Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 5682/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del dott. Vincenzo
Del Sorbo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5682 del R.G.A.C.2021, avente ad oggetto risarcimento danni ritenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini ridotti ex art.190 c.p.c. all'udienza cartolare dell'11.02.2025 come da ordinanza resa in pari data e vertente
TRA
e entrambi elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Castellammare di Stabia alla Via Catello Fusco n. 39, presso l'avv. Andrea Porzioche li rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di costituzione (in sostituzione di precedente difensore deceduto)---
ATTORI
E
e entrambi elettivamente domiciliati in Vico Controparte_1 Controparte_2
Equense alla via S. Sofia n. 13 presso l'avv. Ennio Esposito che li rappresenta e difende congiuntamente all'avv. Giuseppe Parascandalo come da procura posta in calce alle rispettive comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.10.2021 e Parte_1
convenivano in giudizio dinanzi a codesto Tribunale gli odierni Parte_2
convenuti come in epigrafe indicati al fine di sentirli condannare in solido fra loro al pagamento in loro favore rispettivamente degli importi pari ad euro 90.467,00 e ad euro
15.213,00 a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali derivati dai fatti reato occorsi in loro danno in data 09.01.2011 nel comune di Vico Equense - località
Massaquano - alla via Santa Caterina n.24 e per i quali entrambi gli odierni convenuti erano stati condannati in sede penale.
Nello specifico, gli attori esponevano che con sentenza n. 3875/2016 emessa in data
16.12.2016 e depositata il 16.03.2017 dal Tribunale di Torre Annunziata in persona del giudice monocratico dott. Riccardo Sena nell'ambito del procedimento penale recante
RGNR n. 415/12 e RG.Trib.n.2487/14, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, gli odierni convenuti venivano condannati ciascuno alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena oltre al pagamento delle spese processuali sostenute da essi istanti quali costituite parti civili nonché al risarcimento dei danni, in loro favore, da liquidare in separata sede ai sensi degli artt.538 e ss. c.p.p. , in quanto ritenuti responsabili dei reati p.e p. dagli artt. 81 cpv,110, 582 n.2 e 612c.p. “perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, colpendolo ripetutamente con calci, pugni e schiaffi prima poi Parte_2 [...]
– accorso in aiuto del procuravano a quest'ultimi rispettivamente Parte_1 Parte_2
CP lesioni consistite in trauma contusivo regione cervicale, guaribile in gg.5 e rifrattura di tibia terzo medio supdiafisi gamba destra, guaribile in gg.30 s.c. e poi rivolgendo nei confronti delle citate parti offese le testuali parole “ gent e merd, nun avit ch fa, v facc ver io, ch stat facenn mo v romp a facc, di qua ve ne dovete andare, perché è proprietà privata nostra, gent è merd, ladri “, le minacciavano di un danno ingiusto” ( cfr. capo di imputazione di cui alla allegata sentenza penale n. 3875/2016).
Gli istanti rappresentavano poi che all'esito dell'appello proposto dagli imputati, odierni convenuti, la Corte di Appello di Napoli con sentenza n.7908/2017, depositata in data
29.09.2020 in parziale riforma della impugnata sentenza dichiarava non doversi procedere nei confronti di e perché i reati a loro ascritti si erano Controparte_1 Controparte_2
estinti per intervenuta prescrizione con conferma delle statuizioni civili oltre la condanna al
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pagamento delle spese processuali del relativo grado di giudizio ( cfr. sentenza n.7908/2017 della Corte di Appello di Napoli versata agli atti della produzione attorea).
Deducevano poi che la sentenza di appello, in mancanza di impugnativa, doveva considerarsi cosa passata in giudicato e che essi istanti, nonostante l'intervenuta prescrizione del reato loro ascritto e la accettazione della stessa da parte degli imputati, conservavano il diritto ad agire in sede civile, essendosi entrambi costituiti parte civile nel processo penale.
