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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 4994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4994 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile
nella persona del giudice unico dr. Andrea Compagno ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 17400/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Controparte_1 C.F._2
Mirto, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellata
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza per precisazione delle conclusioni dell'01/04/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di appello notificato il 12/11/2020, ha proposto gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 3126/2012 del Giudice di Pace di Palermo, che ha rigettato l'opposizione dallo stesso promossa avverso il D.I. n. 1313/2020, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di
[...]
della somma di € 1.617,75, a titolo di spese da questa sostenute per il mantenimento CP_1 della prole, oltre quelle del procedimento monitorio liquidate in € 400,00, più accessori di legge.
Lamenta l'appellante, con i primi tre motivi di appello, che il Giudice di Pace “…prima ha ritenuto che le spese avessero natura ordinaria e non straordinaria, ma poi, errando, ne ha posto l'onere a carico dell'opponente, tenendo conto delle clausole contenute nella citata ordinanza che regolano il
1 contributo per le spese straordinarie, invece di tenere conto di quanto stabilito per la contribuzione in via ordinaria”.
Con i motivi nn. 4-8, l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che i pagamenti effettuati dall'appellata in favore dell' per lo svolgimento da parte dei Controparte_2 figli di corsi di basket negli anni 2017, 2018, 2019 sarebbero stati provati con la prova testimoniale.
Con motivi nn. 9-11, l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui il GdP ha respinto l'eccezione di disconoscimento delle copie fotostatiche delle ricevute di pagamento prodotte da controparte, perché non conformi agli originali, in quanto generica e non specifica, e in ogni caso nella parte in cui vi ha attribuito rilevanza, atteso che “solo il possesso dei documenti in originale avrebbe provato il pagamento da parte dell'opposta”.
Con motivi 12-20, l'appellante lamenta:
a) la contraddittorietà della decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che le condizioni della separazione prevedessero il necessario presupposto dell'accordo per la ripetibilità della spesa, ma “poi ha tuttavia obliterato siffatto elemento”;
b) che “La decisione è poi viziata tenuto conto che il Giudice di primo grado ha ritenuto che si applicasse alla fattispecie quanto contenuto nelle condizioni di separazione poi omologate da
Codesto Tribunale mentre oltre a siffatte condizioni si applicano ratione temporis anche quelle stabilite nell'ordinanza presidenziale citata”;
c) che la pretesa conoscenza in capo all'opponente delle attività relative alle spese è stata ritenuta provata sulla scorta di una prova testimoniale “…che non doveva essere ammessa e poi assunta perché inammissibile per i motivi prima spiegati”;
d) “..che la pretesa conoscenza è circostanza irrilevante nel senso che essa a tutto concedere ha avuto per oggetto la conoscenza dell'attività, circostanza differente dal consenso circa la spesa della stessa”;
e) che la controversia non ha mai avuto ad oggetto né l'interesse della prole, “la cui ricorrenza si contesta”, né l'utilità della spesa “la cui ricorrenza si contesta”, né la compatibilità di essa con le disponibilità finanziarie dell'opponente, “la cui ricorrenza del pari si contesta”, e che pertanto “il Giudice non potesse esaminare sìffatti aspetti mai introdotti nel corso del giudizio”.
Con i motivi che vanno dal n. 21 al n. 110 (che, per comodità positiva si raggruppano, avendo ad oggetto le medesime doglianze, seppur riferite a voci di spesa diverse - trattasi, nello specifico, delle spese per “progetto Erasmus ed il viaggio di istruzione” (21-30), per il “nuoto” (31-40), per il “campus
2 2019” (41-50), per il “campus 2017” (51-60), per il “basket per il periodo 2016/2017” (61-70), per il
“campus 2018” (71-80), per il “campus 2019 (81-90), per il “basket per il periodo 2017/2018” (91-
100), per il “basket per il periodo 2018/2019” (101-110) - l'appellante osserva che, se ordinarie, non sussisterebbe alcun diritto al rimborso, se invece qualificate come straordinarie, queste avrebbero dovuto essere previamente concordate tra i genitori, sicché, mancando la prova del proprio consenso, ha errato il giudice di pace ad accogliere la richiesta di rimborso.
Con i motivi 111-115, infine, l'appellante lamenta, quanto alle spese “extra-assegno”, che il G.d.P. non ha tenuto conto di quanto concordato, in sede di “protocollo”, dai Giudici di Codesto Tribunale specializzati nel diritto di famiglia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, ovvero che:
a) una delle parti formuli una richiesta scritta sulla spesa;
b) che si raggiunga l'accordo;
c) infine, che sia documentato il relativo esborso.
Costituitasi tardivamente, ha dedotto l'infondatezza delle ragioni sottese Controparte_1 al gravame de quo, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e dell'istanza ex art. 283 c.p.c., con vittoria di spese.
Istruita con prove documentali allegate dalle parti, la causa è stata posta in decisione all'udienza dell'1.4.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, occorre premettere che la pretesa di concerne spese per il mantenimento dei due figli per l'importo di euro 1.617,75, così CP_1 definite:
a. in vigenza degli accordi di separazione consensuale:
• campus estivo Folgaria 2017 € 470,00;
• volo per Folgaria 2017 € 124,76;
• Basket 2016/2017 € 200,00;
b. in vigenza dell'ordinanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
• campus estivo Folgaria 2018 € 470,00;
• volo per Folgaria 2018 € 74,18;
• campus estivo Folgaria 2019 € 520,00;
3 • volo per Folgaria 2019 € 120,00;
• basket 2017-2018 € 400,00;
• basket 2018-2019 € 510,00;
• nuoto 2018-2019 € 210,00;
• pernottamento Erasmus 2019 € 120,00;
• viaggio di istruzione 2019 € 255,00. Per_1
Tanto premesso, lamenta l'appellante, con i primi tre motivi di appello, che - una volta accertata la natura ordinaria delle spese - queste avrebbe dovuto essere ritenute ricomprese nel contributo stabilito in seno alla predetta ordinanza a carico dell'opponente di € 400,00, non prevedendo le condizioni di separazione alcun contributo indiretto a carico dello stesso.
Il motivo va respinto.
Ed invero, che le spese sopra descritte rientrino nell'ambito delle c.d. “spese “straordinarie” - e non di quelle ordinarie (intendendosi per tali quelle rientranti nell'assegno mensile di mantenimento)
- è un fatto del tutto pacifico inter partes, che può agevolmente desumersi sia dai rispettivi atti introduttivi del giudizio di primo grado (cfr. ricorso monitorio di e atto di opposizione CP_1 proposto da ), che dallo stesso Protocollo sottoscritto dal Tribunale e dal Consiglio Parte_1 dell'Ordine degli Avvocati di Palermo (di cui l'appallante invoca l'applicazione, eccependone l'inosservanza da parte del G.d.P.), nel quale sono elencate tutte le spese che rientrano nell'una e nell'altra categoria.
E' vero che la sentenza impugnata, alle pagg. 7 e 8, le qualifica (errando) come “ordinarie”.
E', tuttavia, altrettanto vero che, così qualificandole, il G.d.P. non ha di certo inteso annoverarle tra quelle rientranti nell'assegno di mantenimento - come auspicato (sia pure solo in questa sede) dall'appellante - quanto, piuttosto, affermare il principio per cui, trattandosi di spesa che viene abitualmente ripetuta nel tempo, la stessa non necessiterebbe del consenso dell'altro genitore (ma di tale questione ci si occuperà più avanti).
***
Con i motivi 4-8 l'appellante osserva che:
a) “In prima udienza…l'opponente si è limitato a chiedere un rinvio per conclusioni e pertanto non ha tra l'altro precisato fatti, non ha prodotto documentazione e non ha richiesto mezzi di
4 prova, con l'effetto che in difetto di siffatta attività di cui all'art. 320 cit. il Giudice non avrebbe potuto rinviare la causa, così come invece ha fatto, con la prima ordinanza impugnata, così da rimettere senza ragione in termini controparte. Alla successiva udienza controparte ha depositato note nelle quali ha chiesto la prova testimoniale, che avrebbe potuto chiedere solamente alla precedente udienza”;
b) in ogni caso, soggiunge l'appellante, “…il Giudice comunque non avrebbe dovuto ammettere la prova perché inammissibile…sul rilievo che essa avrebbe avuto per oggetto un pagamento per un valore eccedente la soglia di cui all'art. 2721 cit., così come eccepito con le note prima citate”;
c) “Il Giudice comunque avrebbe dovuto ritenere la prova inattendibile così come eccepito in seno alle note conclusive”.
Anche tale motivo va disatteso.
Osserva, invero, in contrario il Tribunale:
a) quanto al profilo sub a), che, nel concedere il chiesto rinvio alla prima udienza, il G.d.P. altro non ha fatto se non avvalersi della facoltà di cui all'art. 320 comma 3 c.p.c., vecchia formulazione (cfr. Cass. 26066/2006 e 93437/2009, secondo cui “L'art. 320, comma 3, cod. proc. civ., nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti
a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento della prima udienza ad altra;
tuttavia, ove ne ravvisi la necessità, il giudice può rinviare per una sola volta ad una nuova udienza per consentire alle parti di produrre documenti o richiedere prove, sia a domanda di parte che di ufficio;
oltre tale nuova udienza è preclusa alle parti la produzione di documenti, con la conseguenza che il giudice non può tenere conto dei documenti prodotti tardivamente e, ove ne tenda conto, la sentenza è viziata”);
b) quanto al profilo sub b), che “le limitazioni stabilite dalla legge per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento, ma non sono operanti allorchè il pagamento non sia stato effettuato in favore della parte, nei cui confronti lo si intenda provare in giudizio, ma abbia avuto per destinatario un terzo estraneo” (così Cass. 1617/1970 e, nello stesso senso,
Cass. 7090/2015).
c) quanto al profilo sub c), che le considerazioni svolte nelle note conclusive non appaiono neppure lontanamente idonee a supportare una valutazione d'inattendibilità dei testi escussi.
*** 5 Con i motivi nn. 9-11, l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui il GdP ha respinto l'eccezione di disconoscimento delle copie fotostatiche delle ricevute di pagamento prodotte da controparte, perché non conformi agli originali, in quanto generica e non specifica, e in ogni caso nella parte in cui vi ha attribuito rilevanza, atteso che “solo il possesso dei documenti in originale avrebbe provato il pagamento da parte dell'opposta”.
Anche tale motivo non merita di essere condiviso.
Ed invero, la decisione impugnata appare del tutto conforme al principio - più volte esplicitato dalla Suprema Corte ed opportunamente richiamato nella stessa sentenza dal G.d.P. - secondo cui “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (così, ex multis, Cass. 16557/2019).
Quanto, poi, al fatto che il possesso della quietanza non sarebbe idoneo a dimostrare chi ha sostenuto l'esborso, è appena il caso di rilevare, in contrario, che – se è vero che, nei riguardi dei terzi
( ), la quietanza non ha lo stesso valore (di confessione stragiudiziale) che notoriamente Parte_1 riveste nel rapporto tra solvens ed accipiens - è altrettanto vero, dall'altro, che (al pari di ogni altra scrittura proveniente da un terzo) possiede pur sempre rilevanza indiziaria e (come tale) può, in concorso con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, che ne confortino l'attendibilità, fornire utili elementi di convincimento, specialmente se di esse sia provata, o non sia contestata, la veridicità formale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23788 del 07/11/2014; Sez. L, Sentenza n.
23261 del 08/11/2007; Sez. 3, Sentenza n. 14122 del 27/07/2004).
