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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/12/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 269/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 269/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Pasquale Catalano;
appellante
e
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. FO RI;
appellata
e
(già Controparte_2
(C.F.: Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Franco Mazza;
appellata
1 e
(P.I. ), in Controparte_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
BI Spanò; appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7/2019 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 05.01.2019, avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità medica
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, ritenere fondate le motivazioni esposte con il presente gravame e per l'effetto, previa rinnovazione della CTU ed esame delle risultanze della prova orale, annullare e riformare la sentenza impugnata, con conseguente condanna della convenuta appellata al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio di primo grado, oltre CPA e IVA come per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di appello, nonché in caso di accoglimento del giudizio di primo grado”.
Per l' “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, In Parte_2 via principale: 1) rigettare, per tutti i motivi esposti, l'appello promosso dal sig.
in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Parte_1 confermare, la sentenza n° 7/2019 emessa dal Tribunale di Castrovillari, non sussistendo alcuna responsabilità sia dell'Ente convenuto, sia dei sanitari di
GL appartenenti all' ; 2) disattesa e reietta ogni contraria Parte_2 istanza eccezione e difesa, rigettare le domande di tutte le parti processuali nei confronti dell'odierna convenuta, non sussistendo alcuna responsabilità sia CP_ Part dell' convenuto, sia dei sanitari di GL appartenenti all' . Parte_2
In via subordinata: a) nell'ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dall'odierno appellante, dichiarare tenuta l'
[...]
in persona del Direttore Controparte_6
Generale e legale rappresentante p.t. a tenere indenne l' da Parte_2 quanto quest'ultima fosse denegatamente tenuta a pagare in favore di parte attrice
e, conseguentemente, condannare l' Controparte_7
[..
[...] in persona del Direttore Generale e legale
[...] rappresentante p.t. al pagamento di tutte quelle somme siano accertate come dovute in corso di causa, ovvero all'esito della stessa, e quindi liquidate in favore dell'odierno appellante;
b) In via subordinata e di regresso, nell'ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dall'odierno attore, limitare la prestazione risarcitoria denegatamente dovuta dall' in favore di parte del sig. Parte_2
e, conseguentemente, condannare, in via di regresso, l' Parte_1 [...]
in Controparte_6 persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. a rimborsare all'
[...]
in persona del Direttore Controparte_8 generale, legale rappresentante p.t. tutte le somme che quest'ultima fosse eventualmente condannata a corrispondere in eccedenza rispetto all'apporto causale, a quest'ultima ascrivibile, nella determinazione dell'evento dannoso per cui è causa;
c) Ancora in via subordinata, qualora venisse riconosciuta una responsabilità dei sanitari coinvolti nella questione in oggetto, dichiarare in tutti i casi obbligata al risarcimento di tutti i danni il terzo “ Controparte_9
in pers. Leg rappr. P.T., con sede in Torino (TO), alla Via Corte di Appello n.
[...]
Part 11, giusta polizza stipulata con l'ex 3 di Rossano, ora accorpata all Parte_2
; Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da
[...] distrarre ex art. 93 c.p.c. solo per il giudizio di secondo grado”.
Per l' : “Voglia l'Ill.ma Corte di Controparte_10
Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta così provvedere
In via preliminare Accertare e dichiarare la inammissibilità , improponibilità o come meglio vorrà la Corte, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dell'appello proposto dal nei confronti degli odierni appellati convenuti;
accertare e Parte_1 dichiarare, altresì, la inammissibilità, improponibilità' o come meglio vorrà la
Corte, dell'appello proposto dal , stante la sua carenza di Parte_1 interesse ad agire ed impugnare, che si chiede di accertare e dichiarare, richiamati gli argomenti dedotti in comparsa, con riguardo all'effetto devolutivo dell'appello.
In via principale, nel merito respingersi integralmente l'appello proposto dal
avverso la sentenza n. 7/2019 emessa dal Tribunale di Parte_1
Castrovillari, ex Tribunale di Rossano, con riferimento ai motivi e alle conclusioni come rassegnate, perché' infondate, non provate, afflitte dalla carenza di interesse ad agire, richiamate le ragioni già esposte e per l'effetto, confermarsi integralmente
3 la sentenza di primo grado, in ogni sua parte. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta riforma della sentenza, anche solo in via parziale, si richiamano le conclusioni così come rassegnate in primo grado, all'udienza del 21 maggio 2018, che si trascrivono per comodità: “In via principale di merito
Respingere la domanda attorea formulata nei confronti della Controparte_6
– oggi – in quanto infondata, in Controparte_10 fatto e in diritto, non dimostrata e comunque viziata per eccesso ed ingiustificatamente afflittiva. In via eventualmente subordinata Nella denegatissima, ma comunque non creduta ipotesi di accertata responsabilità della convenuta
per fatto e colpa eventualmente scrivibili ai Sanitari in servizio presso CP_6
l' di , dichiarare la convenuta tenuta al risarcimento dei CP_6 CP_6 danni subiti dal Sig. , limitatamente alle sole conseguenze pregiudizievoli Parte_1 direttamente ed immediatamente riconducibili – sotto il profilo eziologico – all'operato dei Sanitari in servizio presso la detta struttura sanitaria reggiana. In via subordinata e di garanzia Nell'ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dall'odierno attore, dichiarare tenuta l' Controparte_8 in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne la
[...]
da quanto questa ultima fosse denegatamente Parte_4 tenuta a pagare in favore di parte attrice e, conseguentemente, condannare l' Pt_2 al pagamento di tutte quelle somme che siano accertate come dovute in corso di causa, ovvero all'esito della stessa, e quindi liquidate in favore dell'attore. In via ulteriormente subordinata e di regresso Nell'ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dall'odierno attore, limitare la prestazione risarcitoria denegatamente dovuta dalla in favore di parte attrice e, Parte_4 conseguentemente, condannare in via di regresso l' a rimborsare alla Pt_2 [...]
tutte le somme che questa ultima fosse eventualmente Parte_4 condannata a corrispondere in eccedenza rispetto all'effettivo apporto causale, a questa ultima ascrivibile, nella determinazione dell'evento dannoso per cui e' causa.
In ogni caso Con vittoria delle spese e dei compensi di lite” In via istruttoria Si oppone, per scrupolo di difesa, la richiesta di rinnovazione della c.t.u. medico legale, per i motivi già agli atti. Si oppone, altresì, la ammissione dei mezzi istruttori come richiesti dall'appellante nelle note scritte in data 12.10.2020 perché' Pt_5 domanda oltremodo tardiva e quindi inammissibile. Si evidenzia il mancato adempimento all'ordine di esibizione da parte del , all'ordinanza del Parte_1
4 22.07.2011 a firma del Giudice Dott. A. Zizzari. In ogni caso Con vittoria delle spese
e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Per la “Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, CP_4 previa declaratoria del passaggio in giudicato dei capi della sentenza non espressamente impugnati: - in via preliminare 1. dichiarare inammissibile ed improcedibile l'impugnazione, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc, costituendo la mera riproposizione delle questioni e delle richieste già formulate nel giudizio di primo grado;
2. nel rapporto assicurato-assicuratore, ritenuto che l'
[...]
ha riproposto la domanda di garanzia: a) Controparte_1 dichiarare la prescrizione del diritto dell'assicurata, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, c.c.; b) gradatamente, dichiarare l'inoperatività della garanzia, ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- nel merito 3. in via principale, previa conferma della sentenza impugnata, rigettare, integralmente,
l'appello proposto da perché del tutto infondato, in fatto e in Parte_1 diritto, non provato ed ai limiti della temerarietà;
4. in via gradata, in caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'impugnazione, liquidare il danno nella giusta, reale e provata misura e, sempre che la do-manda di garanzia venga ammessa e la polizza venga ritenuta valida ed operante, dichiarare e contenere il diritto alla manleva nei limiti contrattuali, nessuno escluso (massimale, quota di rischio, esclusioni);
5. sempre col favore delle spese e delle competenze di entrambi
i gradi di giudizio, da porsi a carico di chi di ragione. In via istruttoria, la Società appellata si oppone, fermamente, alla richiesta di rinnovo dell'elaborato peritale, a firma del Dott. e del Prof.
ritenuto che
Persona_1 Persona_2
l'istanza non è supportata da valide argomentazioni di carattere tecnico-scientifico, tali da mettere in discussione le fondate conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio peritale. Nella impensata ipotesi in cui fosse disposto il rinnovo della Consulenza, si chiede che la scelta del perito cada su un esperto in Ortopedia e che le parti siano autorizzate alla nomina di propri consulenti da indicarsi nel termine assegnando”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. citava in giudizio l' Parte_1 Controparte_1 nonché l' di
[...] Controparte_3 CP_6
esponendo che, a seguito di un infortunio sul lavoro, verificatosi in data
[...]
10.02.2003, veniva prima trasportato presso il P.O. di per intervento CP_6
5 e ingessatura della caviglia e successivamente in data 17.03.2003 veniva ricoverato presso il P.O. di GL LA;
che i sanitari, sia di che di CP_6
GL LA, non si erano accorti di una pregressa infezione alla caviglia, a causa della quale l'attore “aveva subito una necrosi alla struttura ossea della caviglia con gravi problemi di natura motoria e funzionale”; che i sanitari di
GL LA, inoltre, lo avevano sottoposto ad intervento per la rimozione dei mezzi di sintesi (viti) e avevano incontrato delle difficoltà anche perché sprovvisti (a giudizio dell'attore) di idonei e adeguati mezzi, cagionando altresì la lesione/rottura del menisco e crociato anteriore del ginocchio destro. Evidenziava, quindi, la responsabilità dei sanitari e delle strutture sanitarie pubbliche nella causazione dell'evento e chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si costituivano gli enti convenuti, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, l' sollevava eccezione di incompetenza Parte_2 territoriale, atteso che ai sensi dell'art. 19 c.p.c. competente è il giudice del luogo ove ha sede la persona giuridica, mentre, nel caso di specie, le parti convenute avevano sede fuori dal circondario del Tribunale adito;
chiedeva, in ogni caso, la chiamata in garanzia della Compagnia assicurativa con la quale era assicurata per essere manlevata degli eventuali danni da risarcire in favore dell'attore in caso di accertata responsabilità sanitaria.
Si costituiva la Compagnia terza chiamata sollevando eccezioni preliminari relative alla sussistenza della copertura assicurativa e, comunque, nel merito associandosi alla difesa delle parti convenute in punto di assenza di qualsivoglia responsabilità sanitaria.
Istruita la causa mediante prove orali e c.t.u. medico-legale, con sentenza n. 7/19 il Tribunale rigettava la domanda principale, dichiarava assorbita la domanda di garanzia e compensava le spese di lite.
Il giudice di prime cure, preliminarmente, dichiarava inammissibile, perché formulata in modo incompleto, l'eccezione di incompetenza territoriale.
Nel merito escludeva, sulla scorta delle risultanze della CTU medico-legale
(espletata dai dott.ri medico legale, e Persona_1 Persona_2 ortopedico) e della documentazione in atti, la responsabilità degli enti convenuti.
Osservava che in base alla predetta consulenza era stata accertata: “1) l'adeguatezza del trattamento chirurgico optato dai dirigenti medici di (si veda in CP_6
6 particolare pag. 9 della relazione, in replica alle note alla bozza di ctu); 2) la competenza tecnica dei sanitari in relazione alla tipologia di intervento eseguito, che hanno utilizzato le giuste metodiche descritte in letteratura per la tipologia del danno subito;
3) la ascrivibilità del danno al ginocchio destro alla vis traumatica che ha determinato “una frattura del condilo femorale con conseguente avulsione del legamento crociato anteriore all'inserzione prossimale per trauma diretto”, ma non alla rimozione dei mezzi di sintesi operata dai sanitari di GL LA” (pag.
3 della sentenza).
Riteneva, quindi, sulla base delle predette considerazioni, non provata la responsabilità dei convenuti, “atteso che i danni subiti dall'attore (“esiti di una frattura lussazione esposta della tibiotarsica destra e frattura del condilo femorale mediale”) rientrano nelle possibili complicanze del sinistro (si veda quanto affermato dal ctu in ordine alla osteomielite cronica “che è al momento in fase di quiescenza con risoluzione”, in particolare in replica alle osservazioni del consulente tecnico di parte: “…dallo studio della documentazione agli atti non vi è alcun dato documentale di infezione (esami di laboratorio nella norma) né vi è alcun cenno ad intolleranza al gesso o problemi alla ferita;
la rimozione dei punti di sutura è avvenuta nei tempi stabiliti senza segni di deiscenza o ricorso a coperture plastiche
o terapia iperbarica come avviene nelle infezioni cutanee. Inoltre il gesso veniva confezionato da parte dei sanitari di dopo sette giorni dall'intervento CP_6 chirurgico dopo controllo della situazione cutanea”) non riconducibili ad una malpratice sanitaria” (pag.
3-4 della sentenza).
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione Parte_1 notificata il 04.02.2019, denunciando: 1) illegittimità della pronuncia per avere il
Tribunale fondato la propria decisione, unicamente, sulle conclusioni alle quali era pervenuto il Collegio peritale, composto dal Dott. e dal Prof. Persona_1
disattendendo, senza addurre valide motivazioni, le Persona_2 osservazioni critiche alla CTU, formulate dal proprio CTP, Dott. , Persona_3 il quale aveva ravvisato la malpractice dei sanitari nel fatto che l'intervento sull'arto infetto avrebbe dovuto essere eseguito in differita e cioè quando i tessuti fossero guariti e non invece in urgenza, chiudendo nella ferita i materiali al momento della frattura indicati dagli stessi c.t.u.; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere valutato compiutamente l'intero quadro probatorio, ovvero la documentazione versata in atti e le dichiarazioni testimoniali grazie alle quali il aveva Parte_1
7 dimostrato che i danni da lui subiti erano stati conseguenza diretta ed immediata della condotta negligente posta in essere dai sanitari delle Aziende ospedaliere convenute i quali avevano omesso di eseguire la pulizia e la disinfezione della ferita. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, ritenere fondate le motivazioni esposte con il presente gravame e per l'effetto,previa rinnovazione della CTU ed esame delle risultanze della prova orale, annullare riformare la sentenza impugnata, con conseguente condanna della convenuta appellata al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio di primo grado, oltre CPA e IVA come per legge.
