Art. 772.
(Donazione di prestazioni periodiche).
La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volonta'.
(Donazione di prestazioni periodiche).
La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volonta'.