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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est. dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3074/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 18.3.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del
10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di opposizione introduttivo del primo grado, dall'avvocato Felice Bianco (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in S. Antimo (NA) alla via Carducci n.12 e presso il seguente indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
E già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. e P. IVA REA n. 1177794), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su fogli separato e allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento, dall'avvocato Paola Zappa (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia alla via C.F._3
C. Zima n. 2/4 e presso il seguente indirizzo pec: Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2053/2023 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 18.5.2023, notificata il 19.5.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto n.44/2020 del 7.1.2020, il Tribunale di Napoli Nord ingiungeva a Pt_1
il pagamento in favore di della somma di €
[...] Controparte_1
14.016,69 a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica effettuata presso l'utenza intestata all'ingiunto in Giugliano in Campania (NA) al vico Martino n. 1 (numero cliente 876
853 647 – codice Pod IT001E876853647, Numero Presa 6322339801320 - Fornitura utilizzata per usi Diversi - Potenza impegnata 8 kW 380/V – altri usi - lavanderia), portato dalla fattura n. 063223398013201A del 02.03.2013, oltre interessi nella misura legale e spese del procedimento monitorio.
Avverso il decreto ingiuntivo de quo, proponeva tempestiva opposizione , Parte_1
eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, nonché la mancanza dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio;
contestava, nel merito, la mancanza di un contratto di somministrazione, l'infondatezza della pretesa basata su una ricostruzione presuntiva dei consumi e, infine, la violazione della delibera 200/99 del
28.12.1999, che disciplina l'erogazione dei servizi di distribuzione e vendita di energia elettrica nel mercato vincolato ai sensi della L. n. 481/1995 art. 2 comma 12 lett. h.
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. si costituiva contestando l'avversa opposizione.
In particolare, riferiva che in data 9.1.2013, i tecnici di Enel Distribuzione S.p.A. (ora E-
Distribuzione S.p.A.) nel corso di una verifica presso l'utenza intestata a Parte_1
accertavano una manomissione del contatore elettronico e una conseguente irregolare misura dell'energia prelevata (cfr. doc. 3 produzione parte opposta - verbale di verifica n. DO6O
091912 del 9.1.2013).
Osservava inoltre che i consumi, esposti in fattura, corrispondevano ai prelievi di energia elettrica effettuati presso l'utenza dell'opponente, ricostruiti e certificati dal distributore E-
Distribuzione S.p.A. (Cfr. doc. 13 produzione parte opposta - pec del 17.7.2020).
Rigettate le istanze istruttorie proposte dalle parti, la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli Nord rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 44/2020 e condannando parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta.
Avverso l'indicata decisione, proponeva appello . Argomentando motivi a Parte_1
sostegno del gravame, rassegnava le seguenti conclusioni: 1) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 2053/2023 pubbl. il 18/05/2023 RG n. 2798/2020 Repert. n. 2795/2023 del
18/05/2023 notificata in data 19.05.2023, afferente il giudizio tra le parti di cui innanzi, accogliere, tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui che ivi si intendono per ripetute e trascritte ( nessuna esclusa) e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) preliminarmente accertare e dichiarare LA CARENZA DI
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3074/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 9 LEGITTIMAZIONE dell'opponente-appellante come innanzi richiesto al capo A); 3)
Accertare e dichiarare NON PROVATO IL FATTO STORICO in assenza di prova del reato
(presunto ) in atto dal 2010, di verifiche circa l'uso dell'immobile in capo a Pt_1
nonché dell'esistenza di tale attività in tale sede sin dal 2010 al 2013; inoltre
[...]
accertare e dichiarare non provato l'importo portato dal decreto ingiuntivo atteso che manca la prova della attribuibilità in capo all' appellante di qualsiasi cifra e importo nonché, manca la prova del danno subito ex adverso, manca la prova dell'attribuibilità della manomissione in capo all'appellante come richiesto al Capo A e B); In via gradata ammettere prova testi per chiarire le circostanze relative al verbale e alle operazioni espletate e Nominare CTU tecnica come chiesto al capo D). 4) Revocare la condanna al pagamento di tutte le spese, nessuna esclusa e degli interessi, conseguenza della soccombenza. Con Vittoria di spese e competenze da attribuirsi a favore del procuratore antistatario per entrambi i giudizi di primo e secondo grado.
