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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/07/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3823/2024
TRIBUNALE DI LECCE Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato, ai sensi 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del 02.07.2025, la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine di r.g. 3823/2024, pendente tra
, rappresentata e difesa da sè medesima ai sensi dell'art.86 c.p.c.; Parte_1
OPPONENTE
contro
, contumace;
Controparte_1
CONVENUTO FATTO E DIRITTO Con ricorso ex artt. 84, 116, 170 DPR 115/2002 e 15 D.Lgs n. 150/2011, depositato in data 04.06.2024, l'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione Parte_1 dei compensi emesso dal Tribunale di Lecce, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, nell'ambito del giudizio n. 7348/2019 R.G.N.R. – n. 3430/2022 R.G.GIP – n. 122/2019 D.D.A., depositato il giorno 03.05.2024, e notificato via pec il giorno 08.05.2024, con cui le era stata liquidata “la somma complessiva di euro 2.261,70, oltre al 4% per contributo previdenziale forense … ed al 22% per I.V.A. da calcolarsi sul totale degli onorari, delle spese e del contributo previdenziale”. Ha dedotto: di aver difeso, nella qualità di difensore di fiducia, la sig.ra , nata Persona_1
a Galatina l'08.11.1976, nel procedimento penale n. 7348/2019 R.G.N.R. – n. 3430/2022 R.G.GIP – n. 122/2019 D.D.A. per i reati p. e p. dagli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90, avvalendosi del Patrocinio a Spese dello Stato, al quale la parte era stata ammessa giusto decreto di ammissione n. 29/2023 Mod. 27 Gip emesso dal Tribunale di Lecce, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Dott. , in data 03.02.2023; che il processo si era svolto per Persona_2 un totale di n. 6 udienze, delle quali una relativa alle questioni preliminari, una di scelta del rito abbreviato e tre per le discussioni e relative repliche;
che il procedimento si era concluso in data 23.02.2024; di aver depositato l'istanza di liquidazione delle competenze professionali, in data 02.04.2024, sul portale “ISTANZA WEB” all'uopo facendo riferimento al Protocollo di intesa in materia sottoscritto in data 13.05.2019 e che fa applicazione dei valori complessi per il procedimento istruito dalla;
che nell'istanza l'onorario Controparte_2 richiesto era stato calcolato secondo la tariffa prevista dal D.M. 147/2022 applicando i valori
“complessi” tenuto conto, per l'appunto, della complessità dovuta al numero di imputati nella maxi operazione, alla tipologia di reato e al quantitativo di materiale probatorio, nonché avendo partecipato a n. 6 udienze (29.9.23, 6.11.23, 22.1.24, 26.1.24, 9.2.24 e 23.2.24); di aver chiesto, quindi, la liquidazione della somma di euro 3.618,30, comprensiva della riduzione di 1/3 ex art. 1 106 bis DPR;
che, di contro, in data 03.05.2024, il Tribunale di Lecce, Sezione dei Giudici per le indagini preliminari, le aveva liquidato i compensi nella misura di euro 2.261,70, oltre IVA e Cap. Tanto premesso in fatto, ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, previo accertamento dell'illegittimità del decreto di pagamento impugnato: 1) In via principale e nel merito: - accogliere la presente opposizione e procedere alla riforma del decreto di liquidazione dei compensi del Tribunale di Lecce, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, emesso dal Giudice Dott.ssa Maria Francesca Mariano nell'ambito del giudizio n. 7348/2019 R.G.N.R. – n. 3430/2022 R.G.GIP – n. 122/2019 D.D.A., riquantificando le somme come previste dal D.M. 55/14 così come aggiornato dal D.M. 147/2022 e richieste con istanza depositata il 2.4.2024 ovvero €. 3.618,30 comprensiva degli oneri di legge ovvero liquidando la somma nella misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque superiore all'importo liquidato dal Giudice;
- riconoscere i compensi e le spese sostenute per la presente procedura, tenuto conto che nel giudizio di opposizione l'obbligo di pagamento degli onorari e spese è regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla
“responsabilità delle parti per le spese”, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge;
”