Pertanto, tenuto conto delle lesioni personali subite a seguito dell'aggressione fisica perpetrata nei loro confronti da parte degli odierni convenuti, chiedeva Parte_2 un risarcimento del danno quantificato nell' importo pari ad euro 15.213,00 o nella diversa somma da determinarsi anche in via equitativa e corrispondente alla misura percentuale di invalidità permanente non inferiore al 3% , con 30 gg. di ITT e 60 gg. di ITP al valore medio del 50% ; mentre , un importo risarcitorio pari ad euro 90.467,00 in Parte_1
relazione alle lesioni da esso stesso riportate, da considerarsi gravissime che venivano stimate da parte del medico legale di parte nella misura percentuale di invalidità permanente pari al 7% tenuto conto degli esiti della pregressa frattura tibiale e della permanenza dei mezzi di sintesi, oltre 90gg di ITT e 60gg. di ITP al valore medio del 50% ( cfr. relazione medico legale di parte redatta per in data 18.01.2018 dal prof. dott. Parte_1 [...]
agli atti della produzione attorea). Per_1
Si costituivano tardivamente con comparsa depositata in data 14.02.2022 i convenuti i quali, contestando sia l'an che il quantum debeatur ed in particolare la sussistenza di un nesso di causalità delle lesioni lamentate con il fatto illecito di cui alle prodotte sentenze penali, concludevano nel merito per il rigetto di entrambe le pretese perché infondate in fatto oltre che in diritto con vittoria di spese e competenze.
Radicatasi la lite, all'udienza cartolare del 17.02.2022, lo scrivente , sulle note depositate da ambo le parti, concedeva i termini ex art.183 co.VI c.p.c. rinviando per l'ammissione all'udienza cartolare del 12.07.2022 ove, ritenuto necessario l'espletamento di una CTU medico legale da effettuarsi per entrambi gli attori, nominava quale ctu il dott. Persona_2
per una valutazione medico legale in ordine alle dedotte lesioni rinviando in prosieguo
[...] all'udienza del 21.02.2023 poi rinviata a quella del 12.10.2023 per mancato espletamento della disposta ctu.
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Indi, depositato l'elaborato peritale in data 10.11.2023, sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza cartolare dell'11.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione anche in relazione alla spiegata eccezione di estinzione del giudizio come formulata da parte convenuta , con la concessione alle stesse dei termini di cui all'art.190 c.p.c ( 60+20) per il deposito delle memorie conclusionali e di quelle di replica come da ordinanza resa in pari data.
3. Nel merito
3.1. Sull'an
Preliminarmente va respinta l'eccezione di estinzione del giudizio così come formulata da parte convenuta all'udienza dell'11.02.2025 per essere deceduto in pendenza del giudizio il precedente difensore costituito di parte attrice avv. Antonio Festino.
Sul punto, giova rimarcare che come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “Se la parte sostituisce immediatamente il difensore deceduto, conferendo idonea procura ad un altro, che la deposita, il processo non ha ragione di esser interrotto (art. 301 c.p.c.) perché può procedere regolarmente” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2264 del 2 marzo
1998).
Nel caso in esame, il nuovo procuratore di parte attrice avv. Porzio si è costituito in data
07.02.2025 per l'udienza dell'11.02.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di atto di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente avvocato, venuto a mancare in data 23.10.2024, con relativa conoscenza del decesso pervenuta agli attori soltanto in occasione della trattazione della suindicata udienza con la conseguenza che il giudizio, è regolarmente proseguito nonostante l'interruzione ex lege determinata dal decesso del Difensore.
Passando alla disamina del merito la domanda è fondata e come tale meritevole di accoglimento seppur nei termini che seguono.
Il presente giudizio è stato instaurato dagli attori al fine di ottenere la liquidazione dei danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale subiti in conseguenza dell'aggressione e delle lesioni riportate in seguito ai fatti verificatisi in data 09.01.2011.
I fatti posti a fondamento dell'odierna domanda risarcitoria sono stati accertati con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. n. 3875/2016, all'esito del giudizio penale n. RGNR n.
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415/12 e RG.Trib.n.2487/14, che ha dichiarato e in Controparte_1 Controparte_2
concorso tra loro e con il vincolo della continuazione responsabili dei reati di cui agli artt.
582 n.2 e 612c.p. per avere procurato colpendoli ripetutamente con calci, pugni e schiaffi a e poi a occorso in aiuto del primo rispettivamente Parte_2 Parte_1
CP lesioni consistite in trauma contusivo regione cervicale, guaribile in gg.5 e rifrattura di tibia terzo medio supdiafisi gamba destra, guaribile in gg.30 s.c.; nonché per avere rivolto nei loro confronti le seguenti espressioni dal contenuto minaccioso “gent e merd, nun avit ch fa, v facc ver io” “ ch stat facenn mo v romp a facc” “ di qua ve ne dovete andare, perché è proprietà privata nostra, gent è merd, ladri “, le minacciavano di un danno ingiusto” ( cfr. capo di imputazione di cui alla allegata sentenza penale).
Inoltre, la sentenza in questione ha condannato entrambi gli imputati al risarcimento del danno in favore degli odierni attori costituitisi parte civile, con liquidazione da attuarsi in separata sede.
Il quadro normativo di riferimento, pertanto, è costituito dall'articolo 538 c.p.p. - che stabilisce che nel caso in cui il danneggiato da un illecito integrante una fattispecie di reato si costituisce parte civile nel giudizio penale, il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna, decide sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno proposta a norma degli articoli 74 e seguenti c.p.p. - e dall'articolo 539 c.p.p. - che consente al giudice, quando le prove acquisite non sono sufficienti ai fini della liquidazione del danno, di pronunciare condanna generica, rimettendo le parti davanti al giudice civile.
Inoltre, non rileva, ai fini del risarcimento del danno da liquidare in tale sede, che sia intervenuta sentenza irrevocabile di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in forza della decisione della Corte di Appello di Napoli n. 7908/2017, depositata in data 29.09.2020.
Al riguardo, come ribadito dalla Suprema Corte, “In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 cod. proc. pen., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o
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amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale” (cfr. cass. Sez. Un n. 1768 del 26.1.2011).
Inoltre, qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione. (cfr. Cass. Civ., n. 14921 del 21.6.2010).
Ora, nella fattispecie in esame, e si sono costituiti Parte_1 Parte_2
parte civile nel processo penale concluso, in primo grado, con l'accertamento della responsabilità di entrambi i convenuti per i reati di lesioni personali e di minaccia commessi ai loro danni e con la condanna degli imputati al risarcimento dei danni, in favore delle parti civili, da liquidare in separata sede.
Nel giudizio di appello, in assenza di specifica impugnazione delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non è idonea ad incidere sul diritto di e Parte_1
costituitisi parti civile, a conseguire il risarcimento dei danni subiti a Parte_2
causa della condotta lesiva posta in essere dai CP_1
Consegue che, una volta che sia stata accertata dal giudice penale la fattispecie di reato causativa del danno (fatto lesivo e addebitabilità dello stesso sul piano soggettivo all'autore dell'illecito), residua in questa sede soltanto la questione relativa alla sussistenza ed all'entità del danno lamentato, oltre che quella attinente alla sua riconducibilità sul piano causale al fatto illecito, posto che la condanna generica effettuata dal giudice penale prescinde dall'accertamento dell'effettività del danno conseguente al reato e presuppone soltanto la
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valutazione dell'integrazione di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose
(cfr. in tal senso ex plurimis Cass. n. 3220 del 1992).
Si tratta, in particolare, di individuare la risposta risarcitoria da accordare in presenza di conseguenze negative causate dall'altrui condotta offensiva, determinando le voci di danno non patrimoniale risarcibile (esistenziale, biologico e morale) e procedendo alla loro quantificazione.
In merito, va ribadito che “La condanna generica al risarcimento del danno contenuta nella sentenza del giudice penale dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione non implica alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questa e il pregiudizio lamentato, restando salva nel giudizio civile di liquidazione del "quantum" la possibilità di escludere l'esistenza di un danno eziologicamente conseguente al fatto illecito” (cfr. Civ. n. 23429 del
4.11.2014).
Orbene, nel caso di specie, costituisce circostanza pacificamente accertata l'avvenuta aggressione, da parte di e ai danni di Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e di verificatasi in data 09.01.2011, sia mediante percosse poste in
[...] Parte_1
essere con calci, pugni e schiaffi sia a mezzo espressioni minacciose proferite nei loro confronti : “gent e merd, nun avit ch fa, v facc ver io” “ ch stat facenn mo v romp a facc” “ di qua ve ne dovete andare, perché è proprietà privata nostra, gent è merd, ladri”.