Si costituiva il eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e contestando nel merito i motivi.
Concludeva, quindi, per il rigetto del gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado in formato telematico, effettuati dalle parti gli adempimenti prescritti dall'art. 352, comma 1, c.p.c. nei termini perentori assegnati, all'udienza del 18.3.2025, svolta con le modalità in epigrafe indicate, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa era riservata in decisione al collegio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'appello è ammissibile ex articolo 342 c.p.c. in quanto contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3074/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 9 Va pertanto disattesa l'eccezione preliminare dell'appellato . Controparte_1
****
Nel merito, l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta l'esistenza di un rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica intercorrente tra lo stesso appellante e Parte_1
la società Controparte_1
In particolare, deduce che la società somministrante non aveva allegato il contratto scritto e non aveva comunque fornito alcuna prova della titolarità dell'utenza in capo all'appellante né tanto meno della riferibilità allo stesso dell'attività commerciale a cui l'utenza era asservita.
Osserva che nel verbale redatto dai tecnici di Enel Distribuzione in sede di accertamento dei prelievi irregolari veniva indicato quale utilizzatore di fatto della fornitura de qua Pt_2
soggetto che doveva pertanto essere ritenuto legittimato passivo della pretesa
[...]
creditoria originariamente azionata in monitorio.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, va evidenziato che il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem: la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici. (ex multis Cass. ordinanza n. 20267/2023).
Il principio, pacifico in giurisprudenza, è stato correttamente applicato dal Tribunale, laddove ha attribuito rilievo ai documenti depositati da ai fini della Controparte_1
dimostrazione dell'esistenza del contratto.
In particolare, la Corte condivide il rilievo a tal fine attribuito alla certificazione rilasciata da
E- Distribuzione nella quale viene indicato quale intestatario della fornitura Parte_1
(POD IT001E876853647) presente nell'immobile sito in Giugliano in Campania (NA) al vico
Martino n. 1, con riferimento all'intero periodo di cui alla ricostruzione dei consumi (1.2.2010 al 9.1.2013) (cfr. doc. 13 – comunicazione pec del 17.7.2020, in produzione parte appellata).
A conferma dell'esistenza del rapporto di somministrazione va anche valorizzata la fatturazione emessa dall'odierna appellata (cfr. doc. 9-10-11 in produzione parte appellata) e riferita a consumi di energia risalenti fino all'anno 2002. Nelle fatture allegate viene, infatti, indicato come contraente (numero cliente 876 853 647). Parte_1
Inoltre, aggiunge la Corte, in fase stragiudiziale non ha mai contestato Parte_1
l'esistenza del rapporto contrattuale, neanche in seguito alla richiesta di pagamento della fattura del 2.3.2013 dell'importo di € 14.000,69, ricevuta in data 26.3.2015 (cfr. doc. 8 in produzione parte appellata).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3074/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 9 Nell'atto di opposizione si è, inoltre, limitato a contestare la mancata allegazione del contratto da parte del;
mentre solo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. Controparte_1
ha contestato la sua legittimazione passiva in ordine alla richiesta di pagamento dei consumi sul rilievo che nel verbale di verifica della manomissione del 9.1.2013 veniva indicato Pt_2
quale utilizzatore di fatto della fornitura.
[...]
Sul punto va condivisa la considerazione esposta in motivazione dal primo giudice circa la irrilevanza della circostanza che nel verbale di verifica redatto dai tecnici della Società di
Distribuzione sia stato indicato, quale titolare della fornitura il , e quale Parte_1
utilizzatore di fatto il rispetto agli obblighi di pagamento e di custodia Parte_2 derivanti dal rapporto contrattuale e quindi gravanti sull'intestatario della fornitura Pt_1
.
[...]
Sulla base degli elementi di prova forniti, pur in mancanza di un contratto scritto, deve, pertanto, condividersi l'accertamento in termini positivi del rapporto contrattuale di somministrazione di energia tra le parti in lite. è il soggetto legittimato Parte_1
passivo rispetto alla pretesa creditoria della società appellata avente ad oggetto i consumi erogati nell'ambito del rapporto contrattuale, benché irregolarmente prelevati.
*****
Con il secondo motivo di appello, l'appellante, lamentando una violazione di legge con riferimento all'art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., censura la sentenza impugnata in ordine all'accertamento del fatto storico, ovvero la manomissione del contatore, e alla quantificazione dei consumi pretesi in pagamento dall'appellata.
Deduce la mancanza di prova della manomissione e contesta il rilievo probatorio della verifica effettuata dai tecnici di Enel Distribuzione, in quanto non prova e non legittima la ricostruzione dei consumi operata a ritroso fino al 2010.
Lamenta, quindi, che l'appellata avrebbe dovuto fornire la prova che era Parte_1
cliente della società appellata e prelevava illegittimamente energia dal 2010. L'appellata si era invece limitata a allegare un mero grafico ricostruttivo dei consumi (cfr. doc. 13 pagg. 16/24), omettendo di produrre una stima dettagliata della ricostruzione, di indicare la metodologia di stima utilizzata, di provare le rilevazioni periodica dei consumi, attraverso la produzione di letture quantomeno annuali, di provare il corretto funzionamento del contatore: tutti elementi ritenuti dall'appellante necessari al fine di provare l'illegittimo prelievo e l'effettività di un minor consumo registrato dal 2010 al 2013 rispetto allo storico.
Il motivo è infondato.
Dalla ricostruzione dei fatti di causa è emerso che a seguito di una verifica, eseguita il
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3074/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 9 9.1.2013, del contatore a servizio dell'immobile sito in Giugliano in Campania (NA) al vico
Martino n. 1, i tecnici di Enel Distribuzione s.p.a. riscontravano alcuni segni di manomissione del misuratore matricola 6941 in quanto rinvenuto privo dei sigilli posti sui perni di fissaggio del coprimorsetto. Tale stato di fatto consente la rimozione dello stesso ed accedere direttamente alla , permettendo in tal modo di alterare i normali consumi di CP_3
energia elettrica. (cfr. verbale del 9.1.2013) Pertanto, il contatore veniva asportato, repertato in busta chiusa, e sostituito con il contatore elettrico n. 1668.
Detta verifica si svolgeva alla presenza di , il quale dichiarava nulla so di Parte_2
quanto da voi rinvenuto e sottoscriveva il relativo verbale, contestualmente redatto dai tecnici.
Nel verbale veniva inoltre dato atto che la fornitura di energia per uso diverso risultava intestata a . Parte_1
E-Distribuzione denunciava, quindi, alle autorità competenti la sottrazione fraudolenta di energia elettrica e comunicava a Servizio Elettrico Nazionale e Ferraro Antonio gli esiti della verifica e una ricostruzione dei consumi non fatturati conseguenti al prelievo irregolare effettuato attraverso la manomissione del misuratore per il periodo dal 2.2.2010 al 9.1.2013.
È chiaro, dunque, che nella specie risulti integrata l'ipotesi di una manomissione del contatore ad opera della condotta illecita del cliente . La presenza di una manomissione Parte_1
del contatore emerge chiaramente dal verbale di verifica redatto il 9.1.2013, in cui si fa espresso riferimento a segni di manomissione del misuratore (circostanza di fatto dotata, quindi, di fede privilegiata).
Il verbale di verifica redatto dai verificatori dell'Enel Distribuzione S.p.A., nell'esercizio del loro specifico compito, ha una rilevanza probatoria propria di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio. Tale qualifica, infatti, non è stata persa a seguito della privatizzazione dell'Enel in quanto, secondo il consolidato orientamento del Giudice Amministrativo
(Consiglio di Stato sentenze nn.4711/02; 1206/01; 1303/02), la trasformazione di un Ente
Pubblico in società per azioni non comporta, di per sé, il venir meno della qualifica pubblicistica, ove persistano i seguenti presupposti: controllo maggioritario dell'azionista pubblico e perseguimento di finalità d'interesse pubblico.
Malgrado, quindi, la sua trasformazione in s.p.a. e la progressiva liberalizzazione del settore dell'energia elettrica, l'Enel continua in effetti ad agire per il conseguimento di finalità pubblicistiche, svolgendo un servizio pubblico volto a soddisfare i bisogni generali della collettività.
