00 euro;
effettuata tramite pagamento contanti e pari a
1.800,00; effettuate tramite F23 e complessivamente pari a 907,80) ai sensi dell'art. 782, comma 1, c.c., occorre esaminare la domanda di revocazione delle stesse a titolo ingratitudine del donatario ex art. 801
c.c..
Tale domanda è infondata per una molteplicità di ragioni che ci si accinge ad esporre.
Come già anticipato, parte attrice richiama a fondamento della propria pretesa l'ipotesi della grave ingiuria del donatario nei confronti del donante, la quale, in base alle stesse pronunce della Corte
Suprema di Cassazione citate nell'atto di citazione, pur mutuando dal diritto penale il suo IGnificato intrinseco e l'individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595
c.p., e consiste in un comportamento del donatario che manifesti un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe invece improntarne l'atteggiamento (sul punto in senso conforme Cass. 5 aprile 2005 n.ro 7033; Cass. 28 maggio 2008 n.ro 14093; Cass. 24 giugno 2008 n.ro
17188; Cass. 30 marzo 2011 n.ro 7487). In particolare, l'individuazione di un comportamento ingiurioso del donatario, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 801 c.c., può prescindere da ogni e qualsivoglia valutazione circa la legittimità del medesimo, basandosi piuttosto su una valutazione di fatto tratta dal comune sentire circa il suo carattere oltraggioso, contrastante con il sentimento di gratitudine e di stima che invece dovrebbe naturalmente caratterizzarlo (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
Ordinanza 13.08.2018 n. 20722), ma è, tuttavia, necessario che tale comportamento, oltre a doversi risolvere in una manifestazione di perversa animosità verso il donante, idonea a giustificarne il pentimento rispetto al compiuto atto di liberalità, esteriorizzi e renda percepibile a terzi l'ingratitudine del primo verso il secondo (Cass. Ord. n. 20722/2018 e sent. n. 22013/2016).
8.1. Se quindi è vero che l'ingiuria grave prescinde totalmente dalla commissione di un illecito da parte del donatario, presupponendo bensì un comportamento che esteriorizzi un durevole sentimento di disistima, contrastante con il senso di riconoscenza e di solidarietà che, secondo il comune sentire, dovrebbe improntarne l'atteggiamento, è altrettanto vero che, come chiarito dalla Corte d'Appello di
Milano (sent. n. 3328/2022), non solo la riconoscenza verso il donante non può declinarsi in termini di pedissequa obbedienza alle indicazioni impartite da quest'ultimo, ove non condivise, ma, d'altro canto imporre al donatario, a pena di revocazione, un obbligo di astensione da qualunque condotta o esternazione antitetica rispetto alla volontà del donante, integrerebbe un intollerabile vincolo sulla sua pagina 15 di 21 libertà di autodeterminazione per il sol fatto di essere stato destinatario di un atto di liberalità, così snaturando l'istituto in questione che si caratterizza, proprio, dall'assenza di corrispettività.
Orbene, nel caso di specie, ritenere che chi benefici di un atto di liberalità sia tenuto perciò solo a ricambiare e corrispondere i sentimenti di amore provati dal donante e che sia, a pena di revocazione della dazione ricevuta, da ritenersi vincolato ad una relazione sentimentale con questi per tutta la propria esistenza – o fintanto che ciò assecondi la volontà del donante – (senza, peraltro, che alla suddetta relazione l'ordinamento ricolleghi alcuno di quegli obblighi o doveri giuridici di fedeltà, lealtà
e solidarietà che caratterizzano i rapporti coniugali, le unioni civili o le convivenze di fatto), oltre ad implicare una distorsione delle finalità proprie dell'istituto della donazione (finalizzata, in questo caso,
a “comperare” i sentimenti altrui piuttosto che ad arricchire il beneficiario) costituirebbe un'evidente ed inammissibile restrizione alla libertà di autodeterminazione, propria di ogni individuo, in uno degli aspetti più intimi, personali ed intellegibili in cui la stessa può estrinsecarsi, ovvero la sfera dei sentimenti e della scelta degli affetti personali oltre che del modo in cui impostare la propria esistenza
(in solitudine o all'interno di una vita di coppia). La scelta del IG. di cessare la propria CP_1 relazione con l' non vale di per sé ad integrare quel sentimento di grave oltraggio, di profondo CP_2
disprezzo verso il donante, di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso di questi – richiesti dalla giurisprudenza della Cassazione per integrare l'ingratitudine - per il solo fatto di essersi verificata in un momento successivo rispetto alle elargizioni ricevute dall'attrice, posto che nessun rapporto di corrispettività può riconoscersi tra la prima e le seconde. Si consideri del resto, che, da un lato, la Corte di Cassazione (sent. 3811/2024) ha escluso il presupposto dell'ingratitudine anche in presenza di un inadempimento da parte del donatario agli oneri discenti dalla donazione modale nei confronti del donante, in quanto non espressivi di per sé di un sentimento di profonda e radicata disistima nei confronti del secondo, e, dall'altro lato, che non è stata ritenuta idonea ad integrare la fattispecie della grave ingiuria la relazione adulterina del coniuge donatario in mancanza dell'ostentazione di siffatta relazione extraconiugale in presenza di terzi (Cass. 27064/2022).
8.2. Del resto, quel cinismo e quella crudeltà che la difesa di parte attrice vorrebbe far discendere dalla circostanza che la scelta del sarebbe asseritamente avvenuta solamente a seguito del rigetto CP_1
del ricorso proposto dalla IG.ra avverso il provvedimento con cui è stato disposto il proprio CP_2 licenziamento è smentita dalla stessa dichiarazione dell'attrice, contenuta nella email prodotta in atti dal convenuto (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione), in cui si afferma che il rapporto tra i due era cessato a far data dal 2018, ben prima, quindi, che la donante perdesse il posto di lavoro, a marzo del 2019. Inoltre, dalla stessa e-mail e dalla messaggistica whatsapp prodotta in atti si ricava come effettivamente parte convenuta in alcune circostanze si fosse mostrata contraria alle offerte di aiuto pagina 16 di 21 economico provenienti dalla controparte, il che contribuisce ad escludere che ciò che legava la prima alla seconda fosse esclusivamente un interesse economico.
8.3. La manifestazione di perversa animosità, di disistima delle qualità morali, di ingratitudine e di irriconoscenza idonea a ledere il patrimonio morale della donante non può neppure ricavarsi dal rifiuto oggettivamente considerato del donatario e dei relativi familiari di aiutare economicamente la prima a seguito del di lei licenziamento né dall'avvenuta restituzione della sola somma di euro 350,00, posto che è proprio la stessa condizione di difficoltà economica del IG. che ha spinto la donante a CP_1
disporre del proprio patrimonio in favore del primo, ad escludere che lo stesso potesse intervenire poi a supporto dell'attrice. Del resto, i capitoli di cui alla prova per interrogatorio formale (capp. 1-3), formulati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice, sono proprio volti ad ottenere una confessione del convenuto circa le condizioni di difficoltà economica dei propri genitori, che avrebbero impedito anche a questi di apprestare gli aiuti necessari per il mantenimento oltre che del figlio anche del nipote. Non si comprende, pertanto, come da tutto ciò sia ricavabile una scelta volontaria, manifestazione di ingratitudine e di disistima nei confronti della donante, piuttosto che un'ulteriore conferma delle difficoltà economiche in cui vertono il convenuto ed i relativi genitori. Al contrario,
l'avvenuta restituzione della somma di 350,00 dimostra propria la riconoscenza del donatario medesimo, il quale, nei limiti delle proprie disponibilità, ha cercato di restituire all'attrice una parte delle somme ricevute dalla stessa in un momento di difficoltà.
8.4. Manca, poi, anche l'ulteriore prova di quella esteriorizzazione a terzi, idonea a ledere il patrimonio morale, l'onorabilità e la reputazione dell'attrice, dell'animosità e del disprezzo provati dal CP_1
nei confronti della ex compagna, posto che dagli atti risulta come gli unici soggetti venuti a conoscenza dei fatti di causa siano esclusivamente i familiari delle due parti in lite, coinvolgimento di per sé inevitabile ogni qualvolta viene a cessare una relazione sentimentale durata anni, senza che da ciò possa, peraltro, desumersi alcun danno reputazionale che il convenuto avrebbe arrecato alla controparte, rimanendo le relative vicende nell'ambito della cerchia ristretta dei familiari delle parti in causa. Del resto, alcuna doglianza in tal senso può essere mossa dalla donante anche in ragione del fatto che dagli atti emergono condotte poste in essere dalla medesima (e non contestate) maggiormente idonee a provocare un coinvolgimento e a rendere edotti soggetti terzi, totalmente estranei ai fatti di causa, dalla cui informazione ella pretenderebbe di aver subito un pregiudizio reputazionale imputabile, tuttavia, direttamente ed esclusivamente alla controparte.
8.5. Né possono integrare la ingratitudine la pubblicazione di foto su facebook con la nuova fidanzata una volta cessato il rapporto tra le parti in causa.
pagina 17 di 21 8.6 Pare, infine, il caso di evidenziare che quella freddezza, crudeltà ed il cinismo, che secondo la prospettazione di parte attrice sarebbero ricavabili dalla messaggistica whatsapp, nella parte in cui il si sarebbe rifiutato di offrire il proprio supporto oltre che economico anche morale nei CP_1 confronti dell'attrice, una volta che questa era stata licenziata, debbono essere, in verità, ricondotti ad una dinamica relazione tra le parti ormai totalmente compromessa, in cui gli originari sentimenti di amore e di stima reciproca erano venuti meno da diverso tempo, come dimostrato dalle stesse allegazioni della difesa della parte convenuta, non contestate da controparte, che dimostrano come in diverse occasioni la stessa avesse tentato di far perdere il posto di lavoro all'ex compagno tramite CP_2
una pluralità di denunce di illeciti anche penali commessi da controparte sul luogo di lavoro. Non pare, pertanto, possibile ricavare dal suddetto atteggiamento distaccato di parte convenuta alcuna incontrovertibile manifestazione di irriconoscenza nei confronti della donataria per le elargizioni ricevute.
9. Per quanto concerne, poi, le ulteriori somme asseritamente donate dall'attrice, tanto a titolo di donazione diretta quanto a titolo di donazione indiretta, non essendo stata fornita alcuna prova delle stesse, non può che essere rigettata la relativa domanda di ripetizione sia a titolo di indebito che di revoca per ingratitudine. Né potrebbe condurre ad una diversa soluzione la circostanza della mancata risposta all'interrogatorio formale in relazione ai capitoli concernenti le suddette somme, posto che in questo caso e a differenza di quanto si è visto per i pagamenti tramite Jiffy Pay, mancano quegli ulteriori elementi di prova richiesti dall'art. 232 c.p.c., oltre alla mancata risposta all'interrogatorio formale, posto che, parte attrice non è neppure stata in grado di dimostrare che le suddette somme siano fuoriuscite dalla propria sfera patrimoniale. Si deve considerare, infatti, da una parte che non vi è alcuna prova documentale di tali esborsi e dall'altro che le risposte rese dal teste dinanzi al Tes_1
Tribunale di Napoli, in sede di prova testimoniale delegata, agli ulteriori capitoli di prova ammessi
(cap. 9, 12, 16 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice – non facendo i capitoli 20-23 riferimento a dazioni di denaro-) sono prive di efficacia probatoria in quanto deposizioni de relato partium, attenendo a circostanze di cui il testimone non può aver avuto una conoscenza diretta ma solo per esserne stato reso edotto da parte del soggetto medesimo che ha proposto il giudizio (cfr. tra le altre
Cass. sent. n. 12477/2017). Infatti il suddetto teste rispondendo ai sopra indicati capitoli (aventi il seguente tenore letterale: cap. 9 “...vero è che i finanziamenti ricevuti, rispettivamente, in data
27.11.2017 per l'importo di E 2.000,00 ed il 14.06.2018 per E 6.256,59, nonché il prestito personale ricevuto in data 13.12.2018 per E 1.464,89, erano stati stipulati da con l'Agos Ducato S.p.A., CP_2
per aiutare il fidanzato nel soddisfacimento delle sue eIGenze personali e di quelle del piccolo
[...]
? Per_1
pagina 18 di 21 cap. 12) “...vero è che ha pagato al venditore ( ) gli 7.500,00 costituenti la residua CP_2 Persona_2 parte del prezzo di acquisto dell'appartamento acquistato da dalla ?”; CP_1 Persona_2
16) “…vero è che ha provveduto, nell'interesse del , al pagamento della polizza CP_2 CP_1
di assicurazione sulla vita per un totale di E 1.500,00, consentendo al ragazzo di riscuotere, nel 2018, il capitale ed ogni volta in cui guadagnava di più rispetto alla media, era solita corrispondergli ulteriori somme fino ad arrivare a seimila euro?”) si è limitato a rispondere “è vero” senza chiarire come ne era a conoscenza, così che, dato il tenore letterale dei capitoli, non può che ritenersi che lo stesso sia venuto a conoscenza di tali circostanze perché a lui riferite dalla attrice.
Di conseguenza tali dichiarazioni non possono valere neppure quale ulteriore corredo probatorio, seppur attenuato, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
9.1 Parimenti alcuna prova è stata fornita attraverso la escussione della teste escussa Testimone_2
per delega al Tribunale di Padova, avendo la stessa dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti capitolati.
9.2 Sotto altro profilo occorre rilevare che mentre nel caso della riferibilità al convenuto del numero di telefonia che risultava destinatario dei plurimi pagamenti effettuati dall'attrice, nessuna contestazione era stata mossa dal primo a tale allegazione né lo stesso aveva fornito alcun elemento che inducesse ad escludere la riferibilità a sé del suddetto numero di telefonia (prova di per sé piuttosto agevole), invece con riferimento alle altre somme asseritamente donate, il IG. ha contestato in fatto ed in CP_1
diritto la sussistenza delle relative donazioni;
né tanto meno potrebbe farsi ricadere sullo stesso una inversione dell'onere della prova di una pluralità di fatti negativi e costitutivi dell'altrui pretesa per il solo fatto di non essere comparso a rendere l'interrogatorio formale deferitogli.
Non sussistendo, pertanto, ulteriori elementi di prova deve ritenersi che la mancata risposta all'interrogatorio formale in relazione alle altre somme asseritamente donate non sia sufficiente per ritenere che tali elargizioni siano state effettivamente fatte.
Pertanto le domande relative alla dichiarazione di nullità delle stesse e di ripetizione delle somme asseritamente versate non possono che essere rigettate.
10. Infine, pare giusto il caso di menzionare la prova contenuta nell'Allegato n. 8 all'atto di citazione di un bonifico bancario effettuato in data 3.12.2018 dal C/C n. 27/2325, per euro 46,62, e contenente la causale “Buon natale ” e di un successivo bonifico bancario da 500,00 euro, effettuato Persona_1
in data 21.12.2018, sempre dal medesimo C/C, ed in favore del IG. . In merito a tali Controparte_1
somme, se è vero quanto ritenuto da parte attrice circa il fatto che tutte le somme precedentemente riconosciute vadano ricondotte ad un contratto di donazione (recte a più donazioni per quanto suddetto), non rappresentando mere “regalie” fatte in relazioni ad usi, festività e ricorrenze o altri pagina 19 di 21 accadimenti particolari, e come tali fondate su un senso di dovere morale e sociale più che sul puro spirito di liberalità (come invece vorrebbe fare intendere la difesa di parte convenuta), è altrettanto vero che la causale presente nel primo dei due bonifici sopra indicati e la data in cui risulta effettuato il secondo inducono indubitabilmente a ritenere che, nel caso di specie, si sia trattato di due liberalità
d'uso fatte in occasione delle festività natalizie, come tali non conteggiabili tra le donazioni, in ossequio alla previsione di cui all'art. 770, comma 2, c.c. e a quanto costantemente affermato dalla
Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. sent. n. 18280/2016).
11. Quanto alla domanda di risarcimento per il danno morale ed esistenziale che la condotta - integrante al contempo la grave ingiuria che legittimerebbe ex art. 801 c.c. la revoca della donazione - del IG. avrebbe arrecato all'attrice, la stessa è manifestamente infondata. CP_1
Come già evidenziato, mentre la grave ingiuria può fondarsi, per orientamento consolidato della
Cassazione, anche su di una condotta lecita, il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. presuppone necessariamente un illecito di natura extracontrattuale o finanche contrattuale che integri l'elemento dell'ingiustizia del danno (ovvero della condotta contra ius) quale necessario presupposto di tale tutela risarcitoria. Nel caso di specie tale condotta contra ius che parte convenuta avrebbe posto in essere non è evidentemente rinvenibile, posto che non può considerarsi certamente illecita la scelta di terminare una relazione sentimentale o di non apprestare assistenza economica o morale ad una un'altra persona a cui non si è legati né da un'unione coniugale-familiare né da una convivenza more uxorio, così come, al contempo, non può ravvisarsi alcuna lesione di un interesse meritevole di tutela e costituzionalmente riconosciuto in capo alla parte attrice in merito a tale aspetto.
12. Avendo ritenuto fondata la domanda dell'attrice limitatamente alla somma di 3.150,00, a fronte di una domanda di condanna per una somma pari a 52.000 euro, e dunque tenuto conto della soccombenza reciproca le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, così dispone: accertata la sussistenza del contratto di donazione stipulato oralmente tra e CP_2 [...]
avente ad oggetto la dazione della somma euro 3.500,00 ne dichiara la nullità per vizio di CP_1
forma ex artt. 782 c.c. e 48 l. 89/1913.
Per l'effetto, tenuto conto della pacifica restituzione di € 350,00 da parte di , Controparte_1 condanna a versare a la somma di € 3.150,00 oltre agli interessi legali Controparte_1 CP_2
dal 8.10.2020.
