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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 23 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice monocratico, con l'assistenza del dott. Giuseppe Rasa, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, nella causa civile iscritta al n. 161/2019 R.G.A.C., alla quale è stato riunito il procedimento iscritto al n. 24/2020 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Patti, Via Spada n. 4, presso lo studio dell'avv. Salvatore Benedetti che lo rappresenta e difende, attore, contro (C.F.: Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore Arch. P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliato in Messina, via Mamertini is. 106, n. CP_2
17, presso lo studio dell'avv. Valentina Bellitto, che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: annullamento delibere e revoca amministratore di condominio;
sono presenti l'avv. Salvatore Benededetti e l'avv. Valentina Bellitto, i quali precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono oralmente la causa, riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa nonché alle note conclusive. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 24 gennaio 2019, Parte_1
ha premesso: di essere proprietario di un immobile ubicato in
[...]
Caronia c.da Torre del Lauro, facente parte del
[...]
; che in data 30 agosto 2018 gli era stato notificato Controparte_1 il verbale dell'assemblea del 12 agosto 2018 in difetto di precedente avviso di convocazione, nonché del quorum previsto dalla legge per la nomina dell'amministratore, nominato in assenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dall'art. 71 bis disp. att. lett. g), c.c., nonché delle informazioni di cui all'art. 1129 c.c.. Tanto premesso, l'attore ha chiesto l'annullamento della delibera del 12 agosto 2018 per il difetto di convocazione del medesimo, nonché l'annullamento o nullità della delibera di nomina dell'amministratore per il mancato raggiungimento del quorum assembleare ed il difetto di specificazione del compenso, nonché di disporre la revoca dell'amministratore per difetto dei requisiti previsti dalla legge e comunicazione delle informazioni ex art. 1129, comma 2, c.c.; con vittoria di spese e compensi. Con comparsa di costituzione, depositata in data 16 aprile 2019, si è costituito il , il quale ha eccepito, in via preliminare, CP_1
l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 165 c.p.c. ed il mancato esperimento del tentativo di mediazione;
la decadenza dell'attore per decorso dei termini per impugnare la delibera;
la nullità dell'atto di citazione per genericità; nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree perché infondate, con condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e compensi. Con successivo atto di citazione, notificato in data 27 dicembre 2019, l'attore ha chiesto: l'annullamento della delibera dell'11 agosto 2019 con cui l'assemblea aveva sanato la precedente delibera del 12 agosto 2018 gravata dai vizi denunciati nella precedente citazione;
l'annullamento della delibera condominiale per avere ratificato il punto 1.3 dell'ordine del giorno di nomina dell'amministratore senza rispettare le maggioranze ex art. 1136, commi 2 e 4 c.c.; di disporre la revoca dell'amministratore per non avere comunicato e informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 1129 c.c. e difetto dei requisiti di nomina ai sensi dell'art. 71 bis, comma 1, lett. g), disp. att. c.c., con vittoria di spese e compensi. Il si è costituito con la comparsa depositata in data 14 aprile CP_1
2020, con cui ha eccepito, in via preliminare, la decadenza dall'azione per decorso del termine di trenta giorni per impugnare la delibera;
la nullità dell'atto di citazione per genericità; nel merito, la carenza di legittimazione passiva del convenuto per la revoca dell'amministratore ed il rigetto delle domande ed eccezioni attoree perché infondate, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e compensi. Con provvedimento del 21 gennaio 2021, il giudice ha disposto la riunione del fascicolo iscritto al n. R.G.A.C. n. 24/2020 al procedimento iscritto al n. 161/2019 R.G.A.C.. Accertato l'esito negativo della procedura di mediazione, il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.. Successivamente, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive. Quanto all'impugnazione della delibera del 12 agosto 2018, va dichiarata la cessata materia del contendere. Con l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. R.G.A.C. n. 24/2020, successivamente riunito al n. 161/2019, ha chiesto Parte_1
l'annullamento della delibera del'11 agosto 2019 di approvazione dell'ordine del giorno della delibera del 12 agosto 2018 che aveva sostituito la precedente delibera con tentativo di sanare il vizio del quorum (cfr. punto 1 della delibera dell'11 agosto 2019 con cui l'assemblea dei condomini ha approvato l'ordine del giorno di cui alla precedente delibera così ratificandone il contenuto). Sul punto, è pacifico in giurisprudenza, tanto in quella di legittimità, quanto in quella di merito che “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2377, comma 8, del codice civile dettato in tema di società di capitali, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 del codice civile, in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione” (Cass. civ., n. 20005/2022; in senso conforme, Cass., n. 10847/2020; Cass., n. 20071/2017; nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, n. 625/2019). La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato - si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto (Cass., sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; Cass., sez. I, 7 maggio 2009, n. 10553). Nello specifico, in tema di delibere condominiali, come già detto, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea determina la cessazione della materia del contendere, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale (Cass., n. 20005/2022). Pertanto, vanno, comunque, analizzate le ragioni di impugnazione della delibera assembleare del 12 agosto 2018 ai fini di valutare la soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese. L'impugnazione sarebbe stata parzialmente fondata. Preliminarmente, il ha eccepito l'improcedibilità della CP_1 domanda per violazione del termine di costituzione previsto dall'art. 165 c.p.c.. L'eccezione è infondata. Il termine di dieci giorni non può che decorrere dal momento del compimento di tutte le formalità di notificazione, ovvero da quando quest'ultima possa intendersi perfezionata. Qualora la citazione sia perciò stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il termine per l'iscrizione a ruolo, stabilito dall'art. 165, comma 1, c.p.c. decorre, quindi, dal perfezionamento della notifica per il destinatario, il quale si consegue con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento). Ai fini dell'art. 165 c.p.c., per aversi come compiuta la notificazione della citazione, rileva, quindi, non l'effetto, anticipato e provvisorio che si ha, a vantaggio del notificante, già con la consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, quanto la definizione del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità (cfr., sul punto, Cass., 9329/2010). Nella specie, se, d'un verso, è vero che la notifica della citazione sia avvenuta in data 9 gennaio 2019, per altro verso, la notifica si è perfezionata soltanto in data 24 gennaio 2019, e cioè nei dieci giorni successivi al deposito presso l'Ufficio competente per mancanza del destinatario ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (cfr. CAD allegata all'atto di citazione); ne consegue che il termine di dieci giorni, previsto a pena di improcedibilità dall'art. 165 c.p.c., decorre dal 24 gennaio 2019 con conseguente regolare costituzione in giudizio dell'attore avvenuta, invero, in data lunedì 4 febbraio 2019 mediante deposito degli atti presso la cancelleria di questo Tribunale. Il ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato CP_1 esperimento del tentativo di mediazione e la decadenza dall'azione di annullamento per decorso del termine di trenta giorni prescritto dall'art. 1137 c.c.. Entrambe le eccezioni sono infondate. L'attore ha prodotto l'stanza di mediazione trasmessa all'Organismo competente in data 10 settembre 2018 e, pertanto, in un arco temporale utile rispetto al termine di decadenza di trenta giorni prescritto dall'art. 1137 c.c. per l'annullamento delle delibere di condominio. Invero, per un orientamento giurisprudenziale che si intende integralmente condividere, l'istanza di mediazione interrompe il termine di decadenza (o quello di prescrizione di un'azione) purché essa venga trasmessa nel rispetto del termine previsto dalla legge;
ne consegue che il termine utile ad impugnare comincia ex novo a decorrere dal momento della comunicazione dell'esito della procedura alternativa da parte dell'Organismo competente (cfr., sul punto, Trib. Busto Arsizio, n. 244/2022, secondo cui: “In caso di impugnativa di delibera condominiale la presentazione della domanda di mediazione produce gli effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione ed impedisce dunque la decadenza. Ciò significa l'avvio della mediazione determina un effetto di tipo interruttivo e non meramente sospensivo, per cui il termine per impugnare la delibera, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.”). Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto la p.e.c. dell'Organismo di mediazione del 31 gennaio 2019, con cui è stato trasmesso il verbale di chiusura (con esito negativo) del tentativo di mediazione;
ne consegue che il termine di giorni trenta, previsto in seno all'art. 1137 c.c., decorre dal 31 gennaio 2019, data alla quale l'attore aveva già introdotto il giudizio di merito mediante atto di citazione notificato in data 24 gennaio 2019. Il convenuto ha eccepito, altresì, la nullità dell'atto di citazione per genericità. L'eccezione è infondata. L'art. 164 c.p.c., comma 4, individua nell'assoluta incertezza o omissione dell'oggetto della domanda (i.e. petitum) un vizio dell'editio actions previsto a pena di nullità della citazione. Ratio della norma è la certezza della domanda posta a fondamento della citazione nonché l'effettività della tutela giurisdizionale, di modo che il Giudice possa concretamente individuare l'oggetto della domanda e pronunciarsi. Allorché venga denunciato un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per genericità della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione sul punto, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. (cfr. sul punto, ex multis, Cass. civ. Sez. II Ord., 08/01/2020, n. 134 con riferimento al ricorso per Cassazione). Ne caso di specie, le domande di annullamento della delibera e di revoca dell'amministratore sono certe e correttamente formulate, sicché non sussiste alcun dubbio in ordine al petitum né alla causa petendi; invero, parte attrice ha sia individuato le domande, sia indicato le ragioni per cui ha chiesto tutela giudiziaria, e cioè la violazione della legge prevista in materia di condominio in relazione alla legittimità delle delibere assembleari e nomina dell'organo gestorio. Nel merito, ai fini della soccombenza virtuale, l'attore ha chiesto: l'annullamento integrale della delibera del 12 agosto 2018 per il difetto dell'avviso di convocazione;
nonché l'annullamento della delibera nella parte in cui ha nominato l'amministratore senza rispettare la maggioranza qualificata prevista dalla legge;
e la nullità per difetto di specificazione del compenso. La prima domanda appare infondata. La seconda appare fondata. Il convenuto ha prodotto una mail, trasmessa in data 1° agosto 2018 all'indirizzo dell'attore di convocazione dell'assemblea del 12 agosto 2018. La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale;
è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso. Inoltre, per quello che qui interessa, al condomino non ritualmente avvisato, il quale invochi l'annullamento, deve spettare l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti, in coerenza con i principi generali in tema di annullamento dell'atto e con le regole di distribuzione del carico istruttorio poste dall'art. 2697 c.c. (Cass., n. 6735/2020). Da ciò deriva che l'attore, in presenza della contestazione, non ha fornito la prova dell'invalidità della sua convocazione. Sicché, la domanda di annullamento dell'intera delibera avrebbe dovuto essere rigettata. Tuttavia, deve essere accolta, ai fini della soccombenza virtuale, la domanda di annullamento della delibera di nomina dell'amministratore del condominio per non avere rispettato il quorum costitutivo necessario. L'art. 1136, commi 2 e 4, c.c. individua nella maggioranza degli intervenuti e nella metà del valore del condominio il quorum necessario per la nomina dell'organo amministrativo. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che si intende condividere sebbene le opinioni discordanti di una parte minoritaria della giurisprudenza di merito, la nomina dell'organo gestorio deve essere equiparata alla riconferma allorché la domanda abbia ad oggetto la contestazione in merito alla formazione della volontà assembleare. La disposizione dell'art. 1136, comma 4, c.c. la quale richiede per la deliberazione dell'assemblea del condominio di edifici riguardante la nomina o la revoca dell'amministratore la maggioranza qualificata di cui al comma 2, è applicabile anche per la deliberazione di conferma dell'amministratore dopo la scadenza del mandato (Cass., n. 4269/1994; Cass., 3797/78; Cass., n. 71/1980). Ciò in quanto la conferma non è altro che una nuova nomina e pertanto gli stessi presupposti di validità (e dunque gli stessi quorum) che determinano la nomina dell'amministratore devano valere anche per la conferma di tale soggetto in carica, avendo le due deliberazioni contenuto ed effetti giuridici eguali, differendo soltanto per la circostanza di continuità del rapporto fiduciario, assente in caso di nomina. La maggioranza qualificata prevista per la nomina dell'amministratore si impone ed è altresì necessaria per la conferma dell'amministratore di condominio perché il mandato collettivo deve essere periodicamente verificato da parte della minoranza, con la conseguenza che, difettando il quorum ex art. 1136 c.c., l'amministratore in carica prosegue la sua attività ma in regime di prorogatio imperii ossia fino alla nuova assemblea o comunque fino alla nomina di un amministratore da parte dell'Autorità Giudiziaria (in questo senso argomenta in parte motiva la Corte d'Appello di Messina, n. 847/2022). Nella specie, pertanto, anche la conferma dell'amministratore CP_2 doveva avvenire nel rispetto della maggioranza qualificata.
[...]
Nel verbale del 12 agosto 2018, prodotto in atti, erano presenti condomini che rappresentavano 357,121 millesimi del valore complessivo del Condominio come espresso nelle tabelle millesimali: ne deriva che, in assenza della metà del valore millesimale dell'edificio, la delibera veniva assunta in violazione della maggioranza qualificata prescritta dall'art. 1136, commi 2 e 4, c.c.. Da siffatta considerazione, deriva l'accoglimento parziale, ai fini della soccombenza virtuale, delle domande attoree con riferimento all'annullamento della delibera del 12 agosto 2018 con condanna al pagamento di parte delle spese come si dirà in seguito. Le residue domande dell'attore devono, pertanto, ritenersi assorbite dal parziale accoglimento. Venendo all'impugnazione della delibera dell'11 agosto 2019, le domande dell'attore sono parzialmente fondate. Preliminarmente, il convenuto ha eccepito la decadenza dall'azione di annullamento per decorso del termine di trenta giorni per impugnare la delibera. L'eccezione è infondata. Nel caso di specie, l'attore ha prodotto l'istanza di mediazione trasmessa all'Organismo competente in data 28 settembre 2019 (cfr. p. 1 citazione ed allegato n. 5 al medesimo atto); ne consegue che l'istanza, utile ad interrompere la decadenza per le ragioni sopra precisate, è stata presentata in un tempo successivo rispetto ai trenta giorni. Tuttavia, come correttamente rilevato da parte attrice in sede di note conclusive, la delibera impugnata è intervenuta nel periodo di sospensione feriale, il che comporta la proroga del dies a quo utile ad impugnare al primo giorno lavorativo successivo alla sospensione. Pertanto, la delibera dell'11 agosto 2019, trasmessa a parte attrice in data 20 agosto 2019, poteva essere impugnata a decorrere dal 2 settembre 2019, da considerarsi il dies a quo di decorrenza del termine ex art. 1137 c.c.. Invero, il giudice delle leggi si è pronunciato sul punto, dichiarando, con una sentenza manipolativa, l'illegittimità parziale della legge 7 ottobre 1969 n. 742, laddove non prevede che la sospensione feriale non si applichi anche all'impugnazione delle delibere condominiali (Corte Cost., n. 40/1990, secondo cu: “È costituzionalmente illegittimo, perché in contrasto con l'art. 24 cost., l'art. 1 l. 7 ottobre 1969 n. 742 (sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi disciplinata non si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 c.c., per l'impugnazione delle delibere delle assemblee di condominio”). L'attore, presentando istanza di mediazione in data 28 settembre 2019, ha, pertanto, utilmente interrotto il termine di decadenza ex art. 1137 c.c. che ha cominciato nuovamente a decorrere dal 4 dicembre 2019; ne deriva che l'impugnazione, notificata in data 27 dicembre 2019, appare tempestiva. Il convenuto ha eccepito, altresì, la nullità dell'atto di citazione per genericità. L'eccezione è infondata per le medesime ragioni sopra esposte. Nel caso di specie, anche con riferimento alla delibera dell'11 agosto 2019, le domande di annullamento della delibera e di revoca dell'amministratore sono certe e correttamente formulate, sicché non sussiste alcun dubbio in ordine al petitum né alla causa petendi; invero, parte attrice ha sia individuato le domande che posto a fondamento le ragioni per cui ha chiesto tutela giudiziaria, e cioè la violazione della legge prevista in materia di condominio in relazione alla legittimità delle delibere assembleari e nomina dell'organo gestorio. In via preliminare nel merito, il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del codominio per la domanda di revoca dell'amministratore. L'eccezione è fondata. Il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio riveste carattere eccezionale ed urgente, in quanto sostitutivo della volontà assembleare e attivabile anche su iniziativa del singolo condomino. Esso non ammette la partecipazione del condominio o di altri condomini: interessato e legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore, non sussistendo litisconsorzio degli altri condomini (Cass., n. 4696/2020). Ne deriva il difetto di legittimazione passiva del , che non può CP_1 resistere alla domanda di revoca, atto, invero, di competenza assembleare o, comunque, che deve essere chiesta nei confronti dell'amministratore e non del . CP_1
Pertanto, il Tribunale non può pronunciarsi sulle domande di revoca dell'amministratore. In ogni caso, occorre rilevare che l'attore ha chiesto la revoca dell'amministratore perché nominato in difetto dei presupposti di cui all'art. 71 bis, lett. g), disp. att. c.c. e per non avere comunicato le informazioni anagrafiche prescritte dall'art. 1129, comma 2, c.c.. Preme sottolineare che, laddove l'attore abbia voluto chiedere la revoca dell'amministratore come conseguenza del vizio della delibera in quanto nominato in difetto dei presupposti e informazioni sopra citate, dalle risultanze istruttorie è emerso che l'arch. aveva già Controparte_2 comunicato i propri dati anagrafici e le altre informazioni rilevanti ex art. 1129, comma 2, c.c., nonché possedeva i requisiti di onorabilità e professionalità ex art. 71 bis, lett. g), disp. att. c.c.. Nel dettaglio, il Condominio ha prodotto il verbale dell'11 agosto 2019 a cui sono stati allegate le informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 1129, comma 2, c.c. e i vari corsi di formazione periodici seguiti dall'arch.
fermo il rilievo della non necessità, ai sensi dell'art. Controparte_2
71 bis, ultimo comma, disp. att. c.c., di un corso di formazione iniziale stante lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio per un periodo superiore ad un anno nel triennio precedente rispetto all'entrata in vigore della disposizione (cfr. allegati al verbale dell'11 agosto 2019 e verbali di conferma dell'amministratore del 14 agosto Controparte_2
2010, 13 agosto 2011 e 12 agosto 2012). Da siffatte considerazioni, deriva l'infondatezza della domanda di accertamento del vizio della nomina dell'amministratore per difetto dei requisiti di onorabilità e professionalità dell'amministratore ovvero per mancata comunicazione delle informazioni ex art. 1129, comma 2, c.c.. Parte attrice ha chiesto l'annullamento della delibera dell'11 agosto 2019 per avere ratificato la delibera del 12 agosto 2018 gravata dai vizi denunciati con la citazione del procedimento iscritto al n. 161/2019 R.G.A.C., nonché per averne ratificato il punto 1.3 dell'ordine del giorno di nomina dell'amministratore in assenza della maggioranza qualificata. La domanda è fondata. Preliminarmente, deve rilevarsi che nell'atto di citazione avente ad oggetto la delibera del 12 agosto 2018, parte attrice ha chiesto l'annullamento integrale della delibera per il difetto di convocazione, domanda rigettata, ai fini della soccombenza virtuale, per le ragioni sopra esposte. Tuttavia, l'assemblea dell'11 agosto 2019 ha ratificato i punti all'ordine del giorno dell'assemblea del 12 agosto 2018 con un'unica delibera. Come sopra accennato, la nomina e la conferma dell'amministratore di condominio necessitano della maggioranza qualificata prescritta dall'art. 1136, commi 2 e 4 c.c. Ai fini della verifica dei quorum prescritti dall'art. 1136 c.c., il verbale della assemblea di condominio deve contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali. Tuttavia, dovendo il verbale attestare quanto avviene in assemblea, la mancata indicazione del totale dei partecipanti al non incide sulla validità del verbale se a tale CP_1 ricognizione e rilevazione non abbia proceduto l'assemblea, giacché tale incompletezza non diminuisce la possibilità di un controllo aliunde della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte (Cass., n. 18754/2016). Nella specie, la conferma dell'amministratore per Controparte_2 effetto della ratifica della delibera del 12 agosto 2018, sebbene riporti il valore millesimale e l'elenco dei condomini intervenuti o dissenzienti, è illegittima perché approvata in assenza della maggioranza prescritta. Dal verbale dell'11 agosto 2019 si evince che la nomina è avvenuta a maggioranza dei condomini rappresentanti meno della metà del valore dell'edificio (447,541 millesimi) con la conseguenza che essa non poteva essere adottata. Pertanto, devesi disporre l'annullamento, per violazione dell'art. 1136, commi 2 e 4, c.c. della delibera dell'11 agosto 2019 nella parte in cui ha ratificato i punti all'ordine del giorno della delibera del 12 agosto 2018. Dall'annullamento parziale della delibera deriva l'assorbimento di ogni altra domanda od eccezione. Attesa la parziale reciproca soccombenza anche virtuale, la domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., proposta dal va rigettata. CP_1
La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca (Cass., n. 24158/2017). Le spese del presente giudizio vanno raddoppiate per effetto della riunione (ad eccezione della fase decisionale) e, attesa la reciproca soccombenza parziale (anche virtuale) in entrambi i giudizi, compensate per metà, ponendo la restante quota, liquidata come da dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022 (tenuto conto del valore indeterminato complessità bassa, parametri minimi attesa la parziale soccombenza), a carico del
[...]
Controparte_1 Occorre mandare alla cancelleria per l'eventuale recupero del c.u. tenuto conto del valore indeterminato delle due cause riunite.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 161/2019 R.G.A.C., riunito al giudizio iscritto al n. 24/2020 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere in ordine all'impugnazione della delibera del 12 agosto 2018;
- rigetta le eccezioni preliminari sollevate dal;
CP_1
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del con CP_1 riferimento alle domande di revoca dell'amministratore
[...]
CP_2
- accoglie la domanda di annullamento della delibera dell'11 agosto 2019 nella parte in cui ha ratificato la delibera del 12 agosto 2018 e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento parziale;
- rigetta la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. proposta dal;
CP_1
- condanna il al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attore, di metà delle spese di lite, liquidata in euro 3.082,50 per compensi ed euro 530,95 per esborsi (c.u., marche da bollo e spese notifica), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge se dovute, dichiarando compensata la residua quota. Manda alla cancelleria per l'eventuale recupero del c.u. tenuto conto del valore indeterminato delle due cause riunite. Patti, 23 gennaio 2025
Il Giudice (dott.ssa Serena Andaloro)