Con vittoria di spese, competenze edonorari del presente giudizio di appello, nonché in caso di accoglimento del giudizio di primo grado”.
Si costituiva con comparsa depositata in data 20.06.2019 l' Controparte_6
che eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai
[...] sensi dell'art. 348 bis c.p.c. nonché per carenza di interesse ad agire non avendo l'appellante nelle conclusioni chiesto la condanna al risarcimento dei danni bensì unicamente la condanna alle spese di lite;
nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
In data 31.07.2019 si costituiva anche l' che eccepiva in via Parte_2 preliminare il difetto di integrità del contradditorio non essendo stata citata in giudizio la e nel merito chiedeva il rigetto Controparte_9 dell'appello.
Con ordinanza dell'08.10.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.09.2019, la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che si costituiva in data 31.03.2020 eccependo, in via CP_4 preliminare, l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del gravame, ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c.; nel merito ribadiva le difese spiegate in primo grado.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con ordinanza del 30.03.2022 la Corte rigettava la richiesta di rinnovo della c.t.u. formulata dall'appellante e fissava l'udienza dell'11.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
8 Con provvedimento del 02.09.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 09.12.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto,
l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni del reclamante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico- giuridico delle prime, in riferimento alle quali non sembra che possa affermarsi ictu oculi l'insussistenza di una "ragionevole probabilità di accoglimento". Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
2.2. Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (come inserito dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in L.
7 agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di "non ragionevole probabilità" di accoglimento dell'appello.
§ 3. Le valutazioni della Corte
9 3.1. L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita Parte_1 accoglimento per le seguenti ragioni.
Nell'esaminare congiuntamente i motivi di gravame - in quanto strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale relativo al recepimento, in maniera acritica (secondo l'appellante), da parte del Tribunale di Castrovillari, delle valutazioni dei c.t.u. - va premesso quanto segue.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale "Il Giudice di merito, quando fa proprie le conclusioni del CTU, che nella relazione ha tenuto conto dei rilievi dei consulenti tecnici di parte, replicando ad essi, esaurisce il proprio obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con le conclusioni tratte, senza che possa configurarsi alcun vizio di motivazione" (Cass. 4356/2024, Cass., 33742/2022, Cass. 1815/2015 e, da ultimo, Cass. Cass. 9273/2025).
Ciò è avvenuto nel caso di specie, essendosi il primo giudice riportato - trattandosi di questioni di natura prevalentemente tecnica- agli approfonditi accertamenti e alle condivisibili valutazioni dei consulenti d'ufficio nominati i quali, nel riscontrare le deduzioni del consulente di parte dott. , hanno compiutamente risposto a Per_3 tutte le osservazioni reiterate dall'appellante nel presente giudizio di appello (cfr. pag.
9 e 10 della relazione), che devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni dei c.t.u, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione.
In particolari gli ausiliari nominati in primo grado hanno accertato che la contaminazione batterica dell'osso è avvenuta durante il trauma e che gli esami di laboratorio non contenevano tracce di infezione. Ed ancora che il danno al ginocchio
è da ascrivere alla vis traumatica e non alla rimozione dei mezzi di sintesi operata dai sanitari di GL LA.
Né d'altra parte l'attore appellante si è preoccupato di individuare i singoli passaggi dell'elaborato peritale ritenuti erronei e di specificare le ragioni della critica, evidenziando se attengono a carenze o deficienze tecniche, nell'espletamento delle indagini, ovvero consistono in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o ancora nella omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta risposta ai quesiti. L'appellante si è limitato a
10 richiamare le osservazioni del proprio consulente di parte alle quali, come sopra precisato, i c.t.u. hanno dettagliatamente risposto.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata anche con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, in mancanza di appello incidentale sul punto.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il rigetto dell'impugnazione impone alla parte appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e Controparte_10 Controparte_11
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 7/2019,
[...] pubblicata il 05.01.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna, in €3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi, quanto alla quota di spettanza dell' in favore dell'avv. Parte_2
FO RI, dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
11 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 269/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Pasquale Catalano;
appellante
e
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. FO RI;
appellata
e
(già Controparte_2
(C.F.: Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Franco Mazza;
appellata
1 e
(P.I. ), in Controparte_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
BI Spanò; appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7/2019 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 05.01.2019, avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità medica
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, ritenere fondate le motivazioni esposte con il presente gravame e per l'effetto, previa rinnovazione della CTU ed esame delle risultanze della prova orale, annullare e riformare la sentenza impugnata, con conseguente condanna della convenuta appellata al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio di primo grado, oltre CPA e IVA come per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di appello, nonché in caso di accoglimento del giudizio di primo grado”.
