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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/05/2025, n. 3245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3245 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 8440/2018 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8440/2018 R.G., vertente tra:
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. , tutte rappresentate e difese dall'avv. Parte_4 C.F._4
Giulia Valenti (c.f. presso il cui studio elettivamente C.F._5
domiciliano, come da procura in calce all'atto di citazione in appello,
AppellantI
e
Pagina 1
Battistini (c.f. ), Luisa Salvatori (c.f. ) C.F._6 C.F._7
e Stefano Fiorelli (c.f. ) presso lo studio di quest'ultimo studio C.F._8
elettivamente domiciliata, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado,
Appellata
e
(c.f. per mezzo della tutrice legale TA Controparte_2 C.F._9
SI,
Appellato-Contumace
e
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10565/2018 pubblicata il 24.05.2018
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio ed in qualità di Parte_1
genitore esercente la potestà sulle figlie minori e ha Pt_2 Pt_3 Parte_4
convenuto in giudizio le società quale appaltatrice, e Controparte_3 CP_1
quale committente, per accertarne la responsabilità in merito al sinistro
[...]
avvenuto in data 22.10.2008 in cui perdeva la vita per violazione Persona_1
delle norme contrattuali e condannare le convenute società, solidalmente tra loro al risarcimento del danno non patrimoniale subito quantificabile in un importo non inferiore ad euro 1.860.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del fatto a quello di effettivo pagamento ed in subordine, qualora il Tribunale non ravvisasse
Pagina 2 una responsabilità contrattuale, di condannare le stesse ai sensi dell'art. 2043 c.c. a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale.
Al riguardo l'attrice ha dedotto:
1) che la a completamento dei lavori per la realizzazione dell'Hotel Pulitzer, CP_1
chiedeva alla appaltatrice, , l'insonorizzazione dell'edificio tecnico CP_3
posto nell'area di pertinenza dell'albergo e conseguentemente quest'ultima commissionava tale opera in subappalto all'impresa individuale di;
Persona_1
2) che in data 22.10.2008 il , insieme al fratello , si recava Persona_1 CP_4
presso la struttura alberghiera per svolgere il lavoro commissionato per mezzo di un trabattello e di una scala multiuso a libretto: salito sull'ultimo gradino della scala, sorreggendo con entrambe le mani il pannello, raggiungeva il punto desiderato per procede con l'istallazione, ma nell'accostare il pannello al muro perdeva l'equilibrio - poiché la scala si ribaltava sul lato sinistro – e cadeva rovinosamente a terra subendo un importante trauma facciale con decesso immediato;
3) che committente e subappaltatore hanno violato la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, Dlgs. 81/2008, contestando una serie di omissioni e ravvisando una responsabilità di entrambi per: a) mancata valutazione dei rischi connessi con conseguente corretta scelta delle attrezzature da utilizzare (trabattello e scala erano inidonei per i lavori commissionati); b) mancata nomina di un coordinatore in materia di sicurezza durante la progettazione;
c) violazione dell'art. 26 Dlgs. 81/2008 stante la mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale del allo svolgimento Per_1
dell'opera; d) assenza di un piano di sicurezza e di coordinamento;
e) la qualificazione del lavoro commissionato come “lavoro in quota”, la necessità di un'impalcatura fissa, un uso improprio delle scale da parte del Per_1
Si è costituita in giudizio la contestando le pretese attoree e chiedendo il CP_1
rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, assumendo preliminarmente che alla data del sinistro il contratto di appalto stipulato con la per la CP_3
ristrutturazione dell'immobile era già concluso da nove mesi e che i lavori di
Pagina 3 insonorizzazione si erano resi necessari a seguito dell'accertamento dell'ARPA
Lazio. Per tale ragione la contattava l'arch. il quale a sua volta CP_1 Per_2
interessava della problematica la alla quale veniva affidato CP_3
l'intervento: la subappaltava il lavoro al di sua iniziativa e CP_3 Per_1
con contratto orale, senza il consenso della società costituita che niente sapeva al riguardo.
Interveniva altresì nel giudizio TA SI, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore . Controparte_2
Il Tribunale, preso atto del fallimento della (già ), ha Controparte_5 CP_3
interrotto il giudizio, poi proseguito con rinuncia da parte dell'attrice delle domande avanzate nei confronti della Controparte_5
Ritenuta la causa istruita documentalmente, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea e di parte interveniente, compensando le spese di lite. Il giudice di primo grado ha innanzitutto rilevato come dato pacifico l'affidamento dei lavori di insonorizzazione da parte della alla che a sua volta le ha CP_1 CP_3
subappaltate alla ditta del Fiorentini. Ha ritenuto documentalmente provata la chiusura del cantiere relativo alla ristrutturazione della struttura alberghiera almeno nove mesi prima del sinistro, escludendo pertanto “l'applicazione del decreto legislativo 81/2008 sotto il profilo della coesistenza di più maestranze sullo stesso luogo di lavoro (che implica la nomina di un coordinatore per la sicurezza e di un coordinatore per la progettazione ex art. 90 comma III e IV del D.Lgs 81/08)” ed ha evidenziato come nell'ambito dell'apposizione dei pannelli esterni la caduta dall'alto sia una circostanza non imprevedibile né inusuale e pertanto è lo stesso lavoratore
“ad operare gestendo in autonomia la sicurezza della propria opera, né si può ritenere che i doveri del committente si estendano alla verifica tecnica della congruità delle misure di salvaguardia che l'appaltatore (o il subappaltatore autonomo) pone in essere sul cantiere”. In merito alla responsabilità del committente nel contratto di subappalto a impresa individuale, il tribunale, richiamando l'art. 26
Pagina 4 Dlgs. 81/2008 ne ha escluso la configurabilità poiché: “la stessa è limitata alla mancata interferenza della committenza sull'opera della ditta preposta (principio di ingerenza); in sostanza l'appaltatore risponde dell'infortunio del lavoratore autonomo solo se interferisce con il suo lavoro ovvero si assume, indipendentemente de-gli obblighi di legge, specifici obblighi di garanzia verso la ditta appaltatrice (di cui non vi è traccia in atti), ovvero se erra manifestamente nella scelta di soggetto chiaramente inadeguato alle opere appaltate (culpa in eligendo)”. Ha infine considerato come circostanza pacifica, emersa nel corso dell'istruttoria, la competenza della ditta nel settore dell'applicazione dei pannelli Per_1
insonorizzati evidenziando pertanto come fosse onere di quest'ultima la predisposizione di misure di sicurezze.
La sentenza è stata impugnata da e con Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, che hanno chiesto di ammettere la CTU tecnica, le prove testimoniali e di
“accertare la responsabilità contrattuale totale o parziale e in subordine extracontrattuale del committente per non aver verificato la capacita e idoneità tecnica del lavoratore autonomo per l'esecuzione di lavori in quota Persona_1
e per non aver predisposto una impalcatura fissa al fine di precludere cadute dall'alto e per non aver imposto all'appaltatore l'utilizzo di strumenti ed installazioni idonee a prevenire gli infortuni e , conseguentemente, accertare il nesso causale tra le suddette omissioni e negligenze e l'infortunio che ha provocato il decesso del sig.
, con richiesta del risarcimento del danno patrimoniale e non Persona_1
patrimoniale nella misura di euro 2.350.000,00 o nella diversa misura che risulterà in applicazione del concorso. Deduce in particolare l'appellante:
a) Errore sull'accertamento dei fatti in quanto il è caduto non dal trabattello Per_1
ma dalla scala che a causa del peso del pannello si è ribaltata: tale caduta non è una circostanza fortuita ma è bensì dovuta all'utilizzo della scala, strumento inidoneo per il lavoro da compiere per il quale la normativa in materia di prevenzione delle cadute prevede l'installazione di un ponteggio;
Pagina 5 b) “I lavori oggetto di causa rappresentano una prosecuzione del precedente appalto” e pertanto era necessaria la presenza di un coordinatore per la sicurezza, così come previsto dal D.lgs. 81/2008: di tale inadempienza è responsabile il committente;
c) “Responsabilità del committente a prescindere dall'appalto per la prevenzione delle cadute dall'alto”: qualora non si ravvisasse una prosecuzione del precedente contratto di appalto, “l'esistenza dell'appalto è rappresentata per facta concludentia” poiché la era a conoscenza dell'incarico conferito dalla CP_1 CP_3
al
[...] Per_1
d) “Responsabilità del committente per la scelta della ditta palesemente sprovvista delle necessarie capacità tecniche per l'esecuzione dei lavori in quota”;
e) “Responsabilità del committente per la mancata adozione delle generiche precauzioni” negli ambienti di lavoro al fine di evitare il verificarsi degli incidenti: il committente era in grado di percepire la situazione di pericolo e la inidoneità degli strumenti utilizzati, essendo il luogo dove è avvenuto l'evento nella sua “sfera gestoria”;
f) “L'eventuale responsabilità del sub-appaltatore non esclude la responsabilità del committente”: responsabilità consistita nell'aver permesso “l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose” stante la mancanza in loco di attrezzatture idonee.
Si è costituita la la quale contestando tutto quanto dedotto, ha chiesto il CP_1
rigetto dell'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto chiedendo la conferma della sentenza impugnata e, nel caso di accoglimento delle istanze istruttorie avanzate dall'appellante, l'ammissione delle prove orali richieste dall'appellata e mai rinunciate in primo grado;
con vittoria di spese.
per mezzo della tutrice legale TA SI, è rimasto Controparte_2
contumace.
Pagina 6 La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 30.05.2024 con concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I motivi di gravame sono tutti strettamente connessi e vengono pertanto trattati congiuntamente.
Va premesso anzitutto che la censura mossa in merito al mancato inquadramento dell'opera commissionata al all'interno del contratto di appalto sottoscritto Per_1
tra la e la per la ristrutturazione dell'Hotel Pulitzer non può CP_1 CP_3
trovare accoglimento, stante l'assenza di elementi probatori attestanti la continuazione del precedente contratto. L'appellante, a sostegno della propria tesi, richiama quanto dichiarato da (amministratore della ) a Controparte_6 CP_3
sommarie informazioni, che spiega la mancanza di un contratto di appalto con l'Hotel
Pulitzer per i lavori di insonorizzazione, “in quanto si trattava di un adeguamento delle opere effettuate precedentemente” (all. 20 fascicolo di I° grado dell'appellante): nessun altro atto o prova è stata fornita sul punto né indicata nelle istanze istruttorie formulate nella memoria 183 comma 6, nr. 2). Si evidenzia innanzitutto, che le dichiarazioni rese dal non assurgono a piena prova poiché il rapporto di polizia CP_6
fa piena prova, fino a querela di falso, solo in merito ai fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 20025 del
06/10/2016), pertanto esse devono essere valutate alla luce delle altre prove acquisite al giudizio. Come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche"
(tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente
Pagina 7 possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto)” (Cass. civ., Ord. 2947 del
01/02/2023). Nel caso di specie dagli atti di causa emerge chiaramente che i lavori di ristrutturazione dell'Hotel Pulitzer, per il quale era stato stipulato contratto di appalto
(immobile sito in Roma, Viale Marconi 905-907 angolo Via Gibilmanna), si sono conclusi nel gennaio 2008, come da comunicazioni di fine lavori depositata presso il
Comune di Roma in data 15.01.2008 (all. nr. 1 fascicolo di primo grado di parte appellata) ed emerge altresì che alcun intervento di insonorizzazione sulla parte esterna del locale tecnico era in origine previsto. Difatti dalla comunicazione inviata in data 04.08.2008 dalla , tra le altre, alla si evince che la stessa CP_3 CP_1
è intervenuta solo a seguito della segnalazione dell'Arpa evidenziando come all'epoca dei lavori di ristrutturazione le misurazioni acustiche eseguite rientravano nei valori entro la norma (all. nr. 2 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Ritiene dunque la Corte che l'intervento di insonorizzazione non possa rientrare nel precedente contratto di appalto e dunque nell'ambito dell'art. 90, commi 3 e 4 Dlgs.
81/2008, pertanto non vi è per il committente l'obbligo di nominare né un coordinatore per la progettazione né un coordinatore per l'esecuzione dei lavori: condivisibile, dunque, la conclusione a cui è giunto il giudice di prime cure sul punto.
Tanto premesso, posto che oggetto del giudizio è la asserita responsabilità del committente originario e non del subappaltatore, rileva la Corte che i motivi di appello sul punto risultano infondati, per un duplice ordine di ragioni:
1) nel caso in esame, l'infortunio è stato subito dallo stesso titolare della ditta appaltatrice dei lavori, il quale pertanto non può invocare la responsabilità del
Pagina 8 committente o subappaltante per la scelta (comunque, non provata) di una ditta non adeguata, circostanza di cui egli stesso – titolare di questa ditta - doveva nel caso ed evidentemente essere a conoscenza, al fine di rifiutare l'incarico,
2) il tribunale ha correttamente escluso la responsabilità del(l'originario) committente, in ragione del principio di non ingerenza: anche la più recente giurisprudenza infatti ha statuito (cfr. Cass. Ordinanza n. 9178 del 03/04/2023), peraltro al riguardo del (diretto) committente, che “In tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 494 del 1996, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della relativa condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”.
Nel caso di specie, premesso che non è stato prodotto alcun contratto quanto ad eventuali accordi su specifiche forme di intervento dell'originario committente nella esecuzione dei lavori, premesso altresì che gli ispettori del lavoro nulla hanno ravvisato quanto alla eventuale violazione di normativa antinfortunistica o di altro genere (infondato pertanto dovendosi ritenere l'appello sotto tali profili), nessuna evidenza dell'eventuale “immediata percepibilità del pericolo” – peraltro da parte dell'originario committente – può essere ravvisata ai fini della dedotta responsabilità.
Tenuto conto, pertanto, che non sono state ravvisate dagli ispettori, come detto, violazioni di legge sul cantiere, non risultando applicata alcuna sanzione, e tenuto
Pagina 9 conto che non può esigersi “un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori” dell'appaltante e/o del subappaltante, le modalità improvvise e repentine dell'infortunio, ascrivibile ad una manovra errata nella esecuzione del lavoro, non appare apprezzabile la dedotta responsabilità del committente.
E' opportuno rilevare che neppure in sede penale sono state rilevate colpe e omissioni ascrivibili al committente, atteso che il procedimento sui fatti in oggetto è stato archiviato con provvedimento in data 24 novembre 2008, in cui il GIP ha ritenuto “il fatto privo di rilievo penale in quanto il fatto è da ricondurre a cause accidentali ed impreviste (gli ispettori del lavoro intervenuti non hanno rilevato alcuna violazione di norme antinfortunistiche)”.
L'appello pertanto deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, calcolate in misura inferiore ai valori medi tenuto conto della non complessità della causa in fatto ed in diritto e tenuto conto dello scaglione di valore indeterminabile (Ord.
10984/2021) con esclusione per il presente grado di appello della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si
è tenuta affatto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
; Parte_4
2) Condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della CP_1
che liquida in euro 4.200,00, oltre accessori di legge, e spese generali nella
[...]
misura del 15%;
Pagina 10 3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr. 115 del 30.05.2002.
Roma, 8 maggio 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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