Rigetta le ulteriori domande proposte da parte attrice.
pagina 20 di 21 Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Livorno, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30063/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE GIOVANNI Parte_1 C.F._1 e dell'avv. RICCITELLI ANGELO;
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CESARINA Controparte_1 C.F._2
BARGHINI
CONVENUTO avente ad oggetto: Donazione
Posta in decisione all'udienza del 6.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto di citazione, ovvero: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno – Sezione
Distaccata di Portoferraio adito, contrariis reiectis, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, per le causali di cui in premessa, così provvedere:
1) in via meramente preliminare, accertare e dichiarare l'esistenza di un contratto di donazione tra la IG.ra ed il IG. , nullo in quanto, pur avendo ad oggetto una somma di CP_2 Controparte_1 danaro di non modico valore, era stipulato in mancanza della forma scritta ad substantiam, e, quindi, dell'atto pubblico notarile alla presenza irrinunziabile dei testimoni;
2) in via principale, e per l'effetto, condannare il IG. alla restituzione, in favore Controparte_1 della IG.ra , della somma di E 52.000,00 (Euro cinquantaduemila virgola zero CP_2 centesimi), oltre interessi moratori dalla maturazione all'effettivo soddisfo e rivalutazione della moneta;
3) in via subordinata, nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non dovesse ritenere nulla la donazione di somme, previo accertamento della ingratitudine del donatario nei riguardi del donante, dichiarare la revoca della donazione di somma di danaro posta in essere dalla IG.ra in favore del IG. , e per l'effetto, condannare il convenuto CP_2 Controparte_1 alla restituzione all'attrice della somma di E 52.000,00 (Euro cinquantadue mila virgola zero pagina 1 di 21 centesimi) ovvero della somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre interessi moratori e rivalutazione della moneta, dalla data della maturazione a quella dell'effettivo soddisfo;
4) condannare, altresì, il IG. al risarcimento, in favore della IG.ra , Controparte_1 CP_2 del danno morale ed esistenziale, patito e patendo, in fattispecie, dalla attrice, a causa del comportamento posto in essere dal convenuto nella vicenda de qua, nella misura che sarà quantificata dall'autorità giudiziaria quivi adita in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
5) Con vittoria di spese e compenso come per legge in favore dei quivi sottoscritti procuratori anticipatari.
per parte convenuta: non è comparsa alla udienza di precisazione delle conclusioni e quindi non ha concluso. Conseguentemente debbono intendersi richiamate le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta, ovvero: preliminarmente eccepisce l'improcedibilità dell'azione per difetto della procedura di negoziazione assistita ex art.2 e ss.D.Lgv. 12.9.2014 n.132 convertito in L. 162/2014; Eccepisce, altresì, l'incompetenza per valore del Giudice adito, avendo l'attrice prodotta prova dell'asserito credito per un totale complessivo di € 2.961,00. nel merito conclude
Per il rigetto di tutte le domande attrici in via principale ed in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva l'accoglimento nei confronti di CP_2
delle conclusioni sopra trascritte in epigrafe. A fondamento di tale domanda Controparte_1
deduceva in sintesi:
a) di avere dato luogo ad una moltitudine di dazioni di denaro, per solo spirito di liberalità, in favore dello stesso e dei suoi parenti (la madre, ed il figlio, , in costanza di una CP_3 Persona_1
relazione sentimentale durata approssimativamente due anni (2017-2019), al fine di consentire al IG.
di far fronte ad una situazione di grave di difficoltà economica che rischiava di compromettere CP_1
le sue possibilità di provvedere non solo al proprio sostentamento ma anche alle cure primarie del figlio. Siffatte elargizioni, avvenute con molteplici modalità (bonifici bancari e postali;
emissione di assegni circolari;
trasferimenti di denaro tramite sistema di pagamento “Jiffy Pay”; pagamento di alcuni canoni del contratto di locazione stipulato dall'ex fidanzato;
saldo di una parte del prezzo della compravendita di una casa conclusa sempre dallo stesso;
estinzione di una pluralità di mutui e di una polizza assicurativa contratti dal IG. ; stipula, a propria volta, di ulteriori contratti di CP_1
finanziamento al fine ottenere la liquidità necessaria a provvedere esclusivamente alle eIGenze della parte convenuta e di suo figlio;
assolvimento di molteplici sanzioni pecuniarie per illeciti commessi pagina 2 di 21 dalla parte citata in giudizio;
ulteriori dazioni di denaro contante), lungi dall'essere considerate quali adempimenti di autonomi e distinti atti di liberalità, avrebbero integrato, nella prospettiva di parte attrice, un unico ed unitario rapporto donativo ad esecuzione frazionata, di talché le suddette somme, quantificate nell'ammontare complessivo di 52.000,00 euro, avrebbero superato la soglia del “modico valore” di cui all'art. 783 c.c. ed il relativo rapporto contrattuale, stipulato oralmente, sarebbe stato nullo per vizio di forma, con conseguente diritto alla ripetizione delle somme a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.;
b) in subordine, una parte delle suddette dazioni, per quanto, come già detto, vengano ricomprese in un rapporto contrattuale unitario, sono poi sussunte da parte attrice nella schema contrattuale della donazione indiretta (integrando, in particolare, le fattispecie del contratto a favore di terzo ex art. 1411
c.c. e dell'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.), con la conseguenza che, pur non sussistendo per i relativi negozi il requisito della forma dell'atto pubblico e della presenza dei due testimoni (come ricavabile a contrario dall'art. 809 c.c.), tali somme, così come quelle dovute a titolo di donazione diretta, sarebbero comunque ripetibili a titolo di ingratitudine del donatario ex artt. 800 e 801 c.c..
Secondo la prospettazione di parte attrice, infatti, “il cinismo e la crudeltà” mostrati dal IG. , il CP_1 quale si sarebbe approfittato della generosità e dei sentimenti d'amore dell'attrice per ottenere l'aiuto economico necessario a ripianare i propri debiti e migliorare le proprie condizioni economiche, salvo poi abbandonarla a seguito del licenziamento di questa e del rigetto del ricorso ex art 700 c.p.c. proposto per ottenere la reintegra, negandole ogni forma di sostegno economico e morale, avrebbero integrato la fattispecie della grave ingiuria prevista dall'art. 801 c.c. quale ipotesi legittimante la revoca della donazione per ingratitudine;
c) in terzo luogo, la predetta condotta del convenuto avrebbe causato un danno morale ed esistenziale alla controparte, meritevole di risarcimento in via equitativa ex art. 2059 c.c..
1.1 Radicatosi il contraddittorio si costituiva chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 proposte dall'attrice deducendo:
a) in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3, D. Lgs. 12.9.2014 n.132, convertito in L. 162/2014, essendo stata proposta domanda di pagamento di somme a titolo di indebito oggettivo e/o, in subordine,
a titolo di revoca della donazione per ingratitudine ed essendo stata asseritamente provata esclusivamente la dazione di una somma complessiva di euro 2.961,00 (poi innalzata ad euro 3.961,00 nelle note di trattazione scritta depositate in data 10.3.2022), quindi entro la soglia dei 50.000,00 euro prevista dalla norma sopra richiamata per rendere obbligatorio il procedimento di negoziazione assistita;
pagina 3 di 21 b) per le medesime ragioni, l'incompetenza per valore di questo Tribunale in favore del Giudice di
Pace;
c) il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle somme corrisposte dall'attrice alla IG.ra
CP_3
d) in ogni caso, l'infondatezza in punto di fatto e di diritto delle pretese avanzate dalla controparte, trattandosi di meri “regali” e non di donazioni, comunque, da considerare singolarmente e, come tali,
“di modico valore”, non potendo quindi essere tali elargizioni ripetute a titolo di nullità per vizi di forma.
1.2 In data 31.8.2022 l'avv. Cesarini Barghini depositava rinuncia al mandato conferitole da
[...]
e da allora per il medesimo non compariva più alcun difensore. CP_1
1.3 A seguito di una variazione tabellare in data 25.9.2023 era disposto il trasferimento della causa della sezione distaccata di Portoferraio alla sede del Tribunale.
2. Avendo il precedente giudice istruttore disposto all'udienza del 10.11.2021 che le eccezioni pregiudiziali di rito fossero decise unitamente al merito, occorre procedere in questa sede all'esame delle stesse.
2.1 La eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita è infondata.
Invero, costituisce un principio consolidato di diritto (desumibile dall'art. 10 c.p.c., circa la competenza per valore, ma suscettibile di applicazione estensiva anche agli altri presupposti processuali) quello secondo cui la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali di rito deve essere valutata in relazione alle affermazioni contenute nella domanda attorea e non in relazione a ciò che viene effettivamente accertato ai fini della decisione nel merito della controversia, in tutti quei casi (compreso quello di specie) in cui siano rilevanti, ai fini del presupposto processuale, l'esistenza e/o il modo di essere della situazione sostanziale dedotta in giudizio, o più in generale fatti dirimenti anche per il merito. Lo stesso articolo 3 del D. Lgs. n. 132/2014, conv. in L. n. 164/14, del resto, fa espresso riferimento, al comma 1,
a chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro;
è, perciò, evidente che ad assumere rilievo è il quantum affermato nella domanda proposta in giudizio e non l'ammontare effettivamente accertato all'esito dell'attività istruttoria svolta nel corso del procedimento ai fini della pronuncia del provvedimento di merito. Nel caso di specie, avendo l'attrice domandato la restituzione di una somma complessivamente quantificata in 52.000,00 euro, si esorbita dal perimento applicativo della sopra menzionata norma, con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere accolta.
pagina 4 di 21 3. Allo stesso modo e per le medesime ragioni, deve ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza per valore.
Il principio sopra enunciato, per cui ciò che rileva ai fini di verificare la sussistenza dei presupposti processuali (quantomeno fondati su fatti c.d. endoprocessuali) è il disputatum e non il decisum, trova il proprio fondamento proprio nell'art. 10 c.p.c., relativo alla competenza per valore, secondo cui il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti, e un'ulteriore conferma e specificazione nell'art. 14 c.p.c., secondo cui nelle cause relative a somme di denaro, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore.
In definitiva, avendo la parte attrice, nel procedimento de quo, affermato la titolarità di un credito quantificato in euro 52.000,00 e a nulla rilevando, ai fini della competenza per valore, sia le contestazioni del convenuto sia lo svolgimento di un'attività istruttoria in seno al processo circa l'entità della somma domandata, deve rilevarsi l'infondatezza di tale eccezione, essendo il quantum affermato ben superiore alla soglia dei 5.000,00 euro previsto dall'art. 7 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis).
