Ordinanza cautelare 3 aprile 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 12/12/2025, n. 22570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22570 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22570/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02960/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2960 del 2025, proposto da
Distretto Divino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Giuseppe Lucchesi e Daniele Berti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Ministero delle Imprese e del Made in Italy , in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Distretto del Cibo Olio Evo Molisano S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Cossu e Jacopo Fiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Distretto Rurale del Chianti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo De Luca, Carlo Lepore e Maria Claudia Lepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Distretto del Cibo Monregalese - Cebano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Distretto Agroalimentare di Qualità Vino d’Abruzzo Società - Cooperativa Consortile a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Di Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Distretto della Mela della Val di Non e Val di Sole, Distretto Lattiero Caseario Veneto - Di.L.Ca.Ve., Distretto Produttivo Agroalimentare di Qualità del Vino di Puglia, Distretto del Cibo Monregalese Cebano ad indirizzo biologico Et S, Distretto del Cibo del Roero, Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese - Società Consortile Cooperativa A Responsabilità Limitata, Umbria Top S.c.a., Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino, Distretto del Cibo Olio Evo Molisano Società Consortile A Responsabilità Limitata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia ,
- del Decreto n. 0678624, datato 30 dicembre 2024 pubblicato sul sito internet del M.A.S.A.F. solo successivamente al giorno 11 febbraio 2025, con il quale è stata approvata la Graduatoria definitiva dei programmi contenente l’elenco dei soggetti ammissibili e finanziabili e di quelli ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse;
- del file reperibile dalla pagina M.A.S.A.F. dedicata ai Distretti del cibo al Link “Graduatoria Distretti del Cibo II Bando - 31.12.2024” - denominata “Tabella DDC2 Finanziabili” contenente l’indicazione dei soggetti finanziabili e ammissibili e di quelli ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse priva di protocollo e decreto di riferimento;
- del verbale n. 3 del giorno 12 dicembre 2024 del Comitato Tecnico di valutazione del programma della ricorrente e relativo Quadro I;
- e per quanto possa occorrere della nota n. 0635347 del 3 dicembre 2024 di richiesta integrazioni documentali;
- nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy , del Distretto Agroalimentare di Qualità Vino d’Abruzzo Società - Cooperativa Consortile a Responsabilità Limitata, del Distretto del Cibo Olio Evo Molisano S.C.A.R.L., del Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna, dell’Associazione Distretto Rurale del Chianti e del Distretto del Cibo Monregalese - Cebano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. Marco AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 2 marzo 2025, tempestivamente depositato, il Distretto Divino, premesso di aver partecipato alla procedura, indetta dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste a seguito dell’Avviso Pubblico di cui alla nota prot. n. 0544040 del 15 ottobre 2024, per l’erogazione dei benefici dei Distretti del Cibo, come disciplinati dall’art. 66, comma 1, della Legge n. 289/2002, e dall’art. 1, comma 499, della Legge n. 205/2017, ha impugnato la graduatoria del II Bando del 31 dicembre 2024, pubblicata in data successiva all’11 febbraio 2025, nella parte in cui esso è stato collocato in posizione 29esima, non utile ai fini dell’attribuzione dei benefici di che trattasi, e tutti gli atti prodromici, anche istruttori, indicati in epigrafe.
Il Distretto Divino ha dedotto, in punto di fatto, di aver conseguito un punteggio pari a 66,08, all’esito dei chiarimenti chiesti con la nota n. 0635347 del 3 dicembre 2024 dalla Commissione giudicatrice; tale valutazione sarebbe tuttavia manifestamente erronea, in quanto sarebbero state travisate le risultanze documentali inerenti la “immediata cantierabilità” di alcuni dei progetti presentati, per cui con il presente ricorso sono state articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, è stato lamentato l’eccesso di potere per erronea e/o carente istruttoria - violazione delle norme sul procedimento amministrativo - travisamento dei fatti.
La Commissione giudicatrice avrebbe errato la valutazione inerente l’Ambito di valutazione n. 2, in relazione al sottoparametro “Idoneità dei singoli progetti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici e ambientali, prefissati e a realizzare ovvero consolidare sistemi di distretto” di cui all’art. 11 dell’Avviso; nel dettaglio, la lex specialis prevedeva che l’immediata cantierabilità dei progetti potesse essere attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e ciononostante l’Amministrazione aveva ritenuto non sufficiente la documentazione trasmessa da quattro imprese facenti parte del Distretto (Cantine del Notaio soc. Agr. a r.l., Cantina di Venosa S.c.a.r.l., Società Lagala S.r.l. e Società Agricola San Savino S.r.l.), attribuendo pertanto il punteggio 0, mentre sarebbe spettato il punteggio di 6 punti; la sufficienza della sola autodichiarazione sarebbe, peraltro, evincibile dal contenuto delle F.A.Q..
