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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 18/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1561/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to MASSANZANA GIANNI, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv.to PANIZZI CARLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
separati con accordo di negoziazione assistita in data 21/08/2023 e provvedimento del PM del 06/09/2023;
con il seguente figlio: , nato a [...] il Persona_1
01/08/2020, riconosciuto da entrambi i genitori;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20/01/2025 e cioè “il figlio
, in atti generalizzato, viene affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
il padre vedrà e terrà
con sé il figlio minore alle medesime condizioni della separazione e cioè dalle otto della domenica alle ventidue del martedì, per ogni settimana;
durante il mese di agosto una settimana consecutiva con la madre e durante il mese di settembre una settimana consecutiva con il padre;
le principali festività ad anni alterni con ciascun genitore;
il padre verserà, a titolo di mantenimento del minore, la somma mensile di euro 350,00, da versarsi entro il 15 di ciascun mese e parteciperà alle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pordenone, nella misura del 75%. L'assegno unico universale sarà
percepito da entrambi i genitori al 50%. Spese di lite compensate. I genitori prestano sin da ora il consenso all'espatrio del minore e al rinnovo dei relativi documenti e s'impegnano a comunicare, ciascuno all'altro genitore, i biglietti di andata e ritorno in caso di trasferta all'estero del minore con uno dei genitori;
in ogni caso, si impegnano a comunicare gli spostamenti del minore e il luogo ove si trova, durante il turno di responsabilità di ciascun genitore”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 02/09/2024, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Aviano
(PN), in data 16/12/2020 con;
ha dedotto di Controparte_1
vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione avvenuta mediante accordo di negoziazione assistita in data 21/08/2023 e provvedimento del PM del 06/09/2023; che dalla loro unione era nato il figlio
, in data 01/08/2020, riconosciuto da entrambi i genitori, e che era Per_1
ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i
2 coniugi;
ha chiesto, inoltre, che venga confermato l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con le modalità di cui al piano genitoriale allegato al ricorso;
ha chiesto che il padre versi, a titolo di mantenimento del minore, la somma mensile di euro 350,00 entro il giorno 15 di ciascun mese con partecipazione alle spese straordinarie, come previste da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone, nella misura del 75%.
, nel costituirsi nel procedimento Controparte_1
il 13/12/2024, non si è opposta alla domanda di scioglimento del matrimonio e all'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con le Per_1
modalità di cui al piano genitoriale allegato, con collocamento prevalente presso la madre e, di conseguenza, con aggiudicazione dell'assegno unico al
100%; ha chiesto che il padre versi, a titolo di mantenimento per il minore, la somma mensile pari ad euro 350,00 entro il giorno 15 di ogni mese, con partecipazione dello stesso alle spese straordinarie nella misura del 75%; ha chiesto che il minore faccia rientro a casa della madre il martedì sera entro le ore 21:00 e, dal decimo anno di età, dalle ore 22:00; ha chiesto che il minore,
allergico al pelo del fatto, non frequenti case o ambienti in cui siano presenti gatti, anche se di proprietà dei nonni o di altri familiari
All'udienza del 20/01/2025, il Giudice relatore, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, preso atto che le parti hanno raggiunto un accordo e hanno, dunque, rassegnato conclusioni congiunte, come riportate in epigrafe,
ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data di separazione con accordo di negoziazione
3 assistita in data 21/08/2023, a cui è seguito il provvedimento del PM del
06/09/2023; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio
deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Per quanto concerne le questioni accessorie, il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Aviano (PN), in data
[...] Controparte_1
16/12/2020;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVIANO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020, atto n. 32, parte 1) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione.
compensa le spese di lite.
4 Così deciso in Pordenone, in data 18/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1561/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to MASSANZANA GIANNI, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv.to PANIZZI CARLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
separati con accordo di negoziazione assistita in data 21/08/2023 e provvedimento del PM del 06/09/2023;
con il seguente figlio: , nato a [...] il Persona_1
01/08/2020, riconosciuto da entrambi i genitori;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20/01/2025 e cioè “il figlio
, in atti generalizzato, viene affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
il padre vedrà e terrà
con sé il figlio minore alle medesime condizioni della separazione e cioè dalle otto della domenica alle ventidue del martedì, per ogni settimana;
durante il mese di agosto una settimana consecutiva con la madre e durante il mese di settembre una settimana consecutiva con il padre;
le principali festività ad anni alterni con ciascun genitore;
il padre verserà, a titolo di mantenimento del minore, la somma mensile di euro 350,00, da versarsi entro il 15 di ciascun mese e parteciperà alle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pordenone, nella misura del 75%. L'assegno unico universale sarà
percepito da entrambi i genitori al 50%. Spese di lite compensate. I genitori prestano sin da ora il consenso all'espatrio del minore e al rinnovo dei relativi documenti e s'impegnano a comunicare, ciascuno all'altro genitore, i biglietti di andata e ritorno in caso di trasferta all'estero del minore con uno dei genitori;
in ogni caso, si impegnano a comunicare gli spostamenti del minore e il luogo ove si trova, durante il turno di responsabilità di ciascun genitore”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 02/09/2024, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Aviano
(PN), in data 16/12/2020 con;
ha dedotto di Controparte_1
vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione avvenuta mediante accordo di negoziazione assistita in data 21/08/2023 e provvedimento del PM del 06/09/2023; che dalla loro unione era nato il figlio
, in data 01/08/2020, riconosciuto da entrambi i genitori, e che era Per_1
ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i
2 coniugi;
ha chiesto, inoltre, che venga confermato l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con le modalità di cui al piano genitoriale allegato al ricorso;
ha chiesto che il padre versi, a titolo di mantenimento del minore, la somma mensile di euro 350,00 entro il giorno 15 di ciascun mese con partecipazione alle spese straordinarie, come previste da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone, nella misura del 75%.
, nel costituirsi nel procedimento Controparte_1
il 13/12/2024, non si è opposta alla domanda di scioglimento del matrimonio e all'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con le Per_1
modalità di cui al piano genitoriale allegato, con collocamento prevalente presso la madre e, di conseguenza, con aggiudicazione dell'assegno unico al
100%; ha chiesto che il padre versi, a titolo di mantenimento per il minore, la somma mensile pari ad euro 350,00 entro il giorno 15 di ogni mese, con partecipazione dello stesso alle spese straordinarie nella misura del 75%; ha chiesto che il minore faccia rientro a casa della madre il martedì sera entro le ore 21:00 e, dal decimo anno di età, dalle ore 22:00; ha chiesto che il minore,
allergico al pelo del fatto, non frequenti case o ambienti in cui siano presenti gatti, anche se di proprietà dei nonni o di altri familiari
All'udienza del 20/01/2025, il Giudice relatore, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, preso atto che le parti hanno raggiunto un accordo e hanno, dunque, rassegnato conclusioni congiunte, come riportate in epigrafe,
ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data di separazione con accordo di negoziazione
3 assistita in data 21/08/2023, a cui è seguito il provvedimento del PM del
06/09/2023; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio
deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Per quanto concerne le questioni accessorie, il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Aviano (PN), in data
[...] Controparte_1
16/12/2020;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVIANO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020, atto n. 32, parte 1) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione.
compensa le spese di lite.
4 Così deciso in Pordenone, in data 18/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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