4. Deve, invece, trovare accoglimento l'eccezione circa il difetto di legittimazione passiva.
Invero, parte attrice inquadra espressamente (v. prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) la dazione della somma complessiva di euro 855,00, corrisposta a favore della madre del convenuto, all'interno dello schema del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c.. Secondo la stessa, infatti, tali somme sarebbero state versate in favore di un terzo, estraneo al regolamento negoziale congegnato inter partes
(posto che vi sarebbe stato un previo placet dell' ), e cioè in favore della CP_1 CP_3
Come è noto, il contratto a favore di terzo costituisce uno schema generale attraverso il quale si consente l'aggiunzione a contratti tipici o atipici di una clausola accessoria, giustificata da uno specifico interesse dello stipulante, con la quale il promittente accetta di eseguire la prestazione a beneficio di un terzo, anziché verso il suo naturale destinatario. Nel caso della donazione indiretta, il meccanismo permette di arricchire, per puro spirito di liberalità o animus donandi, il terzo di un bene diverso da quello di cui si spoglia il donante-stipulante; è necessario in sostanza che l'incremento patrimoniale del terzo beneficiario non avvenga mediante il medesimo meccanismo della donazione diretta disciplinato dall'art. 769 c.c., ovvero non per il tramite dell'assunzione di un'obbligazione diretta del donante a favore del donatario o della disposizione di un proprio diritto che il primo fa nei confronti del secondo. Inoltre, affinché si integri un contratto a favore di terzo, nella sottospecie della donazione a favore di terzo, è necessario che il negozio concreto presenti un duplice profilo causale: esso deve svolgere contemporaneamente ed inscindibilmente la funzione del negozio stipulato inter partes, sotto forma di contratto avente la propria causa, e quella di atto di liberalità a favore di un terzo.
pagina 5 di 21 Alla causa tipica voluta dalle parti si abbina, quindi, l'ulteriore interesse liberale dello stipulante a realizzare una prestazione a favore del terzo, mediante una apposita clausola. Ma se così è, allora, risulta evidente come, nel caso di specie, non si sia in presenza di una donazione a favore di terzo, bensì di una donazione diretta. Nella prospettazione di parte attrice, infatti, la stessa rivestirebbe la contestuale ed incompatibile veste di promittente, che si obbliga ad adempiere la prestazione in favore del terzo, e di donante-stipulante, il quale però non rinuncia ad alcuna controprestazione al fine di traslarla, per puro spiritò di liberalità, nei confronti del terzo beneficiario-donatario. È, anzi, essa stessa ad obbligarsi ad adempiere la prestazione pecuniaria nei confronti dell'asserita terza beneficiaria, con la conseguenza che viene così integrata la fattispecie tipica della donazione c.d. diretta, disciplinata dall'art. 769 c.c.
Ne discende che la suddetta quota parte di credito, quantificata in euro 855,00, non può esser fatta valere nei confronti dell'odierna parte convenuta, la quale risulta del tutto estranea al rapporto obbligatorio intercorso direttamente ed esclusivamente tra la IG.ra e la IG.ra , unica CP_2 CP_3
potenziale destinataria delle relative pretese restitutorie azionate in questa sede.
5. Occorre, poi, rilevare l'inammissibilità della domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, fondata sul doloso pregiudizio arrecato al patrimonio del donante, costituendo la stessa una domanda nuova – rispetto alla revoca della donazione per grave ingiuria del donatario -, formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e, quindi, ben oltre il termine ultimo individuato dalla Corte di Cassazione a ZI TE (ex multis, sent. n. 12310/2015) nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (applicabile ratione temporis), per la proposizione della stessa.
6. Ciò detto e passando all'esame delle ulteriori quote di credito che l'attrice rivendica a seguito dei frequenti e molteplici versamenti di denaro asseritamente effettuati direttamente in favore del IG.
o comunque a seguito dei pagamenti che la stessa avrebbe effettuato verso terzi in suo favore, CP_1
occorre preliminarmente rilevare come (al di là di alcune incongruenze presenti nelle quantificazioni dei suddetti crediti e nell'indicazione dei dati concernenti i relativi pagamenti, presenti all'interno dei diversi atti depositati dalla difesa di parte attrice - nell'atto di citazione viene, infatti, fatto riferimento ad un bonifico di 3.500,00 euro sul c/c n. 23/2325 mentre nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. lo stesso viene ricondotto al c/c n. 27/2325 insieme agli altri bonifici bancari effettuati;
i pagamenti compiuti con il sistema “Jiffy Pay” vengono riferiti, all'interno dell'atto di citazione, al c/c di parte attrice n. 17/2321 e sono quantificati in totale di 2.640, 00 euro mentre nella prima memoria ex art. 183
c.c. vengono anch'essi riferiti al c/c n. 27/2325 e quantificati in euro 4.447,00, seppur dalla sommatoria dei singoli versamenti risulti un credito di ammontare complessivo di euro 4.512,00, mentre, ancora, nella seconda memoria e nella comparsa conclusionale viene omesso il riferimento agli stessi _ cfr. il pagina 6 di 21 riepilogo di cui alle pag. 22 e 23 della comparsa conclusionale-; nell'atto di citazione e nella seconda memoria ex art. 183 viene fatto riferimento ad un credito complessivo per bonifici postali e assegni circolari pari ad euro 12.300,00 mentre lo stesso viene riquantificato nella prima memoria in euro
12.200,00), la complessiva pretesa di parte attrice risulta così definitivamente individuata:
a) somme trasferite tramite bonifici postali e assegno circolare complessivamente pari a 12.300,00 euro;
b) somme trasferite tramite bonifici bancari complessivamente pari ad euro 6.900,00;
c) somme trasferite mediante il sistema di pagamento “Jiffy Pay” pari ad euro 4.447,00;
d) somme pagate per i canoni del contratto di locazione stipulato da parte convenuta complessivamente stimate in euro 2.450,00;
e) 7.500,00 euro corrisposti per saldare parte del prezzo di acquisto della casa compravenduta dal IG.
(di cui 500,00 euro mediante bonifico ed i restanti 7.000,00 corrisposti in contanti alla parte CP_1
convenuta);
f) somme corrisposte per estinguere i finanziamenti ottenuti dal IG. nei confronti di AGOS e CP_1
della banca Intesa San Paolo complessivamente stimate in euro 5.300,00;
g) somme corrisposte in contanti a seguito della stipula di alcuni contratti di mutuo complessivamente stimate in euro 9.721,48;
h) somme corrisposte per pagare sanzioni amministrative per violazioni commesse dal convenuto, pari euro 907,00;
i) somme corrisposte per la polizza assicurativa sulla vita stipulata dal IG. pari ad euro CP_1
1.500,00;
l) ulteriori somme corrisposte al convenuto in contanti pari ad euro 6.000,00.
6.1. Della complessiva somma così elargita, di ammontare pari a 57.025,48 euro (seppur la stessa viene quantificata dalla difesa di parte attrice in euro 53.434,48 - vedi ancora il riepilogo di cui alle pag. 22 e
23 della comparsa conclusionale-), risulta, tuttavia, provata in giudizio esclusivamente la dazione delle seguenti somme: 1.200,00 euro tramite bonifici postali (effettuati in data 14.1.2020 per euro 300,00,
11.2.2020 per euro 200,00, 20.2.2020 per euro 150,00, 9.3.2020 per euro 150,00, 12.3.2020 per 200,00,
20.3.2020 per euro 200,00) (All. 4, atto di citazione); 3.500,00 euro tramite bonifico bancario effettuato in data 14.6.2018 (All. 15, seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) dal C/C n. 07359/27/2325 aperto presso la Banca CR Firenze, filiale di Portoferraio;
1.000,00 tramite bonifico bancario effettuato in data 21.12.2017 dal C/C n. 27/2325 aperto presso il filiale di AN (All. 3, Controparte_4 seconda memoria ex art. 183 c.p.c., relativo all'estratto conto per il periodo 1.10.17-31.12.17); per un ammontare totale pari a 5.700,00 euro.
pagina 7 di 21 6.2. Parte attrice ha prodotto, poi, in giudizio una serie di documenti (All. 1-8, seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) contenenti gli estratti conto del conto corrente n. 27/2325, aperto presso il Banco di Napoli S.p.A., filiale di AN, e relativi agli anni 2017-2018, al fine di provare una serie di versamenti (di ammontare complessivamente pari ad euro 3.087,00) effettuati tramite il sistema di pagamento “Jiffy Pay” in favore di un soggetto identificato tramite il seguente numero di cellulare
“+3938……..376”, coincidente, secondo parte attrice, con il numero di telefonia 3803652376, intestato, sempre secondo la prospettazione di parte attrice, alla parte convenuta IG. . Come CP_1 rilevato dalla stessa difesa di parte attrice nell'istanza ex art. 119, co. 4, T.U.B. ed art. 7 Codice
Privacy, depositata in atti con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., indirizzata all'Intesa
San Paolo S.p.A., al fine di ottenere gli estratti conto di e al fine di ricostruire la Controparte_1
compiuta prova dei Jiffy Pay destinati al convenuto, il numero di cellulare completo ed il nominativo del soggetto titolare del numero di cellulare su cui gli stessi Jiffy Pay erano stati disposti dalla CP_2
dagli estratti conto risulta, relativamente al beneficiario del pagamento, la sola indicazione del
[...]
relativo numero di cellulare in forma abbreviata tale da non poter risalire, con compiutezza, alla persona, per l'appunto del beneficiario;
allo stato, risulta, quindi, non provato, dimostrato e comprovato, in maniera oggettiva e scientifica, il destinatario del Jiffy Pay.
Va, tuttavia, considerato che parte convenuta non è comparsa, senza giustificato motivo, in sede di interrogatorio formale e non ha risposto alla domanda di cui al capitolo 1, capitolata nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata dalla controparte (vero è che la SI.ra durante il CP_2
periodo ricompreso tra l'ottobre 2017 ed il dicembre 2018, ha disposto Jiffy Pay sul Suo numero di telefonia mobile 3803652376 per un importo complessivo pari ad E 4.447,00?).
Orbene, l'art. 232 c.p.c. dispone che il collegio (e dunque il giudice nei casi di giudizi di competenza monocratica), valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo. Nel caso di specie tali ulteriori elementi di prova sono rappresentati: 1) dalla mancata contestazione da parte del convenuto circa la effettiva riferibilità allo stesso del numero di cellulare sopra indicato (essendosi limitato a rilevare, nella memoria n. 3 ex art. 183, comma 6, c.p.c., che incombe sulla controparte l'onere della prova circa il versamento in favore del primo delle somme oggetto di Jiffy Pay e sottolineando come le informazioni oggetto dell'istanza di esibizione siano riservate e tutelate dalla normativa sulla privacy); del resto ha chiarito la stessa Corte di Cassazione che è possibile trarre ulteriori elementi di convincimento anche dalla mancata proposizione di prove di segno contrario
(Cass. sent. n. 22407/2006); 2) dalla dimostrazione che le suddette somme sono obiettivamente fuoriuscite dalla sfera patrimoniale dell'attrice in un periodo di tempo in cui è stato dimostrato che la pagina 8 di 21 stessa aveva effettuato diversi trasferimenti in favore del IG. . Ne consegue che deve ritenersi CP_1 provata l'effettiva attribuibilità allo stesso del numero di cellulare sopra indicato e, di conseguenza,
l'effettiva dazione in favore dello stesso delle somme provate in atti (3.087,00 anziché 4.447,00 euro).
6.3. Allo stesso modo, ulteriori elementi probatori che, uniti alla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del convenuto, consentono di ritenere provata ex art. 232 c.p.c. la corresponsione di alcune delle somme allegate da parte attrice, sono costituiti dalle risposte rese dal teste Tes_1
(in sede di prova delegata ex art. 203 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli) ai capitoli 14 e 15
[...]
capitolati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. della stessa parte attrice.
Più nello specifico, deve ritenersi provato il pagamento, ad agosto del 2018, della somma di euro
1.800,00 da parte della IG.ra in favore di Intesa San Paolo S.p.A., al fine di estinguere un CP_2
finanziamento contratto dal IG. con tale istituto di credito;
ciò in quanto, da un lato, la CP_1 qualifica di Direttore dell'Intesa San Paolo S.p.A. – filiale di Santa Maria Capua Vetere rivestita dal teste consente di ritenere convincente e verosimile la sua risposta “E' vero” alla domanda di cui al capitolo 14, posto che lo stesso poteva venire sicuramente a conoscenza del soggetto pagatore di tale somma (tanto più che la IG.ra aveva anch'essa un C/C aperto presso tale istituto di credito). CP_2
Dall'altro lato, la mancata risposta da parte del convenuto al capitolo 5, sempre di cui alla CP_1 seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice, (“…vero è che la SI. ha provveduto CP_2 anche ad estinguere, nell'agosto 2018, un finanziamento che Lei aveva contratto con l'Intesa San
Paolo, pagando la somma di E 1.800,00?”) consente di ritenere definitamente come ammesso e provato tale fatto.
In secondo luogo, deve ritenersi provata la corresponsione di una serie di dazioni effettuate tramite modello F24, pari alla complessiva somma di euro 907,80, sempre da parte dell'attrice per far fronte a delle sanzioni amministrative irrogate a carico del convenuto, a seguito della emissione da parte di questi di assegni in mancanza di provvista. Ciò sempre in ragione della risposta “E' vero” data dal teste alla domanda di cui al capitolo 15 e in virtù della qualifica professionale rivestita dal dott. Tes_1 che gli avrebbe consentito di verificare senz'altro l'effettiva emissione degli assegni scoperti e l'effettiva fuoriuscita dal C/C dell'attrice degli importi dichiarati per far fronte alle suddette sanzioni.
L'ulteriore mancata risposta da parte del convenuto al capitolo 8 dell'interrogatorio formale (“...vero è che la SI.ra aveva pagato, nel Suo interesse, le sanzioni amministrative derivanti da CP_2
assegni bancari, da Lei emessi in mancanza di provvista, versando in data 9.12.2019, un F23 per E
146,40; l'11.01.2019 un F23 per E 191,80; in data 20.01.2020 un F23 per E 121,60; il 21.02.2020 un
F23 per E 121,60; in data 21.04.2020 un F23 per E 163,20 ed il 21.04.2020 un F23, sempre per pagina 9 di 21 l'importo di E 163,20, per un totale di E 907,80?”), di cui alla seconda memoria di parte attrice, consente quindi di ritenere provato il pagamento di tali somme.
Con riferimento, tuttavia, ai due importi pari a 1.800,00 euro e a 907,80 euro deve rilevarsi che, pur essendo stata provata la loro corresponsione, gli stessi non rientrano nell'ambito applicativo della donazione diretta bensì in quello della donazione indiretta (pagamento del terzo ex art. 1180 c.c. per spirito di liberalità) e, pertanto, non è possibile dichiararne la nullità quali donazioni (sia se considerate singolarmente che unitariamente) di non modico valore poiché prive dei requisiti formali imposti dalla legge. Dovrà, quindi, rimandarsi al prosieguo l'esame della domanda di revoca delle stesse per grave ingiuria del donatario.
7. Ciò detto, non è meritevole di adesione l'assunto di parte attrice che considera complessivamente l'ammontare delle elargizioni effettuate in favore del donatario per affermare la nullità delle donazioni complessivamente considerate, non essendo esse di modico valore. Se per un verso, infatti, il nostro ordinamento ammette espressamente la possibilità che il donante si obblighi ad eseguire con cadenza periodica una serie di prestazioni, già certe e determinate al momento della stipula del contratto, in favore del donatario (art. 772 c.c.), è altrettanto vero, dall'altro lato, che una simile fattispecie si pone in una relazione di specialità rispetto all'ipotesi generale disciplinata dall'art. 769 c.c., ove il rapporto obbligatorio si esaurisce con l'adempimento da parte del donante di quella unica e singola prestazione che ha assunto nei confronti del donatario (come implicitamente ma incontrovertibilmente comprovato dalla stessa circostanza che il legislatore abbia dedicato alla prima fattispecie una apposita disposizione). Da ciò discende, quindi, che, in mancanza di prova scritta del contratto, la dimostrazione anche in via presuntiva che alle singole dazioni di denaro non corrisponda l'adempimento di altrettanti distinti ed autonomi rapporti obbligatori bensì l'esecuzione delle molteplici prestazioni discendenti da un unico contratto deve risultare particolarmente rigorosa, esulando tale ipotesi dall'id quod plerumque accidit nella prassi negoziale, per come tipizzato anche a livello legislativo. Orbene, parte attrice ha fondato la propria domanda sulla prospettazione di essersi obbligata ab origine ad eseguire un contratto unitario e, quindi, di aver previsto la corresponsione in via frazionata di una somma complessivamente individuata fin dal momento del perfezionamento dell'accordo in euro 52.000,00.
Dagli scritti difensivi non risultano, tuttavia, elementi di prova dotati di quei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, che consentano di ritenere effettivamente provata, in via presuntiva, la stipula del suddetto negozio piuttosto che l'esecuzione di distinti rapporti contrattuali per ogni singola dazione. Se, da una parte, infatti, viene allegata implicitamente la fattispecie di cui all'art.772 c.c., dall'altra, parte attrice, come già evidenziato in precedenza, adduce, tuttavia, ripetutamente ed in maniera evidentemente contradditoria la sussistenza, nel caso di specie, di una pagina 10 di 21 pluralità di contratti, taluni riconducibili allo schema della donazione diretta e tali altri a quello di cui all'art. 809 c.c.; il che esclude di per sé la sussumibilità di tutte le dazioni asseritamente effettuate in un contratto unitario. In secondo luogo, né dalle prove costituende né tanto meno dalla documentazione in atti emergono elementi idonei a comprovare che la volontà negoziale delle parti fosse quella per cui la IGnora si obbligava a corrispondere sin dal momento della stipula orale del contratto la CP_2
complessiva somma identificata in euro 52.000,00 in favore del IG. . CP_1
Da un lato, infatti, i capitoli di cui all'interrogatorio formale, capitolati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice, sono volti a ottenere una confessione giudiziale in merito alla corresponsione in favore del IG. delle singole dazioni suddivise per metodo di pagamento o per la ragione CP_1 contingente che aveva fatto sorgere una situazione debitoria in capo all'asserito donatario (pagamento dei canoni di locazione, saldo del prezzo di compravendita della casa, estinzione della polizza assicurativa sulla vita o dei contratti di finanziamento, ecc.), il che, semmai, dovrebbe indurre a ritenere, al contrario, che se delle somme fossero state effettivamente corrisposte le stesse si sarebbero dovute ricondurre alle obbligazioni assunte dall'attrice per far fronte, di volta in volta, alle singole esposizioni debitorie del convenuto sorte nel corso della loro relazione, piuttosto che ad una volontà unitaria e pienamente prefigurata fin dall'inizio. Tanto più che, nel caso di specie, nessuna prova è stata neppure fornita circa il momento in cui sarebbero sorti i suddetti debiti del convenuto, così che non è possibile valutare se l'attrice fosse nelle condizioni di averne quantomeno una cognizione completa al momento in cui aveva intrapreso la propria relazione con il IG. , così da rendere plausibile la CP_1
scelta della stessa di obbligarsi a corrispondere fin dal principio la complessiva somma di euro
52.000,00.
Né può dirsi dirimente, a tal fine, la sola circostanza che il IG. abbia reso edotta l'attrice delle CP_1 proprie difficoltà economiche (per altro non meglio specificate) fin dall'inizio della loro frequentazione, poiché nulla ciò implica in relazione alla scelta di concludere una pluralità di rapporti ad esecuzione istantanea piuttosto che un unico rapporto ad esecuzione periodica.
Anzi il contrario emerge dalle stesse argomentazioni defensionali nella comparsa conclusionale ove si legge:
i) a pag. 6: “inizialmente l'attrice gli aveva donato somme di non elevato ammontare;
successivamente le somme donate si fecero – viceversa - sempre più consistenti, essendo addivenuta (anche) alla determinazione di estinguere l'esposizione debitoria maturata, sino a quel momento, dal CP_1
con la società finanziaria AGOS S.p.A. e con Intesa San Paolo S.p.A.”;
[...]
ii) a pag. 8: “Invero, nonostante versasse (oramai) in stato di disoccupazione, essendo cessato il rapporto di lavoro con Intesa San Paolo S.p.A (…) La SI.ra decideva - di lì a breve - di CP_2
pagina 11 di 21 richiedere un finanziamento, che tempestivamente ottenne, al fine di risolvere gli ulteriori problemi del compagno, provvedendo, in particolare, ad estinguere due prestiti che lui aveva contratto)”.
Neppure potrebbe condurre ad una differente conclusione la e-mail prodotta in giudizio dal convenuto
(doc. n.4 allegato alla comparsa di costituzione), posto che dalla dichiarazione ivi contenuta risulta provato incontrovertibilmente l'animus donandi che ha mosso l'attrice ad effettuare le dazioni di denaro in favore dell'ex compagno ma nulla prova circa l'effettiva scelta della stessa di obbligarsi in un'unica volta a corrispondere la complessiva somma sopra indicata. Del resto, nella suddetta email si fa riferimento ad un iniziale aiuto economico relativo a degli arretrati su prestiti finanziari contratti dal IG. ; tuttavia, occorre considerare che, anche a voler ammettere che tale dichiarazione possa CP_1 assumere rilevanza probatoria circa l'effettiva dazione delle somme di denaro relativa ai suddetti finanziamenti (il che è da escludere trattandosi di dichiarazione a favore del dichiarante medesimo), la stessa concernerebbe comunque una ipotesi di donazione indiretta (adempimento del terzo ex art. 1180
c.c.) e, come tale, sarebbe esclusa dall'ambito applicativo dell'art. 809 c.c., potendo, pertanto, la relativa donazione essere esclusivamente oggetto di revocazione per ingratitudine del donatario (ipotesi che, come si dirà nel prosieguo, non trova applicazione nel caso di specie).
7.1 Questo Giudice non è a conoscenza di precedenti della Suprema Corte di legittimità in cui si sia proceduto a dichiarare la nullità di donazioni dirette per vizio di forma, in ragione della non modicità del relativo valore proprio a seguito di una valutazione unitaria e complessiva delle dazioni di denaro effettuate. L'unico precedente rivenuto riguarda la sentenza del 20.02.2019, n. 171, pronunciata dalla
Corte d'Appello di Cagliari, ove tale giudice di seconde cure ha affermato che può essere validamente sostenuta, in via di ragionevole presunzione, l'affermazione secondo cui le dazioni succedutesi nel tempo debbano essere configurate quali esecuzione frazionata di un'unica operazione nell'ipotesi di più assegni emessi nella stessa data o ad un giorno di distanza.
7.2. Avendo, perciò, riguardo alla somma di 1.200,00 euro corrisposta dalla IGnora al IG. CP_2
tramite bonifici postali (effettuati in data 14.1.2020 per euro 300,00, 11.2.2020 per euro CP_1
200,00, 20.2.2020 per euro 150,00, 9.3.2020 per euro 150,00, 12.3.2020 per 200,00, 20.3.2020 per euro
200,00) risulta evidente come nessuna di tali dazioni sia stata effettuata in pari o contigua data, come invece presupposto dalla Corte d'Appello di Cagliari per poter ritenere provata in via presuntiva la sussistenza di un unico contratto di donazione ad esecuzione frazionata. Ne discende che, dovendosi considerare separatamente le singole donazioni effettuate, pur trattandosi di bonifici effettuati successivamente alla data del licenziamento dell'attrice, nessuna di queste risulta idonea a superare la soglia del modico valore di cui all'art. 783 c.c. anche in considerazione del fatto che la stessa risultava comunque titolare del trattamento NASPI.
pagina 12 di 21 Di conseguenza, non può dichiararsi la nullità delle stesse per vizio di forma.
7.3. Allo stesso modo ed avendo riguardo ai pagamenti effettuati tramite il sistema “Jiffy Pay”, risulta che l'attrice ha provveduto a corrispondere al convenuto le seguenti somme:
(ALL.3, seconda memoria di parte attrice) 15,00 euro il 30.06.17, 10,00 euro il 10.7.17, 10,00 il
11.09.2017, (ALL.1) 10,00 euro il 10.10.2017, 50,00 euro il 10.10.2017, 150,00 euro il 11.10.2017,
15,00 euro il 17.10.2017, 150,00 euro il 30.10.2017, 150,00 euro il 30.10.2017, 50,00 euro il
31.10.2017, euro 100,00 il 08.11.2017, euro 101,00 il 28.11.2017, euro 150,00 il 29.11.2017, 10,00 euro il 5.12.2017, euro 70,00 il 6.12.2017, euro 150,00 il 21.12.2017,
(ALL 6) euro 50,00 il 19.01.18, euro 150,00 il 29.01.18, euro 100,00 il 29.01.18, euro 100,00 il
30.01.18, euro 70,00 il 7.3.18, euro 15,00 il 7.3.18, euro 101,00 il 19.3.18, euro 140,00 il 7.5.18,
140,00 l'8.5.18, euro 50,00 il 18.5.18, euro 150,00 il 28.5.18, euro 150,00 il 29.5.18,
(ALL 5) euro 100,00 il 7.11.18, euro 10,00 il 21.11.2018, euro 10,00 il 21.11.18, euro 150,00 il
28.11.18, euro 150,00 il 28.11.18, euro 10,00 il 29.11.18
(ALL. 4) euro 100,00 il 4.12.18, euro 150,00 il 31.12.2018.
Da un esame analitico delle stesse, risulta, da un lato, che solamente alcune delle dazioni di denaro rispettano i requisiti temporali richiesti dalla giurisprudenza di merito per poter presumere l'unitarietà della donazione;
dall'altro lato, appare altrettanto evidente come, anche considerando complessivamente le dazioni in possesso di tali requisiti, non sia possibile considerare le stesse di non modico valore, soprattutto in considerazione della circostanza che nel periodo in cui queste venivano effettuate la IG. risultava ancora impiegata presso l'istituto di credito di Portoferraio. Non può CP_2
certamente ritenersi, pertanto, che le stesse, sia valutate in termini oggettivi (valore economico di quanto versato) che soggettivi (ovvero avendo riguardo alle condizioni economiche della donataria) siano tali da incidere IGnificativamente sul patrimonio dell'attrice nel momento stesso in cui venivano effettuate. Ne discende che neppure per tali donazioni ad esecuzione frazionata è possibile dichiararne la nullità e la conseguente ripetibilità a titolo di vizi di forma dei relativi contratti.
7.4. Ad analoghe conclusioni e per le medesime ragioni si deve giungere con riferimento alla donazione diretta di 1.000,00 effettuata tramite bonifico bancario in data 21.12.2017 dal C/C n.
27/2325 aperto presso il filiale di AN. Controparte_4
7.5. Ancora, non risulta possibile dichiarare la nullità della donazione effettuata tramite il bonifico bancario (v. All. 14, seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) asseritamente effettuato a favore della IG. in data 28.6.2018 per euro 500,00. Innanzitutto, dal suddetto bonifico bancario non risulta Persona_2
in alcun modo la riferibilità del relativo pagamento alla IG.ra piuttosto che al IG. . CP_2 CP_1
pagina 13 di 21 In secondo luogo, anche a voler considerare provata la riferibilità di tale pagamento alla IG.ra CP_2
non sarebbe possibile ottenerne la ripetibilità a titolo di indebito oggettivo per vizi di forma, e ciò per due ordini di ragioni: non trattandosi di una donazione diretta bensì di una donazione indiretta, sussumibile nello schema negoziale dell'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. (in cui il terzo- donante adempie, per spirito di liberalità, la prestazione dovuta dal debitore contraente-donatario nei confronti del proprio creditore), la stessa non è soggetta ai requisiti di forma dell'atto pubblico di cui all'art. 782 c.c.; in secondo luogo e in subordine, non potrebbe considerarsi di non modico valore ex art. 783 c.c.
7.6. Deve, invece, dichiararsi la nullità della donazione diretta di 3.500,00 euro effettuato tramite bonifico bancario in data 14.6.2018 (All. 15, seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) dal C/C n.
07359/27/2325 aperto presso la Banca CR Firenze, filiale di Portoferraio;
Considerando, infatti, che la modicità del valore della donazione deve essere parametrata alle condizioni patrimoniali del donante, che, secondo la Corte di Cassazione (ord. n. 3858/2022), l'atto di liberalità, per non essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante, e posto, inoltre, che dalla documentazione prodotta in atti relativamente agli estratti conto del conto corrente n. 27/2325 risulta come, nel medesimo lasso di tempo in cui tale pagamento veniva effettuato, il suddetto conto corrente presentava un saldo negativo perennemente superiore a 10.000,00, tale elargizione non può considerarsi certamente modica, rappresentando da sola un terzo del totale della esposizione debitoria dell'attrice nei confronti del proprio istituto di credito nell'anno in cui il trasferimento di denaro veniva effettuato. Essendo, quindi, la suddetta donazione non modica e ad avendo chiarito le ZI TE della Corte di Cassazione con la sentenza n.
18725/2017 che i trasferimenti di denaro effettuati per spirito di liberalità a mezzo bonifico bancario non configurano una donazione indiretta bensì una donazione diretta ad esecuzione indiretta, necessitante, quindi, della forma dell'atto pubblico per poter essere valida, nel caso di specie deve ritenersi che la predetta somma sia da considerarsi ripetibile a titolo di indebito oggettivo per nullità del relativo negozio.
7.6.1. Dalla predetta donazione di 3.500,00 euro deve poi essere scomputata la somma la somma di
350,00 euro che la stessa parte attrice dichiara e prova di aver già ottenuto spontaneamente dal IG.
. CP_1
7.6.2 Su tale somma sono dovuti agli interessi legali da calcolarsi dalla data della donazione e cioè dall'8.10.2020.
Su tale somma non può essere, invece, riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria trattandosi di credito di valuta e non di valore.
pagina 14 di 21 8. Non potendosi, quindi, procedere a dichiarare la nullità delle sopra menzionate donazioni di cui comunque risulta provata l'esistenza (effettuate tramite Jiffy Pay e complessivamente pari a 3.087,00 euro;
effettuata tramite emissione bonifico bancario e pari a 1.000,00 euro;
effettuate tramite emissione bonifici postali e complessivamente pari a 1.200,00 euro;
effettuata tramite pagamento contanti e pari a
1.800,00; effettuate tramite F23 e complessivamente pari a 907,80) ai sensi dell'art. 782, comma 1, c.c., occorre esaminare la domanda di revocazione delle stesse a titolo ingratitudine del donatario ex art. 801
c.c..
Tale domanda è infondata per una molteplicità di ragioni che ci si accinge ad esporre.
Come già anticipato, parte attrice richiama a fondamento della propria pretesa l'ipotesi della grave ingiuria del donatario nei confronti del donante, la quale, in base alle stesse pronunce della Corte
Suprema di Cassazione citate nell'atto di citazione, pur mutuando dal diritto penale il suo IGnificato intrinseco e l'individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595
c.p., e consiste in un comportamento del donatario che manifesti un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe invece improntarne l'atteggiamento (sul punto in senso conforme Cass. 5 aprile 2005 n.ro 7033; Cass. 28 maggio 2008 n.ro 14093; Cass. 24 giugno 2008 n.ro
17188; Cass. 30 marzo 2011 n.ro 7487). In particolare, l'individuazione di un comportamento ingiurioso del donatario, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 801 c.c., può prescindere da ogni e qualsivoglia valutazione circa la legittimità del medesimo, basandosi piuttosto su una valutazione di fatto tratta dal comune sentire circa il suo carattere oltraggioso, contrastante con il sentimento di gratitudine e di stima che invece dovrebbe naturalmente caratterizzarlo (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
Ordinanza 13.08.2018 n. 20722), ma è, tuttavia, necessario che tale comportamento, oltre a doversi risolvere in una manifestazione di perversa animosità verso il donante, idonea a giustificarne il pentimento rispetto al compiuto atto di liberalità, esteriorizzi e renda percepibile a terzi l'ingratitudine del primo verso il secondo (Cass. Ord. n. 20722/2018 e sent. n. 22013/2016).
8.1. Se quindi è vero che l'ingiuria grave prescinde totalmente dalla commissione di un illecito da parte del donatario, presupponendo bensì un comportamento che esteriorizzi un durevole sentimento di disistima, contrastante con il senso di riconoscenza e di solidarietà che, secondo il comune sentire, dovrebbe improntarne l'atteggiamento, è altrettanto vero che, come chiarito dalla Corte d'Appello di
Milano (sent. n. 3328/2022), non solo la riconoscenza verso il donante non può declinarsi in termini di pedissequa obbedienza alle indicazioni impartite da quest'ultimo, ove non condivise, ma, d'altro canto imporre al donatario, a pena di revocazione, un obbligo di astensione da qualunque condotta o esternazione antitetica rispetto alla volontà del donante, integrerebbe un intollerabile vincolo sulla sua pagina 15 di 21 libertà di autodeterminazione per il sol fatto di essere stato destinatario di un atto di liberalità, così snaturando l'istituto in questione che si caratterizza, proprio, dall'assenza di corrispettività.
Orbene, nel caso di specie, ritenere che chi benefici di un atto di liberalità sia tenuto perciò solo a ricambiare e corrispondere i sentimenti di amore provati dal donante e che sia, a pena di revocazione della dazione ricevuta, da ritenersi vincolato ad una relazione sentimentale con questi per tutta la propria esistenza – o fintanto che ciò assecondi la volontà del donante – (senza, peraltro, che alla suddetta relazione l'ordinamento ricolleghi alcuno di quegli obblighi o doveri giuridici di fedeltà, lealtà
e solidarietà che caratterizzano i rapporti coniugali, le unioni civili o le convivenze di fatto), oltre ad implicare una distorsione delle finalità proprie dell'istituto della donazione (finalizzata, in questo caso,
a “comperare” i sentimenti altrui piuttosto che ad arricchire il beneficiario) costituirebbe un'evidente ed inammissibile restrizione alla libertà di autodeterminazione, propria di ogni individuo, in uno degli aspetti più intimi, personali ed intellegibili in cui la stessa può estrinsecarsi, ovvero la sfera dei sentimenti e della scelta degli affetti personali oltre che del modo in cui impostare la propria esistenza
(in solitudine o all'interno di una vita di coppia). La scelta del IG. di cessare la propria CP_1 relazione con l' non vale di per sé ad integrare quel sentimento di grave oltraggio, di profondo CP_2
disprezzo verso il donante, di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso di questi – richiesti dalla giurisprudenza della Cassazione per integrare l'ingratitudine - per il solo fatto di essersi verificata in un momento successivo rispetto alle elargizioni ricevute dall'attrice, posto che nessun rapporto di corrispettività può riconoscersi tra la prima e le seconde. Si consideri del resto, che, da un lato, la Corte di Cassazione (sent. 3811/2024) ha escluso il presupposto dell'ingratitudine anche in presenza di un inadempimento da parte del donatario agli oneri discenti dalla donazione modale nei confronti del donante, in quanto non espressivi di per sé di un sentimento di profonda e radicata disistima nei confronti del secondo, e, dall'altro lato, che non è stata ritenuta idonea ad integrare la fattispecie della grave ingiuria la relazione adulterina del coniuge donatario in mancanza dell'ostentazione di siffatta relazione extraconiugale in presenza di terzi (Cass. 27064/2022).
8.2. Del resto, quel cinismo e quella crudeltà che la difesa di parte attrice vorrebbe far discendere dalla circostanza che la scelta del sarebbe asseritamente avvenuta solamente a seguito del rigetto CP_1
del ricorso proposto dalla IG.ra avverso il provvedimento con cui è stato disposto il proprio CP_2 licenziamento è smentita dalla stessa dichiarazione dell'attrice, contenuta nella email prodotta in atti dal convenuto (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione), in cui si afferma che il rapporto tra i due era cessato a far data dal 2018, ben prima, quindi, che la donante perdesse il posto di lavoro, a marzo del 2019. Inoltre, dalla stessa e-mail e dalla messaggistica whatsapp prodotta in atti si ricava come effettivamente parte convenuta in alcune circostanze si fosse mostrata contraria alle offerte di aiuto pagina 16 di 21 economico provenienti dalla controparte, il che contribuisce ad escludere che ciò che legava la prima alla seconda fosse esclusivamente un interesse economico.
8.3. La manifestazione di perversa animosità, di disistima delle qualità morali, di ingratitudine e di irriconoscenza idonea a ledere il patrimonio morale della donante non può neppure ricavarsi dal rifiuto oggettivamente considerato del donatario e dei relativi familiari di aiutare economicamente la prima a seguito del di lei licenziamento né dall'avvenuta restituzione della sola somma di euro 350,00, posto che è proprio la stessa condizione di difficoltà economica del IG. che ha spinto la donante a CP_1
disporre del proprio patrimonio in favore del primo, ad escludere che lo stesso potesse intervenire poi a supporto dell'attrice. Del resto, i capitoli di cui alla prova per interrogatorio formale (capp. 1-3), formulati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice, sono proprio volti ad ottenere una confessione del convenuto circa le condizioni di difficoltà economica dei propri genitori, che avrebbero impedito anche a questi di apprestare gli aiuti necessari per il mantenimento oltre che del figlio anche del nipote. Non si comprende, pertanto, come da tutto ciò sia ricavabile una scelta volontaria, manifestazione di ingratitudine e di disistima nei confronti della donante, piuttosto che un'ulteriore conferma delle difficoltà economiche in cui vertono il convenuto ed i relativi genitori. Al contrario,
l'avvenuta restituzione della somma di 350,00 dimostra propria la riconoscenza del donatario medesimo, il quale, nei limiti delle proprie disponibilità, ha cercato di restituire all'attrice una parte delle somme ricevute dalla stessa in un momento di difficoltà.
8.4. Manca, poi, anche l'ulteriore prova di quella esteriorizzazione a terzi, idonea a ledere il patrimonio morale, l'onorabilità e la reputazione dell'attrice, dell'animosità e del disprezzo provati dal CP_1
nei confronti della ex compagna, posto che dagli atti risulta come gli unici soggetti venuti a conoscenza dei fatti di causa siano esclusivamente i familiari delle due parti in lite, coinvolgimento di per sé inevitabile ogni qualvolta viene a cessare una relazione sentimentale durata anni, senza che da ciò possa, peraltro, desumersi alcun danno reputazionale che il convenuto avrebbe arrecato alla controparte, rimanendo le relative vicende nell'ambito della cerchia ristretta dei familiari delle parti in causa. Del resto, alcuna doglianza in tal senso può essere mossa dalla donante anche in ragione del fatto che dagli atti emergono condotte poste in essere dalla medesima (e non contestate) maggiormente idonee a provocare un coinvolgimento e a rendere edotti soggetti terzi, totalmente estranei ai fatti di causa, dalla cui informazione ella pretenderebbe di aver subito un pregiudizio reputazionale imputabile, tuttavia, direttamente ed esclusivamente alla controparte.