1.2. Con il secondo motivo, è stato eccepito il difetto di motivazione, in quanto l’Amministrazione non avrebbe spiegato in modo adeguato la propria determinazione, così impedendo di comprendere il percorso logico sotteso alla valutazione contestata.
In assenza di tale preteso errore, il Distretto ricorrente avrebbe potuto conseguire il punteggio complessivo di 72,08 punti, sufficiente per essere collocato in posizione utile per il conseguimento dei benefici de quibus .
1.3. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento, in parte qua e nei limiti dell’interesse, dei provvedimenti impugnati e l’accertamento del proprio diritto al conseguimento del punteggio pari a 72,08, utile ai fini dell’inserimento in posizione utile nella Graduatoria definitiva impugnata.
2. In data 25 marzo 2025, si è costituita in giudizio la controinteressata Distretto del Cibo Olio Evo Molisano S.c.a.r.l..
3. In data 27 marzo 2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
4. Con memoria depositata il 29 marzo 2025, la difesa erariale ha contestato quanto dedotto nel ricorso, atteso che, per un verso, le valutazioni operate dalla Commissione giudicatrice sarebbero insindacabili, trattandosi di valutazioni connotate da discrezionalità e, per altro verso, non sussisterebbero i dedotti errori di valutazione, avendo la predetta Commissione giudicatrice correttamente attribuito il punteggio 0 per il sottoparametro “Idoneità dei singoli progetti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici e ambientali, prefissati e a realizzare ovvero consolidare sistemi di distretto” per l’immediata cantierabilità di alcuni progetti.
5. Con ordinanza n. 1992/2025, pubblicata il 3 aprile 2025, resa all’esito della Camera di Consiglio del 2 aprile 2025, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, questa Sezione ha disposto, per un verso, l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese controinteressate e, per altro verso, ha chiesto all’Amministrazione una relazione di chiarimenti mediante un riesame della domanda a soli fini istruttori, fissando per il prosieguo la pubblica udienza del 26 novembre 2025.
6. In data 14 aprile 2025, la parte ricorrente ha documentato di aver integrato il contraddittorio nei confronti delle imprese controinteressate.
7. In data 28 aprile 2025, si è costituito in giudizio il Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna.
8. In data 4 giugno 2025, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha depositato la relazione istruttoria della Commissione giudicatrice, con la quale è stato confermato il punteggio assegnato alla parte ricorrente.
9. In data 13 giugno 2025, si è costituita in giudizio la controinteressata Associazione Distretto Rurale del Chianti.
10. Con istanza incidentale ex art. 59 c.p.a., notificata il 23 giugno 2025, la parte ricorrente, deducendo che la Commissione giudicatrice non avrebbe correttamente ottemperato all’ordine istruttorio impartito, in via cautelare, da questa Sezione, ha chiesto disporsi nuovo riesame.
11. In data 24 luglio 2025, si è costituita in giudizio la controinteressata Distretto Agroalimentare di Qualità Vino d’Abruzzo Società - Cooperativa Consortile a Responsabilità Limitata.
12. Alla Camera di Consiglio del 24 settembre 2025, fissata per la trattazione della suindicata istanza incidentale, il difensore della parte ricorrente, dopo ampia discussione, ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di riesame del progetto nell’intesa di una valutazione complessiva della vicenda di che trattasi in sede di merito; il Presidente della Sezione, preso atto, ha quindi confermato per la trattazione nel merito del ricorso e della istanza incidentale de qua la pubblica udienza del 26 novembre 2025.
13. In data 3 ottobre 2025, si è costituito in giudizio il controinteressato Distretto del Cibo Monregalese - Cebano.
14. Con distinte memorie depositate in vista dell’udienza di discussione, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
15. Alla pubblica udienza del 26 novembre 2025, dopo ampia discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
16. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
16.1. In via preliminare, va disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy , in quanto soggetto non legittimato passivamente, non essendo stata chiesta la caducazione di provvedimenti ad esso imputabili.