Deve, dunque, ritenersi fornita dalla società opposta la prova del fatto storico, relativa alla manomissione di cui al rapporto di verifica in atti.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3074/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 9 Sicché, per escludere la sua colpevolezza, l'utente avrebbe dovuto specificamente contestare l'alterazione del contatore dimostrando che la stessa sia avvenuta ad opera di terzi ovvero di aver adottato le cautele necessarie per evitare la manomissione.
in primo grado non ha provato e neppure dedotto la responsabilità di un terzo Parte_1
(cfr. atto di opposizione e memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.) quale autore della manomissione del contatore al servizio dell'attività di lavanderia. Deve, quindi, ritenersi imputabile al la detta manomissione, con il conseguente obbligo di Parte_1
pagamento dei maggiori consumi di energia di cui ha usufruito.
Di contro, il gestore deve dimostrare l'ammontare del danno. Anche a tal proposito, questa
Corte ritiene che non sia stata formulata alcuna specifica contestazione in ordine alle procedure di calcolo del consumo effettivo da fatturare: sarebbe spettato, invero, a Pt_1
fornire la prova dell'entità dei consumi effettuati nel periodo di riferimento, e, stante
[...]
l'accertata manomissione, dell'imputabilità dei consumi a terzi.
La più recente giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che in caso di prelievi abusivi l'onere della prova del consumo effettivo, in luogo di quello ricostruito, grava integralmente sull'utente (Cass. ord. n. 15771/2022).
Pertanto, si devono ritenere presuntivamente provati i consumi ed il relativo credito vantato dal gestore, sulla scorta di elementi indiziari convergenti: in primo luogo, l'assenza di specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto
(non essendo possibile fornire - una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi - una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall'utente finale) applicato da E-Distribuzione per la rettifica del dato inattendibile risultante dal contatore manomesso;
in secondo luogo, la terzietà, rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione, di ENEL Distribuzione s.p.a. quale soggetto deputato a tale verifica, in conformità alla delibera n. 200 del 28.12.1999 dell'AEEG.
Entrambi questi elementi inducono a conferire all'operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione dei consumi effettivi, in assenza di elementi contrari offerti dal debitore (nella specie ) in relazione al "normale Parte_1 fabbisogno" dell'esercizio commerciale somministrato (art. 1560 comma 1 c.c.).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, la ricostruzione dei consumi operata e certificata da E Distribuzione è stata ancorata a criteri oggettivi e predeterminati dai quali emerge con chiarezza l'operazione di calcolo effettuata: potenza degli apparecchi presenti presso l'immobile alimentato dalla fornitura, rilevati e descritti dai tecnici in sede di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3074/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 9 verifica;
il numero medio di ore annue di utilizzo stabilito dall' la Parte_3
lunghezza del periodo oggetto di ricostruzione (dalla data del 2.2.2010 in cui viene constatata una diminuzione dei consumi rispetto allo storico al 9.1.2013 data dell'accertamento della manomissione).
A fronte di tali emergenze fattuali, correttamente è stata rigettata dal Tribunale la richiesta di
CTU avanzata da , in quanto si sarebbe necessariamente basata sulla ricostruzione dei Pt_1
consumi effettuata dal soggetto distributore (pag. 6 della sentenza). La richiesta è stata riproposta nell'atto di appello, ma ritiene la Corte che non vi siano i presupposti per disporre alcuna consulenza tecnica, anche per la già sottolineata genericità delle contestazioni operate dall'appellante alla quantificazione dei consumi presunti stimati dalla Enel Distribuzione.
Né, infine, il difetto di allegazione e prova gravante sulla parte avrebbe potuto essere colmato a mezzo della sollecitata CTU, atteso che la consulenza tecnica di ufficio non può essere invocata per sopperire all'inerzia delle parti (Cass. ord. n. 21487/2017).
Corretta e condivisibile appare infine la declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale articolata in primo grado e riproposta dall'appellante in appello, in quanto vertente su circostanze già attestate dai tecnici al momento della redazione del verbale del
9.1.2013 (capi da 1 a 5) o su circostanze che, come già rilevato da Tribunale, assumono rilievo solo rispetto alle ipotesi di malfunzionamento del contatore (capi da 6 a 8).