8.5. Né possono integrare la ingratitudine la pubblicazione di foto su facebook con la nuova fidanzata una volta cessato il rapporto tra le parti in causa.
pagina 17 di 21 8.6 Pare, infine, il caso di evidenziare che quella freddezza, crudeltà ed il cinismo, che secondo la prospettazione di parte attrice sarebbero ricavabili dalla messaggistica whatsapp, nella parte in cui il si sarebbe rifiutato di offrire il proprio supporto oltre che economico anche morale nei CP_1 confronti dell'attrice, una volta che questa era stata licenziata, debbono essere, in verità, ricondotti ad una dinamica relazione tra le parti ormai totalmente compromessa, in cui gli originari sentimenti di amore e di stima reciproca erano venuti meno da diverso tempo, come dimostrato dalle stesse allegazioni della difesa della parte convenuta, non contestate da controparte, che dimostrano come in diverse occasioni la stessa avesse tentato di far perdere il posto di lavoro all'ex compagno tramite CP_2
una pluralità di denunce di illeciti anche penali commessi da controparte sul luogo di lavoro. Non pare, pertanto, possibile ricavare dal suddetto atteggiamento distaccato di parte convenuta alcuna incontrovertibile manifestazione di irriconoscenza nei confronti della donataria per le elargizioni ricevute.
9. Per quanto concerne, poi, le ulteriori somme asseritamente donate dall'attrice, tanto a titolo di donazione diretta quanto a titolo di donazione indiretta, non essendo stata fornita alcuna prova delle stesse, non può che essere rigettata la relativa domanda di ripetizione sia a titolo di indebito che di revoca per ingratitudine. Né potrebbe condurre ad una diversa soluzione la circostanza della mancata risposta all'interrogatorio formale in relazione ai capitoli concernenti le suddette somme, posto che in questo caso e a differenza di quanto si è visto per i pagamenti tramite Jiffy Pay, mancano quegli ulteriori elementi di prova richiesti dall'art. 232 c.p.c., oltre alla mancata risposta all'interrogatorio formale, posto che, parte attrice non è neppure stata in grado di dimostrare che le suddette somme siano fuoriuscite dalla propria sfera patrimoniale. Si deve considerare, infatti, da una parte che non vi è alcuna prova documentale di tali esborsi e dall'altro che le risposte rese dal teste dinanzi al Tes_1
Tribunale di Napoli, in sede di prova testimoniale delegata, agli ulteriori capitoli di prova ammessi
(cap. 9, 12, 16 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice – non facendo i capitoli 20-23 riferimento a dazioni di denaro-) sono prive di efficacia probatoria in quanto deposizioni de relato partium, attenendo a circostanze di cui il testimone non può aver avuto una conoscenza diretta ma solo per esserne stato reso edotto da parte del soggetto medesimo che ha proposto il giudizio (cfr. tra le altre
Cass. sent. n. 12477/2017). Infatti il suddetto teste rispondendo ai sopra indicati capitoli (aventi il seguente tenore letterale: cap. 9 “...vero è che i finanziamenti ricevuti, rispettivamente, in data
27.11.2017 per l'importo di E 2.000,00 ed il 14.06.2018 per E 6.256,59, nonché il prestito personale ricevuto in data 13.12.2018 per E 1.464,89, erano stati stipulati da con l'Agos Ducato S.p.A., CP_2
per aiutare il fidanzato nel soddisfacimento delle sue eIGenze personali e di quelle del piccolo
[...]
? Per_1
pagina 18 di 21 cap. 12) “...vero è che ha pagato al venditore ( ) gli 7.500,00 costituenti la residua CP_2 Persona_2 parte del prezzo di acquisto dell'appartamento acquistato da dalla ?”; CP_1 Persona_2
16) “…vero è che ha provveduto, nell'interesse del , al pagamento della polizza CP_2 CP_1
di assicurazione sulla vita per un totale di E 1.500,00, consentendo al ragazzo di riscuotere, nel 2018, il capitale ed ogni volta in cui guadagnava di più rispetto alla media, era solita corrispondergli ulteriori somme fino ad arrivare a seimila euro?”) si è limitato a rispondere “è vero” senza chiarire come ne era a conoscenza, così che, dato il tenore letterale dei capitoli, non può che ritenersi che lo stesso sia venuto a conoscenza di tali circostanze perché a lui riferite dalla attrice.
Di conseguenza tali dichiarazioni non possono valere neppure quale ulteriore corredo probatorio, seppur attenuato, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
9.1 Parimenti alcuna prova è stata fornita attraverso la escussione della teste escussa Testimone_2
per delega al Tribunale di Padova, avendo la stessa dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti capitolati.
9.2 Sotto altro profilo occorre rilevare che mentre nel caso della riferibilità al convenuto del numero di telefonia che risultava destinatario dei plurimi pagamenti effettuati dall'attrice, nessuna contestazione era stata mossa dal primo a tale allegazione né lo stesso aveva fornito alcun elemento che inducesse ad escludere la riferibilità a sé del suddetto numero di telefonia (prova di per sé piuttosto agevole), invece con riferimento alle altre somme asseritamente donate, il IG. ha contestato in fatto ed in CP_1
diritto la sussistenza delle relative donazioni;
né tanto meno potrebbe farsi ricadere sullo stesso una inversione dell'onere della prova di una pluralità di fatti negativi e costitutivi dell'altrui pretesa per il solo fatto di non essere comparso a rendere l'interrogatorio formale deferitogli.
Non sussistendo, pertanto, ulteriori elementi di prova deve ritenersi che la mancata risposta all'interrogatorio formale in relazione alle altre somme asseritamente donate non sia sufficiente per ritenere che tali elargizioni siano state effettivamente fatte.
Pertanto le domande relative alla dichiarazione di nullità delle stesse e di ripetizione delle somme asseritamente versate non possono che essere rigettate.
10. Infine, pare giusto il caso di menzionare la prova contenuta nell'Allegato n. 8 all'atto di citazione di un bonifico bancario effettuato in data 3.12.2018 dal C/C n. 27/2325, per euro 46,62, e contenente la causale “Buon natale ” e di un successivo bonifico bancario da 500,00 euro, effettuato Persona_1
in data 21.12.2018, sempre dal medesimo C/C, ed in favore del IG. . In merito a tali Controparte_1
somme, se è vero quanto ritenuto da parte attrice circa il fatto che tutte le somme precedentemente riconosciute vadano ricondotte ad un contratto di donazione (recte a più donazioni per quanto suddetto), non rappresentando mere “regalie” fatte in relazioni ad usi, festività e ricorrenze o altri pagina 19 di 21 accadimenti particolari, e come tali fondate su un senso di dovere morale e sociale più che sul puro spirito di liberalità (come invece vorrebbe fare intendere la difesa di parte convenuta), è altrettanto vero che la causale presente nel primo dei due bonifici sopra indicati e la data in cui risulta effettuato il secondo inducono indubitabilmente a ritenere che, nel caso di specie, si sia trattato di due liberalità
d'uso fatte in occasione delle festività natalizie, come tali non conteggiabili tra le donazioni, in ossequio alla previsione di cui all'art. 770, comma 2, c.c. e a quanto costantemente affermato dalla
Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. sent. n. 18280/2016).
11. Quanto alla domanda di risarcimento per il danno morale ed esistenziale che la condotta - integrante al contempo la grave ingiuria che legittimerebbe ex art. 801 c.c. la revoca della donazione - del IG. avrebbe arrecato all'attrice, la stessa è manifestamente infondata. CP_1
Come già evidenziato, mentre la grave ingiuria può fondarsi, per orientamento consolidato della
Cassazione, anche su di una condotta lecita, il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. presuppone necessariamente un illecito di natura extracontrattuale o finanche contrattuale che integri l'elemento dell'ingiustizia del danno (ovvero della condotta contra ius) quale necessario presupposto di tale tutela risarcitoria. Nel caso di specie tale condotta contra ius che parte convenuta avrebbe posto in essere non è evidentemente rinvenibile, posto che non può considerarsi certamente illecita la scelta di terminare una relazione sentimentale o di non apprestare assistenza economica o morale ad una un'altra persona a cui non si è legati né da un'unione coniugale-familiare né da una convivenza more uxorio, così come, al contempo, non può ravvisarsi alcuna lesione di un interesse meritevole di tutela e costituzionalmente riconosciuto in capo alla parte attrice in merito a tale aspetto.
12. Avendo ritenuto fondata la domanda dell'attrice limitatamente alla somma di 3.150,00, a fronte di una domanda di condanna per una somma pari a 52.000 euro, e dunque tenuto conto della soccombenza reciproca le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, così dispone: accertata la sussistenza del contratto di donazione stipulato oralmente tra e CP_2 [...]
avente ad oggetto la dazione della somma euro 3.500,00 ne dichiara la nullità per vizio di CP_1
forma ex artt. 782 c.c. e 48 l. 89/1913.
Per l'effetto, tenuto conto della pacifica restituzione di € 350,00 da parte di , Controparte_1 condanna a versare a la somma di € 3.150,00 oltre agli interessi legali Controparte_1 CP_2
dal 8.10.2020.
Rigetta le ulteriori domande proposte da parte attrice.
pagina 20 di 21 Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Livorno, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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