Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/06/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.137/2025 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Craparo. Parte_1
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Salvatore Cacioppo.
- APPELLATO -
Oggetto: rendita vitalizia o equivalente. CP_1
FATTO
Con ricorso depositato il 13 febbraio 2025 ha interposto gravame avverso la sentenza Parte_1
n.443/2024 con la quale il Tribunale di Sciacca aveva rigettato la domanda di riconoscimento del suo diritto al conseguimento dell'indennizzo in misura corrispondente ad un grado di invalidità pari CP_1 al 50% per l'aggravamento delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro dell'11.04.2012 (i cui postumi permanenti erano stati valutati dall'Istituto, ai sensi dell'art.13 d.lgs. 38/2000, forieri di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 32%). A sostegno della propria decisione l'adito Tribunale, all'esito dell'espletata consulenza medico-legale, aveva ritenuto che le menomazioni riscontrate dall'ausiliario tecnico, determinative di un danno biologico nella misura del 52%, risalissero ad un'epoca antecedente alla visita di revisione del 2016 e, dunque, “al di fuori dell'arco temporale dell'esposto aggravamento”. Si duole l'appellante della contraddittorietà rispetto al contenuto della relazione peritale [“… il ricorrente … presenta in atto una percentuale di danno biologico pari al 52% dal Parte_1
29/03/2021 (data di presentazione della domanda amministrativa)]” dei chiarimenti resi dall'ausiliario tecnico all'udienza del 5.6.2024 [“io ritengo che le menomazioni riscontrate nella visita peritale del 2023 erano già presenti nel 2016 e che già allora dovevano essere quantificate nel 52% … la situazione clinica è rimasta stabile dal 2016 al 2022 e pertanto posso affermare che non vi sono stati mutamenti delle condizioni cliniche del periziato nel suddetto arco temporale”].
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'esito dell'odierna udienza, a seguito di discussione, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Invero si legge nella relazione peritale, a firma del dott. , depositata in primo grado il Persona_1
10.08.2023:
- “Per valutare il momento in cui si è determinato tale aggravamento, si è proceduto a esaminare attentamente la storia clinica decennale del paziente, al fine di individuare il momento in cui tutte le menomazioni sopra descritte si erano verosimilmente manifestate e stabilizzate. È emerso che questo momento temporale è sicuramente successivo all'ultimo intervento chirurgico al volto documentato, avvenuto il 16/12/2016. Si è inoltre considerato un ulteriore periodo di 1 mese per la completa stabilizzazione dei postumi dell'ultimo intervento”;
- “In sintesi, la valutazione medico-legale del sottoscritto CTU ha riconosciuto una percentuale di danno biologico pari al 52% per il ricorrente a partire dalla presentazione della domanda amministrativa del 29/03/2021, rilevando un aggravamento del danno rispetto alla valutazione precedente effettuata dall' ”. CP_1
L'arco temporale entro il quale si era manifestato il riscontrato aggravamento, rispetto ad un infortunio sul lavoro avvenuto l'11.04.2012, si collocava, dunque, in epoca prossima al mese di dicembre 2016, identificandosi il 29.03.2021, in quanto coincidente con la data di presentazione della domanda amministrativa esaminata dall'adito Tribunale, esclusivamente con il giorno a partire dal quale l'istante avrebbe avuto potenzialmente diritto alla liquidazione della maggiorazione dell'indennità . Era, infatti, lo stesso CTU, sollecitato sul punto dall'adito magistrato, a chiarire in proposito, all'udienza del 5.6.2024, che “le menomazioni riscontrate nella visita peritate del 2023 erano già presenti nel 2016 e che già allora dovevano essere quantificate nel 52%” e che “la situazione clinica
è rimasta stabile dal 2016 al 2022”, ragion per cui “non vi sono stati mutamenti delle condizioni cliniche del periziato nel suddetto arco temporale” . Affermazioni che non appaiono in antinomia con il contenuto della relazione peritale ma valgono piuttosto a tracciarne con maggiore precisione l'alveo di operatività al fine di evitare ogni possibile difficoltà interpretativa, cosicché risulta evidente che il richiamo alla data del 29/03/2021 non concorre certo a identificare il giorno di decorrenza dell'accertato aggravamento. In ogni caso i postumi invalidanti si erano già definitivamente stabilizzati al momento del passaggio in giudicato della sentenza n.677/2020 resa da questa Corte di Appello il 15.04.2021 che aveva dichiarato prescritto il diritto del al riconoscimento “ab initio” di un grado di invalidità Pt_1
(50%) superiore a quello accertato in via amministrativa dall' (32%). CP_1
Pronunciamento quest'ultimo destinato ad acquisire effetto di giudicato nell'odierno giudizio per avere il dott. riscontrato la sussistenza dell'accertato aggravamento, con riferimento alle Per_1 medesime patologie prese in esame nel primo giudizio, a decorrere da un'epoca precedente alla sentenza n.677/2020.
Da quanto sopra esposto discende il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Per quanto riguarda il regime delle spese di questo grado, deve darsi atto che ha Parte_1 formulato la dichiarazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c. novellato ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.443/2024 emessa dal Tribunale di Sciacca G.L. il 21 novembre 2024.
Dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Palermo il 19 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco