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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 8423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8423 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
n. 8833/2021 r.g.a.c.
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 8833/2021 ed avente ad oggetto: opposizione a precetto,
vertente
TRA
) rappresentato e difeso dall'Avvocato Gaetano Cuomo Parte 1 (C.F. C.F. 1
e dall'Abogado Giada Bellei, PEC: Email 1
Opponente
E
Controparte 1 (C.F. Codice Fiscale_2 ) e Controparte 2 (C.F. C.F. 3
Persona 1 rappresentate e difese dagli Avv.ti Lorenzo[...] ), entrambe quali eredi del dr.
Zampaglione e Giuliana Castagna P.E.C. Email 2 e
Email 3
Opposte
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti dalle parti costituite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1Con atto di citazione notificato in data 02/04/2021 proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso il precetto di pagamento notificatogli in data 23/03/2021, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 118.612,15, oltre interessi, IVA e CPA, in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.8510/2019, R.G. n. 23809/2019, emesso dal Tribunale di Roma in data 29.04.2019, in favore di Persona 1
L'odierno attore aveva proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo instaurando il relativo giudizio presso il Tribunale di Roma. Nel corso del giudizio era venuto a mancare il CP 2
lasciando quali eredi la moglie Controparte_2 le quali avevano Controparte_1 e la figlia proseguito il giudizio ed in data 23.3.2021 avevano notificato atto di precetto in rinnovazione, oggetto dell'odierna opposizione.
preliminarmente eccepiva l'erroneitàCon il presente giudizio di opposizione, il Pt 1 dell'importo precettato, per aver parte opposta calcolato oltre misura e contra legem gli interessi e gli onorari di precetto, nonché la nullità, per difetto di sottoscrizione, sia dell'atto che della relata di notifica, in quanto firmate da uno solo dei legali di parte opposta e non da entrambi.
Nel merito, eccepiva, l'inesistenza dell'avversa pretesa perché fondata su una scrittura privata con sottoscrizione apocrifa, deducendo, altresì, che la somma di euro 100.000,00 era stata legittimamente incassata in quanto imputabile, per accordo tra le parti, a compensi per prestazioni professionali e consulenze in favore del CP 2 Concludeva chiedendo la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia del titolo esecutivo e la nullità del precetto per le eccezioni innanzi sollevate;
nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare la falsità della scrittura privata posta a fondamento della domanda monitoria e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese. Si costituiva parte convenuta, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito, per essere competente esclusivamente ed inderogabilmente il Tribunale di Roma ex art. 30 bis c.p.c. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità della proposta opposizione, in quanto il [...]
Pt 1 avrebbe notificato due atti di opposizione avverso il medesimo precetto, rispettivamente in data 01.04.2021 ed in data 02.04.2021, così determinando la consumazione del potere di opposizione con la notificazione del primo atto. Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'opposizione, in quanto vertente su questioni di merito estranee alla fase esecutiva, proponibili soltanto con l'opposizione al decreto ingiuntivo. Infine, sulla richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo avanzata dalla parte opponente, essenzialmente contestava la sussistenza dei gravi motivi per mancanza del rischio di pregiudizio grave ed irreparabile e per la totale infondatezza e inammissibilità dell'opposizione. Concludeva, in via preliminare, per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per carenza dei presupposti di legge e, sempre in via preliminare, per la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Napoli in favore del
Tribunale di Roma ex art. 30 bis c.p.c.; nel merito, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di causa.
In corso di causa non veniva accolta l'istanza di sospensione formulata dall'opponente, non ravvisandosi i gravi motivi per l'accoglimento, motivi specificamente precisati nell'ordinanza del 23/05/2022, con la quale veniva altresì rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale.
In corso di causa la parte opposta depositava duplicato informatico della sentenza nr. 5131 del
Tribunale di Roma pubblicata il 21/03/2024, passata in giudicato, con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal nei confronti del decreto ingiuntivo Pt 1
n.8510/2019, posto a fondamento del precetto opposto.
Precisate le conclusioni la causa veniva assunta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
Il precetto oggetto dell'odierna opposizione si fonda sul decreto ingiuntivo nr. 8510/2019, provvisoriamente esecutivo, in pendenza di opposizione innanzi al Tribunale di Roma.
Orbene, risulta agli atti che, con sentenza nr. 5131 del 21/03/2024, passata in giudicato, il Tribunale di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta tardivamente.
Tale pronuncia, sopravvenuta nel corso del presente giudizio, determina la definitiva stabilizzazione del titolo esecutivo, cristallizzando la pretesa creditoria in esso contenuta.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “...la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva stabilità del decreto stesso, che acquista piena efficacia esecutiva;
ne consegue l'infondatezza dell'opposizione a precetto fondata sull'invalidità del titolo ormai passato in giudicato..." (Cass. civ. sez. III, 27 maggio 2019, n.