Ora, se si considera che le spese quietanzate di cui si discute hanno ad oggetto le svariate attività
(tutte sopra elencate) svolte negli anni dai figli minori della coppia, e che l'appellante non ha neppure prospettato la possibilità che le stesse siano state sostenute da soggetti diversi dalla madre, non si comprende chi, all'infuori di quest'ultima, possa averle sostenute.
Ciò, d'altra parte, è quanto emerge, sia pure solo con riferimento all'attività sportiva, dall'istruttoria espletata.
***
Anche i motivi 12-20 non sono fondati.
6 Osserva, invero, il Tribunale che la decisione impugnata, lungi dall'apparire contraddittoria, ben illustra le ragioni per le quali l'estensore ha ritenuto di dovere prescindere dalla prova dell'accordo ai fini della ripetibilità della spesa, e ciò ha fatto in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “..quando i genitori vivono in un rapporto che non consente loro il raggiungimento di un'intesa, occorre assicurare la tutela del miglior interesse del minore, per cui l'opposizione di un genitore non può paralizzare l'adozione di ogni iniziativa che riguarda un figlio minorenne, specie se di rilevante l'interesse, e neppure è necessario che l'intesa si trovi prima che l'iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto verificare se la scelta corrisponde effettivamente all'interesse del minore” (così Cass. N. 4060/2017
e, nello stesso senso, Cass. n. 5059/2021, secondi cui, “nel caso di mancata concertazione preventiva
e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori).
Nel caso di specie l'appellante, opponente nel primo grado del giudizio, non ha dimostrato di avere manifestato un esplicito rifiuto per le spese oggetto del decreto ingiuntivo opposto, né ha contestato la circostanza che fosse a conoscenza delle attività svolte dai propri figli, per le quali, contribuiva economicamente (cfr. allegati denominati “restante produzione” all'atto di citazione).
***
Con i motivi che vanno dal n. 21 al n. 110 l'appellante lamenta, ancora una volta, che dette spese, se ordinarie, non sarebbero suscettibili di rimborso alcuno, mentre, se considerate come straordinarie, avrebbero dovuto essere previamente concordate tra i genitori, sicché, mancando la prova del proprio consenso, ha errato il giudice di pace ad accogliere la richiesta di rimborso.
Anche tali motivi vanno disattesi.
Si è, invero, già ampiamente detto fin qui (e adesso è appena il caso di ribadirlo), da un lato, che le spese in contestazione non sono ordinarie e, dall'altro, che bene ha fatto il GdP a prescindere dalla prova dell'accordo, ai fini del riconoscimento del diritto al loro rimborso, tenuto conto dell'elevata conflittualità esistente tra i genitori dei minori, dell'assenza di qualsivoglia manifestazione di diniego
(e/o dissenso) da parte di e, soprattutto, del fatto che si tratta, senza ombra di dubbio, di Parte_1 spese sostenute nel superiore interesse dei figli.
***
7 Quanto sin qui detto vale anche con riferimento ai motivi 111-115, con i quali l'appellante lamenta, quanto alle spese “extra-assegno”, che il G.d.P. non ha tenuto conto di quanto concordato, in sede di “protocollo”, dai Giudici di Codesto Tribunale specializzati nel diritto di famiglia e dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
In essi, infatti, insiste nel rilevare che non avrebbe dato prova né della Parte_1 CP_1 esistenza di un accordo sulle spese né di averle sostenute, tutte questioni che sono già state esaminate nei precedenti motivi, per cui si rinvia a quanto sopra detto.
. ***
Tanto dedotto, l'appello è infondato e va rigettato.
Per l'effetto, la sentenza impugnata è confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 2.552,00 (in ragione del valore della controversia compresa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00), oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
Non ricorrono i presupposti per la condanna di ex art. 96 c.p.c. Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa,
• rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Palermo n. 3126/2012, che conferma;
• Condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in complessivi euro 2.552,00, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge;
• accerta che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Palermo, in data 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Compagno
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile
nella persona del giudice unico dr. Andrea Compagno ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 17400/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Controparte_1 C.F._2
Mirto, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellata
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza per precisazione delle conclusioni dell'01/04/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di appello notificato il 12/11/2020, ha proposto gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 3126/2012 del Giudice di Pace di Palermo, che ha rigettato l'opposizione dallo stesso promossa avverso il D.I. n. 1313/2020, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di
[...]
della somma di € 1.617,75, a titolo di spese da questa sostenute per il mantenimento CP_1 della prole, oltre quelle del procedimento monitorio liquidate in € 400,00, più accessori di legge.
Lamenta l'appellante, con i primi tre motivi di appello, che il Giudice di Pace “…prima ha ritenuto che le spese avessero natura ordinaria e non straordinaria, ma poi, errando, ne ha posto l'onere a carico dell'opponente, tenendo conto delle clausole contenute nella citata ordinanza che regolano il
1 contributo per le spese straordinarie, invece di tenere conto di quanto stabilito per la contribuzione in via ordinaria”.
Con i motivi nn. 4-8, l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che i pagamenti effettuati dall'appellata in favore dell' per lo svolgimento da parte dei Controparte_2 figli di corsi di basket negli anni 2017, 2018, 2019 sarebbero stati provati con la prova testimoniale.
Con motivi nn. 9-11, l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui il GdP ha respinto l'eccezione di disconoscimento delle copie fotostatiche delle ricevute di pagamento prodotte da controparte, perché non conformi agli originali, in quanto generica e non specifica, e in ogni caso nella parte in cui vi ha attribuito rilevanza, atteso che “solo il possesso dei documenti in originale avrebbe provato il pagamento da parte dell'opposta”.
Con motivi 12-20, l'appellante lamenta:
a) la contraddittorietà della decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che le condizioni della separazione prevedessero il necessario presupposto dell'accordo per la ripetibilità della spesa, ma “poi ha tuttavia obliterato siffatto elemento”;
b) che “La decisione è poi viziata tenuto conto che il Giudice di primo grado ha ritenuto che si applicasse alla fattispecie quanto contenuto nelle condizioni di separazione poi omologate da
Codesto Tribunale mentre oltre a siffatte condizioni si applicano ratione temporis anche quelle stabilite nell'ordinanza presidenziale citata”;
c) che la pretesa conoscenza in capo all'opponente delle attività relative alle spese è stata ritenuta provata sulla scorta di una prova testimoniale “…che non doveva essere ammessa e poi assunta perché inammissibile per i motivi prima spiegati”;
d) “..che la pretesa conoscenza è circostanza irrilevante nel senso che essa a tutto concedere ha avuto per oggetto la conoscenza dell'attività, circostanza differente dal consenso circa la spesa della stessa”;
e) che la controversia non ha mai avuto ad oggetto né l'interesse della prole, “la cui ricorrenza si contesta”, né l'utilità della spesa “la cui ricorrenza si contesta”, né la compatibilità di essa con le disponibilità finanziarie dell'opponente, “la cui ricorrenza del pari si contesta”, e che pertanto “il Giudice non potesse esaminare sìffatti aspetti mai introdotti nel corso del giudizio”.
Con i motivi che vanno dal n. 21 al n. 110 (che, per comodità positiva si raggruppano, avendo ad oggetto le medesime doglianze, seppur riferite a voci di spesa diverse - trattasi, nello specifico, delle spese per “progetto Erasmus ed il viaggio di istruzione” (21-30), per il “nuoto” (31-40), per il “campus
2 2019” (41-50), per il “campus 2017” (51-60), per il “basket per il periodo 2016/2017” (61-70), per il
“campus 2018” (71-80), per il “campus 2019 (81-90), per il “basket per il periodo 2017/2018” (91-
100), per il “basket per il periodo 2018/2019” (101-110) - l'appellante osserva che, se ordinarie, non sussisterebbe alcun diritto al rimborso, se invece qualificate come straordinarie, queste avrebbero dovuto essere previamente concordate tra i genitori, sicché, mancando la prova del proprio consenso, ha errato il giudice di pace ad accogliere la richiesta di rimborso.
Con i motivi 111-115, infine, l'appellante lamenta, quanto alle spese “extra-assegno”, che il G.d.P. non ha tenuto conto di quanto concordato, in sede di “protocollo”, dai Giudici di Codesto Tribunale specializzati nel diritto di famiglia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, ovvero che:
a) una delle parti formuli una richiesta scritta sulla spesa;
b) che si raggiunga l'accordo;
c) infine, che sia documentato il relativo esborso.
Costituitasi tardivamente, ha dedotto l'infondatezza delle ragioni sottese Controparte_1 al gravame de quo, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e dell'istanza ex art. 283 c.p.c., con vittoria di spese.
Istruita con prove documentali allegate dalle parti, la causa è stata posta in decisione all'udienza dell'1.4.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, occorre premettere che la pretesa di concerne spese per il mantenimento dei due figli per l'importo di euro 1.617,75, così CP_1 definite:
a. in vigenza degli accordi di separazione consensuale:
• campus estivo Folgaria 2017 € 470,00;
• volo per Folgaria 2017 € 124,76;
• Basket 2016/2017 € 200,00;
b. in vigenza dell'ordinanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
• campus estivo Folgaria 2018 € 470,00;
• volo per Folgaria 2018 € 74,18;
• campus estivo Folgaria 2019 € 520,00;
3 • volo per Folgaria 2019 € 120,00;
• basket 2017-2018 € 400,00;
• basket 2018-2019 € 510,00;
• nuoto 2018-2019 € 210,00;
• pernottamento Erasmus 2019 € 120,00;
• viaggio di istruzione 2019 € 255,00. Per_1
Tanto premesso, lamenta l'appellante, con i primi tre motivi di appello, che - una volta accertata la natura ordinaria delle spese - queste avrebbe dovuto essere ritenute ricomprese nel contributo stabilito in seno alla predetta ordinanza a carico dell'opponente di € 400,00, non prevedendo le condizioni di separazione alcun contributo indiretto a carico dello stesso.
Il motivo va respinto.
Ed invero, che le spese sopra descritte rientrino nell'ambito delle c.d. “spese “straordinarie” - e non di quelle ordinarie (intendendosi per tali quelle rientranti nell'assegno mensile di mantenimento)
- è un fatto del tutto pacifico inter partes, che può agevolmente desumersi sia dai rispettivi atti introduttivi del giudizio di primo grado (cfr. ricorso monitorio di e atto di opposizione CP_1 proposto da ), che dallo stesso Protocollo sottoscritto dal Tribunale e dal Consiglio Parte_1 dell'Ordine degli Avvocati di Palermo (di cui l'appallante invoca l'applicazione, eccependone l'inosservanza da parte del G.d.P.), nel quale sono elencate tutte le spese che rientrano nell'una e nell'altra categoria.
E' vero che la sentenza impugnata, alle pagg. 7 e 8, le qualifica (errando) come “ordinarie”.
E', tuttavia, altrettanto vero che, così qualificandole, il G.d.P. non ha di certo inteso annoverarle tra quelle rientranti nell'assegno di mantenimento - come auspicato (sia pure solo in questa sede) dall'appellante - quanto, piuttosto, affermare il principio per cui, trattandosi di spesa che viene abitualmente ripetuta nel tempo, la stessa non necessiterebbe del consenso dell'altro genitore (ma di tale questione ci si occuperà più avanti).
***
Con i motivi 4-8 l'appellante osserva che:
a) “In prima udienza…l'opponente si è limitato a chiedere un rinvio per conclusioni e pertanto non ha tra l'altro precisato fatti, non ha prodotto documentazione e non ha richiesto mezzi di
4 prova, con l'effetto che in difetto di siffatta attività di cui all'art. 320 cit. il Giudice non avrebbe potuto rinviare la causa, così come invece ha fatto, con la prima ordinanza impugnata, così da rimettere senza ragione in termini controparte. Alla successiva udienza controparte ha depositato note nelle quali ha chiesto la prova testimoniale, che avrebbe potuto chiedere solamente alla precedente udienza”;
b) in ogni caso, soggiunge l'appellante, “…il Giudice comunque non avrebbe dovuto ammettere la prova perché inammissibile…sul rilievo che essa avrebbe avuto per oggetto un pagamento per un valore eccedente la soglia di cui all'art. 2721 cit., così come eccepito con le note prima citate”;
c) “Il Giudice comunque avrebbe dovuto ritenere la prova inattendibile così come eccepito in seno alle note conclusive”.
Anche tale motivo va disatteso.
Osserva, invero, in contrario il Tribunale:
a) quanto al profilo sub a), che, nel concedere il chiesto rinvio alla prima udienza, il G.d.P. altro non ha fatto se non avvalersi della facoltà di cui all'art. 320 comma 3 c.p.c., vecchia formulazione (cfr. Cass. 26066/2006 e 93437/2009, secondo cui “L'art. 320, comma 3, cod. proc. civ., nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti
a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento della prima udienza ad altra;
tuttavia, ove ne ravvisi la necessità, il giudice può rinviare per una sola volta ad una nuova udienza per consentire alle parti di produrre documenti o richiedere prove, sia a domanda di parte che di ufficio;
oltre tale nuova udienza è preclusa alle parti la produzione di documenti, con la conseguenza che il giudice non può tenere conto dei documenti prodotti tardivamente e, ove ne tenda conto, la sentenza è viziata”);
b) quanto al profilo sub b), che “le limitazioni stabilite dalla legge per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento, ma non sono operanti allorchè il pagamento non sia stato effettuato in favore della parte, nei cui confronti lo si intenda provare in giudizio, ma abbia avuto per destinatario un terzo estraneo” (così Cass. 1617/1970 e, nello stesso senso,
Cass. 7090/2015).
c) quanto al profilo sub c), che le considerazioni svolte nelle note conclusive non appaiono neppure lontanamente idonee a supportare una valutazione d'inattendibilità dei testi escussi.
*** 5 Con i motivi nn. 9-11, l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui il GdP ha respinto l'eccezione di disconoscimento delle copie fotostatiche delle ricevute di pagamento prodotte da controparte, perché non conformi agli originali, in quanto generica e non specifica, e in ogni caso nella parte in cui vi ha attribuito rilevanza, atteso che “solo il possesso dei documenti in originale avrebbe provato il pagamento da parte dell'opposta”.
Anche tale motivo non merita di essere condiviso.
Ed invero, la decisione impugnata appare del tutto conforme al principio - più volte esplicitato dalla Suprema Corte ed opportunamente richiamato nella stessa sentenza dal G.d.P. - secondo cui “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (così, ex multis, Cass. 16557/2019).
Quanto, poi, al fatto che il possesso della quietanza non sarebbe idoneo a dimostrare chi ha sostenuto l'esborso, è appena il caso di rilevare, in contrario, che – se è vero che, nei riguardi dei terzi
( ), la quietanza non ha lo stesso valore (di confessione stragiudiziale) che notoriamente Parte_1 riveste nel rapporto tra solvens ed accipiens - è altrettanto vero, dall'altro, che (al pari di ogni altra scrittura proveniente da un terzo) possiede pur sempre rilevanza indiziaria e (come tale) può, in concorso con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, che ne confortino l'attendibilità, fornire utili elementi di convincimento, specialmente se di esse sia provata, o non sia contestata, la veridicità formale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23788 del 07/11/2014; Sez. L, Sentenza n.
23261 del 08/11/2007; Sez. 3, Sentenza n. 14122 del 27/07/2004).
