Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/12/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01476/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00869/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 869 del 2025, proposto da
EL GE e AN AB, rappresentati e difesi dall'avv. VI Operamolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. Prefettura di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, 97;
Poste Italiane s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Agnello, Flavia Speranza e Anita Verduci, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del silenzio sulla istanza proposta con la quale è stato richiesto che: 1) sia dichiarato ed accertato l'obbligo della Prefettura di Bari di conclusione del procedimento di inservibilità del suolo oggetto delle istanze di retrocessione parziale del 10.10.2024 e del 23.12.2024 ed adottare il relativo atto di inservibilità del suolo e retrocessione dello stesso entro sessanta giorni dalla pronuncia giurisdizionale con la nomina di commissario ad acta , ove tale termine rimanga inadempiuto; 2) sia condannata la Prefettura di Bari al risarcimento del danno da inosservanza del termine di conclusione del procedimento e da lesione dell'interesse legittimo secondo equità e giustizia; 3) siano condannate la Prefettura di Bari e Poste Italiane s.p.a., quest'ultima solo in caso di resistenza in giudizio, al pagamento delle spese processuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. Prefettura di Bari e di Poste Italiane s.p.a.;
Vista la nota del 12 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. EN EV e uditi per le parti i difensori avv. VI Operamolla, per la parte ricorrente, avv. Antonio Pascazio, su delega dell’avv. Anita Verduci, per la società Poste Italiane, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Compulsata l’Amministrazione su un rapporto giuridico consolidato dagli aventi causa del soggetto illo tempore interessato da pregressi e risalenti atti e provvedimenti, la Prefettura ha adottato l’atto di dichiarazione di sussistenza dell’interesse pubblico, ragion per cui è stata denegata l’anelata invero discrezionale dichiarazione di “ inservibilità del suolo ” propedeutica alla retrocessione.
Nella specie, con nota prot. n. 90475 del 25 giugno 2025, veniva preannunciata alle parti l’adozione di un provvedimento di rigetto all’istanza de qua , poi confermato nella nota prot. n. 143723 del 20 ottobre 2025.
I ricorrenti sostenevano che la Prefettura fosse tenuta al rilascio della “ dichiarazione di inservibilità ” del suolo, come richiesto nell’istanza del 10 ottobre 2024 e nelle successive diffide del 23 dicembre 2024 e del 7 aprile 2025. In particolare, argomentavano nel senso che tale dichiarazione costituisse un adempimento dell’obbligo di determinare la parte di suolo espropriato con decreto del 12 agosto 1981, in tesi non utilizzata per la realizzazione dell’opera di pubblica utilità.
Tuttavia, va osservato che la decisione di disporre la retrocessione parziale di un suolo espropriato non costituisce affatto un atto vincolato per la P.A.
Indi, il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
Al Collegio non resta che prendere atto dell’intervenuta causa d’improcedibilità.
Le spese vanno compensate tra tutte le parti costituite, attesa la peculiarità della controversia, inerente comunque a fattispecie nei suoi elementi fattuali molto risalente nel tempo e nota al ricorrente, nonché per l’infondatezza della pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI LA, Presidente
EN EV, Primo Referendario, Estensore
EN Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN EV | VI LA |
IL SEGRETARIO