14311) e ancora "...l'opposizione a precetto è inammissibile ove il precetto sia fondato su decreto ingiuntivo divenuto definitivo per inammissibilità dell'opposizione. In tal caso, l'opponente non può rimettere in discussione la fondatezza del credito..." (Cass. civ. sez.III, n. 9156 del 13/04/2018).
Peraltro, già a monte emergeva l'inammissibilità di tali ultimi motivi di opposizione all'esecuzione, dal momento che si tratta di questioni relative al merito della pretesa che andavano fatte valere con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo e che non potevano essere esaminate nella sede, deputata a verificare la legittimità del titolo e/o eventuali circostanze sopravvenute (cfr. ex plurimis
Cass. 3277/15: "in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso" e così già Cass. 1935/94, nonché Cass. n. 2742/99, ecc.).
Alla luce di quanto sopra, risulta evidente l'infondatezza dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. Quanto agli ulteriori motivi di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., si osserva quanto segue.
Per quel che concerne il motivo di opposizione inerente "il difetto di sottoscrizione del precetto e della relata di notifica, in quanto firmate da un solo legale della convenuta", esso risulta infondato per le ragioni già enunciate nell'ordinanza del 23.05.2022 e che in questa sede si ribadiscono.
Va osservato peraltro che la procura richiamata nell'atto di precetto oggetto di opposizione è quella conferita "in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nella causa contraddistinta dal numero di R.G. 43160/2019 del Tribunale di Roma".
Come è noto, in mancanza di espressa indicazione di natura congiuntiva della procura alle liti, essa si presume disgiunta: “In caso di mandato alle liti conferito a più difensori - perfettamente legittimo stante l'assenza di disposizioni che limitano il numero di difensori che ciascuna parte può nominare
- ciascuno di essi, in difetto di una espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiunto e non disgiunto del mandato, ha pieni poteri di rappresentanza processuale." (cfr. Cass.
Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7697 del 29/03/2007).
Ne consegue che, in mancanza di prova da parte dell'opponente di una procura conferita espressamente con natura congiunta, essa si presume disgiunta ed è legittimo il precetto recante la firma di uno solo dei difensori.
Per quel che riguarda invece la contestazione in ordine all'erroneo calcolo degli interessi legali,
l'opponente afferma che:
"Gli interessi dal 18.04.2018 al 15.03.2021 sono di € 1.063,40 e non 15.452,06.
Quindi, con il precetto parte convenuta manderebbe in esecuzione, con notevoli danni patrimoniali per l'attore una somma aggiuntiva di interessi non dovuti di € 15.452,06."
Orbene, in base alla generica contestazione formulata, si rinviene l'errore che vizierebbe il calcolo, che invece risulta corretto, come esplicitato nella tabella di calcolo allegata alla comparsa di costituzione in giudizio, allegato n. 15.
Infatti, gli interessi sono stati legittimamente calcolati ai sensi dell'art. 1284, IV co., c.c. che prevede espressamente che:" ... se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui
è stata proposta la domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali...".
Ne consegue che dopo la proposizione della domanda giudiziale (e sempre che le parti non abbiano preso espliciti accordi in proposito), il debitore si trova esposto alla condanna al pagamento degli interessi previsti per le transazioni commerciali dal D.lgs. n. 231/2002, motivo per cui anche tale contestazione non può trovare accoglimento.
Ed anche in merito ai compensi professionali lamenta che: "Parte convenuta, inoltre, richiederebbe a titolo di onorari di precetto la somma di € 729,00 e non la somma di € 405,00 valore medio come da D.M. 55/2014.
Pertanto, anche in tale caso starebbe richiedendo una somma eccessivamente più elevata e non dovuta pari ad € 324,00 in più del dovuto."
In realtà anche detta contestazione è infondata in quanto l'onorario di euro 729,00 è compreso tra i valori medi ed i valori massimi previsti dal D.M. 55/2014, per i procedimenti di valore compreso tra euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, considerato l'aumento dovuto per la pluralità di parti rappresentate (art. 4 comma 2 DM cit.). La richiesta formulata in tali termini è dunque legittima e non giustifica l'opposizione formulata.
Alla luce della totalità delle ragioni sopra enunciate, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità dell'affare e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 23/03/2021;
2) Condanna Parte 1 a pagare le spese di lite in favore di Controparte 1 e di CP 2
[...] che liquida in € 5.000,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del و
15% sui compensi.
