Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/06/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5054/2024 promossa da
(C.F. , in persona dell'ADS Avv. Gianfranca Bressan (C.F. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa D'Agostini (C.F. C.F._2
) C.F._3
ATTORE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Mele Jr Controparte_1 C.F._4
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni comuni delle parti: “1. pronunciarsi la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...], residente a [...], e , Controparte_1
nata a [...] il [...], residente in [...].
pagina 1 di 4
A/2, cl. 2, vani 4,5, sup. cat. 108 mq., rendita € 418,33, via Vanzo Vecchio 16, piano T-1 e mapp. 173 sub. 6, cat. C6, cl. 3, cons. 23 mq., sup. cat. 23 mq., rendita € 64,14, via Vanzo Vecchio, 16, piano T, ad un prezzo non inferiore a quello che sarà stimato da parte di un tecnico nominato di comune accordo dai medesimi. Resta ferma la facoltà delle parti di rivedere a ribasso tale prezzo, da stabilirsi concordemente, dopo almeno 6 mesi in caso di impossibilità di rinvenire compratori;
la vendita al nuovo prezzo ribassato dovrà essere preventivamente autorizzata dal Giudice Tutelare cui dovrà essere sottoposta una proposta di acquisto al suddetto prezzo.
I coniugi si impegnano a dividere il ricavato dalla vendita in proporzione delle quote di comproprietà agli stessi spettanti su tale immobile.
4. Al fine di regolamentare tra i coniugi gli aspetti patrimoniali della separazione, relativamente all'autovettura Fiat Punto TG CM294DA intestata al sig. , il medesimo si obbliga, in Parte_1
esecuzione degli accordi di separazione omologati con sentenza del Tribunale di Vicenza, entro 30 gg dal passaggio in giudicato della suddetta sentenza, a cedere gratuitamente ma senza spirito di liberalità alla sig.ra la quale a propria volta si obbliga a rendersi cessionaria, Controparte_1
assumendosi tutti gli oneri e spese, la proprietà del bene mobile registrato in parola, impegnandosi le parti sin da ora a dare corso al trasferimento di proprietà e a formalizzare le relative volture e trascrizioni presso il P.R.A. di competenza;
tenuto conto, altresì, che non vi è pagamento di prezzo e che trattasi di definizione di rapporti familiari, le parti chiedono sin d'ora le esenzioni da ogni imposta e tassa ex art. 19 L. n. 74/1987, richiamata anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. I coniugi convengono che fino alla data di trasferimento di proprietà del veicolo dal marito alla moglie, la sig.ra è e rimarrà nella esclusiva disponibilità e godimento dell'auto in parola e Controparte_1
che la stessa si assume e assumerà tutte le spese, imposte ed eventuali contravvenzioni al cds anche antecedenti la suindicata data, avendo sempre utilizzato in via esclusiva il suddetto mezzo.
5. Le parti chiariscono che la cessione dell'autovettura sopra riportata e le relative pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità – costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. È applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della Legge n. 47/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 24/4-10.05.1999 n. 154.
6. Le somme giacenti nel conto corrente n. 1000/00004121 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
pagina 2 di 4 rimarranno di titolarità esclusiva del sig. mentre le somme presenti nel conto corrente n. Pt_1
1000/0007828 acceso presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. intestato alla sig.ra rimarranno CP_1
di titolarità esclusiva della medesima.
7. La sig.ra rinuncia alla domanda di addebito della separazione formulata in comparsa di CP_1 costituzione e risposta in data 23.1.2025 solo a condizione dell'avvenuta omologa delle condizioni che precedono.
8. Avendo nelle more l'INPS erogato l'indennità di accompagnamento, il sig. rinuncia alla Pt_1
domanda di contributo di mantenimento proposta nei confronti della moglie per cui, allo stato, nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento dei coniugi.
9. I coniugi dichiarano che con l'esatta esecuzione di quanto convenuto nel presente atto avranno regolato ogni rapporto economico-patrimoniale sorto in pendenza di matrimonio e non avranno ulteriori reciproche pretese economiche a qualsiasi titolo, ad eccezione della ripartizione/attribuzione alle stesse parti dei beni contenuti nella abitazione coniugale, siano essi in comunione o di esclusiva proprietà, i quali saranno oggetto di separata disciplina convenzionale.
10. Spese e compensi di causa interamente compensati.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto l'accordo raggiunto tra le parti, conclude per il suo accoglimento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 29.11.2024 l'attore, in persona dell'ADS, premesso di aver contratto matrimonio civile con la convenuta in MI EN (Vi) l'1.8.1993, matrimonio trascritto al n. 22, parte II, serie A, anno 1993 del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, che dal matrimonio erano nati (27.9.1999) maggiorenne e autosufficiente e (n. 3.9.2004) Persona_1 Persona_2 studente al IV anno all'istituto Lampertico di Vicenza, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
Fissata l'udienza ai fini della conciliazione del 4.2.2025, si costituiva la convenuta, che chiedeva dichiararsi la separazione, ma a condizione diverse da quelle indicate dal marito. All'udienza il Giudice formulava una proposta conciliativa;
la causa subiva vari rinvii per consentire alle parti di individuare un'intesa e di ottenere, quanto alla posizione attorea, le necessarie autorizzazioni del GT, da ultimo al
28.5.2025. Le parti infine chiedevano la trattazione ex rt. 127ter c.p.c. di detta udienza, depositando note scritte in cui precisavano congiuntamente le conclusioni su riportate, con rinuncia ai termini conclusivi. Con ordinanza del 28.5.2025 resa ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. dato atto delle conclusioni congiunte delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al collegio, previa acquisizione del parere del PM, che ha concluso come in epigrafe.
pagina 3 di 4 Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- spese compensate, come da intese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 Controparte_1
in MI EN (Vi) l'1.8.1993, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 22, parte II, serie A, anno 1993, alle condizioni in epigrafe riportate;
ii) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MI EN (Vi) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in esso menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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