In conclusione, per tutto quanto esposto l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
****
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e la ripetitività delle difese, senza attribuzione poiché non richiesta.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) Condanna alla refusione delle spese processuali del grado in favore di Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3074/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 9 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
che liquida in € 2.904,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
c) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Presidente Est. dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3074/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est. dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3074/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 18.3.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del
10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di opposizione introduttivo del primo grado, dall'avvocato Felice Bianco (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in S. Antimo (NA) alla via Carducci n.12 e presso il seguente indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
E già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. e P. IVA REA n. 1177794), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su fogli separato e allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento, dall'avvocato Paola Zappa (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia alla via C.F._3
C. Zima n. 2/4 e presso il seguente indirizzo pec: Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2053/2023 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 18.5.2023, notificata il 19.5.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto n.44/2020 del 7.1.2020, il Tribunale di Napoli Nord ingiungeva a Pt_1
il pagamento in favore di della somma di €
[...] Controparte_1
14.016,69 a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica effettuata presso l'utenza intestata all'ingiunto in Giugliano in Campania (NA) al vico Martino n. 1 (numero cliente 876
853 647 – codice Pod IT001E876853647, Numero Presa 6322339801320 - Fornitura utilizzata per usi Diversi - Potenza impegnata 8 kW 380/V – altri usi - lavanderia), portato dalla fattura n. 063223398013201A del 02.03.2013, oltre interessi nella misura legale e spese del procedimento monitorio.
Avverso il decreto ingiuntivo de quo, proponeva tempestiva opposizione , Parte_1
eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, nonché la mancanza dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio;
contestava, nel merito, la mancanza di un contratto di somministrazione, l'infondatezza della pretesa basata su una ricostruzione presuntiva dei consumi e, infine, la violazione della delibera 200/99 del
28.12.1999, che disciplina l'erogazione dei servizi di distribuzione e vendita di energia elettrica nel mercato vincolato ai sensi della L. n. 481/1995 art. 2 comma 12 lett. h.
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. si costituiva contestando l'avversa opposizione.
In particolare, riferiva che in data 9.1.2013, i tecnici di Enel Distribuzione S.p.A. (ora E-
Distribuzione S.p.A.) nel corso di una verifica presso l'utenza intestata a Parte_1
accertavano una manomissione del contatore elettronico e una conseguente irregolare misura dell'energia prelevata (cfr. doc. 3 produzione parte opposta - verbale di verifica n. DO6O
091912 del 9.1.2013).
Osservava inoltre che i consumi, esposti in fattura, corrispondevano ai prelievi di energia elettrica effettuati presso l'utenza dell'opponente, ricostruiti e certificati dal distributore E-
Distribuzione S.p.A. (Cfr. doc. 13 produzione parte opposta - pec del 17.7.2020).
Rigettate le istanze istruttorie proposte dalle parti, la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli Nord rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 44/2020 e condannando parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta.
Avverso l'indicata decisione, proponeva appello . Argomentando motivi a Parte_1
sostegno del gravame, rassegnava le seguenti conclusioni: 1) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 2053/2023 pubbl. il 18/05/2023 RG n. 2798/2020 Repert. n. 2795/2023 del
18/05/2023 notificata in data 19.05.2023, afferente il giudizio tra le parti di cui innanzi, accogliere, tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui che ivi si intendono per ripetute e trascritte ( nessuna esclusa) e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) preliminarmente accertare e dichiarare LA CARENZA DI
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3074/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 9 LEGITTIMAZIONE dell'opponente-appellante come innanzi richiesto al capo A); 3)
Accertare e dichiarare NON PROVATO IL FATTO STORICO in assenza di prova del reato
(presunto ) in atto dal 2010, di verifiche circa l'uso dell'immobile in capo a Pt_1
nonché dell'esistenza di tale attività in tale sede sin dal 2010 al 2013; inoltre
[...]
accertare e dichiarare non provato l'importo portato dal decreto ingiuntivo atteso che manca la prova della attribuibilità in capo all' appellante di qualsiasi cifra e importo nonché, manca la prova del danno subito ex adverso, manca la prova dell'attribuibilità della manomissione in capo all'appellante come richiesto al Capo A e B); In via gradata ammettere prova testi per chiarire le circostanze relative al verbale e alle operazioni espletate e Nominare CTU tecnica come chiesto al capo D). 4) Revocare la condanna al pagamento di tutte le spese, nessuna esclusa e degli interessi, conseguenza della soccombenza. Con Vittoria di spese e competenze da attribuirsi a favore del procuratore antistatario per entrambi i giudizi di primo e secondo grado.
Si costituiva il eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e contestando nel merito i motivi.
Concludeva, quindi, per il rigetto del gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado in formato telematico, effettuati dalle parti gli adempimenti prescritti dall'art. 352, comma 1, c.p.c. nei termini perentori assegnati, all'udienza del 18.3.2025, svolta con le modalità in epigrafe indicate, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa era riservata in decisione al collegio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'appello è ammissibile ex articolo 342 c.p.c. in quanto contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3074/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 9 Va pertanto disattesa l'eccezione preliminare dell'appellato . Controparte_1
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Nel merito, l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta l'esistenza di un rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica intercorrente tra lo stesso appellante e Parte_1
la società Controparte_1
In particolare, deduce che la società somministrante non aveva allegato il contratto scritto e non aveva comunque fornito alcuna prova della titolarità dell'utenza in capo all'appellante né tanto meno della riferibilità allo stesso dell'attività commerciale a cui l'utenza era asservita.
Osserva che nel verbale redatto dai tecnici di Enel Distribuzione in sede di accertamento dei prelievi irregolari veniva indicato quale utilizzatore di fatto della fornitura de qua Pt_2
soggetto che doveva pertanto essere ritenuto legittimato passivo della pretesa
[...]
creditoria originariamente azionata in monitorio.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, va evidenziato che il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem: la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici. (ex multis Cass. ordinanza n. 20267/2023).
Il principio, pacifico in giurisprudenza, è stato correttamente applicato dal Tribunale, laddove ha attribuito rilievo ai documenti depositati da ai fini della Controparte_1
dimostrazione dell'esistenza del contratto.
In particolare, la Corte condivide il rilievo a tal fine attribuito alla certificazione rilasciata da
E- Distribuzione nella quale viene indicato quale intestatario della fornitura Parte_1
(POD IT001E876853647) presente nell'immobile sito in Giugliano in Campania (NA) al vico
Martino n. 1, con riferimento all'intero periodo di cui alla ricostruzione dei consumi (1.2.2010 al 9.1.2013) (cfr. doc. 13 – comunicazione pec del 17.7.2020, in produzione parte appellata).
A conferma dell'esistenza del rapporto di somministrazione va anche valorizzata la fatturazione emessa dall'odierna appellata (cfr. doc. 9-10-11 in produzione parte appellata) e riferita a consumi di energia risalenti fino all'anno 2002. Nelle fatture allegate viene, infatti, indicato come contraente (numero cliente 876 853 647). Parte_1
Inoltre, aggiunge la Corte, in fase stragiudiziale non ha mai contestato Parte_1
l'esistenza del rapporto contrattuale, neanche in seguito alla richiesta di pagamento della fattura del 2.3.2013 dell'importo di € 14.000,69, ricevuta in data 26.3.2015 (cfr. doc. 8 in produzione parte appellata).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3074/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 9 Nell'atto di opposizione si è, inoltre, limitato a contestare la mancata allegazione del contratto da parte del;
mentre solo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. Controparte_1
ha contestato la sua legittimazione passiva in ordine alla richiesta di pagamento dei consumi sul rilievo che nel verbale di verifica della manomissione del 9.1.2013 veniva indicato Pt_2
quale utilizzatore di fatto della fornitura.
[...]
Sul punto va condivisa la considerazione esposta in motivazione dal primo giudice circa la irrilevanza della circostanza che nel verbale di verifica redatto dai tecnici della Società di
Distribuzione sia stato indicato, quale titolare della fornitura il , e quale Parte_1
utilizzatore di fatto il rispetto agli obblighi di pagamento e di custodia Parte_2 derivanti dal rapporto contrattuale e quindi gravanti sull'intestatario della fornitura Pt_1
.
[...]
Sulla base degli elementi di prova forniti, pur in mancanza di un contratto scritto, deve, pertanto, condividersi l'accertamento in termini positivi del rapporto contrattuale di somministrazione di energia tra le parti in lite. è il soggetto legittimato Parte_1
passivo rispetto alla pretesa creditoria della società appellata avente ad oggetto i consumi erogati nell'ambito del rapporto contrattuale, benché irregolarmente prelevati.
