Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 456/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 456/2025 promosso da:
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
SVEGLIATI SIMONA;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
MARINELLI ANNALISA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DELLE FIGLIE MINORI
Le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la nuova residenza della madre nella casa detenuta in locazione e sita ad Ancona in Via Saragat n. 7 ed entrambi i genitori dovranno vegliare sulla crescita ed educazione delle stesse e consultarsi per le scelte.
Ogni successivo trasferimento e cambiamento di domicilio o residenza della madre, dovrà essere preventivamente comunicato al padre e tale obbligo permarrà fino al raggiungimento della maggiore età delle figlie.
2) REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA
- 1 -
14:30 alle ore 19:30 quando saranno accompagnate a casa della madre per la cena dal padre.
Le minori il giorno del mercoledì come da consuetudine trascorreranno il pomeriggio dall'uscita della scuola fino alla cena presso la residenza dei nonni paterni e pernotteranno presso la residenza del padre che provvederà ad accompagnarli a scuola la mattina seguente.
b). I coniugi hanno concordato che le minori trascorreranno con il padre i fine settimana alterni dal sabato uscita dalla scuola fino alla domenica all'ora di cena.
c). Previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche delle minori, il padre collaborerà inoltre accordarsi con la madre, in base ai turni di servizio, per accompagnare le minori nelle attività sportive ed extra-scolastiche. Il piano settimanale della collaborazione dei genitori per la gestione delle necessità delle minori e per la suddivisone delle visite rispetterà salvo previ accordi tra i coniugi la tabella illustrativa allegata (doc. n. 4)
d). I genitori si accorderanno compatibilmente alle esigenze delle figlie per le festività da calendario, le bambine trascorreranno con i genitori rispettando l'alternanza annua il 24.25.26 dicembre con un genitore ed il 31 dicembre, 1 e 6 gennaio con l'altro genitore, e cosi per il 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre, alternativamente di anno in anno. L'alternanza inizierà con il soggiorno con il genitore non collocatario, ovvero con il padre. In tali occasioni le figlie soggiorneranno con il padre dalle ore 09:00 alle ore 21:30.
Il giorno della Festa del Papà ed il giorno della Festa della mamma, la prole resterà rispettivamente con il padre e con la madre indipendentemente dal calendario di intrattenimento, salvo di verso accordo necessario per motivi scolastici o di lavoro dei genitori.
Così come il giorno dei rispettivi compleanni dei genitori le figlie trascorreranno (se periodo scolastico) il pomeriggio con il festeggiato, mentre per la giornata del compleanno del figlio, le bambine consumeranno un pasto con il padre ed un pasto con la mamma, previo accordo tra le parti.
Laddove il giorno del compleanno sia festivo il festeggiato consumerà un pasto con entrambi i genitori.
e). Per il periodo delle ferie estive i coniugi dovranno condividere un piano di soggiorno entro il giorno 30 maggio di ogni anno per la consumazione delle ferie, per scegliere le due settimane di vacanza che le minori trascorreranno con ciascun genitore. Le due settimane saranno consumate separatamente una al mese tra il periodo di giugno, luglio, agosto e la prima settimana di settembre, in tali settimane potranno allontanarsi dalla residenza con i genitori per partecipare a viaggi e soggiorni anche all'estero. Le ragazze ed il genitore dovranno essere sempre reperibili telefonicamente almeno una volta al giorno per comunicare con l'altro genitore che in ogni caso
- 2 - dovrà sempre essere preventivamente a conoscenza della località scelta per la permanenza della vacanza ed il programma del viaggio.
f). In casi di emergenza straordinaria, come il COVID -19 o qualsiasi altro caso di emergenza o restrizione, in caso di eventi atmosferici o in qualsiasi altro eventualità non prevedibile ma che sarà causa di cambiamenti alla quotidianità, il diritto di vista del padre con il figlio non subirà alcun cambiamento, sempre con il rispetto e nella sicurezza della salute dei soggetti, così come decretato e disciplinato dal Ministero di Giustizia e salute.
3) Controparte_1
a). Il vivrà nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà, sita in Ancona in Via Giovanni Pt_1
Crocioni n. 21 e provvederà al pagamento del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto:
b). La sig.ra lascerà la casa coniugale e si trasferirà con le figlie minori e Pt_2 Per_1 Per_2 entro il giorno 06 febbraio 2025 presso la sua nuova residenza sita presso l'immobile oggetto di contratto di locazione di immobile ad uso abitativo sita ad Ancona in Via Saragat n. 7;
4) MANTENIMENTO DELLE FIGLIE
a. Il marito corrisponderà alla moglie a titolo di concorso nel mantenimento della prole, l'importo mensile di €. 700,00 (settecento/00) ovvero € 350,00 mensile per ogni figlia minore, rivalutabile annualmente in via automatica secondo gli indici ISTAT, che verserà mediante bonifico bancario entro il giorno 5 del mese nel conto corrente postale che i genitori accenderanno per la migliore gestione delle spese delle minori con beneficiaria la GN . Parte_2
b. L'assegno Unico universale, come per legge è assegnato ad entrambi i genitori in ragione del
50%.
c. Per le spese straordinarie da sostenersi in favore delle minori, i coniugi provvederanno in ragione del 50%. Le spese saranno coordinate dai genitori nel rispetto e a regime di quanto stabilito e formalizzato dal Protocollo di intesa in vigore presso il tribunale Civile di Ancona, che sottoscrivono per accettazione unitamente a presente ricorso e che allega ai documenti del fascicolo (doc. n 5).
e. Entrambi i ricorrenti sono economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi somma a titolo di mantenimento.
5). I coniugi concedono reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto per l'estero. Fino
a quando le figlie saranno minori entrambi dovranno preventivamente confrontarsi nel caso si affrontino viaggi all'estero lunghi e/o particolarmente impegnativi economicamente e per ogni viaggio di istruzione o di svago che comporti eccessivo aggravio di costi alla economia familiare.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- 3 - 1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono sposati ad Parte_1 Parte_2
Ancona il 16/03/2011, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione sono nate le figlie (in data 23/06/2011) e (in data 29/01/2016) e che nel corso Per_1 Per_2
degli anni di matrimonio tra i coniugi sono scaturite incomprensioni per il sopraggiungere di interessi contrapposti e di una progressiva incompatibilità di carattere che hanno fatto venir meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 14/03/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie minori.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio ad Ancona il 16/03/2011, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 19, parte 1, dell'anno 2011; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
- 4 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/04/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -