Articolo 772 del Codice civile
Articolo 737Articolo 773
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19 aprile 1942
Art. 772.

(Donazione di prestazioni periodiche).

La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volonta'.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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