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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 29481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Lucia Minutella Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29481/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. TAORMINA NATASCIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 ALPIGNANO il 24/06/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 28.03.2013. Persona_1
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 16/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
DISPONE che la figlia, oggi minorenne, sarà affidata ad entrambi i coniugi con Persona_1 residenza presso la madre;
DISPONE che la potestà genitoriale verrà esercitata disgiuntamente per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre eserciterà il diritto di visita nei confronti della figlia secondo il di lei Per_1 piacimento, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e ciò anche durante il periodo della sospensione scolastica estiva e per le vacanze natalizie;
DÀ ATTO che l'ex casa familiare sita in Oulx (TO), Via Assietta n. 20, di proprietà esclusiva del signor rimarrà nel suo esclusivo e pieno possesso e proprietà; Parte_2
DISPONE che il signor corrisponderà alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento della Parte_2 figlia minorenne , l'importo mensile di € 500,00, somma che verrà versata entro il Persona_1 giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal deposito del presente ricorso e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
DÀ ATTO che il signor riconosce alla moglie il diritto a percepire in via esclusiva e dunque Parte_2 nella misura del 100% l'assegno unico;
DISPONE che i coniugi concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie a favore della minore , nello specifico osserveranno quanto stabilito nel vigente Persona_1 Protocollo d'intesa tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.
pagina 2 di 3 NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Lucia Minutella Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29481/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. TAORMINA NATASCIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 ALPIGNANO il 24/06/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 28.03.2013. Persona_1
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 16/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
DISPONE che la figlia, oggi minorenne, sarà affidata ad entrambi i coniugi con Persona_1 residenza presso la madre;
DISPONE che la potestà genitoriale verrà esercitata disgiuntamente per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre eserciterà il diritto di visita nei confronti della figlia secondo il di lei Per_1 piacimento, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e ciò anche durante il periodo della sospensione scolastica estiva e per le vacanze natalizie;
DÀ ATTO che l'ex casa familiare sita in Oulx (TO), Via Assietta n. 20, di proprietà esclusiva del signor rimarrà nel suo esclusivo e pieno possesso e proprietà; Parte_2
DISPONE che il signor corrisponderà alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento della Parte_2 figlia minorenne , l'importo mensile di € 500,00, somma che verrà versata entro il Persona_1 giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal deposito del presente ricorso e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
DÀ ATTO che il signor riconosce alla moglie il diritto a percepire in via esclusiva e dunque Parte_2 nella misura del 100% l'assegno unico;
DISPONE che i coniugi concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie a favore della minore , nello specifico osserveranno quanto stabilito nel vigente Persona_1 Protocollo d'intesa tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.
pagina 2 di 3 NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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