Così deciso in Napoli, 29.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica D'Auria pagina 7 di 7
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 8833/2021 ed avente ad oggetto: opposizione a precetto,
vertente
TRA
) rappresentato e difeso dall'Avvocato Gaetano Cuomo Parte 1 (C.F. C.F. 1
e dall'Abogado Giada Bellei, PEC: Email 1
Opponente
E
Controparte 1 (C.F. Codice Fiscale_2 ) e Controparte 2 (C.F. C.F. 3
Persona 1 rappresentate e difese dagli Avv.ti Lorenzo[...] ), entrambe quali eredi del dr.
Zampaglione e Giuliana Castagna P.E.C. Email 2 e
Email 3
Opposte
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti dalle parti costituite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1Con atto di citazione notificato in data 02/04/2021 proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso il precetto di pagamento notificatogli in data 23/03/2021, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 118.612,15, oltre interessi, IVA e CPA, in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.8510/2019, R.G. n. 23809/2019, emesso dal Tribunale di Roma in data 29.04.2019, in favore di Persona 1
L'odierno attore aveva proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo instaurando il relativo giudizio presso il Tribunale di Roma. Nel corso del giudizio era venuto a mancare il CP 2
lasciando quali eredi la moglie Controparte_2 le quali avevano Controparte_1 e la figlia proseguito il giudizio ed in data 23.3.2021 avevano notificato atto di precetto in rinnovazione, oggetto dell'odierna opposizione.
preliminarmente eccepiva l'erroneitàCon il presente giudizio di opposizione, il Pt 1 dell'importo precettato, per aver parte opposta calcolato oltre misura e contra legem gli interessi e gli onorari di precetto, nonché la nullità, per difetto di sottoscrizione, sia dell'atto che della relata di notifica, in quanto firmate da uno solo dei legali di parte opposta e non da entrambi.
Nel merito, eccepiva, l'inesistenza dell'avversa pretesa perché fondata su una scrittura privata con sottoscrizione apocrifa, deducendo, altresì, che la somma di euro 100.000,00 era stata legittimamente incassata in quanto imputabile, per accordo tra le parti, a compensi per prestazioni professionali e consulenze in favore del CP 2 Concludeva chiedendo la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia del titolo esecutivo e la nullità del precetto per le eccezioni innanzi sollevate;
nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare la falsità della scrittura privata posta a fondamento della domanda monitoria e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese. Si costituiva parte convenuta, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito, per essere competente esclusivamente ed inderogabilmente il Tribunale di Roma ex art. 30 bis c.p.c. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità della proposta opposizione, in quanto il [...]
Pt 1 avrebbe notificato due atti di opposizione avverso il medesimo precetto, rispettivamente in data 01.04.2021 ed in data 02.04.2021, così determinando la consumazione del potere di opposizione con la notificazione del primo atto. Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'opposizione, in quanto vertente su questioni di merito estranee alla fase esecutiva, proponibili soltanto con l'opposizione al decreto ingiuntivo. Infine, sulla richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo avanzata dalla parte opponente, essenzialmente contestava la sussistenza dei gravi motivi per mancanza del rischio di pregiudizio grave ed irreparabile e per la totale infondatezza e inammissibilità dell'opposizione. Concludeva, in via preliminare, per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per carenza dei presupposti di legge e, sempre in via preliminare, per la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Napoli in favore del
Tribunale di Roma ex art. 30 bis c.p.c.; nel merito, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di causa.
In corso di causa non veniva accolta l'istanza di sospensione formulata dall'opponente, non ravvisandosi i gravi motivi per l'accoglimento, motivi specificamente precisati nell'ordinanza del 23/05/2022, con la quale veniva altresì rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale.
In corso di causa la parte opposta depositava duplicato informatico della sentenza nr. 5131 del
Tribunale di Roma pubblicata il 21/03/2024, passata in giudicato, con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal nei confronti del decreto ingiuntivo Pt 1
n.8510/2019, posto a fondamento del precetto opposto.
Precisate le conclusioni la causa veniva assunta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
Il precetto oggetto dell'odierna opposizione si fonda sul decreto ingiuntivo nr. 8510/2019, provvisoriamente esecutivo, in pendenza di opposizione innanzi al Tribunale di Roma.
Orbene, risulta agli atti che, con sentenza nr. 5131 del 21/03/2024, passata in giudicato, il Tribunale di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta tardivamente.
Tale pronuncia, sopravvenuta nel corso del presente giudizio, determina la definitiva stabilizzazione del titolo esecutivo, cristallizzando la pretesa creditoria in esso contenuta.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “...la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva stabilità del decreto stesso, che acquista piena efficacia esecutiva;
ne consegue l'infondatezza dell'opposizione a precetto fondata sull'invalidità del titolo ormai passato in giudicato..." (Cass. civ. sez. III, 27 maggio 2019, n.
14311) e ancora "...l'opposizione a precetto è inammissibile ove il precetto sia fondato su decreto ingiuntivo divenuto definitivo per inammissibilità dell'opposizione. In tal caso, l'opponente non può rimettere in discussione la fondatezza del credito..." (Cass. civ. sez.III, n. 9156 del 13/04/2018).
Peraltro, già a monte emergeva l'inammissibilità di tali ultimi motivi di opposizione all'esecuzione, dal momento che si tratta di questioni relative al merito della pretesa che andavano fatte valere con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo e che non potevano essere esaminate nella sede, deputata a verificare la legittimità del titolo e/o eventuali circostanze sopravvenute (cfr. ex plurimis
Cass. 3277/15: "in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso" e così già Cass. 1935/94, nonché Cass. n. 2742/99, ecc.).
Alla luce di quanto sopra, risulta evidente l'infondatezza dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. Quanto agli ulteriori motivi di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., si osserva quanto segue.
Per quel che concerne il motivo di opposizione inerente "il difetto di sottoscrizione del precetto e della relata di notifica, in quanto firmate da un solo legale della convenuta", esso risulta infondato per le ragioni già enunciate nell'ordinanza del 23.05.2022 e che in questa sede si ribadiscono.
Va osservato peraltro che la procura richiamata nell'atto di precetto oggetto di opposizione è quella conferita "in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nella causa contraddistinta dal numero di R.G. 43160/2019 del Tribunale di Roma".
Come è noto, in mancanza di espressa indicazione di natura congiuntiva della procura alle liti, essa si presume disgiunta: “In caso di mandato alle liti conferito a più difensori - perfettamente legittimo stante l'assenza di disposizioni che limitano il numero di difensori che ciascuna parte può nominare
- ciascuno di essi, in difetto di una espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiunto e non disgiunto del mandato, ha pieni poteri di rappresentanza processuale." (cfr. Cass.
Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7697 del 29/03/2007).
Ne consegue che, in mancanza di prova da parte dell'opponente di una procura conferita espressamente con natura congiunta, essa si presume disgiunta ed è legittimo il precetto recante la firma di uno solo dei difensori.
Per quel che riguarda invece la contestazione in ordine all'erroneo calcolo degli interessi legali,
l'opponente afferma che:
"Gli interessi dal 18.04.2018 al 15.03.2021 sono di € 1.063,40 e non 15.452,06.
Quindi, con il precetto parte convenuta manderebbe in esecuzione, con notevoli danni patrimoniali per l'attore una somma aggiuntiva di interessi non dovuti di € 15.452,06."
Orbene, in base alla generica contestazione formulata, si rinviene l'errore che vizierebbe il calcolo, che invece risulta corretto, come esplicitato nella tabella di calcolo allegata alla comparsa di costituzione in giudizio, allegato n. 15.
Infatti, gli interessi sono stati legittimamente calcolati ai sensi dell'art. 1284, IV co., c.c. che prevede espressamente che:" ... se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui
è stata proposta la domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali...".
Ne consegue che dopo la proposizione della domanda giudiziale (e sempre che le parti non abbiano preso espliciti accordi in proposito), il debitore si trova esposto alla condanna al pagamento degli interessi previsti per le transazioni commerciali dal D.lgs. n. 231/2002, motivo per cui anche tale contestazione non può trovare accoglimento.
Ed anche in merito ai compensi professionali lamenta che: "Parte convenuta, inoltre, richiederebbe a titolo di onorari di precetto la somma di € 729,00 e non la somma di € 405,00 valore medio come da D.M. 55/2014.
Pertanto, anche in tale caso starebbe richiedendo una somma eccessivamente più elevata e non dovuta pari ad € 324,00 in più del dovuto."
In realtà anche detta contestazione è infondata in quanto l'onorario di euro 729,00 è compreso tra i valori medi ed i valori massimi previsti dal D.M. 55/2014, per i procedimenti di valore compreso tra euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, considerato l'aumento dovuto per la pluralità di parti rappresentate (art. 4 comma 2 DM cit.). La richiesta formulata in tali termini è dunque legittima e non giustifica l'opposizione formulata.
Alla luce della totalità delle ragioni sopra enunciate, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità dell'affare e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 23/03/2021;
2) Condanna Parte 1 a pagare le spese di lite in favore di Controparte 1 e di CP 2
[...] che liquida in € 5.000,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del و
15% sui compensi.
Così deciso in Napoli, 29.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica D'Auria pagina 7 di 7