16.2. La parte ricorrente, collocatasi in posizione n. 29esima nella Graduatoria definitiva, nell’ambito della procedura, indetta dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Forese, a seguito dell’Avviso Pubblico di cui alla nota prot. n. 0544040 del 15 ottobre 2024, per l’erogazione dei benefici dei Distretti del Cibo, come disciplinati dall’art. 66, comma 1, della Legge n. 289/2002, e dall’art. 1, comma 499, della Legge n. 205/2017, si duole, in questa sede, dell’erronea attribuzione del punteggio assegnato dalla Commissione giudicatrice.
Ciò premesso, con i due motivi di ricorso – congiuntamente sindacabili in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico - il Distretto ricorrente si duole che, con riferimento all’Ambito di valutazione 2 “Idoneità dei singoli progetti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici e ambientali, prefissati e a realizzare ovvero consolidare sistemi di distretto” di cui all’art. 11 dell’Avviso, la Commissione giudicatrice le avrebbe erroneamente attribuito il punteggio 0 per quanto riguarda il sottoparametro “immediata cantierabilità”, mentre invece le spetterebbe il punteggio di 6 punti, avendo esso adeguatamente documentato quanto richiesto dalla lex specialis.
In particolare: 1) per la Cantine del Notaio Società Agricola a r.l. unipersonale, il Professionista Abilitato aveva attestato che la natura delle opere non necessitasse di permessi o titoli abilitativi di natura urbanistica; 2) per la Cantina di Venosa S.c.a.r.l., il Professionista Abilitato aveva attestato l’intervenuta presentazione di permesso a costruire del 14 settembre 2021 prot. 16672-2021; 3) per la Società Lagala S.r.l., il Professionista Abilitato aveva attestato l’intervenuta presentazione di S.C.I.A. richiesta in data 10 novembre 2024 prot. 23945-2024; 4) per la Società Agricola San Savino S.r.l. il Professionista Abilitato aveva attestato l’ottenimento di permesso di costruire n. 02 del 12 marzo 2024.
Quanto, poi, la Società Di Fuccio Michele, la Commissione avrebbe chiesto, con la nota n. 0635347 del 3 dicembre 2024, chiarimenti a riguardo del predetto progetto, a cui sono seguite integrazioni documentali circa l’immediata cantierabilità.
Ciò posto, la Commissione giudicatrice avrebbe errato in sede istruttoria, non avvedendosi di quanto dichiarato (e documentato) dalla parte ricorrente, la quale si era anche attenuta alle indicazioni contenute nelle FAQ, secondo cui “ Per il parametro “Immediata cantierabilità dell’intervento”, per ottenere il punteggio di 6 punti tutti gli investimenti che necessitano di cantierabilità devono essere immediatamente cantierabili. Si tratta quindi di punteggio tabellare che viene riconosciuto solo previa verifica dell’effettività dello specifico requisito. Inoltre, la documentazione comprovante la cantierabilità va presentata al momento della presentazione della domanda ”.
La corretta valutazione di tale sottoparametro avrebbe dovuto consentire il riconoscimento di (ulteriori) 6 punti, tali da determinare il punteggio complessivo (maggiorato) pari a 72,08 punti, in luogo di quello effettivamente attribuito di 66,08, sufficiente per rientrare tra primi 11 progetti finanziabili.
A fronte di queste deduzioni, l’Amministrazione ha replicato, anche in sede di riesame istruttorio, rilevando come, in realtà, i progetti in questioni non fossero immediatamente cantierabili per carenze dei titoli edilizi e/o per la presenza di modifiche o difformità tra i progetti dichiarati e quelli da realizzare.
Le predette repliche sono state poi contestate con l’istanza incidentale notificata il 23 giugno 2025, ai sensi dell’art. 59 c.p.a., evidenziando come, secondo la parte ricorrente, la Commissione non avrebbe risposto ai quesiti formulati dal Tribunale.
16.3. Ritiene il Collegio che le doglianze sopra articolate, seppur argomentate, non siano condivisibili.
Ed invero, la ”immediata cantierabilità del progetto” - rilevante ai fini del riconoscimento dei 6 punti aggiunti per il sottoparametro dell’Ambito di valutazione n. 2 - presuppone che l’opera da realizzare non necessiti il rilascio di titoli edilizi (oltre a quelle eventualmente già posseduti) ovvero il conseguimento di nuove autorizzazioni, concessioni o licenze e che, inoltre, il progetto non debba sopportare delle modifiche che possano alterarne la consistenza rispetto a quella presentata alla Pubblica Amministrazione; in altri termini, l’opera è immediatamente cantierabile quando la stessa possa essere realizzata immediatamente, senza ritardo, e senza modifiche rilevanti.