Per l' “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, In Parte_2 via principale: 1) rigettare, per tutti i motivi esposti, l'appello promosso dal sig.
in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Parte_1 confermare, la sentenza n° 7/2019 emessa dal Tribunale di Castrovillari, non sussistendo alcuna responsabilità sia dell'Ente convenuto, sia dei sanitari di
GL appartenenti all' ; 2) disattesa e reietta ogni contraria Parte_2 istanza eccezione e difesa, rigettare le domande di tutte le parti processuali nei confronti dell'odierna convenuta, non sussistendo alcuna responsabilità sia CP_ Part dell' convenuto, sia dei sanitari di GL appartenenti all' . Parte_2
In via subordinata: a) nell'ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dall'odierno appellante, dichiarare tenuta l'
[...]
in persona del Direttore Controparte_6
Generale e legale rappresentante p.t. a tenere indenne l' da Parte_2 quanto quest'ultima fosse denegatamente tenuta a pagare in favore di parte attrice
e, conseguentemente, condannare l' Controparte_7
[..
[...] in persona del Direttore Generale e legale
[...] rappresentante p.t. al pagamento di tutte quelle somme siano accertate come dovute in corso di causa, ovvero all'esito della stessa, e quindi liquidate in favore dell'odierno appellante;
b) In via subordinata e di regresso, nell'ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dall'odierno attore, limitare la prestazione risarcitoria denegatamente dovuta dall' in favore di parte del sig. Parte_2
e, conseguentemente, condannare, in via di regresso, l' Parte_1 [...]
in Controparte_6 persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. a rimborsare all'
[...]
in persona del Direttore Controparte_8 generale, legale rappresentante p.t. tutte le somme che quest'ultima fosse eventualmente condannata a corrispondere in eccedenza rispetto all'apporto causale, a quest'ultima ascrivibile, nella determinazione dell'evento dannoso per cui è causa;
c) Ancora in via subordinata, qualora venisse riconosciuta una responsabilità dei sanitari coinvolti nella questione in oggetto, dichiarare in tutti i casi obbligata al risarcimento di tutti i danni il terzo “ Controparte_9
in pers. Leg rappr. P.T., con sede in Torino (TO), alla Via Corte di Appello n.
[...]
Part 11, giusta polizza stipulata con l'ex 3 di Rossano, ora accorpata all Parte_2
; Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da
[...] distrarre ex art. 93 c.p.c. solo per il giudizio di secondo grado”.
Per l' : “Voglia l'Ill.ma Corte di Controparte_10
Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta così provvedere
In via preliminare Accertare e dichiarare la inammissibilità , improponibilità o come meglio vorrà la Corte, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dell'appello proposto dal nei confronti degli odierni appellati convenuti;
accertare e Parte_1 dichiarare, altresì, la inammissibilità, improponibilità' o come meglio vorrà la
Corte, dell'appello proposto dal , stante la sua carenza di Parte_1 interesse ad agire ed impugnare, che si chiede di accertare e dichiarare, richiamati gli argomenti dedotti in comparsa, con riguardo all'effetto devolutivo dell'appello.
In via principale, nel merito respingersi integralmente l'appello proposto dal
avverso la sentenza n. 7/2019 emessa dal Tribunale di Parte_1
Castrovillari, ex Tribunale di Rossano, con riferimento ai motivi e alle conclusioni come rassegnate, perché' infondate, non provate, afflitte dalla carenza di interesse ad agire, richiamate le ragioni già esposte e per l'effetto, confermarsi integralmente
3 la sentenza di primo grado, in ogni sua parte. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta riforma della sentenza, anche solo in via parziale, si richiamano le conclusioni così come rassegnate in primo grado, all'udienza del 21 maggio 2018, che si trascrivono per comodità: “In via principale di merito
Respingere la domanda attorea formulata nei confronti della Controparte_6
– oggi – in quanto infondata, in Controparte_10 fatto e in diritto, non dimostrata e comunque viziata per eccesso ed ingiustificatamente afflittiva. In via eventualmente subordinata Nella denegatissima, ma comunque non creduta ipotesi di accertata responsabilità della convenuta
per fatto e colpa eventualmente scrivibili ai Sanitari in servizio presso CP_6
l' di , dichiarare la convenuta tenuta al risarcimento dei CP_6 CP_6 danni subiti dal Sig. , limitatamente alle sole conseguenze pregiudizievoli Parte_1 direttamente ed immediatamente riconducibili – sotto il profilo eziologico – all'operato dei Sanitari in servizio presso la detta struttura sanitaria reggiana. In via subordinata e di garanzia Nell'ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dall'odierno attore, dichiarare tenuta l' Controparte_8 in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne la
[...]