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Con il secondo motivo di appello, l'appellante, lamentando una violazione di legge con riferimento all'art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., censura la sentenza impugnata in ordine all'accertamento del fatto storico, ovvero la manomissione del contatore, e alla quantificazione dei consumi pretesi in pagamento dall'appellata.
Deduce la mancanza di prova della manomissione e contesta il rilievo probatorio della verifica effettuata dai tecnici di Enel Distribuzione, in quanto non prova e non legittima la ricostruzione dei consumi operata a ritroso fino al 2010.
Lamenta, quindi, che l'appellata avrebbe dovuto fornire la prova che era Parte_1
cliente della società appellata e prelevava illegittimamente energia dal 2010. L'appellata si era invece limitata a allegare un mero grafico ricostruttivo dei consumi (cfr. doc. 13 pagg. 16/24), omettendo di produrre una stima dettagliata della ricostruzione, di indicare la metodologia di stima utilizzata, di provare le rilevazioni periodica dei consumi, attraverso la produzione di letture quantomeno annuali, di provare il corretto funzionamento del contatore: tutti elementi ritenuti dall'appellante necessari al fine di provare l'illegittimo prelievo e l'effettività di un minor consumo registrato dal 2010 al 2013 rispetto allo storico.
Il motivo è infondato.
Dalla ricostruzione dei fatti di causa è emerso che a seguito di una verifica, eseguita il
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3074/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 9 9.1.2013, del contatore a servizio dell'immobile sito in Giugliano in Campania (NA) al vico
Martino n. 1, i tecnici di Enel Distribuzione s.p.a. riscontravano alcuni segni di manomissione del misuratore matricola 6941 in quanto rinvenuto privo dei sigilli posti sui perni di fissaggio del coprimorsetto. Tale stato di fatto consente la rimozione dello stesso ed accedere direttamente alla , permettendo in tal modo di alterare i normali consumi di CP_3
energia elettrica. (cfr. verbale del 9.1.2013) Pertanto, il contatore veniva asportato, repertato in busta chiusa, e sostituito con il contatore elettrico n. 1668.
Detta verifica si svolgeva alla presenza di , il quale dichiarava nulla so di Parte_2
quanto da voi rinvenuto e sottoscriveva il relativo verbale, contestualmente redatto dai tecnici.
Nel verbale veniva inoltre dato atto che la fornitura di energia per uso diverso risultava intestata a . Parte_1
E-Distribuzione denunciava, quindi, alle autorità competenti la sottrazione fraudolenta di energia elettrica e comunicava a Servizio Elettrico Nazionale e Ferraro Antonio gli esiti della verifica e una ricostruzione dei consumi non fatturati conseguenti al prelievo irregolare effettuato attraverso la manomissione del misuratore per il periodo dal 2.2.2010 al 9.1.2013.
È chiaro, dunque, che nella specie risulti integrata l'ipotesi di una manomissione del contatore ad opera della condotta illecita del cliente . La presenza di una manomissione Parte_1
del contatore emerge chiaramente dal verbale di verifica redatto il 9.1.2013, in cui si fa espresso riferimento a segni di manomissione del misuratore (circostanza di fatto dotata, quindi, di fede privilegiata).
Il verbale di verifica redatto dai verificatori dell'Enel Distribuzione S.p.A., nell'esercizio del loro specifico compito, ha una rilevanza probatoria propria di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio. Tale qualifica, infatti, non è stata persa a seguito della privatizzazione dell'Enel in quanto, secondo il consolidato orientamento del Giudice Amministrativo
(Consiglio di Stato sentenze nn.4711/02; 1206/01; 1303/02), la trasformazione di un Ente
Pubblico in società per azioni non comporta, di per sé, il venir meno della qualifica pubblicistica, ove persistano i seguenti presupposti: controllo maggioritario dell'azionista pubblico e perseguimento di finalità d'interesse pubblico.
Malgrado, quindi, la sua trasformazione in s.p.a. e la progressiva liberalizzazione del settore dell'energia elettrica, l'Enel continua in effetti ad agire per il conseguimento di finalità pubblicistiche, svolgendo un servizio pubblico volto a soddisfare i bisogni generali della collettività.