Ciò chiarito, ritiene il Collegio che, sotto questo profilo, a fronte dei rilievi sollevati dalla parte ricorrente con il ricorso e le successive difese, la Commissione giudicatrice ha replicato in modo analitico, anche in sede istruttoria, esplicitando le ragioni che hanno condotto al giudizio negativo.
Nel dettaglio, nella relazione istruttoria è dato leggere che “ Per la Cantine del Notaio soc. Agr. a r.l. unipersonale la Commissione rileva che il professionista abilitato ha attestato che la natura delle opere non necessitasse di permessi o titoli abilitativa senza fornire documentazione a supporto delle dichiarazioni rese. Ai fini di una corretta valutazione, la natura dell’intervento doveva essere circostanziata al fine di poter valutare l’insussistenza di modifiche significative, la riconduzione dell’opera alla manutenzione ordinaria e la conferma di quanto dichiarato nell’allegato 5. Nel caso in esame, invece, il progetto prevede un intervento per la “sostituzione della pavimentazione in un cortile con relativi impianti elettrici”. A supporto dell’immediata cantierabilità dell’intervento il beneficiario ha presentato una dichiarazione di cui all’Allegato 5, con il quale il tecnico attesta che la ripavimentazione “non necessita di permessi o di titoli abilitativi di natura urbanistica” senza tuttavia circostanziare le specifiche tecniche dell’intervento e i riferimenti normativi comprovanti la possibilità di realizzare gli interventi in edilizia libera. Nulla viene dedotto infine sui lavori impiantistici ”.
Per quanto riguarda “ la Cantina di Venosa scarl, la Commissione rileva che il professionista abilitato ha attestato all’Amministrazione la sola presentazione del permesso di costruire del 14 settembre 2021 prot. 166772-2021. Il progetto prevede un intervento per l’ampliamento dell’opificio con realizzazione di una nuova cantina, con bottaia, sala conferenza soci, spaccio aziendale, impianto fotovoltaico e locale accessori e a supporto dell’immediata cantierabilità dell’intervento, il beneficiario ha presentato una dichiarazione di cui all’allegato 5, con la quale il tecnico abilitato dichiara “Che per la realizzazione delle opere previste e sopra sinteticamente richiamate, in data 14/09/2021 prot. 166772-2021, è stata regolarmente presentata, corredata dalla documentazione di legge, la richiesta di permesso di costruire”. Sulla base della citata dichiarazione che ha attestato l’intervenuta richiesta, ma non l’ottenuta concessione, l’intervento è stato valutato non cantierabile ”.
In relazione alla Società Agricola San Savino S.r.l., “ la Commissione rileva che il professionista abilitato ha attestato l’ottenimento del permesso di costruire n. 02 del 12 marzo 2024, ma la documentazione presentata non chiarisce adeguatamente la cantierabilità degli interventi rispetto al permesso di costruire ottenuto. Infatti, il progetto presentato prevede il completamento della Cantina, ovvero la realizzazione del primo piano della cantina aziendale in Contrada San Savino, Ripacandida, completa la funzionalità del complesso produttivo. (…) L’analisi della relazione tecnica a firma del medesimo tecnico che ha redatto l’Allegato 5 nella parte in cui riporta: “Pare opportuno evidenziare che il volume interrato Autorizzato con C.E. n. 2 del 12/03/2024 in corso di realizzazione, non è interessato da interventi finanziati con il distretto del cibo, nonché la mancata trasmissione degli elaborati grafici allegati al Permesso di costruire, ha indotto a ritenere che il Permesso di Costruire n. 2 del 12/03/2024, si riferisca alla cantina finanziata con il PSR Basilicata e che il completamento presentato a valere sul Contratto di distretto non rientrasse nella citata autorizzazione”. Alla luce delle verifiche, pertanto, l’intervento è stato valutato non cantierabile ”.
Quanto, poi, alla posizione della società Lagala S.r.l., non si rinvengono, dagli atti, questioni inerenti la mancata cantierabilità del progetto (nel ricorso è dato leggere, a pag. 12, che il requisito è stato indicato dalla Commissione giudicatrice come “ON”).