[il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c.]. Il convenuto non si è costituito, nonostante rituale notifica, sicché, con ordinanza resa CP_1 all'esito dell'udienza del 06.11.2024, ne è stata dichiarata la contumacia. La causa, istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 02.07.2025, è stata decisa con la presente sentenza. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamene data la loro intima connessione, sono fondate per le ragioni di cui appresso. Par d'uopo premettere che i protocolli stipulati presso molte sedi giudiziarie hanno acquisito un rilievo spiccato negli ultimi decenni quali forme di autoregolamentazione di prassi condivise. Essi sono generalmente promossi da gruppi di magistrati, avvocati e di funzionari amministrativi che si assumono l'impegno di cooperare per migliorare l'amministrazione della giustizia in un determinato ambito territoriale. Accanto alla responsabilità imputabile individualmente, sulla base delle norme che definiscono i loro ruoli professionali nell'organizzazione giudiziaria e nel processo, questi gruppi si fanno liberamente carico di una responsabilità ulteriore, imputabile collettivamente alle persone che con la loro attività, secondo le proprie competenze, incidono sulla amministrazione della giustizia. I protocolli, in conformità alla loro natura, non hanno efficacia vincolante, ma persuasiva. In ogni caso essi non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti Protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del d.m. 55/2014 che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa [v., Cassazione civile sez. II, 20/10/2023, n.29184]. Tanto premesso, il “Protocollo di intesa in materia di Patrocinio a Spese dello Stato nei procedimenti penali di primo grado” sottoscritto dall'Associazione Nazionale Magistrati – Sezione di Lecce e Brindisi, dall'Ordine degli avvocati di Lecce e Brindisi nonché dalla Camera Penale di Lecce e Brindisi, prevede che “i procedimenti sono stati suddivisi in tre categorie (“semplici”, “medi” e “complessi”); l'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'inserimento del procedimento in una delle tre categorie, tiene conto dei parametri indicati dall'art. 12 DM
2 55/204, valorizzando in particolare i seguenti criteri: 1) numero dei testimoni escussi, complessità dell'attività istruttoria e della documentazione acquisita ed esaminata: è di regola semplice il processo nel quale viene ascoltato al massimo un testimone;
2) numero e durata delle udienze, ad eccezione di quelle di mero rinvio;
è di regola semplice il processo che si esaurisce nell'arco di una sola udienza di breve durata, complesso quello che si protragga per almeno 5 udienze;
3) in pendenza di misure cautelari: il procedimento nel quale sono o sono state applicate misure cautelari è di regola classificabile quanto meno come “medio”; 4) numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata;
importanza, natura e complessità del procedimento;
concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte assistita;
rilevanza patrimoniale. È tendenzialmente complesso un procedimento relativo a reati associativi o di competenza della Corte d'Assise o comunque istruiti dalla Direzione Distrettuale Antimafia”. Ebbene, considerata la complessità dell'attività (il rito abbreviato non prevede lo svolgimento della fase dibattimentale per cui non sono stati escussi testimoni), il numero delle udienze (tre, vale a dire 22.01.24, 09.02.2024 e 23.02.2024), l'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte assistita (condannata alla pena di anni 12 e mesi 6 di reclusione in ragione della riduzione di un terzo per la scelta del rito), il procedimento possa essere ricondotto nella categoria dei procedimenti “medi” sebbene relativo ai reati associativi o istruito dalla atteso che il protocollo qualifica come solo Controparte_2
“tendenzialmente complessi” i procedimenti relativi “a reati associativi o di competenza della Corte d'Assise o comunque istruiti dalla ”. Ed invero, Controparte_2 considerato anche il concorso di altri indici sintomatici invece della categoria dei procedimenti
