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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/10/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1686/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1686/2025 R.G. promosso con ricorso in data 29 luglio 2025 da parte di:
(c.f.: , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Ferrara (FE), via Massafiscaglia n. 347, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Zampollo del Foro di Ferrara (c.f.: , presso il cui studio in Ferrara, C.so della CodiceFiscale_2
Giovecca n.73, è elettivamente domiciliata, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni relative via pec all'indirizzo: Email_1
e
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...]2 ed elettivamente domiciliato in Ferrara, via Bologna
60, presso e nello studio dell'avv. Maria Teresa Colamussi (c.f. – P.E.C. C.F._4
) che lo rappresenta e difende Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29 luglio
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso la Per_1 madre;
2) il sig. provvederà alla corresponsione di una somma pari ad euro 500,00* Controparte_1
(cinquecento/00) mensili, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio da Per_1 versarsi alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente Pt_1 secondo indici ISTAT;
tale somma, secondo specifici accordi, deve intendersi comprensiva del costo di tutto l'abbigliamento, nulla escluso, ad eccezione delle calzature che verranno suddivise al 50% fra le parti;
deve altresì intendersi comprensiva di ogni spesa relativa al telefono cellulare in dotazione al minore e di tutto il materiale scolastico ordinario (quindi eccettuato solo quello di inizio anno scolastico prescritto dalla scuola). Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore saranno suddivise al 50% fra i genitori come da Protocollo dell'Ill.mo Tribunale di Ferrara a cui le parti hanno inteso adeguarsi, riportato di seguito: -
Spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante. - Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. - Spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. rette di asilo nido e scuola materna pubblica e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico. - Spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari, rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede universitaria. - Spese extra scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a. tempo prolungato;
b. mensa scolastica;
c. attività sportive, ludiche, artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. - Spese extra scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a. baby-sitter; b. campi estivi. Il genitore che avrà sostenuto la spesa di cui sopra, dovrà chiederne il rimborso all'altro, documentando il pagamento;
l'altro genitore dovrà effettuare il rimborso del 50%, ove ne sussistano i presupposti, entro la fine del mese successivo;
3) il sig. in considerazione dei propri impegni lavorativi, avrà facoltà di Controparte_1 tenere con sé il figlio tutti i fine settimana, dalla domenica mattina ad orario da concordare al martedì mattina, accompagnando direttamente il minore a scuola;
sarà possibile per il minore aumentare la frequenza dei pernotti presso il padre, compatibilmente con gli impegni di studio e sociali dello stesso, nonché nel rispetto della sua volontà e del lavoro del papà; - durante la durata delle vacanze scolastiche estive, quindi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare, trascorrerà i fine settimana di cui sopra, Per_1 alternativamente con il papà e la mamma in modo tale che anche quest'ultima possa avere la possibilità di trascorrere con il figlio dei fine settimana liberi da impegni per entrambi;
- sempre durante la durata delle vacanze scolastiche estive, trascorrerà almeno 15 Per_1 giorni, anche non consecutivi con il padre , che potrà aggiungere tali giorni ai fine CP_1 settimana di sua spettanza in prosecuzione. Detto/i periodo/i dovrà/anno essere concordato/i preventivamente con la sig.ra tenuto conto delle esigenze lavorative della stessa, e Pt_1 comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. I sig.ri e dovranno fornire Pt_1 CP_1 reciprocamente l'indirizzo delle località dove eventualmente porteranno il figlio per le vacanze. - Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali il minore, secondo accordo fra i genitori che hanno cercato di dividere equamente fra loro i giorni delle vacanze scolastiche di in base ai loro impegni lavorativi, starà i giorni 23 e 24 dicembre con la mamma, Per_1 il 25 Dicembre a pranzo con la mamma e a cena con il papà, dal 27 al 30 Dicembre con la mamma o con il papà ad anni alterni, i giorni 31 dicembre e 1 gennaio con la mamma, dal 2 al 7 gennaio (o comunque fino al giorno di inizio della scuola) con il genitore diverso da quello con cui sarà stato nel precedente periodo 27-30 dicembre. - Per il giorno del Per_1 compleanno (26 dicembre) di trascorrerà la giornata se possibile con entrambi i Per_1 genitori o, in alternativa, con ciascuno di loro nella misura del 50% (es. a pranzo con uno a cena con l'altro); - Per Pasqua i giorni di vacanza scolastica (di norma da Giovedì Santo a
Lunedì dell'Angelo) verranno equamente divisi fra i genitori;
4) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, in particolare dinnanzi al minore, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, nonché ad inserire eventuali nuovi compagni/ne in modalità graduale avendo cura di non alterare in alcun modo la genitorialità prevalente del genitore biologico;
5) i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle già menzionate condizioni, frutto di discussione ed accordo, che accettano e sottoscrivono. Le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarano che non vi sono altri procedimenti, pendenti o esauriti, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse a quanto indicato nel presente ricorso.
6) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate fra le parti.