Deve, dunque, ritenersi fornita dalla società opposta la prova del fatto storico, relativa alla manomissione di cui al rapporto di verifica in atti.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3074/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 9 Sicché, per escludere la sua colpevolezza, l'utente avrebbe dovuto specificamente contestare l'alterazione del contatore dimostrando che la stessa sia avvenuta ad opera di terzi ovvero di aver adottato le cautele necessarie per evitare la manomissione.
in primo grado non ha provato e neppure dedotto la responsabilità di un terzo Parte_1
(cfr. atto di opposizione e memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.) quale autore della manomissione del contatore al servizio dell'attività di lavanderia. Deve, quindi, ritenersi imputabile al la detta manomissione, con il conseguente obbligo di Parte_1
pagamento dei maggiori consumi di energia di cui ha usufruito.
Di contro, il gestore deve dimostrare l'ammontare del danno. Anche a tal proposito, questa
Corte ritiene che non sia stata formulata alcuna specifica contestazione in ordine alle procedure di calcolo del consumo effettivo da fatturare: sarebbe spettato, invero, a Pt_1
fornire la prova dell'entità dei consumi effettuati nel periodo di riferimento, e, stante
[...]
l'accertata manomissione, dell'imputabilità dei consumi a terzi.
La più recente giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che in caso di prelievi abusivi l'onere della prova del consumo effettivo, in luogo di quello ricostruito, grava integralmente sull'utente (Cass. ord. n. 15771/2022).
Pertanto, si devono ritenere presuntivamente provati i consumi ed il relativo credito vantato dal gestore, sulla scorta di elementi indiziari convergenti: in primo luogo, l'assenza di specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto
(non essendo possibile fornire - una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi - una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall'utente finale) applicato da E-Distribuzione per la rettifica del dato inattendibile risultante dal contatore manomesso;
in secondo luogo, la terzietà, rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione, di ENEL Distribuzione s.p.a. quale soggetto deputato a tale verifica, in conformità alla delibera n. 200 del 28.12.1999 dell'AEEG.
Entrambi questi elementi inducono a conferire all'operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione dei consumi effettivi, in assenza di elementi contrari offerti dal debitore (nella specie ) in relazione al "normale Parte_1 fabbisogno" dell'esercizio commerciale somministrato (art. 1560 comma 1 c.c.).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, la ricostruzione dei consumi operata e certificata da E Distribuzione è stata ancorata a criteri oggettivi e predeterminati dai quali emerge con chiarezza l'operazione di calcolo effettuata: potenza degli apparecchi presenti presso l'immobile alimentato dalla fornitura, rilevati e descritti dai tecnici in sede di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3074/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 9 verifica;
il numero medio di ore annue di utilizzo stabilito dall' la Parte_3
lunghezza del periodo oggetto di ricostruzione (dalla data del 2.2.2010 in cui viene constatata una diminuzione dei consumi rispetto allo storico al 9.1.2013 data dell'accertamento della manomissione).
A fronte di tali emergenze fattuali, correttamente è stata rigettata dal Tribunale la richiesta di
CTU avanzata da , in quanto si sarebbe necessariamente basata sulla ricostruzione dei Pt_1
consumi effettuata dal soggetto distributore (pag. 6 della sentenza). La richiesta è stata riproposta nell'atto di appello, ma ritiene la Corte che non vi siano i presupposti per disporre alcuna consulenza tecnica, anche per la già sottolineata genericità delle contestazioni operate dall'appellante alla quantificazione dei consumi presunti stimati dalla Enel Distribuzione.
Né, infine, il difetto di allegazione e prova gravante sulla parte avrebbe potuto essere colmato a mezzo della sollecitata CTU, atteso che la consulenza tecnica di ufficio non può essere invocata per sopperire all'inerzia delle parti (Cass. ord. n. 21487/2017).
Corretta e condivisibile appare infine la declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale articolata in primo grado e riproposta dall'appellante in appello, in quanto vertente su circostanze già attestate dai tecnici al momento della redazione del verbale del
9.1.2013 (capi da 1 a 5) o su circostanze che, come già rilevato da Tribunale, assumono rilievo solo rispetto alle ipotesi di malfunzionamento del contatore (capi da 6 a 8).
In conclusione, per tutto quanto esposto l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
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Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e la ripetitività delle difese, senza attribuzione poiché non richiesta.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) Condanna alla refusione delle spese processuali del grado in favore di Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3074/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 9 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
che liquida in € 2.904,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
c) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Presidente Est. dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3074/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 9