Ora, se si considera che le spese quietanzate di cui si discute hanno ad oggetto le svariate attività
(tutte sopra elencate) svolte negli anni dai figli minori della coppia, e che l'appellante non ha neppure prospettato la possibilità che le stesse siano state sostenute da soggetti diversi dalla madre, non si comprende chi, all'infuori di quest'ultima, possa averle sostenute.
Ciò, d'altra parte, è quanto emerge, sia pure solo con riferimento all'attività sportiva, dall'istruttoria espletata.
***
Anche i motivi 12-20 non sono fondati.
6 Osserva, invero, il Tribunale che la decisione impugnata, lungi dall'apparire contraddittoria, ben illustra le ragioni per le quali l'estensore ha ritenuto di dovere prescindere dalla prova dell'accordo ai fini della ripetibilità della spesa, e ciò ha fatto in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “..quando i genitori vivono in un rapporto che non consente loro il raggiungimento di un'intesa, occorre assicurare la tutela del miglior interesse del minore, per cui l'opposizione di un genitore non può paralizzare l'adozione di ogni iniziativa che riguarda un figlio minorenne, specie se di rilevante l'interesse, e neppure è necessario che l'intesa si trovi prima che l'iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto verificare se la scelta corrisponde effettivamente all'interesse del minore” (così Cass. N. 4060/2017
e, nello stesso senso, Cass. n. 5059/2021, secondi cui, “nel caso di mancata concertazione preventiva
e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori).
Nel caso di specie l'appellante, opponente nel primo grado del giudizio, non ha dimostrato di avere manifestato un esplicito rifiuto per le spese oggetto del decreto ingiuntivo opposto, né ha contestato la circostanza che fosse a conoscenza delle attività svolte dai propri figli, per le quali, contribuiva economicamente (cfr. allegati denominati “restante produzione” all'atto di citazione).
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Con i motivi che vanno dal n. 21 al n. 110 l'appellante lamenta, ancora una volta, che dette spese, se ordinarie, non sarebbero suscettibili di rimborso alcuno, mentre, se considerate come straordinarie, avrebbero dovuto essere previamente concordate tra i genitori, sicché, mancando la prova del proprio consenso, ha errato il giudice di pace ad accogliere la richiesta di rimborso.
Anche tali motivi vanno disattesi.
Si è, invero, già ampiamente detto fin qui (e adesso è appena il caso di ribadirlo), da un lato, che le spese in contestazione non sono ordinarie e, dall'altro, che bene ha fatto il GdP a prescindere dalla prova dell'accordo, ai fini del riconoscimento del diritto al loro rimborso, tenuto conto dell'elevata conflittualità esistente tra i genitori dei minori, dell'assenza di qualsivoglia manifestazione di diniego
(e/o dissenso) da parte di e, soprattutto, del fatto che si tratta, senza ombra di dubbio, di Parte_1 spese sostenute nel superiore interesse dei figli.
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7 Quanto sin qui detto vale anche con riferimento ai motivi 111-115, con i quali l'appellante lamenta, quanto alle spese “extra-assegno”, che il G.d.P. non ha tenuto conto di quanto concordato, in sede di “protocollo”, dai Giudici di Codesto Tribunale specializzati nel diritto di famiglia e dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
In essi, infatti, insiste nel rilevare che non avrebbe dato prova né della Parte_1 CP_1 esistenza di un accordo sulle spese né di averle sostenute, tutte questioni che sono già state esaminate nei precedenti motivi, per cui si rinvia a quanto sopra detto.
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Tanto dedotto, l'appello è infondato e va rigettato.
Per l'effetto, la sentenza impugnata è confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 2.552,00 (in ragione del valore della controversia compresa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00), oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
Non ricorrono i presupposti per la condanna di ex art. 96 c.p.c. Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa,
• rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Palermo n. 3126/2012, che conferma;
• Condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in complessivi euro 2.552,00, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge;
• accerta che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Palermo, in data 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Compagno
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