******
Le parti personalmente comparse all'udienza dell'8 ottobre 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 8 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1686/2025 R.G. promosso con ricorso in data 29 luglio 2025 da parte di:
(c.f.: , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Ferrara (FE), via Massafiscaglia n. 347, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Zampollo del Foro di Ferrara (c.f.: , presso il cui studio in Ferrara, C.so della CodiceFiscale_2
Giovecca n.73, è elettivamente domiciliata, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni relative via pec all'indirizzo: Email_1
e
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...]2 ed elettivamente domiciliato in Ferrara, via Bologna
60, presso e nello studio dell'avv. Maria Teresa Colamussi (c.f. – P.E.C. C.F._4
) che lo rappresenta e difende Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29 luglio
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso la Per_1 madre;
2) il sig. provvederà alla corresponsione di una somma pari ad euro 500,00* Controparte_1
(cinquecento/00) mensili, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio da Per_1 versarsi alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente Pt_1 secondo indici ISTAT;
tale somma, secondo specifici accordi, deve intendersi comprensiva del costo di tutto l'abbigliamento, nulla escluso, ad eccezione delle calzature che verranno suddivise al 50% fra le parti;
deve altresì intendersi comprensiva di ogni spesa relativa al telefono cellulare in dotazione al minore e di tutto il materiale scolastico ordinario (quindi eccettuato solo quello di inizio anno scolastico prescritto dalla scuola). Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore saranno suddivise al 50% fra i genitori come da Protocollo dell'Ill.mo Tribunale di Ferrara a cui le parti hanno inteso adeguarsi, riportato di seguito: -
Spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante. - Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. - Spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. rette di asilo nido e scuola materna pubblica e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico. - Spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari, rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede universitaria. - Spese extra scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a. tempo prolungato;
b. mensa scolastica;
c. attività sportive, ludiche, artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. - Spese extra scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a. baby-sitter; b. campi estivi. Il genitore che avrà sostenuto la spesa di cui sopra, dovrà chiederne il rimborso all'altro, documentando il pagamento;
l'altro genitore dovrà effettuare il rimborso del 50%, ove ne sussistano i presupposti, entro la fine del mese successivo;
3) il sig. in considerazione dei propri impegni lavorativi, avrà facoltà di Controparte_1 tenere con sé il figlio tutti i fine settimana, dalla domenica mattina ad orario da concordare al martedì mattina, accompagnando direttamente il minore a scuola;
sarà possibile per il minore aumentare la frequenza dei pernotti presso il padre, compatibilmente con gli impegni di studio e sociali dello stesso, nonché nel rispetto della sua volontà e del lavoro del papà; - durante la durata delle vacanze scolastiche estive, quindi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare, trascorrerà i fine settimana di cui sopra, Per_1 alternativamente con il papà e la mamma in modo tale che anche quest'ultima possa avere la possibilità di trascorrere con il figlio dei fine settimana liberi da impegni per entrambi;
- sempre durante la durata delle vacanze scolastiche estive, trascorrerà almeno 15 Per_1 giorni, anche non consecutivi con il padre , che potrà aggiungere tali giorni ai fine CP_1 settimana di sua spettanza in prosecuzione. Detto/i periodo/i dovrà/anno essere concordato/i preventivamente con la sig.ra tenuto conto delle esigenze lavorative della stessa, e Pt_1 comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. I sig.ri e dovranno fornire Pt_1 CP_1 reciprocamente l'indirizzo delle località dove eventualmente porteranno il figlio per le vacanze. - Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali il minore, secondo accordo fra i genitori che hanno cercato di dividere equamente fra loro i giorni delle vacanze scolastiche di in base ai loro impegni lavorativi, starà i giorni 23 e 24 dicembre con la mamma, Per_1 il 25 Dicembre a pranzo con la mamma e a cena con il papà, dal 27 al 30 Dicembre con la mamma o con il papà ad anni alterni, i giorni 31 dicembre e 1 gennaio con la mamma, dal 2 al 7 gennaio (o comunque fino al giorno di inizio della scuola) con il genitore diverso da quello con cui sarà stato nel precedente periodo 27-30 dicembre. - Per il giorno del Per_1 compleanno (26 dicembre) di trascorrerà la giornata se possibile con entrambi i Per_1 genitori o, in alternativa, con ciascuno di loro nella misura del 50% (es. a pranzo con uno a cena con l'altro); - Per Pasqua i giorni di vacanza scolastica (di norma da Giovedì Santo a
Lunedì dell'Angelo) verranno equamente divisi fra i genitori;
4) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, in particolare dinnanzi al minore, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, nonché ad inserire eventuali nuovi compagni/ne in modalità graduale avendo cura di non alterare in alcun modo la genitorialità prevalente del genitore biologico;
5) i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle già menzionate condizioni, frutto di discussione ed accordo, che accettano e sottoscrivono. Le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarano che non vi sono altri procedimenti, pendenti o esauriti, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse a quanto indicato nel presente ricorso.
6) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate fra le parti.
******
Le parti personalmente comparse all'udienza dell'8 ottobre 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 8 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri