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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.322/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.2178/21 pubblicata il 3.11.21 del Tribunale di Nola
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Pt_1 dall'avv.to I. Rampino
APPELLANTE
E rappresentato e difeso da avv.to F. Gentile Controparte_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado il aveva richiesto CP_1
l'accertamento della natura professionale della malattia (esiti di carcinoma al retto trattato chirurgicamente, mediante resezione anteriore del retto per via video-endoscopica) riportata in esecuzione delle mansioni di elettricista manutentore svolte, con esposizione all'amianto, presso l' di Bagnoli per il periodo CP_2 dall'1.11.1970 al 31.12.1990, nonché il riconoscimento del danno biologico nella misura del 20% (o comunque in una misura superiore al 6%) con conseguente condanna dell' alla costituzione CP_3 della rendita ovvero, in subordine, al pagamento del relativo indennizzo in forma capitale.
Nella contumacia dell' ed espletata CTU medico-legale, il GL, Pt_1 richiamando l'applicazione dell'art.13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ex domanda amministrativa del 14.3.2016 e la prova della esposizione all'amianto sostanzialmente per tutto il periodo dedotto nell'atto introduttivo, ossia dall'1.11.1970 al 31.12.1986
(cfr. estratto contributivo ed attestato di esposizione all'amianto rilasciato dall' in data 14.9.1997, prot. Pt_1
539/ILVA), accertava il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita nella misura del 16% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa presentata all' (14.3.2016) e, per Pt_1
l'effetto, condannava l' a corrispondere al la Pt_1 CP_1 prestazione, con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo, condannando l' al pagamento delle spese di lite pari Pt_1 ad euro 2.300,00 in favore del procuratore anticipatario.
Propone appello l' deducendo l'erroneità della sentenza per Pt_1 la non corretta applicazione delle norme in materia dettate dal
D.P.R.1124/1965 nonchè eccependo la frettolosità della c.t.u. non fondata su una convincente discussione medico legale.
Nello specifico l' rileva che nella c.t.u. non era stato CP_3 accertato il nesso causale avendo il perito riferito “… Pur non potendosi infatti considerare la comparsa della patologia in oggetto come immediata e diretta conseguenza della suddetta esposizione ai fattori tossici” (cfr. CTU pag. 6 rigo 15-17) e che il tumore del colon retto non poteva, in base alla letteratura scientifica in materia, considerarsi con certezza una patologia causata dall'amianto rivestendo i caratteri di una malattia comune.
pag. 2/7 Replica il che le doglianze dell' appaiono Controparte_1 Pt_1 fortemente datate e non tengono conto della evoluzione delle conoscenze che sul tema della cancerogenesi da amianto nei cancri del colon è stata sviluppata in anni recenti;
precisa che la stessa Monografia 100/C del 2012 della richiamata CP_4 dall'appellante ha ritenuto che l'amianto debba essere classificato come Agente Cancerogeno Probabile – Gruppo 2A per quanto riguarda il cancro del colon/retto e che l'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia del 12/9/2014, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, art.139, include il carcinoma del colon-retto, da esposizione all'asbesto, nella
Lista 3, tra i tumori la cui origine lavorativa è possibile
(tabelle ritenute dalla S.C. di valore processuale nell'ottica della prova relativa all'esposizione nociva).
Allega l'appellato altresì che nel suo caso non vi erano condizioni personali che potessero incidere sui fattori di rischio, alternativi al lavoro, tradizionalmente noti per il carcinoma del colon retto (es. dieta ad alto contenuto di grassi e proteine animali e povera di fibre, obesità, fattori genetici, fumo, sedentarietà, consumo di alcool, malattie infiammatorie croniche intestinali).
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
L' censura la sentenza di primo grado esclusivamente in Pt_1 ordine alla sussistenza della natura professionale della malattia
(ritenendola di origine comune e, quindi, assente il nesso casuale) cosicchè la decisione di primo grado deve ritenersi pag. 3/7 passata in giudicato nella parte in cui ha riconosciuto l'esposizione all'amianto nello svolgimento dell'attività lavorativa da parte del CP_1
Le censure svolte dall' non meritano condivisione. Pt_1
In punto di diritto, è necessario ricordare che il nostro ordinamento in materia di nesso casuale (artt. 40 e 41 c.p.) è ispirato al principio di equivalenza delle cause, di conseguenza, al fine di ricostruire il nesso causale, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale.
Pertanto, solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità può escludersi il nesso causale (cfr. Cass. n. 10430/2017 “Va altresì ricordato che il nostro ordinamento in materia di nesso casuale (artt. 40 e
41 c.p.) è ispirato al principio di equivalenza delle 2 R.G.
7788/2011 cause;
per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale. Sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico
pag. 4/7 richiesto dalla legge (Cass. 26 marzo 2015 n. 6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre per contro va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale
(Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021)”.
Nel caso di specie, la consulenza espletata in primo grado è assolutamente condivisibile in quanto immune da vizi logici.
Il CTU ha richiamato le ricerche e le pubblicazioni più recenti sul tema che hanno sottolineato un'elevata incidenza di neoplasie del colon in lavoratori esposti all'amianto. I più recenti orientamenti suggeriscono, per giunta, di dover considerare immanente il principio di equivalenza delle condizioni, il quale impone di riconoscere un'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia potuto contribuire, seppure non in via diretta ed immediata, alla produzione dell'evento, escludendo eventi estranei all'attività lavorativa di per sé sufficienti a produrre l'evento,
o tali da sminuire in maniera significativa le altre cause e facendo corretta applicazione del criterio della adeguata probabilità.
L'accertamento del nesso causale è derivato pertanto, correttamente, dall'accertata esposizione prolungata (20 anni) all'amianto e dalla assenza di fattori extra professionali
(neppure specificatamente dedotti dall' in questa sede); le Pt_1 censure sollevate dall'appellante non appaiono sufficienti ed idonee a scalfirne gli esiti sostanziandosi in un mero dissenso diagnostico, limitandosi a contestare la sussistenza di un nesso causale pur in presenza di acclarata esposizione prolungata all'amianto e di assenza di fattori di rischio diversi dalla esposizione.
A supporto delle sopra esposte conclusioni può richiamarsi altro pronunciamento della Suprema Corte in relazione al valore della pag. 5/7 consulenza tecnica (sentenza n. 17528/2016 “In realtà, come questa
Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 7352 del
26.3.2010), in tema di accertamento probatorio, qualora
l'accertamento abbia natura medico-legale e sia diretto a verificare la dipendenza causale di una determinata malattia rispetto ad un'attività lavorativa, trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva;
ove, invece, l'accertamento, basato su elementi indiziari, riguardi i fatti materiali, la valutazione probabilistica è ammissibile ma sì inserisce nell'ambito dell'apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di merito circa l'idoneità probatoria di un determinato quadro indiziario”) nel quale, pure viene riconosciuta la efficienza causale dell'esposizione all'amianto rispetto ad una patologia tumorale del colon retto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte così decide
-rigetta l'appello
-condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado che si liquidano in euro 1.984,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 14.4.2025
pag. 6/7 il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.322/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.2178/21 pubblicata il 3.11.21 del Tribunale di Nola
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Pt_1 dall'avv.to I. Rampino
APPELLANTE
E rappresentato e difeso da avv.to F. Gentile Controparte_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado il aveva richiesto CP_1
l'accertamento della natura professionale della malattia (esiti di carcinoma al retto trattato chirurgicamente, mediante resezione anteriore del retto per via video-endoscopica) riportata in esecuzione delle mansioni di elettricista manutentore svolte, con esposizione all'amianto, presso l' di Bagnoli per il periodo CP_2 dall'1.11.1970 al 31.12.1990, nonché il riconoscimento del danno biologico nella misura del 20% (o comunque in una misura superiore al 6%) con conseguente condanna dell' alla costituzione CP_3 della rendita ovvero, in subordine, al pagamento del relativo indennizzo in forma capitale.
Nella contumacia dell' ed espletata CTU medico-legale, il GL, Pt_1 richiamando l'applicazione dell'art.13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ex domanda amministrativa del 14.3.2016 e la prova della esposizione all'amianto sostanzialmente per tutto il periodo dedotto nell'atto introduttivo, ossia dall'1.11.1970 al 31.12.1986
(cfr. estratto contributivo ed attestato di esposizione all'amianto rilasciato dall' in data 14.9.1997, prot. Pt_1
539/ILVA), accertava il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita nella misura del 16% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa presentata all' (14.3.2016) e, per Pt_1
l'effetto, condannava l' a corrispondere al la Pt_1 CP_1 prestazione, con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo, condannando l' al pagamento delle spese di lite pari Pt_1 ad euro 2.300,00 in favore del procuratore anticipatario.
Propone appello l' deducendo l'erroneità della sentenza per Pt_1 la non corretta applicazione delle norme in materia dettate dal
D.P.R.1124/1965 nonchè eccependo la frettolosità della c.t.u. non fondata su una convincente discussione medico legale.
Nello specifico l' rileva che nella c.t.u. non era stato CP_3 accertato il nesso causale avendo il perito riferito “… Pur non potendosi infatti considerare la comparsa della patologia in oggetto come immediata e diretta conseguenza della suddetta esposizione ai fattori tossici” (cfr. CTU pag. 6 rigo 15-17) e che il tumore del colon retto non poteva, in base alla letteratura scientifica in materia, considerarsi con certezza una patologia causata dall'amianto rivestendo i caratteri di una malattia comune.
pag. 2/7 Replica il che le doglianze dell' appaiono Controparte_1 Pt_1 fortemente datate e non tengono conto della evoluzione delle conoscenze che sul tema della cancerogenesi da amianto nei cancri del colon è stata sviluppata in anni recenti;
precisa che la stessa Monografia 100/C del 2012 della richiamata CP_4 dall'appellante ha ritenuto che l'amianto debba essere classificato come Agente Cancerogeno Probabile – Gruppo 2A per quanto riguarda il cancro del colon/retto e che l'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia del 12/9/2014, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, art.139, include il carcinoma del colon-retto, da esposizione all'asbesto, nella
Lista 3, tra i tumori la cui origine lavorativa è possibile
(tabelle ritenute dalla S.C. di valore processuale nell'ottica della prova relativa all'esposizione nociva).
Allega l'appellato altresì che nel suo caso non vi erano condizioni personali che potessero incidere sui fattori di rischio, alternativi al lavoro, tradizionalmente noti per il carcinoma del colon retto (es. dieta ad alto contenuto di grassi e proteine animali e povera di fibre, obesità, fattori genetici, fumo, sedentarietà, consumo di alcool, malattie infiammatorie croniche intestinali).
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
L' censura la sentenza di primo grado esclusivamente in Pt_1 ordine alla sussistenza della natura professionale della malattia
(ritenendola di origine comune e, quindi, assente il nesso casuale) cosicchè la decisione di primo grado deve ritenersi pag. 3/7 passata in giudicato nella parte in cui ha riconosciuto l'esposizione all'amianto nello svolgimento dell'attività lavorativa da parte del CP_1
Le censure svolte dall' non meritano condivisione. Pt_1
In punto di diritto, è necessario ricordare che il nostro ordinamento in materia di nesso casuale (artt. 40 e 41 c.p.) è ispirato al principio di equivalenza delle cause, di conseguenza, al fine di ricostruire il nesso causale, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale.
Pertanto, solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità può escludersi il nesso causale (cfr. Cass. n. 10430/2017 “Va altresì ricordato che il nostro ordinamento in materia di nesso casuale (artt. 40 e
41 c.p.) è ispirato al principio di equivalenza delle 2 R.G.
7788/2011 cause;
per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale. Sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico
pag. 4/7 richiesto dalla legge (Cass. 26 marzo 2015 n. 6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre per contro va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale
(Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021)”.
Nel caso di specie, la consulenza espletata in primo grado è assolutamente condivisibile in quanto immune da vizi logici.
Il CTU ha richiamato le ricerche e le pubblicazioni più recenti sul tema che hanno sottolineato un'elevata incidenza di neoplasie del colon in lavoratori esposti all'amianto. I più recenti orientamenti suggeriscono, per giunta, di dover considerare immanente il principio di equivalenza delle condizioni, il quale impone di riconoscere un'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia potuto contribuire, seppure non in via diretta ed immediata, alla produzione dell'evento, escludendo eventi estranei all'attività lavorativa di per sé sufficienti a produrre l'evento,
o tali da sminuire in maniera significativa le altre cause e facendo corretta applicazione del criterio della adeguata probabilità.
L'accertamento del nesso causale è derivato pertanto, correttamente, dall'accertata esposizione prolungata (20 anni) all'amianto e dalla assenza di fattori extra professionali
(neppure specificatamente dedotti dall' in questa sede); le Pt_1 censure sollevate dall'appellante non appaiono sufficienti ed idonee a scalfirne gli esiti sostanziandosi in un mero dissenso diagnostico, limitandosi a contestare la sussistenza di un nesso causale pur in presenza di acclarata esposizione prolungata all'amianto e di assenza di fattori di rischio diversi dalla esposizione.
A supporto delle sopra esposte conclusioni può richiamarsi altro pronunciamento della Suprema Corte in relazione al valore della pag. 5/7 consulenza tecnica (sentenza n. 17528/2016 “In realtà, come questa
Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 7352 del
26.3.2010), in tema di accertamento probatorio, qualora
l'accertamento abbia natura medico-legale e sia diretto a verificare la dipendenza causale di una determinata malattia rispetto ad un'attività lavorativa, trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva;
ove, invece, l'accertamento, basato su elementi indiziari, riguardi i fatti materiali, la valutazione probabilistica è ammissibile ma sì inserisce nell'ambito dell'apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di merito circa l'idoneità probatoria di un determinato quadro indiziario”) nel quale, pure viene riconosciuta la efficienza causale dell'esposizione all'amianto rispetto ad una patologia tumorale del colon retto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte così decide
-rigetta l'appello
-condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado che si liquidano in euro 1.984,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 14.4.2025
pag. 6/7 il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 7/7