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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 5966/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Elena Antonietta Parte_1
giusta delega in atti
RICORRENTE contro
e Controparte_1 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
CONVENUTE
OGGETTO: ricorso avverso al diniego di rilascio patente di guida
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
“In via principale e nel merito,
Accertare e dichiarare l'insussistenza di alcuna attuale causa ostativa al rilascio in capo al
Sig. del titolo abilitativo alla guida, stante l'estinzione della pena e dei suoi effetti Parte_1
rispetto alla pregressa sentenza di condanna per reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 artt.73 e 74, per l'intervenuto esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'Ordinanza n. 2620/2024 del 4 giugno 2024 Trib. Sorveglianza di Torino, e conseguentemente disporre che la aggiorni senza ritardo il sistema Controparte_3 informativo “Patenti Web” rispetto alla posizione giuridica del sig. , per l'effetto, Parte_1
pagina 1 di 5 -disapplicare il provvedimento di diniego emesso in data 5.09.2023 dall'ente convenuto e successivi provvedimenti ad esso connessi, accertando il diritto del ricorrente al rilascio di suddetto titolo, previo superamento positivo della prova pratica di guida.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Parti convenute
“Rigettare la istanza cautelare e, al definitivo, il ricorso e le domande ivi contenute in quanto infondato per i motivi esposti.
Con vittoria di spese e competenze di lite”
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, il sig. adiva Parte_1
questo Tribunale esponendo: di avere riportato in passato condanna penale per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990; di aver intrapreso, nel 2023, il percorso per ottenere l'abilitazione alla guida dei veicoli di categoria B;
di aver superato positivamente, in data 27.06.2023,
l'esame teorico, ma di non essere stato ammesso alla prova pratica, avendo la
Motorizzazione Civile di emesso, in data 05.09.2023, provvedimento di diniego al CP_1 rilascio del titolo abilitativo per l'insussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120, I comma,
C.d.S.; che, sebbene nel giugno 2024 gli fosse stato concesso il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio alla guida scadente in data 12.07.2025 (termine entro il quale il ricorrente dovrà effettuare la prova pratica di guida) e nonostante con ordinanza n. 2024/2620 del 4 giugno
2024 il Tribunale di Sorveglianza di Torino avesse dichiarato estinta la sua pena detentiva, la
Prefettura di confermava il diniego al rilascio della patente (doc. 6). CP_1
Rappresentando di essersi reintegrato nel tessuto sociale e di essere in cerca di stabile occupazione lavorativa, domandava dunque la disapplicazione del provvedimento di diniego del 05.09.2023 e l'accertamento del diritto al rilascio della patente di guida, previo superamento positivo della prova pratica.
1.2. In data 25.05.2025 si costituivano in giudizio la di e la Controparte_1 CP_1
, confermando in fatto le medesime circostanze allegate da controparte Controparte_3
ma contestando in diritto le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
2.1. In via preliminare, occorre sottolineare come l'art. 120 comma 1 C.d.S. prevede che “Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di
pagina 2 di 5 prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”.
Sul punto, per quanto concerne il riparto di giurisdizione, la Suprema Corte ha specificato che
“il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata, quale la circolazione;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego adottato ai sensi della suddetta norma spetta al giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione” (cfr. Cass. SS.UU. 8188/2022; e nello stesso senso cfr. Cass. SS.UU.
32977/2019).
2.2. Venendo al merito, il sig. ha documentato come con ordinanza del 04.06.2024 il Pt_1
Tribunale di Sorveglianza di Torino abbia dichiarato l'estinzione della pena detentiva, cui è stato sottoposto per il reato ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990 (detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti), a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale;
difatti, nello stesso provvedimento giudiziario si legge come “il condannato si sia assoggettato regolarmente alle prescrizioni inerenti alla misura alternativa alla detenzione;
che non risultano ricevute segnalazioni di fatti controindicanti, incompatibili con l'affermazione di esito positivo della prova cui il condannato è stato ammesso” (doc. 5 ricorrente).
Sostiene il ricorrente che “l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui alla
L. n. 354 del 1975 art. 47 (c.d. Legge sull'ordinamento penitenziario) deve essere annoverata fra i provvedimenti riabilitativi del soggetto condannato” ai sensi dell'art. 120 comma 1 Cds
(pag. 5 ricorso).
Questa interpretazione è stata contestata dalle resistenti, le quali hanno sostenuto che “l'esito positivo della messa alla prova non può essere assimilato alla riabilitazione ai fini dell'art 120 cds” (pag. 3 comparsa di cost.) in quanto mentre l'esito positivo dell'affidamento in prova estingue esclusivamente la pena detentiva principale ed ogni altro effetto penale, la riabilitazione di cui agli artt. 178 e 179 c.p. estingue le pene accessorie, ivi compreso il diniego di cui all'art. 120 comma 1 C.d.S.
pagina 3 di 5 Ritiene il Tribunale che debbano essere condivise le argomentazioni del ricorrente.
Sul punto, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui
“La giurisprudenza civilistica di questo Corte (….) è arrivata a ritenere, in tema di diniego del rilascio della partente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74
D.P.R. 309/1990, che la clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi prevista dall'art. 120, comma 1, c.d.s. (secondo cui "non possono conseguire la patente di guida le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi") ricomprenda non soltanto l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 cod. pen., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 D.Lgs. 159/2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma 12, L. 354/1975 e succ. mod.” (cfr. Cass. n.
23815/2022; Cass. n. 2461/2025); e ancora, “il codice della strada, nell'evocare "gli effetti di provvedimenti riabilitativi", parla al plurale, lasciando esplicitamente intendere di voler fare riferimento a una pluralità di provvedimenti ed alle conseguenze che i medesimi siano in grado di provocare. Si tratta di un'espressione normativa "aperta" (come ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 152/2021, che ha ricompreso anche la riabilitazione prevista dall'art. 70 D.Lgs. 159/2011 all'interno dei provvedimenti riabilitativi previsti dall'art. 120, comma 1, c.d.s.) che ben si presta, per le sue caratteristiche lessicali e attraverso un richiamo generale ai "provvedimenti riabilitativi", ad essere intesa tenendo presente l'equiparazione degli effetti fra riabilitazione e affidamento in prova ai servizi sociali affermata dalla giurisprudenza penale di legittimità” (cfr. Cass. n.2461/2025). Tale interpretazione giurisprudenziale è stata ripresa anche dal Consiglio di Stato con la recente sentenza n.
2626/2025, che ha superato il precedente orientamento espresso con la pronuncia n.
2359/2023 richiamata dalle resistenti (pag. 3 comparsa di cost.).
Ciò chiarito, poiché il diniego di cui all'art. 120, comma 1, C.d.S. “non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza originaria (o sopravvenuta) dei «requisiti morali» prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione” (cfr. Corte Cost. n. 80/2019), il sindacato del giudice ordinario deve estendersi a compiere una valutazione sulla sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti di “moralità e di affidabilità” richiesti dalla legge ai fini del rilascio del titolo abilitativo alla guida.
pagina 4 di 5 Nella fattispecie in esame tali requisiti risultano essere integrati, sia in ragione dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, sintomo di realizzazione della rieducazione, sia in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dal compimento del reato da parte del sig. (2014) e dell'assenza di ulteriori condanne (doc. 7). Pt_1
Infine, del tutto condivisibili sono le motivazioni espresse dal ricorrente, che ha rappresentato come il conseguimento della patente di guida costituisca un presupposto altamente richiesto al fine di reperire un'attività lavorativa necessaria a consolidare il suo stabile reinserimento sociale.
In conclusione, va affermato il diritto del sig. al conseguimento del titolo abilitativo alla Pt_1
guida in assenza, allo stato, di cause ostative al rilascio dello stesso, previo superamento della prova pratica di guida, cui il ricorrente deve essere ammesso.
Considerato quanto sopra, va inoltre ordinato alla di aggiornare il sistema Controparte_3
“Patenti Web” in conformità a quanto statuito da questo Tribunale.
3. Le spese di lite vengono compensate tra le parti, stante la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto del sig. al rilascio della patente di Parte_1
guida, previo superamento della prova pratica di guida, cui il ricorrente deve essere ammesso;
ordina alla Prefettura di di aggiornare senza ritardo il sistema informativo “Patenti CP_1
Web” in relazione alla posizione giuridica del ricorrente;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino, in data 10.6.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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