da quanto questa ultima fosse denegatamente Parte_4 tenuta a pagare in favore di parte attrice e, conseguentemente, condannare l' Pt_2 al pagamento di tutte quelle somme che siano accertate come dovute in corso di causa, ovvero all'esito della stessa, e quindi liquidate in favore dell'attore. In via ulteriormente subordinata e di regresso Nell'ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dall'odierno attore, limitare la prestazione risarcitoria denegatamente dovuta dalla in favore di parte attrice e, Parte_4 conseguentemente, condannare in via di regresso l' a rimborsare alla Pt_2 [...]
tutte le somme che questa ultima fosse eventualmente Parte_4 condannata a corrispondere in eccedenza rispetto all'effettivo apporto causale, a questa ultima ascrivibile, nella determinazione dell'evento dannoso per cui e' causa.
In ogni caso Con vittoria delle spese e dei compensi di lite” In via istruttoria Si oppone, per scrupolo di difesa, la richiesta di rinnovazione della c.t.u. medico legale, per i motivi già agli atti. Si oppone, altresì, la ammissione dei mezzi istruttori come richiesti dall'appellante nelle note scritte in data 12.10.2020 perché' Pt_5 domanda oltremodo tardiva e quindi inammissibile. Si evidenzia il mancato adempimento all'ordine di esibizione da parte del , all'ordinanza del Parte_1
4 22.07.2011 a firma del Giudice Dott. A. Zizzari. In ogni caso Con vittoria delle spese
e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Per la “Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, CP_4 previa declaratoria del passaggio in giudicato dei capi della sentenza non espressamente impugnati: - in via preliminare 1. dichiarare inammissibile ed improcedibile l'impugnazione, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc, costituendo la mera riproposizione delle questioni e delle richieste già formulate nel giudizio di primo grado;
2. nel rapporto assicurato-assicuratore, ritenuto che l'
[...]
ha riproposto la domanda di garanzia: a) Controparte_1 dichiarare la prescrizione del diritto dell'assicurata, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, c.c.; b) gradatamente, dichiarare l'inoperatività della garanzia, ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- nel merito 3. in via principale, previa conferma della sentenza impugnata, rigettare, integralmente,
l'appello proposto da perché del tutto infondato, in fatto e in Parte_1 diritto, non provato ed ai limiti della temerarietà;
4. in via gradata, in caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'impugnazione, liquidare il danno nella giusta, reale e provata misura e, sempre che la do-manda di garanzia venga ammessa e la polizza venga ritenuta valida ed operante, dichiarare e contenere il diritto alla manleva nei limiti contrattuali, nessuno escluso (massimale, quota di rischio, esclusioni);
5. sempre col favore delle spese e delle competenze di entrambi
i gradi di giudizio, da porsi a carico di chi di ragione. In via istruttoria, la Società appellata si oppone, fermamente, alla richiesta di rinnovo dell'elaborato peritale, a firma del Dott. e del Prof.
ritenuto che
Persona_1 Persona_2
l'istanza non è supportata da valide argomentazioni di carattere tecnico-scientifico, tali da mettere in discussione le fondate conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio peritale. Nella impensata ipotesi in cui fosse disposto il rinnovo della Consulenza, si chiede che la scelta del perito cada su un esperto in Ortopedia e che le parti siano autorizzate alla nomina di propri consulenti da indicarsi nel termine assegnando”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. citava in giudizio l' Parte_1 Controparte_1 nonché l' di
[...] Controparte_3 CP_6
esponendo che, a seguito di un infortunio sul lavoro, verificatosi in data
[...]
10.02.2003, veniva prima trasportato presso il P.O. di per intervento CP_6
5 e ingessatura della caviglia e successivamente in data 17.03.2003 veniva ricoverato presso il P.O. di GL LA;
che i sanitari, sia di che di CP_6
GL LA, non si erano accorti di una pregressa infezione alla caviglia, a causa della quale l'attore “aveva subito una necrosi alla struttura ossea della caviglia con gravi problemi di natura motoria e funzionale”; che i sanitari di
GL LA, inoltre, lo avevano sottoposto ad intervento per la rimozione dei mezzi di sintesi (viti) e avevano incontrato delle difficoltà anche perché sprovvisti (a giudizio dell'attore) di idonei e adeguati mezzi, cagionando altresì la lesione/rottura del menisco e crociato anteriore del ginocchio destro. Evidenziava, quindi, la responsabilità dei sanitari e delle strutture sanitarie pubbliche nella causazione dell'evento e chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si costituivano gli enti convenuti, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, l' sollevava eccezione di incompetenza Parte_2 territoriale, atteso che ai sensi dell'art. 19 c.p.c. competente è il giudice del luogo ove ha sede la persona giuridica, mentre, nel caso di specie, le parti convenute avevano sede fuori dal circondario del Tribunale adito;
chiedeva, in ogni caso, la chiamata in garanzia della Compagnia assicurativa con la quale era assicurata per essere manlevata degli eventuali danni da risarcire in favore dell'attore in caso di accertata responsabilità sanitaria.
Si costituiva la Compagnia terza chiamata sollevando eccezioni preliminari relative alla sussistenza della copertura assicurativa e, comunque, nel merito associandosi alla difesa delle parti convenute in punto di assenza di qualsivoglia responsabilità sanitaria.
Istruita la causa mediante prove orali e c.t.u. medico-legale, con sentenza n. 7/19 il Tribunale rigettava la domanda principale, dichiarava assorbita la domanda di garanzia e compensava le spese di lite.
Il giudice di prime cure, preliminarmente, dichiarava inammissibile, perché formulata in modo incompleto, l'eccezione di incompetenza territoriale.
Nel merito escludeva, sulla scorta delle risultanze della CTU medico-legale
(espletata dai dott.ri medico legale, e Persona_1 Persona_2 ortopedico) e della documentazione in atti, la responsabilità degli enti convenuti.
Osservava che in base alla predetta consulenza era stata accertata: “1) l'adeguatezza del trattamento chirurgico optato dai dirigenti medici di (si veda in CP_6
6 particolare pag. 9 della relazione, in replica alle note alla bozza di ctu); 2) la competenza tecnica dei sanitari in relazione alla tipologia di intervento eseguito, che hanno utilizzato le giuste metodiche descritte in letteratura per la tipologia del danno subito;
3) la ascrivibilità del danno al ginocchio destro alla vis traumatica che ha determinato “una frattura del condilo femorale con conseguente avulsione del legamento crociato anteriore all'inserzione prossimale per trauma diretto”, ma non alla rimozione dei mezzi di sintesi operata dai sanitari di GL LA” (pag.
3 della sentenza).
Riteneva, quindi, sulla base delle predette considerazioni, non provata la responsabilità dei convenuti, “atteso che i danni subiti dall'attore (“esiti di una frattura lussazione esposta della tibiotarsica destra e frattura del condilo femorale mediale”) rientrano nelle possibili complicanze del sinistro (si veda quanto affermato dal ctu in ordine alla osteomielite cronica “che è al momento in fase di quiescenza con risoluzione”, in particolare in replica alle osservazioni del consulente tecnico di parte: “…dallo studio della documentazione agli atti non vi è alcun dato documentale di infezione (esami di laboratorio nella norma) né vi è alcun cenno ad intolleranza al gesso o problemi alla ferita;
la rimozione dei punti di sutura è avvenuta nei tempi stabiliti senza segni di deiscenza o ricorso a coperture plastiche
o terapia iperbarica come avviene nelle infezioni cutanee. Inoltre il gesso veniva confezionato da parte dei sanitari di dopo sette giorni dall'intervento CP_6 chirurgico dopo controllo della situazione cutanea”) non riconducibili ad una malpratice sanitaria” (pag.
3-4 della sentenza).
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione Parte_1 notificata il 04.02.2019, denunciando: 1) illegittimità della pronuncia per avere il
Tribunale fondato la propria decisione, unicamente, sulle conclusioni alle quali era pervenuto il Collegio peritale, composto dal Dott. e dal Prof. Persona_1
disattendendo, senza addurre valide motivazioni, le Persona_2 osservazioni critiche alla CTU, formulate dal proprio CTP, Dott. , Persona_3 il quale aveva ravvisato la malpractice dei sanitari nel fatto che l'intervento sull'arto infetto avrebbe dovuto essere eseguito in differita e cioè quando i tessuti fossero guariti e non invece in urgenza, chiudendo nella ferita i materiali al momento della frattura indicati dagli stessi c.t.u.; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere valutato compiutamente l'intero quadro probatorio, ovvero la documentazione versata in atti e le dichiarazioni testimoniali grazie alle quali il aveva Parte_1
7 dimostrato che i danni da lui subiti erano stati conseguenza diretta ed immediata della condotta negligente posta in essere dai sanitari delle Aziende ospedaliere convenute i quali avevano omesso di eseguire la pulizia e la disinfezione della ferita. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, ritenere fondate le motivazioni esposte con il presente gravame e per l'effetto,previa rinnovazione della CTU ed esame delle risultanze della prova orale, annullare riformare la sentenza impugnata, con conseguente condanna della convenuta appellata al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio di primo grado, oltre CPA e IVA come per legge.
Con vittoria di spese, competenze edonorari del presente giudizio di appello, nonché in caso di accoglimento del giudizio di primo grado”.
Si costituiva con comparsa depositata in data 20.06.2019 l' Controparte_6
che eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai
[...] sensi dell'art. 348 bis c.p.c. nonché per carenza di interesse ad agire non avendo l'appellante nelle conclusioni chiesto la condanna al risarcimento dei danni bensì unicamente la condanna alle spese di lite;
nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
In data 31.07.2019 si costituiva anche l' che eccepiva in via Parte_2 preliminare il difetto di integrità del contradditorio non essendo stata citata in giudizio la e nel merito chiedeva il rigetto Controparte_9 dell'appello.
Con ordinanza dell'08.10.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.09.2019, la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che si costituiva in data 31.03.2020 eccependo, in via CP_4 preliminare, l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del gravame, ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c.; nel merito ribadiva le difese spiegate in primo grado.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con ordinanza del 30.03.2022 la Corte rigettava la richiesta di rinnovo della c.t.u. formulata dall'appellante e fissava l'udienza dell'11.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
8 Con provvedimento del 02.09.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 09.12.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto,
l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni del reclamante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico- giuridico delle prime, in riferimento alle quali non sembra che possa affermarsi ictu oculi l'insussistenza di una "ragionevole probabilità di accoglimento". Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
2.2. Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (come inserito dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in L.
7 agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di "non ragionevole probabilità" di accoglimento dell'appello.
§ 3. Le valutazioni della Corte
9 3.1. L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita Parte_1 accoglimento per le seguenti ragioni.
Nell'esaminare congiuntamente i motivi di gravame - in quanto strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale relativo al recepimento, in maniera acritica (secondo l'appellante), da parte del Tribunale di Castrovillari, delle valutazioni dei c.t.u. - va premesso quanto segue.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale "Il Giudice di merito, quando fa proprie le conclusioni del CTU, che nella relazione ha tenuto conto dei rilievi dei consulenti tecnici di parte, replicando ad essi, esaurisce il proprio obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con le conclusioni tratte, senza che possa configurarsi alcun vizio di motivazione" (Cass. 4356/2024, Cass., 33742/2022, Cass. 1815/2015 e, da ultimo, Cass. Cass. 9273/2025).
Ciò è avvenuto nel caso di specie, essendosi il primo giudice riportato - trattandosi di questioni di natura prevalentemente tecnica- agli approfonditi accertamenti e alle condivisibili valutazioni dei consulenti d'ufficio nominati i quali, nel riscontrare le deduzioni del consulente di parte dott. , hanno compiutamente risposto a Per_3 tutte le osservazioni reiterate dall'appellante nel presente giudizio di appello (cfr. pag.
9 e 10 della relazione), che devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni dei c.t.u, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione.
In particolari gli ausiliari nominati in primo grado hanno accertato che la contaminazione batterica dell'osso è avvenuta durante il trauma e che gli esami di laboratorio non contenevano tracce di infezione. Ed ancora che il danno al ginocchio
è da ascrivere alla vis traumatica e non alla rimozione dei mezzi di sintesi operata dai sanitari di GL LA.
Né d'altra parte l'attore appellante si è preoccupato di individuare i singoli passaggi dell'elaborato peritale ritenuti erronei e di specificare le ragioni della critica, evidenziando se attengono a carenze o deficienze tecniche, nell'espletamento delle indagini, ovvero consistono in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o ancora nella omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta risposta ai quesiti. L'appellante si è limitato a
10 richiamare le osservazioni del proprio consulente di parte alle quali, come sopra precisato, i c.t.u. hanno dettagliatamente risposto.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata anche con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, in mancanza di appello incidentale sul punto.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il rigetto dell'impugnazione impone alla parte appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e Controparte_10 Controparte_11
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 7/2019,
[...] pubblicata il 05.01.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna, in €3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi, quanto alla quota di spettanza dell' in favore dell'avv. Parte_2
FO RI, dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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