In conseguenza dell'accaduto, risulta documentalmente provato dalla certificazione medica prodotta che si recava presso il pronto soccorso dell'ospedale di Vico Parte_2
Equense ove gli venivano diagnosticate lesioni consistenti in “trauma contusivo regione cervicale”, con prognosi di guarigione di giorni cinque e prescritto controllo ortopedico e radiografico (all. copia rapporto di P.S. n. 2011/592 del 09.01.2011).
Stante il perdurare della sintomatologia dolorosa, lo stesso si recava in data 14.01.2011 presso il presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia, ove gli veniva diagnosticata
“cervicalgia acuta” e sottoposto a TAC del cranio e consulto neurologico con prescrizione di rx rachide cervicale (all. verbale di accettazione n. 64132 del 14.01.2011).
Il giorno seguente, presso il nosocomio di Vico Equense gli veniva diagnosticata “cervico brachialgia” con prognosi di giorni due (all. rapporto di Pronto Soccorso n. 2011/1049 del
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15.01.2011) e, infine, il giorno 17.01.2011, recatori nuovamente al presidio ospedaliero per i persistenti dolori, veniva sottoposto a cure farmacologiche con prognosi di giorni 4 (all. rapporto di Pronto Soccorso n. 2011/1133 del 17.01.2011).
Per quanto attiene a , dalla disamina della documentazione medica versata Parte_1 in atti si evince che lo stesso in conseguenza dell'evento lesivo veniva trasportato tramite l'ambulanza del 118 prontamente occorsa presso il presidio ospedaliero di Vico Equense ove i sanitari di turno gli diagnosticavano: “rifrattura di tibia terzo medio superiore di diafisi gamba destra” con prognosi di giorni 30 s.c.”.; ricoverato presso l'ospedale Fazzi di Lecce dal 10.01.2011 al 17.01.2011 per frattura della tibia destra, ivi veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare bloccato infine dimesso con prognosi di giorni 30 e sua sottoposizione a successivi controlli ospedalieri ( cfr. documentazione sanitaria versata agli atti del giudizio).
La dinamica dell'evento, descritta nella sentenza penale di primo grado dev'essere in tal sede interamente confermata sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone offese escusse nel procedimento penale di primo grado e lineari e prive di Parte_1 Parte_2
contraddizioni nonché di quelle raccolte dagli ulteriori testimoni ivi escussi ed in particolare del teste sovraintendente in servizio presso la Polizia Locale di Vico Testimone_1
Equense il quale, indifferente alle parti in causa, pur non avendo assistito all'aggressione, dichiarava che a seguito delle urla della sorella di che segnalava Parte_1 un'aggressione fisica ai danni del fratello, giunto sul posto effettivamente rinveniva quest'ultimo riverso al suolo che lamentava dolori alla gamba e oltre a lui e a , Parte_2
soltanto gli odierni convenuti.
Ne consegue sulla base delle su esposte osservazioni di fatto e di diritto la ricorrenza di tutti i presupposti per affermare in tal sede la esclusiva responsabilità degli odierni convenuti nella causazione dei lamentati danni come patiti dalle parti attrici.
3.2. Sul quantum debeatur per Parte_1
Dalla documentazione sanitaria in atti e dalla espletata consulenza medico legale d'ufficio redatta dal dott. è emerso che , che aveva 33 anni all'epoca Persona_2 Parte_1
della subita aggressione fisica (del 09.01.2011) avvenuta mediante un calcio alla gamba destra, ha riportato in conseguenza della stessa “una rifrattura al terzo medio distale di tibia destra stabilizzata chirurgicamente con chiodo endomidollare.” .
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Ed invero il periziando sia in sede di anamnesi patologica complementare che nel corso della sua escussione nel processo penale, riferiva di avere già subito una frattura della tibia destra nell'anno 2006 trattata con chiodo endomidollare, poi rimosso nel 2009-2010 (cfr. ctp. di parte nonché sentenza penale di primo grado entrambi in atti).
Da tale evento, in base al giudizio del consulente tecnico di ufficio - che è del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite - è derivato all'attore una inabilità temporanea Pt_1
totale al valore del 100% di giorni 40, una inabilità temporanea parziale di giorni 40 al valore medio del 75%, una inabilità temporanea parziale di giorni 50 al valore medio del
50% mentre quanto al danno biologico, secondo l'ausiliario del giudice, sono residuati postumi invalidanti di natura permanente quantificati nella misura percentuale del 4% (cfr. elaborato peritale agli atti del giudizio).
Sempre secondo il consulente, tali postumi non hanno determinato una compromissione della capacità lavorativa specifica del soggetto né sono in grado di incidere su qualsiasi attività che il periziando andasse ad intraprendere per il futuro.
Orbene ritiene il giudicante, condividendo le conclusioni dell'ausiliario, che tali postumi risultino incidenti sulla integrità psico-fisica del danneggiato nella misura dell'4%. La predetta quantificazione appare congrua, a parere dello scrivente, atteso che si tratta di una valutazione complessiva fornita dal c.t.u. considerando anche l'età e le condizioni cliniche soggettive pregresse del periziando (confronta c.t.u. agli atti).
Per quanto attiene alla liquidazione del “quantum debeatur”, gli importi risarcitori vengono quantificati applicando le tabelle utilizzate dal Tribunale di Milano come aggiornate le quali, già elaborate tenendo conto della natura composita del danno non patrimoniale come individuato dalla Suprema Corte, contemplano un valore medio pro die del danno transitorio da inabilità assoluta ricompreso tra un minimo di euro 115,00 ed un massimo di euro 173,00.
Pertanto, venendo al quantum, il danno biologico permanente pari a 4 punti percentuali patito dall'attore in conseguenza dei fatti di causa, alla stregua della suddetta Tabella Pt_1
e tenuto conto dell'età di anni 33 dello stesso alla data dell'evento doloso (09.01.2011), viene così liquidato in un importo complessivo pari a € 5.559,00.
Quanto invece al danno da invalidità temporanea totale, sempre applicando i parametri di cui alle tabelle di Milano aggiornate, va riconosciuto l'importo pari ad euro 4.600,00 per 40
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giorni di ITT;
per ITP al 75% per 40 giorni sono dovuti € 3.450,00; per ITP al 50% per 50 giorni sono dovuti € 2.875,00; ponendo a base di calcolo l'importo giornaliero di € 115,00 da ritenersi congruo al caso di specie, per un totale complessivo di importo pari ad € 10.925,00.
Per quanto concerne, invece, il danno di carattere c.d. morale, sulla base dell'articolo 185 c.p. che stabilisce che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole, la risarcibilità dei danni non patrimoniali può essere riconosciuta in tutti i casi in cui questi siano conseguenza di un fatto illecito costituente reato.
Nel caso di specie la condotta tenuta da entrambi i convenuti è stata inquadrata nelle fattispecie di reato previste dagli artt. 582 n.2 e 612 c.p., dal giudice penale che ha rimesso le parti davanti al giudice civile soltanto al fine della liquidazione del danno, con la conseguenza che può essere riconosciuto in astratto alla vittima del reato il risarcimento del danno morale ai sensi del combinato disposto dell'articolo 185 c.p. e dell'articolo 2059 c.c., previo accertamento della riconducibilità al fatto - reato del concreto pregiudizio lamentato dall'attore.
Quanto al danno subito dall'attore Guida, va osservato che l'aggressione attuata dai CP_1
ed accertata in sede penale si fonda sul duplice disvalore, non solo in quanto direttamente lesiva della sfera psico-fisica dell'attore, ma anche perché posta in essere quale conseguenza dell'accusa da parte degli imputati - rivelatasi del tutto infondata – di realizzazione di presunti abusi edilizi (cfr. sentenza I°grado banali ragioni legate alla proprietà ).
In relazione al quantum del pregiudizio subito, è necessario procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 c.c. richiamato dall'articolo 2056 c.c.: la liquidazione del danno non patrimoniale, sfuggendo ad una precisa valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, al di fuori dei consueti parametri tabellari, onde adeguare la liquidazione alla specificità del caso concreto, evitando ogni sterile automatismo (Cass. 25 maggio 2004, n. 10035; Cass. 16 maggio 2003, n. 7632).
Quali parametri per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale derivante da reato
è possibile fare riferimento alla qualità delle parti, alle concrete circostanze e modalità di accadimento del fatto, come ricostruite dal giudice penale, al comportamento complessivo tenuto dagli imputati/convenuti ( i quali non mostravano alcun segno di resipiscenza) ed all'entità delle lesioni cagionate, al fine di proporzionare il danno alla gravità del reato e all'entità delle conseguenze derivate.
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Ciò posto, alla luce di tali considerazioni ritiene lo scrivente che, tenendo conto di tutti gli elementi sopra indicati, il danno non patrimoniale riconducibile al reato, in relazione al pregiudizio di carattere morale subito dalla persona offesa debba essere Parte_1
liquidato in via equitativa nella somma complessiva di euro 12.000,00 (sia per i danni dall'aggressione eda lesione sia per il danno da ingiuria).
Non appaiono meritevoli di riconoscimento ulteriori importi a titolo di pregiudizi di tipo
“esistenziale” come richiesti, non avendo l'attore offerto alcuna specifica dimostrazione, neanche in via presuntiva, nel presente giudizio, delle conseguenze che l'evento dannoso ha cagionato in termini di modificazioni delle abitudini e degli aspetti dinamico-relazionali della propria vita.
Parimenti, nulla va liquidato a titolo di danno patrimoniale, correlato alle spese mediche sostenute, non avendo prodotto alcuna documentazione di tipo fiscale.
In conclusione, va riconosciuto in favore di la complessiva somma di euro Parte_1
28.484,00 a titolo di danno non patrimoniale unitariamente considerato, subito in conseguenza dell'evento dannoso verificatosi in data 09.01.2011.
Gli interessi andranno calcolati sulla predetta somma liquidata che andrà devalutata al momento dell'evento lesivo (09.01.2011) e via via rivalutato anno per anno – come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione del 17.2.1995 n. 1712.
3.3.Sul quantum debeatur per Parte_2
Per quanto attiene alla quantificazione del danno patito da deve rilevarsi Parte_2
come in relazione alle lesioni personali come dedotte in lite, non risulti prodotta alcuna consulenza medico legale di parte per la stima delle stesse né tantomeno risulta che si sottoponeva a visita medico legale da parte del consulente tecnico d'ufficio Parte_2 all'uopo nominato e ciò sebbene il giudicante avesse richiesto all'ausiliario una valutazione medico legale in ordine alle lesioni personali per entrambi gli attori (cfr. sul punto, verbale di udienza del 12.07.2022).
Pertanto, tenuto conto della documentazione medica prodotta, del tipo di lesioni “trauma contusivo regione cervicale”, con prognosi di guarigione di giorni cinque, della circostanza che non sono stati accertati postumi permanenti derivati dall'aggressione ma che è stato riconosciuto un periodo di inabilità temporanea sofferto dal pari a cinque giorni, Parte_2
facendo applicazione dei parametri previsti dalle tabelle suindicate che riconoscono una
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somma di € 115,00 ( da considerarsi congrua nel caso di specie) per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, può essere liquidato a a titolo di risarcimento del danno Parte_2 biologico, un importo pari ad € 575,00 (€ 115,00 x 5 giorni) - maggiorato a titolo di danno morale dell'importo di € 4.000,00 (in considerazione della minore gravità deelle conseguenze di tipo fisico subite) - per un importo risarcitorio complessivo pari ad euro
4.575,00.
Nulla va liquidato a a titolo di danno patrimoniale, correlato alle spese mediche Parte_2
sostenute, non avendo prodotto alcuna documentazione di tipo fiscale.
4. Le spese processuali
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dell'avv. Andrea Porzio dichiaratosi antistatario per entrambi gli attori
(i rapporti interni per quanto spettante al precedente Difensore e per esso ai suoi eredi non sono oggetto della presente decisione)
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda di e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto,
- condanna e in solido fra loro, al pagamento in Controparte_2 Controparte_1 favore di dell'importo pari ad euro 28.484,00 e di Parte_1 Parte_3 dell'importo pari ad euro 4.575,00 a titolo di risarcimento danno non patrimoniale unitariamente considerato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nei termini di cui alla parte motiva;
-condanna e al pagamento in solido delle spese Controparte_2 Controparte_1 processuali in favore degli attori che liquida nell'importo pari ad euro 6.500,00 oltre accessori di legge e con distrazione in favore dell'avv. Andrea Porzio dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata, 2.6.2025
Il Giudice
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