Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1043/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1043/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI SILVIA PA C.F._1
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTARINI Controparte_1 C.F._2
SABRINA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
1) “Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto
2) Disporre che il signor trasferisca altrove la propria residenza. Controparte_1
3) Assegnare alla signora la casa coniugale, sita in Spilamberto (MO) alla PA
via Pacinotti n. 28, di proprietà del signor unitamente al mobilio Controparte_1
che la compone. La signora continuerà a vivervi insieme alla figlia PA
, oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, fino al Per_1
raggiungimento della piena indipendenza economica di medesima. Per_1
4) dare atto che il signor in accordo con la moglie, ha già lasciato la Controparte_1
casa coniugale dall'anno 2020 e che la signora sarà autorizzata ad PA
asportare dalla casa coniugale, in quanto di sua esclusiva proprietà, la camera da letto padronale, il tavolo e i due cassettoni antichi della sala, i letti delle camere delle figlie e tutti i quadri esistenti nell'immobile, nonché le apparecchiature e gli Per_2 Per_1
accessori da lei acquistati.
5) Dare atto che entrambe le figlie e sono maggiorenni e pertanto nulla Per_2 Per_1
deve essere disposto in merito al regime dell'affido, cosi come per il diritto di visita in favore del padre.
6) Disporre l'obbligo per il signor di contribuire al mantenimento della Controparte_1
figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, mediante il Per_1
versamento dell'importo mensile di € 400,00 (quattrocento//00). Detta somma dovrà
essere corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione annuale
Istat.
7) Disporre l'obbligo per ciascun genitore di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia , conformemente a Per_1
quanto previsto dal Protocollo applicato dal Tribunale di Modena, da intendersi qui integralmente trascritto.
Con specifico riferimento alle spese straordinarie per l'attività sportiva praticata da
, i genitori pattuiscono sin d'ora di considerare quali spese extrascolastiche che Per_1
non richiedono il preventivo accordo tra le parti quelle inerenti il Wushu Moderno, praticato da a livello agonistico, comprensive del costo delle quote di iscrizione, Per_1
delle trasferte e dei pernottamenti per le competizioni sportive, delle assicurazioni, delle attrezzature, dell'abbigliamento sportivo, dei costi per le autorizzazioni e certificazioni connesse e delle eventuali cure mediche consequenziali e di tutto quanto pertinente, attinente e comunque connesso all'attività sportiva agonistica praticata da . Per_1
8) Dare atto che il signor al fine di rendere più funzionale ed Controparte_1
energeticamente efficiente la casa coniugale si impegna ad eseguire a proprie cure e spese i seguenti lavori di ristrutturazione della casa coniugale:
- Sostituzione di tutti gli infissi, per i quali è in corso di valutazione preventivo di spesa che dovrà essere valutato dal sig entro la data del 30/05/2025 al fine di dar CP_1
corso alla relativa esecuzione
- Riparazione delle grondaie
- Riparazione delle tubature dei bagni e ripristino dell'intonaco nella camera padronale
- Trattamento antimuffa nel bagno padronale e sostituzione del wc nel bagno di servizio
- Riparazione del cancello elettronico di accesso all'abitazione e riparazione della relativa colonna in muratura
- Demolizione del camino, senza relativa sostituzione con altro a carico del signor senza ripristino delle piastrelle originali. Il signor CP_1 Controparte_1
autorizza sin da ora la signora ad installare, a propria cura e spese, PA
un sistema di riscaldamento in sua sostituzione qualora ritenuto necessario.
9) Disporre che la signora volturi a proprio nome le utenze relative PA
all'energia elettrica, acqua e gas della casa coniugale sostenendone i relativi costi.
10) Disporre che, qualora il signor non dovesse dar corso ai lavori di Controparte_1
riparazione, sostituzione e comunque di manutenzione straordinaria dell'immobile sopra indicati entro la data del 05/06/2025, la signora sarà autorizzata a PA
procedere personalmente alla relativa esecuzione, facendosi rilasciare due preventivi per ogni singola lavorazione, con obbligo di scegliere la ditta che fornirà il preventivo di importo minore e con diritto, fin da ora accettato ed autorizzato del signor CP_1
di ottenere, senza contestazioni di sorta, il rimborso delle spese anticipate entro
[...]
il mese successivo all'esibizione del relativo pagamento eseguito. 11) Dichiarare che le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, di aver già definito in separata sede ogni altro rapporto economico tra essi intercorrente e pertanto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo e/o ragione, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di alcun assegno di mantenimento o divorzile
12) Dichiarare che le parti sin rilasciano sin da ora il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto
13) Compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio
14) Le condizioni devono considerarsi operanti dalla data di sottoscrizione del ricorso”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. - Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed PA Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il PA
13/05/1976 e nato a [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di TO (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno
1994, atto n.12, Parte II serie B).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Presidente ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale