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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/01/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'esito dell'udienza del 28.01.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5447/2022
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto Parte_1 mandato allegato al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Giuseppe Cundari e Marco
Ippolito Matano, presso cui elettivamente domicilia in Caserta al Viale delle Querce
n. 20
RICORRENTE
E
, Controparte_1
(C.F. ), in proprio e per conto del P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e dei propri
[...] funzionari, elettivamente domiciliato presso l Controparte_3
sito in Caserta alla Via Lubich n.6
[...]
RESISTENTI
OGGETTO: riconoscimento servizio preruolo ai fini giuridici ed economici - ricostruzione di carriera – scatti anzianità preruolo – differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 09.08.2022 parte ricorrente in epigrafe, esponeva: di essere stato assunto a tempo indeterminato in data 01.09.2011 alle dipendenze dell'amministrazione resistente, con profilo di collaboratore scolastico, attualmente in servizio presso la D.D. di San Nicola la Strada;
che, dopo l'immissione in ruolo, in occasione della ricostruzione della loro carriera, l'Amministrazione convenuta non aveva riconosciuto l'intera anzianità di servizio da esso maturata, nel periodo pre-ruolo, limitandosi a conteggiare gli anni di servizio successivi ai primi quattro, soltanto per due terzi;
che, infatti, con Decreto n. 1050 del
22.08.2013, il Dirigente Scolastico, a fronte di 10 anni, 9 mesi e 10 giorni
1 complessivamente maturati, gli riconosceva un'anzianità di servizio di soli anni 8, Mesi 6 e giorni 6, utili sia ai fini giuridici che economici alla data di assunzione in ruolo;
che, invece, i restanti anni 2, mesi 3 e giorni 4, venivano riconosciuti solo ai fini economici e ritenuti utilizzabili per la maturazione delle successive posizioni stipendiali solo al compimento dell'anzianità di anni 20; che in considerazione del riconoscimento solo parziale dell'anzianità di servizio maturata, veniva inquadrato nella posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 9 dal 01.09.2011, anziché essere inquadrato nella fascia stipendiale coincidente con anzianità di 3/8 dal
23/11/2003, nella fascia 9/15 dal 23/11/2009, nella fascia 15/21 dal 20/11/2015 e nella fascia 21/28 dal 18/11/2021 in considerazione dell'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato. Tanto premesso, deduceva la contrarietà al principio di non discriminazione tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente inapplicabilità del criterio di cui all'art. 485 TU scuola, applicato dall'amministrazione resistente ai fini della ricostruzione di servizio. Riteneva che l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto valutare integralmente il servizio pre-ruolo maturato, rivendicando le differenze retributive scaturenti da tale maggiore anzianità. Concludeva, quindi, chiedendo di: “1) Accertare e dichiarare che l'art. 569 D.Lgs. 297/1994 vada disatteso e disapplicato nella parte in cui prevede che gli anni di servizio pre ruolo prestati dal personale
ATA assunto con contratto a tempo indeterminato vengano riconosciuti solo parzialmente ai fini della progressione di carriera e della connessa progressione stipendiale;
2) Accertare e dichiarare che in applicazione dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato clausola 4, punto 1, allegato alla direttiva del Consiglio Europeo del 20/06/1999, 1999/70/CE e in parziale disapplicazione dell'art. 569 D.Lgs. 297/1994, al ricorrente doveva essere riconosciuto, ai fini giuridici ed economici l'intero servizio pre-ruolo fin dalla data di assunzione e, per l'effetto, 3) Disapplicare la normativa italiana di diritto interno;
4) Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto;
5) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera e, quindi, all'attribuzione in proprio favore delle classi stipendiali di anzianità maturate negli anni in ragione dell'integrale riconoscimento del servizio pre ruolo prestato;
6)
Ordinare all'Amministrazione resistente di riconoscere integralmente, sia ai fini economici che giuridici, il periodo di servizio pre ruolo prestato dal ricorrente nella scuola statale, con conseguente inserimento della stessa nelle fasce retributive maturate nel corso del tempo ed alla conseguente ricostruzione di carriera con adeguamento della retribuzione ed inclusione nella fascia stipendiale di anni 3/8 dal
23/11/2003, nella fascia 9/15 dal 23/11/2009, nella fascia 15/21 dal 20/11/2015 e nella fascia 21/28 dal 18/11/2021, a seguire;
7) Condannare il in persona CP_4 legale rapp.te p.t., a collocare il ricorrente nel livello stipendiale del CCNL Scuola corrispondente all'anzianità di servizio complessivamente maturata, fascia stipendiale di anni 3/8 dal 23/11/2003, nella fascia 9/15 dal 23/11/2009, nella fascia
15/21 dal 20/11/2015 e nella fascia 21/28 dal 18/11/2021, a seguire, ed a corrispondere in suo favore le differenze retributive nel frattempo maturate;
8)
Condannare il convenuto al pagamento delle differenze retributive, da CP_2 determinarsi sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima
2 assunzione a termine e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, per l'importo di
€ 25.359,43, come risulta dai conteggi analitici allegati e da considerarsi parte integrante del presente atto, nonché degli ulteriori importi che matureranno in pendenza di causa, da determinare assumendosi quali parametri di riferimento la retribuzione iniziale e gli importi delle fasce di anzianità previste dalle norme in materia e dal CCNL di Comparto di tempo in tempo vigenti, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, ex art. 22 comma 36 L. n. 724/1994, dalle singole scadenze al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario”. Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale della pretesa azionata dal ricorrente. Nel merito, deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse pretese, per la ritenuta conformità al diritto euro comunitario della norma di cui all'art. 485 TU scuola, in virtù della quale si era proceduto alla ricostruzione di servizio ed eccependo, in ogni caso, la prescrizione del credito alle differenze retributive, concludendo per il rigetto della domanda. Vinte le spese. Istruita documentalmente, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza, con la presente sentenza.
**********
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. E' incontestato tra le parti che non vi sia stato, da parte del a seguito di CP_2 richiesta di ricostruzione della carriera, il pieno riconoscimento del servizio prestato per-ruolo ai fini del computo dell'anzianità di servizio sia ai fini giuridici che economici. E' opportuno, al riguardo, prima di procedere all'analisi della recente interpretazione offerta sul tema dalla giurisprudenza di legittimità e comunitaria, ricostruire il reticolato normativo di riferimento. L'art. 569 del d.lvo 297/1994 intitolato “ Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” stabilisce al comma 1 che “ Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali
e' riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”. L'art. 570, intitolato “ Periodi di servizio utili al riconoscimento” stabilisce al comma 1 che “ Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento” L'art. 4 comma 3 l. 399/1988, intitolato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”, al comma 3 stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del
3 ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. L'applicazione di tali norme ha determinato una oggettiva disparità di trattamento nella valorizzazione dell'anzianità maturata dalla ricorrente mentre era dipendente a tempo determinato rispetto ai suoi colleghi che abbiano maturato analoga anzianità mentre erano già di ruolo.
Per questi ultimi, infatti, il C.C.N.L. prevede l'attribuzione di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio.
Il C.C.N.L 14 agosto 2011, in particolare, individua sei posizioni stipendiali corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità: 0/8, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due ( una prima di anzianità 0/2 ed una seconda 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale al compimento di 3 anni di servizio. L'art. 2 del C.C.N.L. 14 agosto 2011 ai commi 2 e 3 stabilisce tuttavia che “ il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiare il godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” e che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale 0-2 anni, conserva il diritto a percepire ad personam al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”. E' indubbio che il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei rapporti antecedenti all'immissione in ruolo sia determinante per gli effetti economici, e non solo giuridici, prodotti sull'inclusione in una fascia retributiva piuttosto che nell'altra. Come evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31150 del 28 novembre
2019, con argomentazioni, con argomentazioni non disattese dalla giudicante, la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ". Va precisato, infatti, che l'abbattimento nel riconoscimento dell'anzianità, come anzidetto, opera solo per i periodi eccedenti il triennio e, al contempo, al personale non docente della scuola non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
4 Questo meccanismo, per come concepito, è penalizzante per i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Tale reticolato normativo non è stato oggetto di censure in via diretta perché poteva ritenersi dotato di intrinseca ragionevolezza se interpretato e valutato in relazione ad un sistema di reclutamento, che la Suprema Corte ha analizzato con la sentenza n.
22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), il quale prevedeva, per il personale ATA della quarta qualifica funzionale, all'art. 554,
l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo.
In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica, così come rimarcato dalla sentenza n.31150/2019 che integralmente è richiamata in tale sede. Va comunque precisato che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11,
Valenza ed altri, punto 36 e più recentemente Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-
72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C-677/16, Montero
Mateos). Il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine ha costituito un tema centrale anche nella giurisprudenza interna che si è collocata nel medesimo solco interpretativo (cfr.
Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n.
20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n.
27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
Dalla copiosa giurisprudenza summenzionata, ai fini della presente decisione, rileva, quindi, che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e, a tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma
5 generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, 7.3.2013, causa C- Per_1
393/11, Bertazzi). Ne consegue, quindi, che la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia
4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa
C466/17, che non rileva nel caso di specie perché come evidenziato dalla S.C. Per_2 nella sentenza n. 31150/2019 “le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia".
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, le stesse, in concreto, non si configurano perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995). Esclusa, quindi, la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, considerato che “il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi” va verificato se, in sede di ricostruzione della carriera l'Amministrazione abbia considerato l'intero servizio effettivo prestato. Ebbene, nella specie, così come risulta dal decreto di ricostruzione in atti (decreto n.
1050 del 22.08.2013) la ricorrente ha formulato richiesta di riconoscimento di un'anzianità ai fini giuridici ed economici per il servizio non di ruolo prestato pari ad anni 10 mesi 9 e giorni 10 per i seguenti periodi: dal 10.11.2020 al 31.08.2001; dal
6 13.09.2001 al 20.12.2001; dal 22.12.2001 al 31.08.2002; dal 01.09.2002 al
31.08.2003; dal 01.09.2003; dal 01.09. 2004 al 31.08.2005; dal 01.09.2005 al 31.08.2006; dal 01.09.2006 al 31.08.2007; dal 01.09.2007 al 31.08.2008; dal
01.09.2008 al 31.08.2011. Il , in applicazione del summenzionato reticolato CP_2 normativo, ha riconosciuto per intero il primo triennio operando l'abbattimento per i due terzi e riconoscendo ai fini giuridici ed economici anni 8, Mesi 6 e giorni 6, con inquadramento nella posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 9 dal 01.09.2011, anziché essere inquadrato nella fascia stipendiale coincidente con anzianità di 3/8 dal 23/11/2003, nella fascia 9/15 dal 23/11/2009, nella fascia 15/21 dal 20/11/2015 e nella fascia 21/28 dal 18/11/2021.
Orbene, riconoscendo l'intero servizio prestato effettivamente, l'istante nel 2011, al momento della immissione in ruolo, doveva ottenere il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo pari ad anni 10 mesi 9 così come richiesto.
Tale diverso computo si riverbera anche sul trattamento della fascia stipendiale e, quindi, delle differenze retributive collegate e richieste nella presente sede. Partendo dalla premessa maggiore dell'applicazione del principio di non discriminazione e, quindi, dell'equiparazione piena ed effettiva tra personale assunto a tempo determinato ed assunto a tempo indeterminato va applicato anche al personale ATA, non ancora assunto a tempo indeterminato alla data del 01.09.2010, l'art. 2 del CCNL 04.08.2011 e, quindi, il personale che “abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, la norma innanzi citata, così come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
2924/2020), in ossequio al principio di non discriminazione, sebbene di fonte pattizia, debba essere disapplicata perché salvaguarda il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam” solo per il personale assunto a tempo indeterminato laddove, viceversa, debba operare per tutto il personale. Alla luce delle sopraesposte considerazioni va sicuramente riconosciuta l'anzianità ai fini giuridici ed economici anche ai fini della fascia stipendiale così come innanzi indicata dall'istante. Al riguardo, tuttavia, non può ignorarsi che parte resistente ha eccepito, ritualmente, la prescrizione quinquennale delle somme richieste conseguenti al riconoscimento della pretesa. E' indubbio che l'anzianità di servizio, cui il riconoscimento del servizio pre-ruolo tende, in quanto fatto giuridico è insuscettibile di prescrizione mentre non possono non esserlo gli scatti retributivi che da essa sono originati. Del resto la S.C. con argomentazioni non disattese dalla giudicante con ordinanza n. 2232 del 30.01.2020 ha ritenuto che “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.” Tali considerazioni applicabili nella
7 fattispecie de qua inducono la giudicante fermo l'inquadramento nella fascia stipendiale 3/8 dal 23/11/2003, 9/15 dal 23/11/2009, 15/21 dal 20/11/2015 e 21/28 dal 18/11/2021 il riconoscimento delle differenze retributive a partire dal 2018 non essendo stati versati in atti interruzioni della prescrizione ed essendo la notifica del ricorso il primo atto idoneo. Ne consegue, quindi, che i conteggi elaborati dalla parte ricorrente, non specificamente contestati dalla resistente ed elaborati sulla base delle tabelle contrattuali inducono la giudicante a ritenere che sussista il diritto a differenze retributive per la somma complessiva di euro 10033,76. Dal giorno di maturazione del diritto spettano ovviamente ai ricorrenti gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina
Ricchezza quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio pre-ruolo prestato in forza dei contratti a tempo determinato così come specificato in parte motiva;
b) dichiara la sussistenza del diritto al trattamento stipendiale che la parte ricorrente avrebbe percepito qualora fosse stata inquadrata a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto, e per l'effetto condanna il convenuto al CP_2 pagamento delle differenze retributive pari ad euro 10033,76 oltre interessi legali considerando un'anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione a termine e cumulando, tra loro, i diversi periodi lavorati;
c) condanna parte resistente alla liquidazione nei confronti della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2300,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 28.01.2025
La giudice dott. ssa Valentina Ricchezza
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