La stessa parte ricorrente, con la memoria depositata il 1° aprile 2025, replicando alle difese dell’Avvocatura dello Stato, ha fatto (invece) riferimento alla mancata cantierabilità del progetto della Società Di Fuccio Michele. Sul punto, la Commissione giudicatrice ha rilevato, in sede di riesame istruttorio, che “ il progetto presentato prevede la realizzazione di una pesa interrata. Il beneficiario ha presentato in domanda solo un preventivo che indica la necessità di un interro e un computo metrico per la realizzazione della fossa e il posizionamento della pesa. A supporto della cantierabilità in allegato alla domanda, il beneficiario non ha presentato alcuna dichiarazione e/o documentazione ”. Di contro, a seguito della richiesta di integrazioni - con la quale sono stati chiesti chiarimenti circa l’intervento da realizzare - il beneficiario ha dichiarato che il computo metrico era stato presentato per errore materiale e che la pesa sarebbe stata posizionata sul pavimento della cantina; secondo la difesa erariale, tale dichiarazione sarebbe incompatibile con il progetto presentato e pertanto non era stata presa in considerazione, in quanto l’Avviso non prevede la possibilità di variare i progetti in fase di istruttoria; la difesa della parte ricorrente ha, a sua volta, controdedotto come, in realtà, l’Amministrazione avrebbe travisato il contenuto della documentazione presentata, in quanto, a ben vedere, gli interventi da realizzazione non necessiterebbero di alcuna ulteriore autorizzazione ovvero modifica progettuale.
16.4. Ritiene il Collegio che le argomentazioni della parte ricorrente non colgano nel segno.
Occorre, sul punto, sottolineare come le valutazioni operate dalla Commissione giudicatrice siano caratterizzate, in subiecta materia , da discrezionalità tecnica e sono censurabili solo laddove le risultanze istruttorie siano manifestamente erronee in punto di fatto ovvero siano caratterizzate da abnormità, irragionevolezza e sproporzione.
Ebbene, a fronte delle censure sollevate dalla parte ricorrente, l’Amministrazione ha altrettanto analiticamente spiegato le ragioni che hanno giustificato l’esito negativo, consistenti nella incertezza sulla validità/efficacia dei titoli edilizi e/o nell’esistenza di modifiche rilevanti dei progetti presentati, tenuto altresì conto della insufficienza della documentazione prodotta in sede procedimentale ad attestare quanto richiesto dalla lex specialis.
Né può essere condiviso l’assunto per il quale la presentazione dell’autodichiarazione di cui al D.P.R. n. 445/2000 - certamente valida ai fini della partecipazione alla procedura de qua - ostasse a qualsiasi tipo di verifica ex post dell’Amministrazione circa il contenuto effettivo degli interventi da realizzare. A tal proposito, infatti, la Commissione ha illustrato, con riferimento alle imprese interessate, le motivazioni per cui i rispettivi progetti non presentassero i requisiti di “immediata cantierabilità” (indispensabili per l’ottenimento dei 6 punti), peraltro in assoluta conformità con il concetto enucleato da questo Collegio al punto 16.3; in altri termini, la parte ricorrente non ha dimostrato in sede procedimentale che i progetti de quibus fossero effettivamente immediatamente cantierabili.
Sul punto, inoltre, va richiamato il recente insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in tema di valutazioni tecniche dell’Amministrazione, secondo cui “ se, all’esito dell’istruttoria, si fronteggiano opinioni divergenti parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare la decisione. In quest’ultimo caso, non si può ravvisare un ‘privilegio’ di insindacabilità dell’azione amministrativa, ma si deve constatare come la legge, decidendo di non disciplinare direttamente il conflitto di interessi e di apprestare solo i criteri ed i procedimenti per la loro risoluzione dialettica, abbia demandato all’Amministrazione il potere di decidere motivatamente quale debba prevalere ” (vedi: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 7 novembre 2025, n. 16).
Tanto chiarito, in assenza di errori manifesti, la valutazione offerta dalla Commissione giudicatrice deve quindi ritenersi immune dai vizi denunciati ed il punteggio attribuito appare quindi corretto.
16.5. La reiezione del primo motivo di gravame comporta anche il rigetto del secondo motivo inerente il difetto di motivazione, dal momento che il punteggio assegnato risulta coerente e logicamente ancorato ai parametri indicati nella lex specialis.
16.6. Alla stregua di quanto testé esposto va, altresì, respinta l’istanza incidentale del 23 giugno 2025 formulata ai sensi dell’art. 59 c.p.a., non ravvisandosi elementi da cui desumere che la Commissione giudicatrice abbia omesso di ottemperare all’ordinanza istruttoria n. 1992/2025 del 3 aprile 2025 di questa Sezione, avendo la stessa esplicitato in modo ragionevole le motivazioni che hanno condotto all’attribuzione del punteggio qui contestato.
16.7. In conclusione, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
17. Tenuto conto della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto, delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AR | MA Caminiti |
IL SEGRETARIO