“semplici” (numero dei testi escussi) e “medi” “pendenza di misure cautelari), ritiene questo Tribunale di dove fare applicazione dei valori di media complessità. Questo Tribunale non ignora come il giudice nel liquidare le competenze professionali abbia il dovere di fornire adeguata motivazione sia sull'individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all'importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni (Cass. pen. 30 settembre 2016 n. 44342). Ciò nondimeno, tale obbligo motivazionale viene compiutamente assorbito dall'applicazione dei parametri individuati nei protocolli anzidetti. Ebbene, applicando i suddetti canoni ermeneutici, l'importo dei compensi professionali, siccome liquidato dal Tribunale di Lecce – Sezione dei Giudici per le indagini preliminari dev'essere riformato, sicché il compenso per l'attività espletata dall'avv. nel Parte_1 procedimento penale n. 7348/2019 R.G.N.R. – n. 3430/2022 R.G.GIP – n. 122/2019 D.D.A. per i reati p. e p. dagli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90, va determinato in euro 2.016,67 al netto della riduzione ex art. 106 bis T.U. spese giustizia, oltre spese generali (euro 302,50) e contributo previdenziale forense ed IVA come per legge In accoglimento della proposta opposizione occorre, dunque, provvedere alla liquidazione dei compensi dell'avv. nella misura indicata in dispositivo. Parte_1
Le spese legali vanno liquidate come in dispositivo, applicati i valori minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 stante la natura sommaria del rito e la scarsa durata del giudizio, applicato lo scaglione di riferimento individuato in base al decisum (cause fino ad Euro 1.100,00, pari alla
3 differenza rispetto alla somma liquidata col decreto impugnato) per tutte le fasi del giudizio, all'infuori di quella istruttoria, in quanto non svoltasi
PQM
a modifica del decreto di liquidazione depositato 03.05.2025, dal Tribunale di Lecce – Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, emesso dal Giudice Dott.ssa Maria Francesca Mariano nell'ambito del giudizio n. 7348/2019 n. 3430/2022 R.G.GIP – n. 122/2019 D.D.A., CP_3 liquida all'avv. la somma complessiva di euro 2.016,67 al netto della riduzione Parte_1 ex art. 106 bis T.U. spese giustizia, oltre spese generali (euro 302,50), contributo previdenziale forense ed IVA come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario; condanna il alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite Controparte_4 che liquida in € 232,00 per compensi ed € 127,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Lecce, 2 luglio 2025 Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
4
TRIBUNALE DI LECCE Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato, ai sensi 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del 02.07.2025, la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine di r.g. 3823/2024, pendente tra
, rappresentata e difesa da sè medesima ai sensi dell'art.86 c.p.c.; Parte_1
OPPONENTE
contro
, contumace;
Controparte_1
CONVENUTO FATTO E DIRITTO Con ricorso ex artt. 84, 116, 170 DPR 115/2002 e 15 D.Lgs n. 150/2011, depositato in data 04.06.2024, l'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione Parte_1 dei compensi emesso dal Tribunale di Lecce, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, nell'ambito del giudizio n. 7348/2019 R.G.N.R. – n. 3430/2022 R.G.GIP – n. 122/2019 D.D.A., depositato il giorno 03.05.2024, e notificato via pec il giorno 08.05.2024, con cui le era stata liquidata “la somma complessiva di euro 2.261,70, oltre al 4% per contributo previdenziale forense … ed al 22% per I.V.A. da calcolarsi sul totale degli onorari, delle spese e del contributo previdenziale”. Ha dedotto: di aver difeso, nella qualità di difensore di fiducia, la sig.ra , nata Persona_1
a Galatina l'08.11.1976, nel procedimento penale n. 7348/2019 R.G.N.R. – n. 3430/2022 R.G.GIP – n. 122/2019 D.D.A. per i reati p. e p. dagli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90, avvalendosi del Patrocinio a Spese dello Stato, al quale la parte era stata ammessa giusto decreto di ammissione n. 29/2023 Mod. 27 Gip emesso dal Tribunale di Lecce, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Dott. , in data 03.02.2023; che il processo si era svolto per Persona_2 un totale di n. 6 udienze, delle quali una relativa alle questioni preliminari, una di scelta del rito abbreviato e tre per le discussioni e relative repliche;
che il procedimento si era concluso in data 23.02.2024; di aver depositato l'istanza di liquidazione delle competenze professionali, in data 02.04.2024, sul portale “ISTANZA WEB” all'uopo facendo riferimento al Protocollo di intesa in materia sottoscritto in data 13.05.2019 e che fa applicazione dei valori complessi per il procedimento istruito dalla;
che nell'istanza l'onorario Controparte_2 richiesto era stato calcolato secondo la tariffa prevista dal D.M. 147/2022 applicando i valori
“complessi” tenuto conto, per l'appunto, della complessità dovuta al numero di imputati nella maxi operazione, alla tipologia di reato e al quantitativo di materiale probatorio, nonché avendo partecipato a n. 6 udienze (29.9.23, 6.11.23, 22.1.24, 26.1.24, 9.2.24 e 23.2.24); di aver chiesto, quindi, la liquidazione della somma di euro 3.618,30, comprensiva della riduzione di 1/3 ex art. 1 106 bis DPR;
che, di contro, in data 03.05.2024, il Tribunale di Lecce, Sezione dei Giudici per le indagini preliminari, le aveva liquidato i compensi nella misura di euro 2.261,70, oltre IVA e Cap. Tanto premesso in fatto, ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, previo accertamento dell'illegittimità del decreto di pagamento impugnato: 1) In via principale e nel merito: - accogliere la presente opposizione e procedere alla riforma del decreto di liquidazione dei compensi del Tribunale di Lecce, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, emesso dal Giudice Dott.ssa Maria Francesca Mariano nell'ambito del giudizio n. 7348/2019 R.G.N.R. – n. 3430/2022 R.G.GIP – n. 122/2019 D.D.A., riquantificando le somme come previste dal D.M. 55/14 così come aggiornato dal D.M. 147/2022 e richieste con istanza depositata il 2.4.2024 ovvero €. 3.618,30 comprensiva degli oneri di legge ovvero liquidando la somma nella misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque superiore all'importo liquidato dal Giudice;
- riconoscere i compensi e le spese sostenute per la presente procedura, tenuto conto che nel giudizio di opposizione l'obbligo di pagamento degli onorari e spese è regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla
“responsabilità delle parti per le spese”, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge;
”
[il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c.]. Il convenuto non si è costituito, nonostante rituale notifica, sicché, con ordinanza resa CP_1 all'esito dell'udienza del 06.11.2024, ne è stata dichiarata la contumacia. La causa, istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 02.07.2025, è stata decisa con la presente sentenza. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamene data la loro intima connessione, sono fondate per le ragioni di cui appresso. Par d'uopo premettere che i protocolli stipulati presso molte sedi giudiziarie hanno acquisito un rilievo spiccato negli ultimi decenni quali forme di autoregolamentazione di prassi condivise. Essi sono generalmente promossi da gruppi di magistrati, avvocati e di funzionari amministrativi che si assumono l'impegno di cooperare per migliorare l'amministrazione della giustizia in un determinato ambito territoriale. Accanto alla responsabilità imputabile individualmente, sulla base delle norme che definiscono i loro ruoli professionali nell'organizzazione giudiziaria e nel processo, questi gruppi si fanno liberamente carico di una responsabilità ulteriore, imputabile collettivamente alle persone che con la loro attività, secondo le proprie competenze, incidono sulla amministrazione della giustizia. I protocolli, in conformità alla loro natura, non hanno efficacia vincolante, ma persuasiva. In ogni caso essi non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti Protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del d.m. 55/2014 che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa [v., Cassazione civile sez. II, 20/10/2023, n.29184]. Tanto premesso, il “Protocollo di intesa in materia di Patrocinio a Spese dello Stato nei procedimenti penali di primo grado” sottoscritto dall'Associazione Nazionale Magistrati – Sezione di Lecce e Brindisi, dall'Ordine degli avvocati di Lecce e Brindisi nonché dalla Camera Penale di Lecce e Brindisi, prevede che “i procedimenti sono stati suddivisi in tre categorie (“semplici”, “medi” e “complessi”); l'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'inserimento del procedimento in una delle tre categorie, tiene conto dei parametri indicati dall'art. 12 DM
2 55/204, valorizzando in particolare i seguenti criteri: 1) numero dei testimoni escussi, complessità dell'attività istruttoria e della documentazione acquisita ed esaminata: è di regola semplice il processo nel quale viene ascoltato al massimo un testimone;
2) numero e durata delle udienze, ad eccezione di quelle di mero rinvio;
è di regola semplice il processo che si esaurisce nell'arco di una sola udienza di breve durata, complesso quello che si protragga per almeno 5 udienze;
3) in pendenza di misure cautelari: il procedimento nel quale sono o sono state applicate misure cautelari è di regola classificabile quanto meno come “medio”; 4) numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata;
importanza, natura e complessità del procedimento;
concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte assistita;
rilevanza patrimoniale. È tendenzialmente complesso un procedimento relativo a reati associativi o di competenza della Corte d'Assise o comunque istruiti dalla Direzione Distrettuale Antimafia”. Ebbene, considerata la complessità dell'attività (il rito abbreviato non prevede lo svolgimento della fase dibattimentale per cui non sono stati escussi testimoni), il numero delle udienze (tre, vale a dire 22.01.24, 09.02.2024 e 23.02.2024), l'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte assistita (condannata alla pena di anni 12 e mesi 6 di reclusione in ragione della riduzione di un terzo per la scelta del rito), il procedimento possa essere ricondotto nella categoria dei procedimenti “medi” sebbene relativo ai reati associativi o istruito dalla atteso che il protocollo qualifica come solo Controparte_2
“tendenzialmente complessi” i procedimenti relativi “a reati associativi o di competenza della Corte d'Assise o comunque istruiti dalla ”. Ed invero, Controparte_2 considerato anche il concorso di altri indici sintomatici invece della categoria dei procedimenti
“semplici” (numero dei testi escussi) e “medi” “pendenza di misure cautelari), ritiene questo Tribunale di dove fare applicazione dei valori di media complessità. Questo Tribunale non ignora come il giudice nel liquidare le competenze professionali abbia il dovere di fornire adeguata motivazione sia sull'individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all'importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni (Cass. pen. 30 settembre 2016 n. 44342). Ciò nondimeno, tale obbligo motivazionale viene compiutamente assorbito dall'applicazione dei parametri individuati nei protocolli anzidetti. Ebbene, applicando i suddetti canoni ermeneutici, l'importo dei compensi professionali, siccome liquidato dal Tribunale di Lecce – Sezione dei Giudici per le indagini preliminari dev'essere riformato, sicché il compenso per l'attività espletata dall'avv. nel Parte_1 procedimento penale n. 7348/2019 R.G.N.R. – n. 3430/2022 R.G.GIP – n. 122/2019 D.D.A. per i reati p. e p. dagli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90, va determinato in euro 2.016,67 al netto della riduzione ex art. 106 bis T.U. spese giustizia, oltre spese generali (euro 302,50) e contributo previdenziale forense ed IVA come per legge In accoglimento della proposta opposizione occorre, dunque, provvedere alla liquidazione dei compensi dell'avv. nella misura indicata in dispositivo. Parte_1
Le spese legali vanno liquidate come in dispositivo, applicati i valori minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 stante la natura sommaria del rito e la scarsa durata del giudizio, applicato lo scaglione di riferimento individuato in base al decisum (cause fino ad Euro 1.100,00, pari alla
3 differenza rispetto alla somma liquidata col decreto impugnato) per tutte le fasi del giudizio, all'infuori di quella istruttoria, in quanto non svoltasi
PQM
a modifica del decreto di liquidazione depositato 03.05.2025, dal Tribunale di Lecce – Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, emesso dal Giudice Dott.ssa Maria Francesca Mariano nell'ambito del giudizio n. 7348/2019 n. 3430/2022 R.G.GIP – n. 122/2019 D.D.A., CP_3 liquida all'avv. la somma complessiva di euro 2.016,67 al netto della riduzione Parte_1 ex art. 106 bis T.U. spese giustizia, oltre spese generali (euro 302,50), contributo previdenziale forense ed IVA come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario; condanna il alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite Controparte_4 che liquida in € 232,00 per compensi ed € 127,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Lecce, 2 luglio 2025 Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
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